Art. 17. (Norme transitorie) 1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre ((2021)) .
2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, gia' detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, gia' detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.