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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 474/2025
Oggi 21/07/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, è comparsa:
Per l'avv.to CASINI ELISA Parte_1
Per nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della ricorrente collegata da remoto.
Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione dichiara la contumacia del
. Controparte_1
L'AVV. CASINI che per l'anno scolastico in corso la docente ha percepito il bonus alcuni giorni fa, quindi rinuncia alla domanda per l'a.s. 2024/25, insistendo per l'accoglimento delle restanti conclusioni.
1 Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 21/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 474/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesa dall'avv.to CASINI ELISA come da Parte_1 mandato in atti ricorrente e
- , contumace Controparte_1 convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato di durata annuale citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quali docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque di complessivi € 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, mediante l'attribuzione della carta con conseguente accredito dell'importo nel caso in cui al momento dell'emanazione della sentenza sia ancora inserita nel sistema scolastico, ovvero condannare il resistente al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della stessa, da quantificarsi negli importi delle annualità illegittimamente non corrisposte, sopra indicate, nel caso in cui al momento dell'emissione della sentenza non risulti più inserita nel sistema scolastico. In entrambi i casi con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha precisato che la sua assistita ha ricevuto la Carta elettronica per il servizio reso nella corrente annualità 2024/25 ed ha quindi conseguentemente limitato la domanda, insistendo per il riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2021/22.
La domanda attorea così come oggi precisata in udienza è fondata e merita accoglimento.
E' dimostrato dal contratto di lavoro in atti che abbia prestato servizio Parte_1 quale docente alle dipendenze del convenuto in forza di un contratto a tempo pieno e CP_1 determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2021/22.
4 La docente ha dedotto di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_3 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
5 La ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
6 Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
7 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come l'odierna ricorrente nell'anno 2021/22.
La domanda attorea deve, quindi, essere accolta e va affermato il diritto di Parte_1
(tuttora dipendente del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2021/22, con conseguente condanna del al rilascio in suo Controparte_1 favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8 Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2021/22, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, Controparte_1 nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 21/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
9
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 474/2025
Oggi 21/07/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, è comparsa:
Per l'avv.to CASINI ELISA Parte_1
Per nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della ricorrente collegata da remoto.
Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione dichiara la contumacia del
. Controparte_1
L'AVV. CASINI che per l'anno scolastico in corso la docente ha percepito il bonus alcuni giorni fa, quindi rinuncia alla domanda per l'a.s. 2024/25, insistendo per l'accoglimento delle restanti conclusioni.
1 Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 21/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 474/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesa dall'avv.to CASINI ELISA come da Parte_1 mandato in atti ricorrente e
- , contumace Controparte_1 convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato di durata annuale citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quali docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque di complessivi € 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, mediante l'attribuzione della carta con conseguente accredito dell'importo nel caso in cui al momento dell'emanazione della sentenza sia ancora inserita nel sistema scolastico, ovvero condannare il resistente al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della stessa, da quantificarsi negli importi delle annualità illegittimamente non corrisposte, sopra indicate, nel caso in cui al momento dell'emissione della sentenza non risulti più inserita nel sistema scolastico. In entrambi i casi con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha precisato che la sua assistita ha ricevuto la Carta elettronica per il servizio reso nella corrente annualità 2024/25 ed ha quindi conseguentemente limitato la domanda, insistendo per il riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2021/22.
La domanda attorea così come oggi precisata in udienza è fondata e merita accoglimento.
E' dimostrato dal contratto di lavoro in atti che abbia prestato servizio Parte_1 quale docente alle dipendenze del convenuto in forza di un contratto a tempo pieno e CP_1 determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2021/22.
4 La docente ha dedotto di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_3 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
5 La ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
6 Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
7 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come l'odierna ricorrente nell'anno 2021/22.
La domanda attorea deve, quindi, essere accolta e va affermato il diritto di Parte_1
(tuttora dipendente del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2021/22, con conseguente condanna del al rilascio in suo Controparte_1 favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8 Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2021/22, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, Controparte_1 nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 21/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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