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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 888/2024 R. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vincenzo Ricciardi;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Maria Teresa Controparte_1
Satalino;
- CONVENUTA– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 19/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 18/12/2024.
Il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 19/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1 Monopoli (BA) il 29/07/2000, dalla cui unione erano nate le figlie l'08/09/2001, il Per_1 Per_2
05/11/2003, il 26/01/2007 e il 15/09/2015, emettendo i consequenziali provvedimenti Per_3 Per_4 di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto n. 16462/2022 del 05/07/2022 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso delle figlie minori e con Per_4 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, porre a suo carico un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minore oltre ISTAT ed al 50% delle spese Per_4 straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché revocarsi il suo obbligo di versare il mantenimento in favore delle figlie , e Per_1 Per_2 Per_3
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 04/10/2024 e, pur non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 18/12/2024 affinché fosse mutato il rito da giudiziale in consensuale.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta e depositata nella suddetta data. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
Il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monopoli (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del
25/09/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. 4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 19/01/2024 e presentato da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nei Parte_1
e a Monopoli il 29/07/2000 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Monopoli al n. 134, parte II, serie A, anno 2000;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 25/09/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 888/2024 R. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vincenzo Ricciardi;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Maria Teresa Controparte_1
Satalino;
- CONVENUTA– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 19/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 18/12/2024.
Il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 19/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1 Monopoli (BA) il 29/07/2000, dalla cui unione erano nate le figlie l'08/09/2001, il Per_1 Per_2
05/11/2003, il 26/01/2007 e il 15/09/2015, emettendo i consequenziali provvedimenti Per_3 Per_4 di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto n. 16462/2022 del 05/07/2022 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso delle figlie minori e con Per_4 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, porre a suo carico un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minore oltre ISTAT ed al 50% delle spese Per_4 straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché revocarsi il suo obbligo di versare il mantenimento in favore delle figlie , e Per_1 Per_2 Per_3
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 04/10/2024 e, pur non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 18/12/2024 affinché fosse mutato il rito da giudiziale in consensuale.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta e depositata nella suddetta data. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
Il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monopoli (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del
25/09/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. 4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 19/01/2024 e presentato da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nei Parte_1
e a Monopoli il 29/07/2000 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Monopoli al n. 134, parte II, serie A, anno 2000;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 25/09/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera