Sentenza 4 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00920/2025 REG.PROV.CAU.
N. 07627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7627 del 2024, proposto da CA GR e GE GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, n. 180;
contro
comune di La Morra, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
di EN SS, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Faggiano, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
sia per quanto riguarda il ricorso principale, sia con riferimento al ricorso incidentale presentato da EN SS il 2 dicembre 2024,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II, 4 luglio 2024, n. 813, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN SS e del comune di La Morra;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla, Marco Faggiano e Marco Briccarello.
Premesso che:
- gli appellanti hanno impugnato la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di “fiscalizzazione”, chiesta ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere abusive realizzate nell’immobile di proprietà, già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28 del 25 novembre 2021;
- con istanza autonoma depositata il 18 febbraio 2025 hanno chiesto la concessione di misure interinali, dando atto che, nel separato giudizio promosso dal controinteressato contro l’inerzia dell’amministrazione, il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 1178 del 18 novembre 2024, ha condannato il comune a dare esecuzione all’ingiunzione di ripristino;
Considerato che:
- come già ritenuto in casi analoghi (Cons. Stato, ord. 1293 del 10 aprile 2024), nel contemperamento dei diversi interessi proprio della fase cautelare risulta prevalente quello degli appellanti a evitare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, tornata pienamente efficace a seguito del rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di fiscalizzazione degli abusi (come messo in luce dalla difesa degli appellanti nel corso della discussione, la stessa sentenza gravata ricollega l’obbligo di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione al fatto che i suoi effetti vincolano il comune « una volta emesso il diniego di fiscalizzazione », osservando che questo « è attualmente valido ed efficace, non essendo stato né annullato né sospeso con ordinanza cautelare »);
- l’art. 98 c.p.a. stabilisce che il Consiglio di Stato può disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata « nonché le altre opportune misure cautelari », dunque anche misure atipiche purché strumentali a garantire alla parte l’utilità della decisione sul merito, il cui contenuto nella specie deve essere individuato nell’ordine al comune – opponibile anche al commissario ad acta , la cui attività, nell’ottemperanza “anomala” delle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 117 c.p.a., « si atteggia come attività di pura sostituzione nell’esercizio del potere proprio dell’amministrazione soccombente ed è collegata alla pronuncia giudiziale solo per quanto attiene al presupposto della prolungata inerzia dell’amministrazione medesima » (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 557) – di astenersi dal portare a esecuzione l’ordinanza di demolizione fino alla definizione del presente giudizio nel merito, per la quale è già fissata l’udienza pubblica del 6 maggio 2025 (lo stesso ente, peraltro, nella memoria del 7 marzo 2025, p. 2, ha dichiarato di ravvisare « l’opportunità che si pervenga alla definizione della questione re adhuc integra» e che « prima di portare ad esecuzione l’ordine di demolizione ingiunto agli appellanti vi sia una pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisca in via definitiva la legittimità o meno del diniego di fiscalizzazione per cui è causa »);
Ritenuto che la riserva alla fase di merito dello scrutinio delle questioni sostanziali dedotte dalle parti giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata nonché ordina al comune di La Morra di astenersi dal portare a esecuzione l’ordinanza di demolizione n. 28 del 25 novembre 2021 sino alla definizione del presente giudizio; compensa tra tutte le parti le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO