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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, IC Porcelli, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 12081/2023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Sicilia n. 29, presso lo Parte_1 studio dell'avv.to Sergio Sapienza, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Catania, via Nuovalucello n. 256, presso lo studio dell'avv.to Massimiliano
Russo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria;
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in piazza CP_2 della Repubblica, 26, Catania, presso l'ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Velardi ed Alessandra Vetri, giusta procura rilasciata per atto del
Notaio di Roma del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; Per_1
Litisconsorte necessario
Oggetto: impugnazione licenziamento orale e differenze retributive per mansioni superiori, lavoro supplementare e straordinario – indennità sostitutiva delle ferie non godute – indennità sostitutiva del preavviso.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 25.11.2023, ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...] all'interno del ristorante «Iro sushi Experience», collocato all'interno del centro CP_1 commerciale Etnapolis di Belpasso, con inquadramento nel VII livello CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi dal 6.5.2022 al 23.9.2023, data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento intimato in forma orale, ha impugnato l'atto di recesso dapprima con lettera del 10.11.2023 e successivamente con il presente ricorso, deducendone la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia per essere stato irrogato in forma orale, nonché in assenza della previa contestazione dell'addebito contestato e refluito nell'asserita giusta causa indicata nella comunicazione Unilav del 25.9.2023, con conseguente macroscopica violazione della procedura ex lege 300/1970 per mancato avvio e svolgimento di un procedimento disciplinare.
Parte ricorrente ha peraltro agito per ottenere le differenze retributive e contributive scaturenti dall'esercizio in concreto di mansioni superiori a quelle di inquadramento contrattuale e derivanti dalla costante osservanza di orario di lavoro supplementare e straordinario.
In particolare, il ricorrente ha esposto in punto di fatto:
- di essere stato formalmente inquadrato come cameriere, stante l'assegnazione della qualifica di operaio generico;
- che il contratto di lavoro prevedeva un orario di lavoro part-time, corrispondente a 24 ore settimanali, ripartite su 6 giorni lavorativi, dal martedì alla domenica, con riposo formalmente previsto per la giornata di lunedì, che in realtà variava in base ai turni settimanali;
- di essersi interfacciato, nello svolgimento delle mansioni al medesimo demandate, con i titolari dell'attività, e , ed in misura minore con Parte_2 Parte_3
, i quali fornivano indicazioni e direttive;
Parte_4
- di avere in concreto espletato mansioni di varia natura, occupandosi all'interno della cucina della materiale preparazione ed impiattamento delle pietanze a base di sushi e quindi di ogni attività funzionale ed accessoria alla medesima, come la preparazione del riso e del pesce, la sistemazione e la misura degli ingredienti (come aromi, spezie e salse) la sistemazione e sanificazione dei locali e dei piani di lavoro, la pulizia degli utensili;
- di avere provveduto a raccogliere le ordinazioni dei clienti e del servizio ai tavoli, alla consegna dei piatti per gli ordini take away;
2 - di avere svolto attività di cassa;
- di avere in concreto lavorato per 30/33 ore a settimana, segnatamente lavorando ordinariamente su turni (come gli altri dipendenti dell'azienda datrice di lavoro) di 5/6 ore per 6 giorni, collocati in fascia mattutina (soprattutto 10.00-15.00 o 11.00-16.00) o pomeridiana/serale (16.00-21.00);
- che esso riceveva solo nella giornata di domenica – e quindi il giorno prima dell'avvio della settimana successiva - comunicazione dei propri turni di lavoro da uno dei titolari o mediante inoltro attraverso l'applicazione fogli Parte_2 Parte_3
Google o talvolta tramite whatsapp;
- di avere spesso svolto qualche ora di lavoro aggiuntiva (soprattutto nelle fasce orarie con una maggior clientela) in un turno lavorativo ulteriore a quello assegnato;
- che, in diverse occasioni e a titolo esemplificativo, dopo aver svolto il turno mattutino, aveva lavorato 2-3 ore aggiuntive nel pomeriggio;
- di avere svolto prestazioni di lavoro supplementare e straordinario durante la settimana dell'evento Etna Comics, svoltosi tra il 30.5.2023 ed il 5.6.2023 tra il suddetto centro commerciale e il centro fieristico Le Ciminiere;
- che nel predetto arco temporale, aveva lavorato 7 giorni consecutivi, svolgendo circa 80 ore settimanali (in quanto prestava attività per almeno 10-11 ore quotidiane, dalle ore
12.00 alle 23.00, oppure dalle ore 09.00 alle ore 20.00);
- di non aver pienamente goduto di ferie, permessi e roll;
- che, in particolare, gli era stata concessa una settimana di ferie nell'anno 2022 (goduta ad inizio di agosto) ed una settimana e mezza nell'anno 2023 (usufruita a metà luglio, ed in parte ad inizio febbraio);
- che in data 23.9.2023, dopo aver svolto il regolare turno di lavoro nella fascia mattutina, si era recato presso il chiosco-ristorante ad inizio pomeriggio per lavorare anche nella fascia pomeridiana;
- che, appena arrivato, alle ore 18.00 circa, aveva ricevuto comunicazione verbale di licenziamento, senza specificazione della decorrenza di tale recesso;
- che, in particolare, entrambi i soci dell'azienda, incluso il rappresentante legale
[...]
, gli avevano manifestato la volontà aziendale di disporre il recesso;
Pt_2
- che nei giorni successivi non gli era stato affidato alcun turno da svolgere, nonostante esso non avesse ricevuto alcuna comunicazione scritta di licenziamento e nonostante le richieste di chiarimento;
3 - che l'avvenuto recesso unilaterale da parte della società datrice di lavoro trova conferma nella certificazione Unilav che reca la data del 25.9.2023;
- che la società ha versato a titolo di TFR la somma di € 550,00 lordi a titolo di T.F.R., come emerge dalla busta paga dell'ultima mensilità di settembre 2023.
Quindi, l'istante ha argomentato in ordine alla nullità, all'illegittimità e all'inefficacia del licenziamento, in quanto irrogato in forma orale, in assenza della previa contestazione dell'addebito contestato e refluito nell'asserita giusta causa indicata nella comunicazione
Unilav del 25.9.2023 e in violazione della procedura ex lege 300/1970 per mancato avvio e svolgimento di un procedimento disciplinare. Il ricorrente, argomentato poi in ordine al diritto all'inquadramento superiore e alla spettanza delle differenze retributive dovute anche per l'espletamento di orario di lavoro supplementare e straordinario, ha rassegnato le seguenti conclusioni «Accertare che, per i motivi esposti in narrativa, il licenziamento impugnato è nullo e/o inefficace perché comminato con modalità orale/verbale;
Accertare e dichiarare ad ogni modo l'illegittimità, inefficacia ed invalidità del recesso impugnato per omessa previa contestazione dell'addebito contestato e conseguente specificazione di fatti/situazioni/circostanze eventualmente costituenti “giusta causa” e quindi per manifesta insussistenza del fatto contestato nonché per violazione della procedura ex L. 300/1970, stante il mancato avvio e svolgimento di un procedimento disciplinare, nonché in ultimo perché privo dei presupposti di fatto e di diritto ed in ogni caso illegittimo poiché sproporzionato;
Sotto altro profilo, ritenere e dichiarare che tra il Sig. e l'azienda datrice è Pt_1 intercorso, dal 06/05/2022 al 25/09/2023, un rapporto di lavoro in relazione al quale il ricorrente ha espletato mansioni superiori, tali da determinare l'inquadramento contrattuale:
- nel VI livello Super del sopra menzionato CCNL di settore, con qualifica di “addetto servizi mensa;
- in via subordinata, nel VI livello, con qualifica di “commis di cucina”;
Ritenere e dichiarare, sotto altro profilo, che il ricorrente, nella qualità di dipendente dell'azienda resistente, ha diritto al riconoscimento, per tutta la durata del rapporto lavorativo, in applicazione del trattamento economico e normativo disciplinato dal CCNL
Turismo e Pubblici Esercizi delle somme al medesimo spettanti:
- sulla base del corretto inquadramento al VI livello Super, pari all'importo lordo di €
9.177,69 come
4 liquidato nei prospetti sopra illustrati, di cui € 7.540,58 per differenze retributive, €
603,76 per indennità sostitutiva di preavviso ed € 1.033,35 a titolo di integrazione T.F.R., ovvero a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'espletanda CTU che sin
d'ora si chiede di nominare;
- in via subordinata, sulla base dell'inquadramento al VI livello, da calcolarsi secondo la paga base relativa al suddetto livello contrattuale;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga corretto l'inquadramento contrattuale al VII livello, pari all'importo lordo di € 7.193,18 come liquidato nei prospetti sopra illustrati, di cui € 5.728,54 per differenze retributive, € 556,58 per indennità sostitutiva di preavviso ed € 908,06 a titolo di integrazione, ovvero a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'espletanda CTU che sin
d'ora si chiede di nominare;
Per l'effetto:
Condannare la C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante protempore, con sede in Belpasso (CT), Contrada Valcorrente Box Bb 09
32:
- ex art. 2 D.L. 23/2015 a disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dovuta dal giorno del licenziamento al giorno di effettiva reintegrazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi ex lege nella misura massima indicata dalla legge, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, o quantomeno in un importo non inferiore a 6 mensilità, oltre al versamento del T.F.R. e dei contributi previdenziali per il periodo intercorso tra il giorno di licenziamento e quello di effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, ex art. 8 L. 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della legge
108/1990, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo, o quantomeno in un importo non inferiore a 6 mensilità;
- al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva, a titolo di differenze e maggiorazioni retributive:
- di € 9.177,69 nell'ipotesi di inquadramento al VI livello Super;
- di quella da calcolarsi sulla base dell'inquadramento al VI livello;
5 - di € 7.193,18, laddove sia ritenuto corretto il VII livello;
- in ultimo a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in riferimento a ciascuna delle ipotesi».
Con memoria depositata il 12.1.2024, si è costituita la contestando quanto Controparte_1 allegato dal ricorrente e, in particolare, esponendo:
- che il 23.9.2023 aveva avuto luogo una lunga conversazione nel corso della quale e , entrambi soci di essa avevano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 contestato al lavoratore gravi e reiterate mancanze;
- che le parti si erano consensualmente accordate per risolvere il rapporto lavorativo con effetto immediato, scegliendo nell'interesse del lavoratore la forma del licenziamento per giusta causa al fine di consentire a quest'ultimo di beneficiare dell'indennità di disoccupazione;
- che per tale ragione l' indica, quale causale della cessazione del rapporto, il CP_3 licenziamento per giusta causa;
- che tale è la ragione per cui il licenziamento non è stato intimato ritualmente;
- che, del tutto inaspettatamente, mediante la nota del 10.11.2023, il lavoratore ha impugnato il licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro;
- che, a fronte di tale richiesta, essa società con nota del 24 novembre 2023 ha revocato il licenziamento invitando il lavoratore a prendere servizio il 29.11.2023, ore 12.30;
- che, in mancanza di tempestivo riscontro, tale invito è stato successivamente rinnovato con racc. a/r dell'1.12.2023;
- che con nota del 13.12.2023 il lavoratore ha chiesto, in luogo della reintegra, la corresponsione della relativa indennità sostitutiva nella misura di n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione ex art. 18 comma 10 L. 300/1970;
- che con successiva raccomandata a/r del 22.12.2023 è stato contestato al lavoratore, ex art. 7 L. 300/1970, il mancato rientro in servizio cui, in mancanza di riscontro, ha fatto seguito il licenziamento per giusta causa comunicato con lettera raccomandata dell'8.1.2024.
Quindi parte resistente ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori a quelle di inquadramento, ha contestato lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Con memoria depositata il 15.12.2023 si è costituito l' rassegnando le seguenti conclusioni «Che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente
6 obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n. 335/1995.
Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non ha promosso né determinato CP_2 la lite, né ha partecipato volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse, a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite stessa in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell'Istituto medesimo».
Esperito all'udienza del 24.1.2024 il tentativo di conciliazione, all' udienza del 7.2.2024 parte ricorrente ha esercitato l'opzione di cui all'art. 18, comma 10, l. n. 300/1970 (rectius art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015), chiedendo, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna della parte datoriale al versamento di 15 mensilità dell'ultima retribuzione.
Quindi, con sentenza parziale datata 7.2.2024 è stata accolta l'impugnazione del licenziamento intimato a dalla in forma orale, non Parte_1 Controparte_1 avendo il datore di lavoro dimostrato il rispetto della forma scritta del licenziamento del
25.9.2023 siccome prescritta ex lege (cfr. C. Cass. 18087/2007), con condanna della resistente, alla luce dell'esercizio del suesposto diritto di opzione da parte del lavoratore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e, stante la clausola di riserva contenuta all'inizio del secondo e del terzo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo ricompreso dal giorno del licenziamento ossia dal 25.9.2025 sino al 13.12.2023, data di esercizio dell'opzione in via stragiudiziale da parte del ricorrente (v. doc. n. 5, fasc. resistente), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque non inferiore a cinque mensilità. Tale sentenza ha condannato, altresì, la società resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge, rimettendo la statuizione delle spese di lite alla sentenza definitiva e disponendo la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori e la corresponsione delle relative differenze retributive.
7 Quindi, con ordinanza emessa in data 7.2.2024 sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e, dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e della prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica contabile, con rinvio all'udienza del 19.3.2025 per esame della prova, all'esito della quale la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 14 luglio 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio, proseguito a seguito della sentenza parziale resa in data
7.2.2024, è la pretesa creditoria del ricorrente – inquadrato nel VII livello CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi dal 6.5.2022 al 25.9.2023 - a vedersi riconosciute le differenze retributive spettanti per aver svolto mansioni superiori inquadrabili nel VI livello Super del sopra menzionato CCNL di settore, con qualifica di «addetto servizi mensa» o, in subordine, nel
VI livello, con qualifica di «commis di cucina», e per le ore di lavoro ulteriori rispetto al formale part time di 24 ore settimanali.
3. Venendo, quindi, anzitutto, all'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore in conseguenza dello svolgimento di compiti rientranti in livello diverso da quello contrattualmente stabilito, osserva il Tribunale che consolidato
è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il
8 procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n.
4561/1995).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di
9 svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
4. Analogamente, spetta al lavoratore che agisce per l'accertamento di una maggior durata dell'orario di lavoro rispetto a quello formalmente pattuito e del conseguente diritto a ricevere somme maggiori rispetto a quelle corrisposte dal datore provare ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.
n. 16150/2018; Cass.n. 12434/2006, Cass. n. 1389 /2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile - per identità di ratio - anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
5. Relativamente alla mancata fruizione delle ferie, grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver consentito al lavoratore di aver usufruito delle stesse e quindi di aver provveduto al relativo pagamento. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle» (ex multis, Cass. n. 21780/2022).
6. Al fine poi di accertare in concreto se l'attività posta in essere dall'odierno ricorrente, assunto con le mansioni di cameriere ed inquadrato, nel contratto individuale, con la qualifica di Operaio generico – livello 7, rientra nel livello VI super, nel livello VI o nel livello VII del CCNL applicabile, ossia il CCNL Turismo pubblici esercizi, ristorazione collettiva, occorre procedere – come accennato nel § 3 – ad una disamina di quest'ultimo.
L'art. 101 del suddetto CCNL, in materia di classificazione del personale pubblici esercizi e ristorazione, prevede che «I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica
10 articolata su 10 livelli professionali e retributivi, di cui due relativi alla categoria dei quadri, quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili riportati nelle Tabelle accluse. L'inquadramento dei lavoratori nei livelli professionali e retributivi avviene sulla base delle declaratorie generali e delle esemplificazioni dei profili professionali. l requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche. Resta inteso e convenuto che le aziende interessate ad una precisazione sulla classificazione possono farne richiesta motivata alle Parti sociali stipulanti. La richiesta si intende accolta una volta decorsi 30 giorni senza che le Parti sociali abbiano dato risposta».
Passando ora all'analisi dei livelli summenzionati, il CCNL prevede quanto segue:
«Livello sesto super
Appartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche in qualunque modo acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
Profili esemplificativi:
- addetto servizi mensa cioè il Lavoratore, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore, con mansioni promiscue e fungibili, il quale partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina e alla loro distribuzione, provvede alle operazioni di pulizia e riordino dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa;
- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- altre qualifiche di valore equivalente.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico.
Profili esemplificativi:
- confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- lavandaia;
guardiano notturno;
addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- caffettiere non barista;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del
11 personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel Settore;
- caricatore catering;
aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- stiratrice;
- guardarobiera clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Profili esemplificativi:
- lavatore catering;
- conducente di motocicli;
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- altre qualifiche equivalenti)
Precisazione applicativa
La qualifica di capo implica la presenza di lavoratori con una qualifica inferiore. In ogni esercizio il numero dei dipendenti con la qualifica di commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le seguenti proporzioni: - nel pubblico esercizio avente da due a cinque baristi è ammesso un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
- nel pubblico esercizio avente sei o più baristi è ammesso un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre baristi. Infine si precisa che nel computo del numero dei baristi deve essere considerato anche il capo-barista a condizione che svolga la sua attività al banco».
7. La contrattazione collettiva descrive, dunque, i summenzionati livelli, seguendo un ordine decrescente in relazione alle complessità delle mansioni ed alle conoscenze professionali richieste, richiedendo adeguate capacità tecnico-pratiche e l'esecuzione di lavori di normale complessità per il livello VI super, elementari conoscenze professionali e
12 un normale addestramento pratico per il livello VI ed infine lo svolgimento di semplici attività anche con macchine già attrezzate per il livello VII.
Con riferimento alla qualifica del livello VI super di «addetto servizi mensa» invocata dal lavoratore sono richiesti, come visto, almeno un anno di anzianità nel settore, lo svolgimento di mansioni promiscue e fungibili, la preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina e alla loro distribuzione e l'esecuzione di operazioni di pulizia e riordino dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, mentre, rispetto alla qualifica di «commis da cucina» di cui al livello VI, richiesta in subordine, il CCNL non effettua una descrizione dello specifico del quid dell'attività, che può essere distinta da quella di cui al livello VI super solo con riferimento ai requisiti richiesti al lavoratore: il VI livello richiede, infatti, «elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico», a differenza del livello VI super, in cui il lavoratore deve possedere, come già visto, «adeguate tecnico-pratiche e l'esecuzione di lavori di normale complessità».
La società resistente, invece, ha insistito per l'attribuzione del VII livello, considerando corretto l'inquadramento del ricorrente nel «personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti)», svolgendo «semplici attività anche con macchine già attrezzate».
8. Venendo quindi ora all'esame delle risultanze della prova orale espletata, nel caso di specie risulta innanzitutto la confessione giudiziale, resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 16.9.2024, da parte del legale rappresentante della società, il quale, alla domanda «Vero, o no, che il ricorrente riceveva settimanalmente comunicazione sui propri turni di lavoro da uno dei titolari o : la medesima Parte_2 Parte_3 veniva inoltrata solitamente mediante l'applicazione “fogli Google”, o talvolta tramite whatsapp?» ha risposto: «sì, è vero». Essa, ai sensi dell'art. 2733 co2 c.c. ha valore di prova piena dei fatti affermati, non giovando in senso contrario la contestazione, effettuata dalla società in sede di memoria difensiva, della circostanza della comunicazione dei turni di lavoro con le modalità poc'anzi viste e dell'autenticità dei documenti prodotti dal ricorrente e contenenti i suddetti turni, ulteriormente ribadita nelle note conclusive della società del 3.7.2025.
Dalla disamina di tali documenti si evince che le ore di lavoro programmate con riferimento ai turni del ricorrente superano notevolmente il formale part time dichiarato nel contratto di assunzione, con relativo riconoscimento del lavoro supplementare svolto dal lavoratore. Inoltre, la riconducibilità di tali documenti al datore di lavoro si evince anche dalla presenza, nei suddetti, dei turni del resto del personale ed anche di alcuni messaggi
13 inequivocabilmente provenienti dalla società (ad es. le diciture: «ATTENZIONE I TURNI
POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI!», oppure «Ragazzi sto aggiornando
l'applicazione, incentiviamo i clienti a scaricarla ed attivare le notifiche per ricevere tutte le promozioni! o, da ultimo «Buon anno da Iro Sushi!», presente nella settimana contenente i turni di fine dicembre 2022.
8.1. Anche i testi escussi hanno confermato lo svolgimento del lavoro supplementare svolto dal ricorrente.
La teste moglie del lavoratore, ha infatti dichiarato, con riferimento all'orario di Tes_1 lavoro osservato, che il marito lavorava «la mattina dalle 9.00/9.30 o al massimo dalle
10.00 fino alle 14.00 o alle 15.00 a seconda del turno che aveva. Il pomeriggio iniziava alle 15.00 o alle 16.00 e non finiva mai prima delle 21.00. C'erano giorni in cui faceva il turno spezzato, lavorando tre ore la mattina e le restanti ore il pomeriggio o viceversa.
Quando faceva il turno spezzato lavorava almeno 7 o otto ore al giorno e che «non
c'erano dei turni fissi. C'erano settimane in cui aveva 2 turni spezzati, 3 mattine e 1 pomeriggio e c'erano altre settimane in cui faceva più pomeriggi che mattina. Consideri che noi i turni li avevamo settimanalmente ed erano anche motivi di discussione, perché venivano comunicati il fine settimana e per organizzarsi era una tragedia e il periodo in cui avevamo una sola macchina è stata una tragedia: facevo il taxi praticamente». Tali dichiarazioni trovano pieno riscontro nel prospetto orario allegato dal lavoratore, nel quale emergono dei turni molto variegati dell'attività lavorativa programmata, con fasce orarie di lavoro e giorni di riposo sempre diversi e raramente coincidenti. In particolare, proprio come dichiarato dalla teste, il ricorrente «aveva il giorno di riposo la domenica ogni tre o quattro settimane». Viceversa, dotata di scarsa credibilità è la dichiarazione della teste ex collega di lavoro di , che ha invece affermato che lei, Testimone_2 Pt_1 come il ricorrente, osservava l'orario di lavoro di circa 24 ore settimanali, in base a due turni, quello mattutino, «dalle 10:30 alle 14.00», o quello pomeridiano, «dalle 17.00 alle
21.00».
Tale ricostruzione è, invero, doppiamente smentita dal prospetto turni prodotto che per un verso, come già accennato, è articolato in turni di lavoro superiori alle 24 ore settimanali e conseguentemente distribuiti in fasce orarie più ampie e diverse rispetto a quelle sopra menzionate dalla teste – essendovi ad esempio alcuni turni mattutini del lavoratore nella fascia 8:30 alle 15:30 (cfr allegato n. 12 sui turni della settimana 13-19 giugno 2022) – per l'altro ha previsto, talvolta, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente sia la mattina che il pomeriggio, ad esempio dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21 (cfr allegato 15
14 fascicolo di parte del ricorrente, per la domenica della settimana 11-17 settembre 2023).
Inoltre, anche gli orari osservati dalla teste secondo tale prospetto, che la stessa ha ammesso di aver ricevuto settimanalmente dal datore di lavoro (cfr pag. 5 verbale di udienza del 16.9.2024), non coincidono con quelli dalla stessa dichiarati, avendo ad esempio la stessa svolto attività lavorativa in alcuni giorni della settimana anche dalle 11 alle 21 (cfr allegato 13 fascicolo di parte del ricorrente, settimana 14-19 novembre 2022).
Tali dati avvalorano l'inattendibilità della teste, essendo, peraltro emersa, in sede di deposizione testimoniale della teste l'esistenza di una relazione sentimentale tra la Tes_1 teste ed il legale rappresentante della società resistente. Tes_2
8.2. Con riferimento alla settimana che va dal 30.5.2023 al 5.6.2023, pacifica è la partecipazione del ricorrente, per conto del ristorante Iro Sushi Experience, all'evento
Etnacomics, svoltosi presso il Centro fieristico «Le Ciminiere» a Catania, e confermata anche dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, non figurando, altresì, nel prospetto dei turni prodotti da (cfr. allegato 14 fascicolo di Pt_1 parte del ricorrente) nessuna programmazione di attività lavorativa del ricorrente presso il ristorante della resistente in quella settimana.
In relazione all'orario di lavoro osservato in quella occasione, particolarmente credibile è la deposizione testimoniale della teste la quale ha dichiarato: «gli orari di lavoro Tes_1 erano maggiori rispetto a quelli del chiosco, perché l'Etna Comics apre la mattina e chiude la sera, per cui mio marito ha lavorato almeno 8 o 10 ore al giorno. Lo so perché il fine settimana per carenza di personale ho dato una mano anche io, naturalmente non con compiti di cucina, perché non ne ho le competenze, ma ho dato una mano. Io sia il sabato che la domenica ho lavorato 8 ore e, quando me ne sono andata, mio marito era ancora lì
a lavorare. Domenica, verso le 16.00 o le 17.00, siamo saliti all'Etna Polis per dare la possibilità al titolare e alla sua compagna IC di scendere all'Etna Comics e di vedere come era la situazione».
In senso contrario, anche questa volta non giova la deposizione della teste ex Tes_2 collega di lavoro del ricorrente, che ha affermato è stato osservato lo stesso orario di lavoro di quello prestato presso il ristorante Iro Sushi Experience e ha dichiarato: «Poteva variare di qualche ora, perché l'evento è durato tre [rectius quattro] giorni. La mansione e
l'orario di lavoro sono rimasti gli stessi e come ho detto c'era al più una variazione minima di orario»; risulta, infatti, arduo credere che, effettuando una trasferta da un locale sito nel centro commerciale Etnapolis a Catania, il ricorrente abbia osservato un orario di lavoro di poco più di quattro ore al giorno. Quindi, alla luce della risonanza dell'evento
15 «Etnacomics» e di quanto emerso in sede di prova testimoniale, avendo il lavoratore assolto ai propri oneri probatori con riferimento all'esecuzione di prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro di 40 ore settimanali previsto nel CCNL di riferimento, spetta allo stesso l'indennità di lavoro straordinario, che la resistente è tenuta a corrispondere.
8.3. Con riferimento alle ferie di cui il ricorrente ha usufruito, le buste paga allegate dallo stesso confermano che ha goduto, negli anni 2022 e 2023, di soli 14 giorni di ferie Pt_1
(12 ad agosto 2022 e 2 a febbraio 2023); non avendo la resistente, su cui grava l'onere della prova in materia, dimostrato in alcun modo di aver concesso e retribuito gli ulteriori giorni di ferie spettanti al lavoratore secondo il CCNL di riferimento, che all'art. 19 stabilisce chiaramente che «Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane». Pertanto, si rileva l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente in relazione alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle stesse.
8.4. Relativamente alla indennità connessa all'espletamento del lavoro domenicale, si dà atto che il ricorrente ha provato i fatti costituitivi della sua pretesa. Infatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa anche la domenica si desume sia dalla disamina del prospetto turni allegato dal ricorrente (nel quale la media di domeniche lavorate è di 3 domeniche al mese), essendo stato tale dato altresì confermato dai testi escussi. In particolare, la teste dopo avere affermato che il ricorrente lavorava sempre la domenica, ha dichiarato: Tes_1
«Aveva il giorno di riposo la domenica una domenica ogni tre o quattro settimane. In un centro commerciale il fine settimana è il momento di punta». Anche la teste ha Tes_2 confermato il lavoro domenicale, affermando: «si di domenica lavoravamo, il centro commerciale è aperto. Se avessimo avuto bisogno del fine settimana, ci sarebbe stato concesso tranquillamente».
Pertanto, alla luce dell'art. 18 del CCNL di riferimento, si rileva la sussistenza del diritto del ricorrente all'indennità per lo svolgimento dell'attività lavorativa domenicale così come quantificata dal consulente tecnico d'ufficio.
8.5. Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso del recesso della società resistente, richiesta dal lavoratore, si rileva che essa nel caso di specie non spetta alla luce della natura del licenziamento posto in essere dalla parte datoriale, che, proprio perché irrogato oralmente, è da considerarsi ex art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015 improduttivo di effetti e, pertanto, non in grado di interrompere il rapporto di lavoro intercorso con
[...]
come dimostrato dalla tutela reintegratoria prevista dalla succitata disposizione. CP_1
16 Il rapporto di lavoro, come evidenziato nella sentenza parziale del 7.2.2024, si è invero risolto il 13.12.2023 a seguito dell'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di opzione previsto dall'art. 2 comma 3 d.lgs. 23/2015, con il quale ha chiesto, in luogo della Pt_1 reintegrazione nel posto di lavoro, prevista come sanzione del licenziamento orale, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Pertanto, nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
8.6. In relazione alla sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nel livello superiore invocato dal ricorrente, la prova testimoniale espletata ha confermato la fondatezza della pretesa del lavoratore di essere inquadrato nel livello VI, come «commis di cucina».
Nello specifico, se per un verso, il legale rappresentante della società ha affermato che la mansione del ricorrente era quella del servizio al tavolo e che lo stesso si occupava della preparazione e dell'impiattamento delle pietanze a base di sushi «sporadicamente», negando altresì lo svolgimento di compiti di cassa, per l'altro verso, il teste – Tes_3 corriere che da un circa due anni effettua consegne presso la zona Etnapolis e frequentatore assiduo del locale – ha invece affermato: «la cucina è a vista. L'ho visto dentro la cucina che preparava il sushi e si occupava delle attività di cui si occupa un preparatore di sushi.
Avvolgeva le cose preparate intorno al riso, serviva i tavoli, faceva pagare le persone che consumavano. faceva le pulizie. Puliva i tavoli, sparecchiava, apparecchiava». Ha anche aggiunto che il ricorrente si occupava della consegna dei piatti per gli ordini take away, dichiarando: «Capitava che lo vedevo anche fare consegne nei negozi che richiedevano cibo da asporto». I medesimi fatti sono stati confermati dalla teste che ha appunto Tes_1 dichiarato che il ricorrente si occupava «della cucina, della preparazione del sushi, di come pesare gli ingredienti, di preparare le vaschette, di espletare operazioni di pulizia e sanificazione, di porre in essere operazioni di cassa ove richiesto, in realtà spesso», precisando di essere a conoscenza di questi fatti «perché il chiosco è aperto: è un bancone dietro la cucina e vedevo cosa faceva mio marito, anche perché spesso mi trovavo lì, in quanto in quel periodo avevamo una sola macchina, per cui lo accompagnavo e lo andavo
a riprendere e spesso mi trattenevo lì, in base ai nostri impegni». Ha altresì aggiunto che le attività funzionali ed accessorie alla preparazione del sushi venivano svolte dal ricorrente e dai colleghi, specificando che il lavoratore si occupava, di fatto, di numerose attività: «A partire dal taglio dell'avocado, del pesce, come salmone e tonno, da adattare al tipo di sushi da preparare, alla cottura del riso, alla pulizia degli strumenti e degli utensili, alla pulizia del locale sia a pranzo, ma soprattutto la sera prima della chiusura. Mio marito si
17 occupava anche della decorazione e dell'invaschettamento». Ha altresì affermato che il ricorrente svolgeva tutte le summenzionate attività contemporaneamente, precisando:
«All'interno dello stesso turno era compreso tutto: il cliente servito dall'inizio alla fine.
Tutti i dipendenti della resistente lo facevano».
In senso contrario non possono valorizzarsi le dichiarazioni dei testi citati dalla resistente.
Per quanto riguarda le affermazioni della teste che, dopo aver specificato che Tes_2 lei ed il ricorrente svolgevano la stessa mansione, ha descritto il suo ruolo di cameriera, dichiarando: «servivo ai tavoli, mi occupavo della pulizia, portavo i piatti sporchi a lavare, ogni tanto prendevo le ordinazioni», esse sono da sole insufficienti a confutare l'intervenuto svolgimento delle mansioni superiori. Ciò in quanto i due lavoratori non erano presenti contemporaneamente nel locale, così come si evince dalle seguenti dichiarazioni della teste: «nel locale c'eravamo noi, ma a turni. Capitava di incontrarci al cambio turno o se dovevamo pranzare», e ancora: «durante il turno eravamo in due ossia uno di noi due e il titolare». Inoltre, anche dal prospetto turni prodotto dal lavoratore si evince che i giorni e gli orari programmati per l'espletamento dell'attività lavorativa della teste raramente coincidevano con quelli del ricorrente, essendo in media la frequenza con la quale i due ex colleghi entravano in contatto dal punto di vista professionale rara, per lo più ridotta ad un giorno a settimana. Pertanto, non essendo la teste presente Tes_2 assiduamente all'interno del locale durante l'espletamento dell'attività lavorativa del ricorrente, le sue dichiarazioni sull'attività posta in essere dal lavoratore non sono idonee per una ricostruzione attendibile delle mansioni effettivamente svolte del ricorrente e, quindi, per confutare l'allegato svolgimento di mansioni superiori.
Parimenti, anche la dichiarazione dell'altro teste citato da parte resistente risulta insufficiente ai fini della contestazione dello svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al livello VI, da parte del ricorrente. Invero il teste – addetto Testimone_4 antincendio all'interno del centro commerciale – ha dichiarato di aver visto il lavoratore
«solo portare le pietanze ai tavoli» e talvolta prendere ordinazioni. Ciò in occasione del giro in galleria, effettuato dal teste per controllare, soprattutto la sera, prima della chiusura del centro commerciale, tutti i negozi del centro commerciale. Basandosi tale dichiarazione su episodi accaduti in tempi ristretti – giustificati dall'esigenza di dover attraversare l'intero centro commerciale per supervisionare tutte le attività ivi presenti – può comprendersi l'espressione quasi dubitativa con la quale il teste, in relazione alle domande volte a capire chi si occupava delle attività funzionali ed accessorie alla preparazione del sushi e chi si occupava della cassa, ha risposto: «suppongo i titolari». Tali dichiarazioni
18 non possono essere poste a fondamento della tesi che esclude lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle summenzionate attività, in quanto lo stesso teste ha manifestato un'incertezza nelle sue affermazioni, non avendo saputo univocamente ed esclusivamente ricondurre le summenzionate attività ai titolari del locale.
9. Essendo in data 28.10.2024 stata disposta CTU contabile al fine della determinazione delle differenze retributive spettanti al lavoratore avuto riguardo all'inquadramento nel livello VI, alla luce dell'espletato accertamento peritale, finalizzato alla determinazione degli importi in questione il CTU, dopo avere spiegato nel dettaglio e con chiarezza espositiva le operazioni contabili eseguite ed i criteri applicati nei singoli passaggi di calcolo, ha concluso accertando la spettanza della somma complessiva di pari ad €
12.469,59 di cui:
€ 6850,44 per differenze retributive accertate;
€ 2.686,59 per maggiorazione lavoro domenicale;
€ 1.036,97 per maggiorazione indennità ferie non godute;
€ 656,14 per maggiorazione mancato preavviso;
€ 240,50 per maggiorazione lavoro straordinario;
€ 998,95 per differenze per Trattamento di fine rapporto.
Né d'altra parte le conclusioni del CTU sono state contestate dalle parti, che hanno omesso di trasmettere le osservazioni nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195 c.p.c., come dato atto dal CTU nella relazione peritale.
10. Prive di pregio sono le deduzioni di parte resistente contenute nelle note conclusive depositate il 3.7.2025, con le quali la società ha dedotto che «In ogni caso, il credito accertato in sede di consulenza tecnica è considerevolmente superiore a quello richiesto tramite l'avversato ricorso, nel quale si invoca la condanna al pagamento di euro 9.177,69
a titolo di differenze e maggiorazioni retributive. Ne consegue che l'eventuale condanna di pagamento – ai sensi dell'art. 112 cpc (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) - non potrà comunque superare la suindicata cifra di euro 9.177,69».
Si rammenta, invero, che nel caso di specie il riconoscimento da parte del giudice della spettanza di una somma maggiore rispetto a quella richiesta in seno al ricorso introduttivo
è senz'altro possibile, avendo parte ricorrente, nella formulazione delle proprie conclusioni, richiesto, comunque, la condanna alla «maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito di espletanda CTU» (cfr pagg 13 e 14 del ricorso introduttivo).
Tale espressione non si riduce ad una mera formula di stile, avendo precisato la Corte di legittimità che «la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra
19 equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per se, come una clausola di mero stile, quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass. n. 4727/1984: "la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche» (Cass. 35302/2022).
Dunque, l'invocato principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non ha subìto alcun vulnus nel caso di specie, avendo tra l'altro parte ricorrente, proprio alla luce dei conteggi effettuati dal consulente tecnico, specificamente richiesto, nelle note conclusive del 11.7.2025, il riconoscimento dei propri crediti «sulla base della somma di €
12.469,59 correttamente quantificata dal consulente Dott. . Per_2
11. Sulla scorta delle superiori considerazioni, le conclusioni del CTU sono condivise dal
Tribunale, che ritiene non spettante al lavoratore la sola indennità di mancato preavviso per le ragioni indicate al § 8.5.; pertanto la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 11.813,45, di cui: Parte_1
€ 6850,44 per differenze retributive accertate;
€ 2.686,59 per maggiorazione lavoro domenicale;
€ 1.036,97 per maggiorazione indennità ferie non godute;
€ 240,50 per maggiorazione lavoro straordinario;
€ 998,95 per differenze per Trattamento di fine rapporto, maturato dal 6 maggio 2022 sino alla data di cessazione del rapporto, corrispondente al 25 settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
12. Con riguardo alle spese di CTU, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza» (Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
20 La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese
(art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e
2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n. 26849/2019; ma vedi già
Cass. n. 23522/2014).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di che ha dato causa al giudizio, Controparte_1 oltre ad essere rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto, emesso in pari data.
13. Nei rapporti tra il ricorrente ed le spese di lite seguono la soccombenza Controparte_1
e devono essere poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, rientrante nello scaglione che va da € 26.000 ad € 52.000, con pagamento a favore dell'Erario ai sensi degli artt. 130 e 133 d.P.R. n. 115/2002.
Il pagamento dei compensi professionali del difensore del ricorrente, i quali sono dimezzati del 50% alla luce dell'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, è liquidato con separato decreto. CP_ Si dispone, infine la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' che non ha proposto alcuna domanda nei confronti delle parti e che risulta terzo litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
21 - in accoglimento del ricorso, dichiara, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ed che aveva Parte_1 Controparte_1 Parte_1 diritto ad essere inquadrato nel livello professionale VI del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi dal 6 maggio 2022, coincidente con la data di assunzione, al 25 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare in favore di la somma Parte_1 complessiva di € di € 11.813,45, di cui: € 6.850,44 per differenze retributive accertate;
€ 2.686,59 per maggiorazione lavoro domenicale;
€ 1.036,97 per indennità sostitutiva delle ferie non godute;
€ 240,50 per maggiorazione per lavoro straordinario;
€ 998,95 per differenze per Trattamento di fine rapporto, maturato dal 6 maggio 2022 sino alla data di cessazione del rapporto, corrispondente al 25 settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
- pone le spese di CTU a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella misura liquidata con separato decreto;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in complessivi €
4.628,50;
- dispone a carico dell'Erario il pagamento dei compensi professionali del difensore del ricorrente, con la riduzione del 50%, così come liquidato con separato decreto;
- compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Così deciso in Catania, il 23 luglio 2025
La giudice
IC Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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