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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliera dott.ssa Arianna Sbano consigliera rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 05/01/2025 da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA PAOLO, elett.te dom.to in VIA J.F. KENNEDY 17,
ACIREALE (CT)
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI TECLA elett.te dom.ta in VIA CP_1
V. OB 100, IA (AN)
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
[...]
avv.ti SEBASTIANI MARIANNA ed EMILI LUCA dell'AVVOCATURA ERAP, elett.te dom.to pagina 1 di 13 presso il domicilio digitale degli indicati procuratori
TERZO CHIAMATO avverso la sentenza n. 194/2024 resa dal Tribunale di Ancona – Sezione Civile – in data 12.11.2024
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
Con ricorso in primo grado depositato il 19 aprile 2022, adiva il CP_1
Tribunale di Ancona, esponendo di essere collocata all'ottavo posto della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del
Comune di , approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 2 Pt_1
luglio 2019.
Riferiva che, con comunicazione del 23 gennaio 2020, il Comune le aveva preannunciato l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria, assumendo l'inesistenza del requisito della convivenza del nucleo familiare indicato nella domanda.
A seguito delle osservazioni difensive depositate in data 6 febbraio 2020, la Commissione comunale aveva tuttavia confermato la legittimità della posizione in graduatoria, mantenendo inalterato il collocamento all'ottavo posto.
Successivamente, nel marzo 2021, il Comune di le comunicava la Pt_1
disponibilità ad assegnarle l'unico alloggio allora ritenuto idoneo alle dimensioni del nucleo familiare, sito nella frazione di Collamato. Dopo averlo visionato, la ricorrente, con nota del 9 marzo 2021, rappresentava l'impossibilità di accettare l'immobile, deducendo da un lato la sua collocazione decentrata, distante dal centro cittadino e priva di adeguati collegamenti, dall'altro la grave condizione di salute del marito, riconosciuto invalido al 100% e bisognoso di costanti cure ospedaliere presso il presidio di . Pt_1
Evidenziava inoltre le condizioni di umidità e insalubrità riscontrate nei locali.
Con successiva richiesta del 17 aprile 2021, la ricorrente ribadiva la propria disponibilità ad accettare un immobile anche di superficie inferiore a quella astrattamente necessaria al nucleo familiare, purché collocato nel centro urbano. In esito a tale pagina 2 di 13 interlocuzione, il Comune le consentiva di visionare un alloggio sito in , via Pt_1
Profili n. 44, della superficie di circa ottanta metri quadrati.
Con dichiarazione resa il 27 aprile 2021, formalizzava l'accettazione CP_1
dell'immobile di via Profili, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale n. 60/2021, pur riconoscendo la superficie inferiore a quella prevista per un nucleo familiare di otto persone, in considerazione delle pressanti necessità abitative. A seguito di tale accettazione, la ricorrente provvedeva a rassegnare la disdetta del contratto di locazione dell'immobile condotto in locazione sul libero mercato, confidando nella prossima stipula del contratto ERP con l CP_2
Deduceva tuttavia che, nonostante l'iter procedimentale si fosse ormai concluso con l'accettazione formale dell'alloggio, il Comune non aveva provveduto a trasmettere all' il relativo provvedimento di assegnazione, né a convocare la ricorrente per la CP_2
stipula. Rappresentava di avere ripetutamente sollecitato l'Amministrazione, senza esito,
e che le competenze, dapprima dichiarate trasferite all , Controparte_3
erano state successivamente riassunte dallo stesso senza che fosse mai Pt_1
intervenuto alcun provvedimento conclusivo.
Aggiungeva che, nel gennaio 2022, era stato informalmente eccepito dal nuovo dirigente del Servizio sociale che l'alloggio di via Profili non avrebbe potuto essere assegnato per asserita violazione dei requisiti di superficie minima previsti dal D.M. 5 luglio 1975. Contestava tale assunto, rilevando come la normativa speciale di settore (L.R.
Marche n. 36/2005 e Regolamento comunale n. 60/2021) consentisse deroghe e assegnazioni provvisorie anche per superfici inferiori, nonché come l'immobile in questione fosse agibile e conforme ai requisiti igienico-sanitari.
Rappresentava infine che, allo stato, non aveva ancora avuto assegnato l'immobile accettato e temeva che lo stesso fosse attribuito ad altro nucleo familiare, con lesione del proprio diritto soggettivo all'assegnazione.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare il proprio diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP di via Profili n. 44 in e di ordinare al Comune di dar seguito Pt_1
pagina 3 di 13 al procedimento, con trasmissione dell'atto all'ERAP per la stipula del contratto di locazione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente le Parte_1
domande proposte e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza, con vittoria di spese.
In via preliminare, l'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, osservando che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si individua nel momento dell'adozione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio: prima di tale atto, la posizione del concorrente è qualificabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. Nel caso di specie, non essendo mai intervenuto un provvedimento formale di assegnazione in favore della ricorrente, la controversia avrebbe dovuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario.
In via subordinata, nel merito, il ricostruiva l'intero iter amministrativo, Pt_1
richiamando le delibere, i provvedimenti dirigenziali, le note e le comunicazioni intercorse tra il 2018 e il 2022. Evidenziava, in particolare, che l'unico alloggio idoneo e conforme ai requisiti di legge per un nucleo familiare composto da otto persone era quello sito in frazione Collamato, della superficie di oltre novanta metri quadrati, proposto formalmente alla ricorrente, la quale, con più comunicazioni, ne aveva rifiutato l'assegnazione.
Sosteneva che l'alloggio di via Profili, della superficie di poco più di ottanta metri quadrati, pur visionato e dichiarato accettato dalla ricorrente, non poteva essere oggetto di assegnazione, poiché inidoneo, per dimensioni, a ospitare un nucleo di otto persone secondo i requisiti fissati dal D.M. 5 luglio 1975 e recepiti dalla normativa regionale e comunale. Il regolamento comunale, all'art. 17, consentiva sì deroghe ai limiti minimi di superficie previsti dalla legge regionale n. 36/2005, ma non ai limiti inderogabili stabiliti dal decreto ministeriale in materia di igiene e requisiti abitativi, che impongono, per nuclei superiori a sei componenti, una superficie non inferiore a 105 mq.
pagina 4 di 13 Il Comune deduceva pertanto che l'accettazione sottoscritta dalla ricorrente non fosse idonea a far sorgere un diritto soggettivo all'assegnazione dell'immobile di via
Profili, mancando in radice un provvedimento amministrativo in tal senso, e che l'iter non potesse ritenersi concluso. Evidenziava, inoltre, come la successiva delibera di Giunta n.
61/2022 avesse disposto la riserva dell'alloggio di Collamato per particolari categorie sociali, a conferma della legittimità dell'operato comunale e della correttezza del mancato inoltro all'ERAP del provvedimento di assegnazione in favore della ricorrente.
Sulla base di tali argomentazioni, il concludeva chiedendo che il Tribunale Pt_1
dichiarasse il difetto di giurisdizione o, in subordine, rigettasse le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Successivamente, con ordinanza resa all'esito della prima udienza, il giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., rilevata la complessità oggettiva e soggettiva della controversia e l'incompatibilità della stessa con il rito sommario, disponeva la conversione del procedimento nelle forme del rito ordinario e fissava la nuova udienza di trattazione.
All'esito della fase istruttoria, che comprendeva l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 194/2024 del 12 novembre 2024, il Tribunale di Ancona rigettava l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal , Parte_1
affermando la giurisdizione del giudice ordinario, e accoglieva parzialmente la domanda proposta da . CP_1
Il Giudice, dopo avere ricostruito i passaggi essenziali del procedimento amministrativo di assegnazione, rilevava che la ricorrente, utilmente collocata all'ottavo posto della graduatoria definitiva approvata con Delibera di Giunta n. 146 del 2 luglio
2019, aveva visionato e formalmente accettato, con dichiarazione del 27 aprile 2021,
l'alloggio sito in , via Profili n. 44, di circa ottanta metri quadrati, sebbene Pt_1
inferiore ai limiti dimensionali previsti dalla legge regionale n. 36/2005 in relazione al nucleo familiare composto da otto persone.
pagina 5 di 13 Il Tribunale osservava, tuttavia, che l'art. 17 del Regolamento comunale allora vigente consentiva espressamente, in situazioni particolari, la deroga ai limiti di superficie, ovvero l'accettazione da parte del concorrente di un alloggio di metratura inferiore, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere comunque all'assegnazione, eventualmente a titolo provvisorio, in attesa di soluzioni alternative più adeguate. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, l'accettazione resa dalla ricorrente aveva determinato la conclusione del procedimento amministrativo, rendendo necessitato il successivo provvedimento di assegnazione da parte del che non poteva essere Pt_1
eluso né rinviato sine die per inerzia o inefficienza della pubblica amministrazione.
Il Tribunale stigmatizzava, in particolare, il comportamento dilatorio del Pt_1
che era rimasto silente per oltre un anno dopo l'accettazione, salvo poi, con provvedimento del 3 giugno 2022, negare il diritto della ricorrente richiamando disposizioni introdotte con D.C.C. n. 38 del 26 aprile 2022, dunque successive alla dichiarazione di accettazione. Tale condotta era ritenuta lesiva non solo dei princìpi di correttezza e trasparenza, ma anche del diritto costituzionalmente garantito all'abitazione, come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67 del 22 aprile 2024, richiamata testualmente nella motivazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale accertava il diritto della ricorrente ad ottenere un alloggio popolare avente quanto meno caratteristiche analoghe a quello accettato in data 27 aprile 2021 (di estensione pari a 81,47 mq), rilevando che l'immobile di via Profili n. 44 era stato nelle more assegnato ad altro nucleo familiare.
Conseguentemente, condannava il Comune di a procedere all'assegnazione in Pt_1
favore della ricorrente di un alloggio ERP con caratteristiche analoghe a quello oggetto di accettazione, nonché a rifondere le spese di lite.
Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2025, il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Ancona, chiedendone la riforma integrale. L'Amministrazione comunale ha censurato la decisione di primo grado per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto in capo ad un diritto soggettivo CP_1
pagina 6 di 13 perfetto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in , Pt_1
Via Profili n. 44, sul presupposto che l'accettazione dell'immobile sottoscritta dalla ricorrente il 27.04.2021 avrebbe determinato la conclusione del procedimento amministrativo.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale ordinario, ritenendo vincolata l'attività della Pubblica
Amministrazione pur in assenza di un provvedimento amministrativo di formale assegnazione, che costituirebbe l'unico atto idoneo a far sorgere un diritto soggettivo in capo al richiedente. Il Comune ribadisce che, in mancanza di tale provvedimento, la posizione giuridica della è qualificabile come mero interesse legittimo, con CP_1
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario.
L'Amministrazione ha inoltre dedotto che il Tribunale ha disatteso la normativa di settore applicabile, e in particolare le prescrizioni del D.M. Sanità 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari degli alloggi, nonché le sopravvenute modifiche regolamentari approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26 aprile 2022.
Secondo l'appellante, l'immobile di via Profili n. 44, con superficie pari a 81,47 mq, non era conforme ai parametri dimensionali previsti per un nucleo familiare di otto persone e non avrebbe potuto essere validamente assegnato, neppure a titolo provvisorio.
In via principale, il ha chiesto che la Corte d'Appello dichiari il difetto di Pt_1
giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti innanzi al competente giudice amministrativo;
in via subordinata, che venga accertata l'insussistenza di un diritto soggettivo della originaria ricorrente all'assegnazione dell'immobile e, conseguentemente, il rigetto delle domande dalla medesima avanzate in primo grado. Ha chiesto infine la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'appello chiedendone CP_1
il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appellata ha, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa dell deducendo che l'Ente è del tutto estraneo ai fatti oggetto di causa e CP_2
pagina 7 di 13 che la relativa evocazione in giudizio è stata tardivamente prospettata solo in grado di appello. Ha contestato, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rappresentando come, sulla base delle risultanze istruttorie e delle stesse Pt_1
dichiarazioni della Dirigente Girardi, la procedura di assegnazione degli alloggi ERAP fosse stata, per l'intero periodo rilevante, gestita direttamente dal , Parte_1
senza che alcun effettivo subentro dell fosse stato formalizzato o Controparte_3
in qualsiasi modo portato a conoscenza dell'interessata.
Con riferimento all'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall'Ente appellante, la difesa dell'appellata ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che il procedimento disciplinato dalla L.R. 36/2005 e dal Regolamento comunale si era concluso con la dichiarazione di accettazione dell'alloggio resa dalla in data 27 aprile 2021, CP_1
con la conseguenza che la posizione della stessa aveva assunto la consistenza di un diritto soggettivo pieno, radicando così la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'appellata ha rilevato come l'atto di appello non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, sì da doversi ritenere violato l'art. 342 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, in ogni caso, respinta, con conferma integrale della sentenza di primo grado, sostenendo che l'inerzia e le condotte contraddittorie del abbiano illegittimamente impedito l'assegnazione Pt_1
dell'alloggio già visionato e formalmente accettato. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito l' chiamato in causa dal , CP_2 Parte_1
che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa per tardività e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, chiedendo per l'effetto la propria estromissione dal giudizio.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della pagina 8 di 13 chiamata in causa dell' sollevata sia dall'appellata che dall'ente stesso. CP_2
La chiamata del terzo è stata proposta dal solo in grado di appello, in Pt_1
violazione degli artt. 106, 163-bis e 269 c.p.c., che non consentono l'ampliamento soggettivo del contraddittorio in appello al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore. Né la costituzione dell'ente può essere qualificata come intervento volontario ai sensi dell'art. 344 c.p.c., avendo l espressamente escluso tale volontà e CP_2
rivendicato la propria estraneità alla vicenda.
L'inammissibilità trova inoltre conferma nel difetto di legittimazione passiva dell CP_2
Dalla disciplina regionale (art. 20-quinquies L.R. Marche n. 36/2005) emerge chiaramente che l'unico soggetto competente alla gestione della graduatoria, all'individuazione dell'alloggio e soprattutto all'adozione del provvedimento formale di assegnazione è il Comune.
L'ente gestore (ERAP) interviene solo successivamente, una volta ricevuta la comunicazione dell'assegnazione, per la sola stipula del contratto di locazione.
Nel caso di specie, è pacifico che nessun provvedimento di assegnazione sia mai stato adottato o trasmesso all che è venuto a conoscenza della vicenda CP_2
esclusivamente tramite la notifica dell'atto di appello.
L'ente risulta, quindi, non coinvolto nella fase procedimentale oggetto della controversia, che si colloca integralmente nel segmento anteriore all'assegnazione, rientrante nella competenza esclusiva del Pt_1
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa.
Definite le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del motivo di gravame inerente al riparto di giurisdizione.
Invero, il nucleo essenziale della controversia riguarda l'individuazione della corretta giurisdizione, ordinaria o amministrativa, sulle domande proposte dall'odierna appellata volte ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la condanna del Comune
pagina 9 di 13 a procedere alla relativa trasmissione all'ERAP per la stipula del contratto di locazione.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la dichiarazione di accettazione dell'immobile sito in via Profili n. 44, resa dalla ricorrente in data 27.04.2021, avesse già determinato la conclusione del procedimento amministrativo di assegnazione, facendo così sorgere un diritto soggettivo perfetto all'ottenimento dell'alloggio. Su tali basi ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
È principio consolidato, costantemente ribadito dalla Suprema Corte (tra le molte, si vedano Cass. n. 4366/2021 e Cass. n. 30964/2022), che in materia di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere due fasi nettamente separate:
i) la fase pubblicistica, antecedente al provvedimento formale di assegnazione, nella quale l'amministrazione esercita poteri autoritativi e discrezionali nella gestione della graduatoria, nell'individuazione degli alloggi disponibili e nella verifica della loro idoneità rispetto ai nuclei familiari interessati. In questa fase, le posizioni degli aspiranti assegnatari sono di interesse legittimo: essi hanno titolo a pretendere che l'amministrazione concluda il procedimento nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, ma non possono vantare un diritto soggettivo all'ottenimento dell'alloggio, proprio perché residua sempre un margine di valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione;
ii) la fase privatistica, successiva al provvedimento formale di assegnazione, nella quale l'interessato, divenuto assegnatario, è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alla stipula del contratto di locazione con l'ente gestore ( , diritto che trova la sua CP_2
fonte non più nell'attività autoritativa della Pubblica Amministrazione, ma nel provvedimento attributivo che ha consumato ogni valutazione discrezionale, lasciando spazio solo ad attività vincolata.
Il discrimen per l'individuazione della giurisdizione va dunque rinvenuto nell'adozione o meno del provvedimento amministrativo di assegnazione: in mancanza di tale atto, il richiedente resta titolare di un interesse legittimo, sindacabile esclusivamente dal giudice amministrativo;
soltanto a seguito della sua emanazione sorge un diritto pagina 10 di 13 soggettivo, tutelabile dal giudice ordinario.
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve osservarsi che nessun provvedimento formale di assegnazione è mai stato adottato dal in Pt_1 Parte_1
favore dell'odierna appellata. La dichiarazione di accettazione dell'alloggio di via Profili sottoscritta dalla stessa il 27.04.2021, pur costituendo un atto di rilevanza endoprocedimentale, non è sufficiente a perfezionare l'iter amministrativo. Il procedimento può dirsi concluso soltanto con l'adozione e la comunicazione del provvedimento di assegnazione da parte del previsto dall'art. 20-quinquies L.R. Pt_1
Marche n. 36/2005 e dall'art. 17 del regolamento comunale.
Il Tribunale ha ritenuto che tale provvedimento fosse meramente “necessitato” e privo di margini di discrezionalità, sicché l'accettazione sarebbe bastata a cristallizzare un diritto soggettivo perfetto.
Questa impostazione non può, tuttavia, essere condivisa da questo Collegio.
Anche nella fase successiva all'accettazione da parte dell'interessato, permangono infatti in capo all'amministrazione compiti di verifica circa la conformità dell'alloggio ai requisiti di legge, la compatibilità con le condizioni igienico-sanitarie e la coerenza con i parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, nonché la necessità di rispettare i princìpi di trasparenza e parità di trattamento tra i vari concorrenti in graduatoria. Tali valutazioni, per loro natura, esprimono l'esercizio di potestà amministrativa e, dunque, incidono su posizioni di interesse legittimo.
Pertanto, fino all'adozione dell'atto formale di assegnazione, la posizione dell'aspirante assegnatario non può che qualificarsi come interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Né può assumere rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, il comportamento ritenuto dilatorio o contraddittorio della Pubblica Amministrazione: anche condotte eventualmente illegittime o irragionevoli si collocano pur sempre nella fase di esercizio del potere amministrativo, la cui sindacabilità è riservata al giudice amministrativo.
pagina 11 di 13 In tale contesto, non rileva che l'immobile di via Profili sia stato successivamente assegnato ad altro nucleo familiare, poiché proprio tale circostanza conferma che l'amministrazione non aveva ancora consumato il potere decisionale e che l'odierna appellata non era titolare di un titolo definitivo all'assegnazione.
Ne consegue che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la posizione della originaria ricorrente non aveva ancora assunto la consistenza di diritto soggettivo, ma rimaneva quella di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale, qualificando la posizione come diritto soggettivo e affermando la giurisdizione del giudice ordinario, è pertanto incorso in errore.
La sentenza impugnata deve essere riformata e le domande dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
La presente controversia andrà quindi riassunta dinanzi al T.A.R. competente per territorio, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge
18 giugno 2009 n°69.
La complessità della vicenda, la stratificazione normativa e la natura della decisione che non ha affrontato il merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti principali per entrambi i gradi di giudizio.
Diversamente, quanto ai rapporti tra il ed la Parte_1 CP_2
cui estromissione discende dalla tardiva e inammissibile chiamata in causa, il Pt_1
deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute da nel presente grado CP_2
di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della presente controversia al giudice amministrativo fissando termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al T.A.R. competente per pagina 12 di 13 territorio, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n°69;
• Dichiara inammissibile la chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
• Condanna il a rifondere all le spese del Parte_1 CP_2
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A.;
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il e . Parte_1 CP_1
Così deciso in Ancona, 20 novembre 2025
La consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliera dott.ssa Arianna Sbano consigliera rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 05/01/2025 da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA PAOLO, elett.te dom.to in VIA J.F. KENNEDY 17,
ACIREALE (CT)
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI TECLA elett.te dom.ta in VIA CP_1
V. OB 100, IA (AN)
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
[...]
avv.ti SEBASTIANI MARIANNA ed EMILI LUCA dell'AVVOCATURA ERAP, elett.te dom.to pagina 1 di 13 presso il domicilio digitale degli indicati procuratori
TERZO CHIAMATO avverso la sentenza n. 194/2024 resa dal Tribunale di Ancona – Sezione Civile – in data 12.11.2024
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
Con ricorso in primo grado depositato il 19 aprile 2022, adiva il CP_1
Tribunale di Ancona, esponendo di essere collocata all'ottavo posto della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del
Comune di , approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 2 Pt_1
luglio 2019.
Riferiva che, con comunicazione del 23 gennaio 2020, il Comune le aveva preannunciato l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria, assumendo l'inesistenza del requisito della convivenza del nucleo familiare indicato nella domanda.
A seguito delle osservazioni difensive depositate in data 6 febbraio 2020, la Commissione comunale aveva tuttavia confermato la legittimità della posizione in graduatoria, mantenendo inalterato il collocamento all'ottavo posto.
Successivamente, nel marzo 2021, il Comune di le comunicava la Pt_1
disponibilità ad assegnarle l'unico alloggio allora ritenuto idoneo alle dimensioni del nucleo familiare, sito nella frazione di Collamato. Dopo averlo visionato, la ricorrente, con nota del 9 marzo 2021, rappresentava l'impossibilità di accettare l'immobile, deducendo da un lato la sua collocazione decentrata, distante dal centro cittadino e priva di adeguati collegamenti, dall'altro la grave condizione di salute del marito, riconosciuto invalido al 100% e bisognoso di costanti cure ospedaliere presso il presidio di . Pt_1
Evidenziava inoltre le condizioni di umidità e insalubrità riscontrate nei locali.
Con successiva richiesta del 17 aprile 2021, la ricorrente ribadiva la propria disponibilità ad accettare un immobile anche di superficie inferiore a quella astrattamente necessaria al nucleo familiare, purché collocato nel centro urbano. In esito a tale pagina 2 di 13 interlocuzione, il Comune le consentiva di visionare un alloggio sito in , via Pt_1
Profili n. 44, della superficie di circa ottanta metri quadrati.
Con dichiarazione resa il 27 aprile 2021, formalizzava l'accettazione CP_1
dell'immobile di via Profili, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale n. 60/2021, pur riconoscendo la superficie inferiore a quella prevista per un nucleo familiare di otto persone, in considerazione delle pressanti necessità abitative. A seguito di tale accettazione, la ricorrente provvedeva a rassegnare la disdetta del contratto di locazione dell'immobile condotto in locazione sul libero mercato, confidando nella prossima stipula del contratto ERP con l CP_2
Deduceva tuttavia che, nonostante l'iter procedimentale si fosse ormai concluso con l'accettazione formale dell'alloggio, il Comune non aveva provveduto a trasmettere all' il relativo provvedimento di assegnazione, né a convocare la ricorrente per la CP_2
stipula. Rappresentava di avere ripetutamente sollecitato l'Amministrazione, senza esito,
e che le competenze, dapprima dichiarate trasferite all , Controparte_3
erano state successivamente riassunte dallo stesso senza che fosse mai Pt_1
intervenuto alcun provvedimento conclusivo.
Aggiungeva che, nel gennaio 2022, era stato informalmente eccepito dal nuovo dirigente del Servizio sociale che l'alloggio di via Profili non avrebbe potuto essere assegnato per asserita violazione dei requisiti di superficie minima previsti dal D.M. 5 luglio 1975. Contestava tale assunto, rilevando come la normativa speciale di settore (L.R.
Marche n. 36/2005 e Regolamento comunale n. 60/2021) consentisse deroghe e assegnazioni provvisorie anche per superfici inferiori, nonché come l'immobile in questione fosse agibile e conforme ai requisiti igienico-sanitari.
Rappresentava infine che, allo stato, non aveva ancora avuto assegnato l'immobile accettato e temeva che lo stesso fosse attribuito ad altro nucleo familiare, con lesione del proprio diritto soggettivo all'assegnazione.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare il proprio diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP di via Profili n. 44 in e di ordinare al Comune di dar seguito Pt_1
pagina 3 di 13 al procedimento, con trasmissione dell'atto all'ERAP per la stipula del contratto di locazione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente le Parte_1
domande proposte e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza, con vittoria di spese.
In via preliminare, l'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, osservando che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si individua nel momento dell'adozione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio: prima di tale atto, la posizione del concorrente è qualificabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. Nel caso di specie, non essendo mai intervenuto un provvedimento formale di assegnazione in favore della ricorrente, la controversia avrebbe dovuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario.
In via subordinata, nel merito, il ricostruiva l'intero iter amministrativo, Pt_1
richiamando le delibere, i provvedimenti dirigenziali, le note e le comunicazioni intercorse tra il 2018 e il 2022. Evidenziava, in particolare, che l'unico alloggio idoneo e conforme ai requisiti di legge per un nucleo familiare composto da otto persone era quello sito in frazione Collamato, della superficie di oltre novanta metri quadrati, proposto formalmente alla ricorrente, la quale, con più comunicazioni, ne aveva rifiutato l'assegnazione.
Sosteneva che l'alloggio di via Profili, della superficie di poco più di ottanta metri quadrati, pur visionato e dichiarato accettato dalla ricorrente, non poteva essere oggetto di assegnazione, poiché inidoneo, per dimensioni, a ospitare un nucleo di otto persone secondo i requisiti fissati dal D.M. 5 luglio 1975 e recepiti dalla normativa regionale e comunale. Il regolamento comunale, all'art. 17, consentiva sì deroghe ai limiti minimi di superficie previsti dalla legge regionale n. 36/2005, ma non ai limiti inderogabili stabiliti dal decreto ministeriale in materia di igiene e requisiti abitativi, che impongono, per nuclei superiori a sei componenti, una superficie non inferiore a 105 mq.
pagina 4 di 13 Il Comune deduceva pertanto che l'accettazione sottoscritta dalla ricorrente non fosse idonea a far sorgere un diritto soggettivo all'assegnazione dell'immobile di via
Profili, mancando in radice un provvedimento amministrativo in tal senso, e che l'iter non potesse ritenersi concluso. Evidenziava, inoltre, come la successiva delibera di Giunta n.
61/2022 avesse disposto la riserva dell'alloggio di Collamato per particolari categorie sociali, a conferma della legittimità dell'operato comunale e della correttezza del mancato inoltro all'ERAP del provvedimento di assegnazione in favore della ricorrente.
Sulla base di tali argomentazioni, il concludeva chiedendo che il Tribunale Pt_1
dichiarasse il difetto di giurisdizione o, in subordine, rigettasse le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Successivamente, con ordinanza resa all'esito della prima udienza, il giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., rilevata la complessità oggettiva e soggettiva della controversia e l'incompatibilità della stessa con il rito sommario, disponeva la conversione del procedimento nelle forme del rito ordinario e fissava la nuova udienza di trattazione.
All'esito della fase istruttoria, che comprendeva l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 194/2024 del 12 novembre 2024, il Tribunale di Ancona rigettava l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal , Parte_1
affermando la giurisdizione del giudice ordinario, e accoglieva parzialmente la domanda proposta da . CP_1
Il Giudice, dopo avere ricostruito i passaggi essenziali del procedimento amministrativo di assegnazione, rilevava che la ricorrente, utilmente collocata all'ottavo posto della graduatoria definitiva approvata con Delibera di Giunta n. 146 del 2 luglio
2019, aveva visionato e formalmente accettato, con dichiarazione del 27 aprile 2021,
l'alloggio sito in , via Profili n. 44, di circa ottanta metri quadrati, sebbene Pt_1
inferiore ai limiti dimensionali previsti dalla legge regionale n. 36/2005 in relazione al nucleo familiare composto da otto persone.
pagina 5 di 13 Il Tribunale osservava, tuttavia, che l'art. 17 del Regolamento comunale allora vigente consentiva espressamente, in situazioni particolari, la deroga ai limiti di superficie, ovvero l'accettazione da parte del concorrente di un alloggio di metratura inferiore, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere comunque all'assegnazione, eventualmente a titolo provvisorio, in attesa di soluzioni alternative più adeguate. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, l'accettazione resa dalla ricorrente aveva determinato la conclusione del procedimento amministrativo, rendendo necessitato il successivo provvedimento di assegnazione da parte del che non poteva essere Pt_1
eluso né rinviato sine die per inerzia o inefficienza della pubblica amministrazione.
Il Tribunale stigmatizzava, in particolare, il comportamento dilatorio del Pt_1
che era rimasto silente per oltre un anno dopo l'accettazione, salvo poi, con provvedimento del 3 giugno 2022, negare il diritto della ricorrente richiamando disposizioni introdotte con D.C.C. n. 38 del 26 aprile 2022, dunque successive alla dichiarazione di accettazione. Tale condotta era ritenuta lesiva non solo dei princìpi di correttezza e trasparenza, ma anche del diritto costituzionalmente garantito all'abitazione, come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67 del 22 aprile 2024, richiamata testualmente nella motivazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale accertava il diritto della ricorrente ad ottenere un alloggio popolare avente quanto meno caratteristiche analoghe a quello accettato in data 27 aprile 2021 (di estensione pari a 81,47 mq), rilevando che l'immobile di via Profili n. 44 era stato nelle more assegnato ad altro nucleo familiare.
Conseguentemente, condannava il Comune di a procedere all'assegnazione in Pt_1
favore della ricorrente di un alloggio ERP con caratteristiche analoghe a quello oggetto di accettazione, nonché a rifondere le spese di lite.
Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2025, il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Ancona, chiedendone la riforma integrale. L'Amministrazione comunale ha censurato la decisione di primo grado per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto in capo ad un diritto soggettivo CP_1
pagina 6 di 13 perfetto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in , Pt_1
Via Profili n. 44, sul presupposto che l'accettazione dell'immobile sottoscritta dalla ricorrente il 27.04.2021 avrebbe determinato la conclusione del procedimento amministrativo.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale ordinario, ritenendo vincolata l'attività della Pubblica
Amministrazione pur in assenza di un provvedimento amministrativo di formale assegnazione, che costituirebbe l'unico atto idoneo a far sorgere un diritto soggettivo in capo al richiedente. Il Comune ribadisce che, in mancanza di tale provvedimento, la posizione giuridica della è qualificabile come mero interesse legittimo, con CP_1
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario.
L'Amministrazione ha inoltre dedotto che il Tribunale ha disatteso la normativa di settore applicabile, e in particolare le prescrizioni del D.M. Sanità 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari degli alloggi, nonché le sopravvenute modifiche regolamentari approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26 aprile 2022.
Secondo l'appellante, l'immobile di via Profili n. 44, con superficie pari a 81,47 mq, non era conforme ai parametri dimensionali previsti per un nucleo familiare di otto persone e non avrebbe potuto essere validamente assegnato, neppure a titolo provvisorio.
In via principale, il ha chiesto che la Corte d'Appello dichiari il difetto di Pt_1
giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti innanzi al competente giudice amministrativo;
in via subordinata, che venga accertata l'insussistenza di un diritto soggettivo della originaria ricorrente all'assegnazione dell'immobile e, conseguentemente, il rigetto delle domande dalla medesima avanzate in primo grado. Ha chiesto infine la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'appello chiedendone CP_1
il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appellata ha, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa dell deducendo che l'Ente è del tutto estraneo ai fatti oggetto di causa e CP_2
pagina 7 di 13 che la relativa evocazione in giudizio è stata tardivamente prospettata solo in grado di appello. Ha contestato, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rappresentando come, sulla base delle risultanze istruttorie e delle stesse Pt_1
dichiarazioni della Dirigente Girardi, la procedura di assegnazione degli alloggi ERAP fosse stata, per l'intero periodo rilevante, gestita direttamente dal , Parte_1
senza che alcun effettivo subentro dell fosse stato formalizzato o Controparte_3
in qualsiasi modo portato a conoscenza dell'interessata.
Con riferimento all'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall'Ente appellante, la difesa dell'appellata ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che il procedimento disciplinato dalla L.R. 36/2005 e dal Regolamento comunale si era concluso con la dichiarazione di accettazione dell'alloggio resa dalla in data 27 aprile 2021, CP_1
con la conseguenza che la posizione della stessa aveva assunto la consistenza di un diritto soggettivo pieno, radicando così la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'appellata ha rilevato come l'atto di appello non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, sì da doversi ritenere violato l'art. 342 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, in ogni caso, respinta, con conferma integrale della sentenza di primo grado, sostenendo che l'inerzia e le condotte contraddittorie del abbiano illegittimamente impedito l'assegnazione Pt_1
dell'alloggio già visionato e formalmente accettato. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito l' chiamato in causa dal , CP_2 Parte_1
che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa per tardività e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, chiedendo per l'effetto la propria estromissione dal giudizio.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della pagina 8 di 13 chiamata in causa dell' sollevata sia dall'appellata che dall'ente stesso. CP_2
La chiamata del terzo è stata proposta dal solo in grado di appello, in Pt_1
violazione degli artt. 106, 163-bis e 269 c.p.c., che non consentono l'ampliamento soggettivo del contraddittorio in appello al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore. Né la costituzione dell'ente può essere qualificata come intervento volontario ai sensi dell'art. 344 c.p.c., avendo l espressamente escluso tale volontà e CP_2
rivendicato la propria estraneità alla vicenda.
L'inammissibilità trova inoltre conferma nel difetto di legittimazione passiva dell CP_2
Dalla disciplina regionale (art. 20-quinquies L.R. Marche n. 36/2005) emerge chiaramente che l'unico soggetto competente alla gestione della graduatoria, all'individuazione dell'alloggio e soprattutto all'adozione del provvedimento formale di assegnazione è il Comune.
L'ente gestore (ERAP) interviene solo successivamente, una volta ricevuta la comunicazione dell'assegnazione, per la sola stipula del contratto di locazione.
Nel caso di specie, è pacifico che nessun provvedimento di assegnazione sia mai stato adottato o trasmesso all che è venuto a conoscenza della vicenda CP_2
esclusivamente tramite la notifica dell'atto di appello.
L'ente risulta, quindi, non coinvolto nella fase procedimentale oggetto della controversia, che si colloca integralmente nel segmento anteriore all'assegnazione, rientrante nella competenza esclusiva del Pt_1
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa.
Definite le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del motivo di gravame inerente al riparto di giurisdizione.
Invero, il nucleo essenziale della controversia riguarda l'individuazione della corretta giurisdizione, ordinaria o amministrativa, sulle domande proposte dall'odierna appellata volte ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la condanna del Comune
pagina 9 di 13 a procedere alla relativa trasmissione all'ERAP per la stipula del contratto di locazione.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la dichiarazione di accettazione dell'immobile sito in via Profili n. 44, resa dalla ricorrente in data 27.04.2021, avesse già determinato la conclusione del procedimento amministrativo di assegnazione, facendo così sorgere un diritto soggettivo perfetto all'ottenimento dell'alloggio. Su tali basi ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
È principio consolidato, costantemente ribadito dalla Suprema Corte (tra le molte, si vedano Cass. n. 4366/2021 e Cass. n. 30964/2022), che in materia di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere due fasi nettamente separate:
i) la fase pubblicistica, antecedente al provvedimento formale di assegnazione, nella quale l'amministrazione esercita poteri autoritativi e discrezionali nella gestione della graduatoria, nell'individuazione degli alloggi disponibili e nella verifica della loro idoneità rispetto ai nuclei familiari interessati. In questa fase, le posizioni degli aspiranti assegnatari sono di interesse legittimo: essi hanno titolo a pretendere che l'amministrazione concluda il procedimento nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, ma non possono vantare un diritto soggettivo all'ottenimento dell'alloggio, proprio perché residua sempre un margine di valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione;
ii) la fase privatistica, successiva al provvedimento formale di assegnazione, nella quale l'interessato, divenuto assegnatario, è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alla stipula del contratto di locazione con l'ente gestore ( , diritto che trova la sua CP_2
fonte non più nell'attività autoritativa della Pubblica Amministrazione, ma nel provvedimento attributivo che ha consumato ogni valutazione discrezionale, lasciando spazio solo ad attività vincolata.
Il discrimen per l'individuazione della giurisdizione va dunque rinvenuto nell'adozione o meno del provvedimento amministrativo di assegnazione: in mancanza di tale atto, il richiedente resta titolare di un interesse legittimo, sindacabile esclusivamente dal giudice amministrativo;
soltanto a seguito della sua emanazione sorge un diritto pagina 10 di 13 soggettivo, tutelabile dal giudice ordinario.
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve osservarsi che nessun provvedimento formale di assegnazione è mai stato adottato dal in Pt_1 Parte_1
favore dell'odierna appellata. La dichiarazione di accettazione dell'alloggio di via Profili sottoscritta dalla stessa il 27.04.2021, pur costituendo un atto di rilevanza endoprocedimentale, non è sufficiente a perfezionare l'iter amministrativo. Il procedimento può dirsi concluso soltanto con l'adozione e la comunicazione del provvedimento di assegnazione da parte del previsto dall'art. 20-quinquies L.R. Pt_1
Marche n. 36/2005 e dall'art. 17 del regolamento comunale.
Il Tribunale ha ritenuto che tale provvedimento fosse meramente “necessitato” e privo di margini di discrezionalità, sicché l'accettazione sarebbe bastata a cristallizzare un diritto soggettivo perfetto.
Questa impostazione non può, tuttavia, essere condivisa da questo Collegio.
Anche nella fase successiva all'accettazione da parte dell'interessato, permangono infatti in capo all'amministrazione compiti di verifica circa la conformità dell'alloggio ai requisiti di legge, la compatibilità con le condizioni igienico-sanitarie e la coerenza con i parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, nonché la necessità di rispettare i princìpi di trasparenza e parità di trattamento tra i vari concorrenti in graduatoria. Tali valutazioni, per loro natura, esprimono l'esercizio di potestà amministrativa e, dunque, incidono su posizioni di interesse legittimo.
Pertanto, fino all'adozione dell'atto formale di assegnazione, la posizione dell'aspirante assegnatario non può che qualificarsi come interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Né può assumere rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, il comportamento ritenuto dilatorio o contraddittorio della Pubblica Amministrazione: anche condotte eventualmente illegittime o irragionevoli si collocano pur sempre nella fase di esercizio del potere amministrativo, la cui sindacabilità è riservata al giudice amministrativo.
pagina 11 di 13 In tale contesto, non rileva che l'immobile di via Profili sia stato successivamente assegnato ad altro nucleo familiare, poiché proprio tale circostanza conferma che l'amministrazione non aveva ancora consumato il potere decisionale e che l'odierna appellata non era titolare di un titolo definitivo all'assegnazione.
Ne consegue che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la posizione della originaria ricorrente non aveva ancora assunto la consistenza di diritto soggettivo, ma rimaneva quella di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale, qualificando la posizione come diritto soggettivo e affermando la giurisdizione del giudice ordinario, è pertanto incorso in errore.
La sentenza impugnata deve essere riformata e le domande dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
La presente controversia andrà quindi riassunta dinanzi al T.A.R. competente per territorio, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge
18 giugno 2009 n°69.
La complessità della vicenda, la stratificazione normativa e la natura della decisione che non ha affrontato il merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti principali per entrambi i gradi di giudizio.
Diversamente, quanto ai rapporti tra il ed la Parte_1 CP_2
cui estromissione discende dalla tardiva e inammissibile chiamata in causa, il Pt_1
deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute da nel presente grado CP_2
di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della presente controversia al giudice amministrativo fissando termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al T.A.R. competente per pagina 12 di 13 territorio, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n°69;
• Dichiara inammissibile la chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
• Condanna il a rifondere all le spese del Parte_1 CP_2
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A.;
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il e . Parte_1 CP_1
Così deciso in Ancona, 20 novembre 2025
La consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
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