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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti in persona del giudice onorario EL NO IA, ha pronunciato all'esito dell'udienza svolta nelle forme della trattazione scritta del 3.11.2025, giusto DP del Presidente del Tribunale n. 38/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio n° 787/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Cap 98100, Codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre C.F._1
-Attrice-
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]di Brolo Controparte_1
(ME) in via Casalotto, 22, Cap 98060, Codice fiscale C.F._2
Convenuta contumace avente a oggetto: occupazione sine titulo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice in epigrafe, proprietaria del magazino sito in in Sant'Angelo di Brolo, Viale Piave, P.T., meglio descritto in Catasto al Fg. 12, part. 74, sub. 2, Cat.
C/2, della consistenza di Mq 22, ricevuto per successione della defunta prozia Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Messina l'11.03.2005, come da
[...] dichiarazione di successione registrata a Messina in data 29.02.2015 ( cfr All. 1 fascicolo di parte attrice) conveniva in giudizio, , rimasta contumace, quale occupante del suddetto Controparte_1 immobile in ragione di accordo, non più rispettato dalla con la dante causa dell'attrice, per CP_1 chiedere che fosse dichiarata l'occupazione dell'immobile in assenza di alcun valido titolo, nonché la condanna al rilascio del medesimo e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima nell'importo di € 500,00 l'anno, pari a quello richiesto forfettariamente dalla de cuius Persona_2
[...]
Non si costituiva la convenuta . Controparte_1 La presente pronuncia come da integrativo Cartabia viene deposita entro il giorno successivo allo scadere del termine assegnato per il deposito di note in sostituzione di udienza e la sentenza si considera letta in udienza (art. 127 ter c.p.c. ultimo comma)
Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
La ha dedotto ed allegato che la convenuta occupa, senza legittimo titolo, l'immobile su cui Pt_1 vanta diritto di proprietà per l'acquisto fattone in virtù di successione di Persona_1 come da documentazione in atti. Al riguardo, la convenuta non ha contestato di aver occupato l'immobile per cui è causa sin dal periodo indicato in citazione, non si è costituita e pertanto non ha allegato, né provando l'esistenza di valido titolo legittimante l'occupazione stessa.
Va, in tema, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabilito che “(a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
(b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (Cass. SU n°7305 del 28.03.2014). E' però principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (ad un comune dante causa: cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2007, n. 21834; Cass. civ., Sez. II,
17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I, 17/01/2007, n.1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09). Nella fattispecie in esame parte convenuta non ha in alcun modo contestato la proprietà di parte attrice né i titoli posti a fondamento della stessa. Posto ciò, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate in atti, emerge in tutta evidenza – come sopra detto - che parte attrice ha esperito un'azione restitutoria fondata sull'occupazione sine titulo del bene immobile di sua proprietà da parte del convenuto;
trattasi nel caso in esame – lo si ripete e sottolinea - di detenzione sine titulo in quanto parte convenuta non ha dimostrato (né provato) l'esistenza di un titolo legittimante la detenzione dell'immobile per cui è causa. La documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, pertanto (cfr. Tribunale Bari, sez. III,
08 settembre 2006, n. 1889), conferma quanto dedotto dalla predetta parte in citazione in merito all'occupazione sine titulo del bene oggetto di causa da parte della convenuta senza pagare alcunchè.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda, parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio descritto in citazione. Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 15 novembre n. 33645 2022 sul danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile enuncia tre principi di diritto.
Il primo principio di diritto espresso da Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 33645 2022 è il seguente: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645 sul danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile enuncia tre principi di diritto).
Quindi, in sintesi, per Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645 il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
Il secondo principio di diritto espresso è il seguente: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”
(Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645 sul danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile enuncia tre principi di diritto).
Il terzo principio di diritto espresso è il seguente: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 20220 n. 33645 sul danno da occupazione abusiva
e senza titolo di un immobile enuncia tre principi di diritto) Posto ciò, ritiene il Tribunale che il danno subito dal proprietario discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il risarcimento – come appena detto - ben può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia al danno rapportato al valore locativo del cespite usurpato (cfr. es. Cass., 8.6.1979, n. 3256; Cass., 8.11.1985, n. 5459; Cass.,
27.7.1988, n. 4779; Cass., 11.3.1995, n. 2859; Cass., 4.2.1998, n. 1123; Cass., 18.12.1999, n. 1373;
Cass., 21.1.2000, n. 649; Cass., 5.11.2001, n. 13630; Cass., 7.6.2001, n. 7692; Cass., 18.01.2006, n.
827; Cass.,11.02.2008, n. 3251; Cass., 8.3.2010, n. 5568; Cass., 9.04.2013, n.8571; Cass.7280/2021
e Cass.14268/2021).
In sostanza, in virtù del principio del neminem laedere, la illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito. Nel caso in esame, poi, l'immobile, come dedotto e non contestato era oggetto di concessione in godimento alla convenuta a fronte del pagamento di una somma forfettariamente determinata in €50,00 mensili. Parte attrice ha, pertanto, allegato l'utilizzo redittuale che veniva fatto del detto immobile facendo evincere la volontà di continuare a ricavarne un reddito che fa ritenere sussistente il relativo diritto al risarcimento del danno.
Ebbene, nel caso in esame, accertato l'an, il danno può essere quantificato nell'importo già prima pagato dalla convenuta di € 500 l'anno (in ragione di 50,00 euro mensili) da quando è stato richiesto il rilascio dello stesso, ossia dal 3 settembre 2013 (cfr lettera allegata al fascicolo di part attrice) .
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un magazzino;
ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
L'importo complessivo dovuto ammonta dunque ad € 6.100,00.
In tale materia, di tipo risarcitorio, non è possibile adottare condanne in futuro, per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente pronuncia (cfr Trib Napoli Nord Sentenza n.
9726/2022). Ogni ulteriore questione resta assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 787/2024, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. condanna al rilascio in favore di dell'immobile detenuto sine Controparte_1 Parte_1 titulo situato in Sant'Angelo di Brolo, Viale Piave, P.T., meglio descritto in Catasto al Fg. 12, part. 74, sub. 2, Cat. C/2, della consistenza di Mq 22 ;
3. In accoglimento della domanda risarcitoria condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, della somma di € 6.100,00 (500,00 euro l'anno in ragione di € 50,00 mensili, con decorrenza dalla richiesta di rilascio del 3 settembre 2013), oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
4. condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida Controparte_1 in € 98,00 per spese vive ed € 3.397,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, Iva
e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Patti, il 3.11.2025
Il Giudice Onorario
EL NO IA