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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IO IA
TT LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.379/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], residente in Parte_1
Cavriago (RE) alla via della Repubblica n. 4, codice fiscale
[...]
, con domicilio eletto in Reggio Emilia alla via Sessi n. C.F._1
5, nello studio e presso la persona dell'Avv. Andrea Consolini
- RICORRENTE –
c o n t r o
, nato il [...] in [...], Controparte_1 residente in [...], codice fiscale
[...]
quale socio unico della cancellata C.F._2 CP_2
già corrente in Reggio Emilia alla via Faraday n. 9/B-C, partita
[...]
IVA e codice fiscale P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: pagamento spettanze
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale , quale socio unico Controparte_1 della cancellata propria ex datrice di lavoro, per Controparte_2 sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
“…contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione:
-accertare e dichiarare che la ricorrente vanta un credito pari ad euro 9.682,63, al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni
(e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali nei confronti della cancellata Controparte_2
-accertare e dichiarare altresì che la ricorrente vanta un credito complessivo pari ad euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo di TFR nei confronti della cancellata Controparte_2
-conseguentemente dichiarare che la ricorrente vanta un credito complessivo pari ad euro 17.525,54 al lordo, a titolo di retribuzioni e
TFR nei confronti della cancellata Controparte_2
-accertare e dichiarare che i creditori della cancellata CP_2
non soddisfatti, non possono far valere i loro crediti nei
[...] confronti del socio , in difetto di Controparte_1 riscossione di somme.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite tutti.”
Esponeva di avere lavorato, dal 05/10/2015 al 19/09/2022, da ultimo con contratto a tempo parziale (75%), alle dipendenze della
[...]
, con qualifica di operaia ed inquadramento professionale e CP_2 retributivo di (5° e poi) 4° livello del CCNL commercio.
Il datore di lavoro ometteva il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, ferie ed emolumenti tutti per l'attività lavorativa prestata
Pag. 2 di 7 nel luglio 2022 nonché la consegna della relativa busta paga (doc. sub
3), nonché il pagamento di quanto dovuto per il mese di agosto 2022 e la consegna (e l'elaborazione) della relativa busta di paga;
e per tali inadempienze la lavoratrice retribuzioni dovute per i mesi precedenti, in data 19/09/2022, comunicava le proprie dimissioni per giusta causa decorrenti dal giorno successivo.
Il datore di lavoro ometteva anche la consegna (e l'elaborazione) della busta paga relativa al mese di settembre 2022, sottraendosi all'obbligazione di pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, ferie, permessi, terminative, ratei delle mensilità differite ed istituti vari contrattuali oltre TFR.
In esito alla richiesta di intervento del 28/09/2022, l'
[...]
(doc. sub 4) provvedeva a determinare, il Controparte_3 dovuto per i mesi di agosto e settembre, ne “l'imponibile previdenziale nella somma complessa di euro 3.240,87 (comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità)” e a “recuperare” la busta paga relativa al mese di luglio 2022 (già prodotta sub 3, per complessivi euro 7.563,00 al lordo delle ritenute di legge, somma comprensiva di
“arretrati anni precedenti” di cui alla contestazione operata tramite la di Reggio Emilia relativa al mancato passaggio al 4° CP_4 livello professionale e retributivo dopo 18 mesi di lavoro al 5° livello che si produce sub 5).
La ricorrente raccogliendo l'invito formulato dall'
[...]
, con la stessa comunicazione del 09/06/2023, Controparte_3 ha richiesto ed ottenuto il pagamento diretto da dell'indennità di CP_5 malattia non corrisposta dal datore di lavoro con riferimento ai mesi di luglio e agosto (doc sub 6).
Il conteggio sindacale (redatto da di Reggio Emilia a CP_4 partire dai dati presenti nell'ultima busta paga disponibile evidenzia
Pag. 3 di 7 che il datore di lavoro ha omesso il pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR per complessivi euro 7.642,91 al lordo fiscale.
La ricorrente, come documentato dalla busta di paga del luglio 2022, dalla comunicazione ITL del 09/06/2023 e dal conteggio sindacale, sostiene di vantare -nei confronti della un credito da Controparte_2 lavoro per complessi euro 17.525,54 di cui euro 9.682,63 (10.803,87 –
1.121,24), al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni (e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali (oltre ad euro
200,00 a titolo di indennità una tantum ex art. 31 decreto legge
17/05/2022 n. 50) nonché euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo di
TFR.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 76 del 14/11/2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, tuttavia alla ricorrente non perveniva la Controparte_2 comunicazione di cui all'art. 200 CCII né altra comunicazione dalla procedura e, solo tramite visura camerale del 15/05/2024 apprendeva della intervenuta dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.
La ricorrente, con PEC del 13/06/2024 (doc. sub 9), presentava domanda ex art. 208 decreto legislativo 12/01/2019 n. 14 (CCII) ma il
Curatore, Dott. comunicava che, in data 10/04/2024, il Per_1
Tribunale di Reggio Emilia aveva, con proprio decreto, disposto ai sensi dell'art. 209 CCII non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali (doc. sub
10).
In data 30/08/2024, la ricorrente presentava, con modalità telematiche
(doc. sub 11), domanda di intervento al Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, legge 29/05/1982 n. 297 per il credito relativo al TFR per complessivi euro 7.642,91 e per i crediti diversi per l'importo di euro
Pag. 4 di 7 3.751,57, allegando la documentazione richiesta, ma la domanda era respinta dalla sede di Reggio Emilia per la mancata ammissione CP_5 al passivo della procedura concorsuale (doc. sub 13).
Su domanda del Curatore, presentata in data 08/10/2024, la
[...] risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese per CP_2
“chiusura del fallimento” dal 17/10/2024 (come si evince dalla visura
CCIAA già doc. sub 2).
A fronte della motivazione del diniego opposto da , in data CP_5
21/10/2024, veniva presentato ricorso amministrativo, respinto con delibera n. 244510 del 21/11/2024 sulla scorta della condivisibile motivazione “in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può richiedere l'intervento del fondo purché il credito risulti accertato da un titolo esecutivo” e "l'accertamento giurisdizionale della misura del credito rappresenta la modalità necessaria per l'individuazione della stessa, essendo il fondo terzo rispetto al rapporto di lavoro" (doc. sub 14).
Il Sig. è pertanto convenuto nella propria Controparte_1 qualità di socio della sottoposta a liquidazione Controparte_2 giudiziale e cancellata, e pertanto quale successore della società stessa
(già doc. sub 2), unico soggetto dotato della legittimazione passiva relativamente alla presente causa di accertamento del credito da lavoro dipendente vantato dalla ricorrente e rimasto insoddisfatto.
Vani i solleciti di pagamento, la lavoratrice ha dunque intentato il presente ricorso.
Dopo vari tentativi di notifica, l'ultimo, effettuato ai sensi dell'art.140 cpc, si è perfezionato mediante affissione all'Albo Pretorio;
ciò nonostante il convenuto non si è costituito e ne è viene dichiarata qui la contumacia.
Pag. 5 di 7 La causa, a seguito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, è ora decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dalla ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova sia dell'esistenza del rapporto di lavoro, sia delle specifiche modalità con le quali la prestazione è stata resa, sia della sua cessazione, nonché delle spettanze a credito in capo alla lavoratrice è stata abbondantemente raggiunta mediante tutti i documenti versati in atti e anche a seguito dell'accertamento Ispettivo compiuto dalla
DTL sede di Reggio Emilia.
Per tali titoli, la ricorrente risulta creditrice della somma complessiva di euro 17.525,54 al lordo, a titolo di retribuzioni e TFR come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato che deve in questa sede CP_6 essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di parte delle buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• accerta e dichiara che la ricorrente vanta un credito pari ad euro
9.682,63, al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni (e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali, nonché un credito complessivo pari ad euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo
Pag. 6 di 7 di TFR nei confronti della cancellata , e quindi per Controparte_2 complessivi euro 17.525,54 al lordo;
• accerta e dichiara che i creditori della cancellata Controparte_2 non soddisfatti, non possono far valere i loro crediti nei confronti del socio , in difetto di riscossione di Controparte_1 somme.
• Condanna alla rifusione alla ricorrente Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e CU.
Così deciso in Reggio Emilia, 18/8/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI IO IA
TT LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.379/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], residente in Parte_1
Cavriago (RE) alla via della Repubblica n. 4, codice fiscale
[...]
, con domicilio eletto in Reggio Emilia alla via Sessi n. C.F._1
5, nello studio e presso la persona dell'Avv. Andrea Consolini
- RICORRENTE –
c o n t r o
, nato il [...] in [...], Controparte_1 residente in [...], codice fiscale
[...]
quale socio unico della cancellata C.F._2 CP_2
già corrente in Reggio Emilia alla via Faraday n. 9/B-C, partita
[...]
IVA e codice fiscale P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: pagamento spettanze
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale , quale socio unico Controparte_1 della cancellata propria ex datrice di lavoro, per Controparte_2 sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
“…contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione:
-accertare e dichiarare che la ricorrente vanta un credito pari ad euro 9.682,63, al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni
(e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali nei confronti della cancellata Controparte_2
-accertare e dichiarare altresì che la ricorrente vanta un credito complessivo pari ad euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo di TFR nei confronti della cancellata Controparte_2
-conseguentemente dichiarare che la ricorrente vanta un credito complessivo pari ad euro 17.525,54 al lordo, a titolo di retribuzioni e
TFR nei confronti della cancellata Controparte_2
-accertare e dichiarare che i creditori della cancellata CP_2
non soddisfatti, non possono far valere i loro crediti nei
[...] confronti del socio , in difetto di Controparte_1 riscossione di somme.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite tutti.”
Esponeva di avere lavorato, dal 05/10/2015 al 19/09/2022, da ultimo con contratto a tempo parziale (75%), alle dipendenze della
[...]
, con qualifica di operaia ed inquadramento professionale e CP_2 retributivo di (5° e poi) 4° livello del CCNL commercio.
Il datore di lavoro ometteva il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, ferie ed emolumenti tutti per l'attività lavorativa prestata
Pag. 2 di 7 nel luglio 2022 nonché la consegna della relativa busta paga (doc. sub
3), nonché il pagamento di quanto dovuto per il mese di agosto 2022 e la consegna (e l'elaborazione) della relativa busta di paga;
e per tali inadempienze la lavoratrice retribuzioni dovute per i mesi precedenti, in data 19/09/2022, comunicava le proprie dimissioni per giusta causa decorrenti dal giorno successivo.
Il datore di lavoro ometteva anche la consegna (e l'elaborazione) della busta paga relativa al mese di settembre 2022, sottraendosi all'obbligazione di pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, ferie, permessi, terminative, ratei delle mensilità differite ed istituti vari contrattuali oltre TFR.
In esito alla richiesta di intervento del 28/09/2022, l'
[...]
(doc. sub 4) provvedeva a determinare, il Controparte_3 dovuto per i mesi di agosto e settembre, ne “l'imponibile previdenziale nella somma complessa di euro 3.240,87 (comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità)” e a “recuperare” la busta paga relativa al mese di luglio 2022 (già prodotta sub 3, per complessivi euro 7.563,00 al lordo delle ritenute di legge, somma comprensiva di
“arretrati anni precedenti” di cui alla contestazione operata tramite la di Reggio Emilia relativa al mancato passaggio al 4° CP_4 livello professionale e retributivo dopo 18 mesi di lavoro al 5° livello che si produce sub 5).
La ricorrente raccogliendo l'invito formulato dall'
[...]
, con la stessa comunicazione del 09/06/2023, Controparte_3 ha richiesto ed ottenuto il pagamento diretto da dell'indennità di CP_5 malattia non corrisposta dal datore di lavoro con riferimento ai mesi di luglio e agosto (doc sub 6).
Il conteggio sindacale (redatto da di Reggio Emilia a CP_4 partire dai dati presenti nell'ultima busta paga disponibile evidenzia
Pag. 3 di 7 che il datore di lavoro ha omesso il pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR per complessivi euro 7.642,91 al lordo fiscale.
La ricorrente, come documentato dalla busta di paga del luglio 2022, dalla comunicazione ITL del 09/06/2023 e dal conteggio sindacale, sostiene di vantare -nei confronti della un credito da Controparte_2 lavoro per complessi euro 17.525,54 di cui euro 9.682,63 (10.803,87 –
1.121,24), al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni (e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali (oltre ad euro
200,00 a titolo di indennità una tantum ex art. 31 decreto legge
17/05/2022 n. 50) nonché euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo di
TFR.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 76 del 14/11/2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, tuttavia alla ricorrente non perveniva la Controparte_2 comunicazione di cui all'art. 200 CCII né altra comunicazione dalla procedura e, solo tramite visura camerale del 15/05/2024 apprendeva della intervenuta dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.
La ricorrente, con PEC del 13/06/2024 (doc. sub 9), presentava domanda ex art. 208 decreto legislativo 12/01/2019 n. 14 (CCII) ma il
Curatore, Dott. comunicava che, in data 10/04/2024, il Per_1
Tribunale di Reggio Emilia aveva, con proprio decreto, disposto ai sensi dell'art. 209 CCII non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali (doc. sub
10).
In data 30/08/2024, la ricorrente presentava, con modalità telematiche
(doc. sub 11), domanda di intervento al Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, legge 29/05/1982 n. 297 per il credito relativo al TFR per complessivi euro 7.642,91 e per i crediti diversi per l'importo di euro
Pag. 4 di 7 3.751,57, allegando la documentazione richiesta, ma la domanda era respinta dalla sede di Reggio Emilia per la mancata ammissione CP_5 al passivo della procedura concorsuale (doc. sub 13).
Su domanda del Curatore, presentata in data 08/10/2024, la
[...] risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese per CP_2
“chiusura del fallimento” dal 17/10/2024 (come si evince dalla visura
CCIAA già doc. sub 2).
A fronte della motivazione del diniego opposto da , in data CP_5
21/10/2024, veniva presentato ricorso amministrativo, respinto con delibera n. 244510 del 21/11/2024 sulla scorta della condivisibile motivazione “in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può richiedere l'intervento del fondo purché il credito risulti accertato da un titolo esecutivo” e "l'accertamento giurisdizionale della misura del credito rappresenta la modalità necessaria per l'individuazione della stessa, essendo il fondo terzo rispetto al rapporto di lavoro" (doc. sub 14).
Il Sig. è pertanto convenuto nella propria Controparte_1 qualità di socio della sottoposta a liquidazione Controparte_2 giudiziale e cancellata, e pertanto quale successore della società stessa
(già doc. sub 2), unico soggetto dotato della legittimazione passiva relativamente alla presente causa di accertamento del credito da lavoro dipendente vantato dalla ricorrente e rimasto insoddisfatto.
Vani i solleciti di pagamento, la lavoratrice ha dunque intentato il presente ricorso.
Dopo vari tentativi di notifica, l'ultimo, effettuato ai sensi dell'art.140 cpc, si è perfezionato mediante affissione all'Albo Pretorio;
ciò nonostante il convenuto non si è costituito e ne è viene dichiarata qui la contumacia.
Pag. 5 di 7 La causa, a seguito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, è ora decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dalla ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova sia dell'esistenza del rapporto di lavoro, sia delle specifiche modalità con le quali la prestazione è stata resa, sia della sua cessazione, nonché delle spettanze a credito in capo alla lavoratrice è stata abbondantemente raggiunta mediante tutti i documenti versati in atti e anche a seguito dell'accertamento Ispettivo compiuto dalla
DTL sede di Reggio Emilia.
Per tali titoli, la ricorrente risulta creditrice della somma complessiva di euro 17.525,54 al lordo, a titolo di retribuzioni e TFR come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato che deve in questa sede CP_6 essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di parte delle buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• accerta e dichiara che la ricorrente vanta un credito pari ad euro
9.682,63, al lordo fiscale e contributivo, a titolo di retribuzioni (e retribuzioni arretrate), istituti vari legali e contrattuali, nonché un credito complessivo pari ad euro 7.642,91, al lordo fiscale, a titolo
Pag. 6 di 7 di TFR nei confronti della cancellata , e quindi per Controparte_2 complessivi euro 17.525,54 al lordo;
• accerta e dichiara che i creditori della cancellata Controparte_2 non soddisfatti, non possono far valere i loro crediti nei confronti del socio , in difetto di riscossione di Controparte_1 somme.
• Condanna alla rifusione alla ricorrente Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e CU.
Così deciso in Reggio Emilia, 18/8/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
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