TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
16.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1091/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il giorno 21.1.1959, residente a [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Orrù, con domicilio eletto in Cagliari, C.F._1
Piazza A. Gramsci n°22 in virtù di procura speciale allegata nel fascicolo telematico a corredo del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliana Murino e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da “Malattia professionale del settore Parte_1 industria”, ed in particolare da epicondilite bilaterale e Sindrome del tunnel carpale;
2. Dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno biologico CP_1 come previsto al comma 2 sub A;
pagina 1 di 4
3. Condannare lo stesso al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del 10% o CP_1 in quella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa;
4. Dichiarare in ogni caso tenuto l al conglobamento della ulteriore percentuale di danno CP_1 biologico che verrà riconosciuta in corso di causa con la rendita già costituita in favore del ricorrente;
5. Vinte le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2022, - premesso di essere beneficiario di una Parte_1 rendita in ragione del riconoscimento delle malattie professionali (spondilodiscopatia del rachide CP_1 lombare e tendinopatia delle spalle bilaterale) nella misura del 22 % - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di due nuove patologie di origine professionale (epicondilite bilaterale e Sindrome del tunnel carpale), come da domande amministrative del 4.12.2018, entrambe rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto le relative opposizioni, anch'esse non accolte dall'ente previdenziale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'origine professionale della CP_1 malattia denunciata, nonché l'esposizione ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 14.6.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e ha consentito di accertare lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività di
[...] Tes_2 autista, almeno dal 1987 al 2018 alle dipendenze dell'A.R.S.T.
Questa attività si caratterizzava nella guida dei mezzi per circa 6/6,30 ore giornaliere (per sei giorni alla settimana), in maniera alcune volte continuativa ed altre volte spezzata, in base ai turni di lavoro, percorrendo mediamente 200 km al giorno.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato che tra le tipologie di mezzi guidati dal ricorrente vi erano, tra gli altri, i modelli Fiat Iveco 343, 370 Euroclass, Breda mod. Autodromo, Iveco MyWay, Mercedes
pagina 2 di 4 Contro Scania e autosnodati e che la manutenzione degli stessi era carente.
In riferimento ai suddetti mezzi hanno dichiarato che nelle prime serie di pullman lo sterzo era duro e le sospensioni erano rigide, i sedili a molle non erano ammortizzati, quasi rigidi, e che solamente negli anni 2000 hanno iniziato ad utilizzare mezzi moderni dotati di maggiori ausili di guida.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione del ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 22.3.2025 ha accertato che parte attrice è affetta da
“NOTE DI EPICONDILITE ”. Parte_2
In particolare, in ordine alle patologia afferente ai gomiti, l'ausiliario ha constatato che “appare altamente probabile, considerando il lungo periodo di esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse agli arti superiori, a posture scorrette con sovraccarico degli arti superiori nelle manovre di guida, a fattori ambientali avversi ( freddo, umido, polveri..) che i segni di entesopatia cronica degli estensori all'epicondilo e dei flessori all'epitroclaea ( come da ECO 4/5/18) debbano essere considerati in nesso almeno concausale con l'attività di conducente di autobus svolta per oltre 35 anni”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 4% (codice men. 232) tenendo conto della bilateralità
e della concorrenza con le altre patologie.
Mentre, in relazione al quadro patologico della mano sinistra lamentato dal ricorrente, il consulente ha constatato che, “considerando la esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al sovraccarico delle mani per lavorazioni svolte in modo non occasionale che hanno comportato movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue e compressione prolungata o impatti ripetuti sulla reg carpale... ritengo che anche la sindrome del tunnel carpale a sin possa riconoscere un nesso se non causale diretto ( considerando la genesi plurifattoriale) ma almeno concausale preponderante con l'attività lavorativa svolta”, associando alla patologia in esame un danno biologico in misura pari all'1 % (per analogia con il codice 163).
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 5%, che conglobato con le preesistenze del 22%, determina a suo giudizio, un danno globale nella misura del 26% con decorrenza dal 4.12.2018.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico pagina 3 di 4 nella misura del 26%, con decorrenza di legge dal 4.12.2018.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento delle nuove patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al
26%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.12.2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto all'attore, CP_1 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
16.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1091/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il giorno 21.1.1959, residente a [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Orrù, con domicilio eletto in Cagliari, C.F._1
Piazza A. Gramsci n°22 in virtù di procura speciale allegata nel fascicolo telematico a corredo del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliana Murino e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da “Malattia professionale del settore Parte_1 industria”, ed in particolare da epicondilite bilaterale e Sindrome del tunnel carpale;
2. Dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno biologico CP_1 come previsto al comma 2 sub A;
pagina 1 di 4
3. Condannare lo stesso al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del 10% o CP_1 in quella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa;
4. Dichiarare in ogni caso tenuto l al conglobamento della ulteriore percentuale di danno CP_1 biologico che verrà riconosciuta in corso di causa con la rendita già costituita in favore del ricorrente;
5. Vinte le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2022, - premesso di essere beneficiario di una Parte_1 rendita in ragione del riconoscimento delle malattie professionali (spondilodiscopatia del rachide CP_1 lombare e tendinopatia delle spalle bilaterale) nella misura del 22 % - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di due nuove patologie di origine professionale (epicondilite bilaterale e Sindrome del tunnel carpale), come da domande amministrative del 4.12.2018, entrambe rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto le relative opposizioni, anch'esse non accolte dall'ente previdenziale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'origine professionale della CP_1 malattia denunciata, nonché l'esposizione ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 14.6.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e ha consentito di accertare lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività di
[...] Tes_2 autista, almeno dal 1987 al 2018 alle dipendenze dell'A.R.S.T.
Questa attività si caratterizzava nella guida dei mezzi per circa 6/6,30 ore giornaliere (per sei giorni alla settimana), in maniera alcune volte continuativa ed altre volte spezzata, in base ai turni di lavoro, percorrendo mediamente 200 km al giorno.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato che tra le tipologie di mezzi guidati dal ricorrente vi erano, tra gli altri, i modelli Fiat Iveco 343, 370 Euroclass, Breda mod. Autodromo, Iveco MyWay, Mercedes
pagina 2 di 4 Contro Scania e autosnodati e che la manutenzione degli stessi era carente.
In riferimento ai suddetti mezzi hanno dichiarato che nelle prime serie di pullman lo sterzo era duro e le sospensioni erano rigide, i sedili a molle non erano ammortizzati, quasi rigidi, e che solamente negli anni 2000 hanno iniziato ad utilizzare mezzi moderni dotati di maggiori ausili di guida.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione del ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 22.3.2025 ha accertato che parte attrice è affetta da
“NOTE DI EPICONDILITE ”. Parte_2
In particolare, in ordine alle patologia afferente ai gomiti, l'ausiliario ha constatato che “appare altamente probabile, considerando il lungo periodo di esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse agli arti superiori, a posture scorrette con sovraccarico degli arti superiori nelle manovre di guida, a fattori ambientali avversi ( freddo, umido, polveri..) che i segni di entesopatia cronica degli estensori all'epicondilo e dei flessori all'epitroclaea ( come da ECO 4/5/18) debbano essere considerati in nesso almeno concausale con l'attività di conducente di autobus svolta per oltre 35 anni”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 4% (codice men. 232) tenendo conto della bilateralità
e della concorrenza con le altre patologie.
Mentre, in relazione al quadro patologico della mano sinistra lamentato dal ricorrente, il consulente ha constatato che, “considerando la esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al sovraccarico delle mani per lavorazioni svolte in modo non occasionale che hanno comportato movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue e compressione prolungata o impatti ripetuti sulla reg carpale... ritengo che anche la sindrome del tunnel carpale a sin possa riconoscere un nesso se non causale diretto ( considerando la genesi plurifattoriale) ma almeno concausale preponderante con l'attività lavorativa svolta”, associando alla patologia in esame un danno biologico in misura pari all'1 % (per analogia con il codice 163).
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 5%, che conglobato con le preesistenze del 22%, determina a suo giudizio, un danno globale nella misura del 26% con decorrenza dal 4.12.2018.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico pagina 3 di 4 nella misura del 26%, con decorrenza di legge dal 4.12.2018.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento delle nuove patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al
26%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.12.2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto all'attore, CP_1 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4