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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N 6510/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6510/2022 promossa da
, rappr e difesa dall' avv Cancelli Alessandra Parte_1
opponente contro rappr e difeso dall' avv Leggio Adelaide e Corvaglia Controparte_1 valerio
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 448/2022 del 5.5.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.6.22 la parte opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n.448/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 9.128,80 oltre interessi legali e spese della fase monitoria (di cui euro 9057,48 lordi a titolo di TFR ed euro 71,32 a titolo di restituzione IRPEF) in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.9.2015 al 28.2.2021.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 27.4.2022, la datrice di lavoro eccepiva di aver versato alcuni acconti a titolo di TFR per un importo complessivo di euro 3910,00 producendo a tale fine copia dei bonifici relativi alle mensilità da gennaio 2020 a febbraio 2021 attestanti il pagamento di importi superiori a quelli indicati in busta paga.
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
Con memoria depositata in cancelleria il 22.09.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta eccependo preliminarmente la tardività dell' opposizione;
nel merito contestava le avverse eccezioni evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23.1.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell' opposizione per violazione dell' art 641 c.p.c. avendo l' opponente documentato di aver depositato il ricorso in opposizione in data 15.6.2022, sia pure in un registro di cancelleria errato.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che “non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematica di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni. Ciò in quanto non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l' atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell' ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero Della Giustizia (v. Ordinanza n 31371 del 24 ottobre 2022)”.
***
Nel merito l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Costituisce principio generale (coerentemente con il sistema delineato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di proprie spettanze retributive ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto non solo risulta confermata dalla documentazione in atti (cfr. buste paga prodotte dal lavoratore opposto) ma costituisce, in realtà, fatto pacifico tra le parti.
All'atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione, infatti, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione sul punto, opponendo all'avversa pretesa di aver – almeno in parte - pagato quanto dovuto a titolo di TFR in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso. L'avvenuto adempimento, tuttavia, risulta soltanto dedotto ma non adeguatamente dimostrato.
Premesso che, quanto alla prova del pagamento, il datore di lavoro deve assolvere l' onere a suo carico di dimostrare l'esatto adempimento degli obblighi retributivi (quale fatto estintivo del diritto azionato) generalmente mediante la “normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente” ovvero comunque fornire la “prova rigorosa” dei relativi pagamenti (mediante assegno o bonifico bancario o altra valida quietanza), in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore, va rilevato che ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero nel caso di specie l' assunto di parte opponente Parte_1
secondo cui sarebbero stati erogati alcuni acconti a titolo di TFR
[...] appare smentito dalla stessa documentazione prodotta dall' opponente (v. copia dei bonifici allegati) atteso che nelle causali di pagamento dei bonifici effettuati dal datore di lavoro viene esplicitata l' imputazione di ciascun pagamento alla prestazione lavorativa ordinaria.
L' opponente ha altresì eccepito la sussistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale per esigenze personali del lavoratore sarebbero stati erogati alcuni acconti a titolo di TFR non contabilizzati in busta paga.
Tale accordo tuttavia non risulta supportato da prova scritta e la prova testimoniale richiesta appare generica sul punto oltrechè contrastante con la documentazione allegata al fascicolo processuale atteso che nel CUD e nella busta paga di dicembre 2021 rilasciata dallo stesso datore di lavoro non vi è alcuna menzione di acconti erogati a titolo di
TFR.
A fronte di ciò, la parte opposta ha prodotto in giudizio la
Certificazione Unica 2021 e la buste paga di dicembre 2021, contenenti l'analitica individuazione delle competenze ad essa spettanti anche a titolo di TFR. Sull'esattezza dell'importo ivi indicato, dal punto di vista contabile, non vi sono contestazioni.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
*
Va infine rilevato come non possa trovare accoglimento l' istanza di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dalla parte opposta ex art 96 c.p.c. Ed invero, secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' accoglimento di tale domanda richiedebbe l' accertamento sia dell' elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell' elemento oggettivo (entità del danno sofferto), per cui, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo ai criteri equitativi(cfr
Cass. civ. n.13355/2004).
Tale rigoroso orientamento giurisprudenziale, in merito alla prova del danno da lite temeraria, è stato di recente mitigato dalla Suprema Corte, la quale ha tuttavia ribadito che “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell' art 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicchè il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l' esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un' iniziativa del tutto ingiustificata dell' avversario (sic. Cass. Civ. n. 21393 del 04.11.2005)”.
Ne consegue che l' istanza ex art 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta non può trovare accoglimento nel caso di specie, difettando sia l' allegazione che la prova che la parte vittoriosa abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello compensato dalla rifusione delle spese processuali.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione e della fase cautelare unitariamente considerate, liquidate in complessivi €
1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte opponente Parte_1 con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.6.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.448/2022 emesso in data 5.5.2022 dal Tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento delle spese in favore dell' Parte_1 opposto, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6510/2022 promossa da
, rappr e difesa dall' avv Cancelli Alessandra Parte_1
opponente contro rappr e difeso dall' avv Leggio Adelaide e Corvaglia Controparte_1 valerio
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 448/2022 del 5.5.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.6.22 la parte opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n.448/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 9.128,80 oltre interessi legali e spese della fase monitoria (di cui euro 9057,48 lordi a titolo di TFR ed euro 71,32 a titolo di restituzione IRPEF) in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.9.2015 al 28.2.2021.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 27.4.2022, la datrice di lavoro eccepiva di aver versato alcuni acconti a titolo di TFR per un importo complessivo di euro 3910,00 producendo a tale fine copia dei bonifici relativi alle mensilità da gennaio 2020 a febbraio 2021 attestanti il pagamento di importi superiori a quelli indicati in busta paga.
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
Con memoria depositata in cancelleria il 22.09.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta eccependo preliminarmente la tardività dell' opposizione;
nel merito contestava le avverse eccezioni evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23.1.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell' opposizione per violazione dell' art 641 c.p.c. avendo l' opponente documentato di aver depositato il ricorso in opposizione in data 15.6.2022, sia pure in un registro di cancelleria errato.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che “non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematica di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni. Ciò in quanto non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l' atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell' ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero Della Giustizia (v. Ordinanza n 31371 del 24 ottobre 2022)”.
***
Nel merito l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Costituisce principio generale (coerentemente con il sistema delineato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di proprie spettanze retributive ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto non solo risulta confermata dalla documentazione in atti (cfr. buste paga prodotte dal lavoratore opposto) ma costituisce, in realtà, fatto pacifico tra le parti.
All'atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione, infatti, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione sul punto, opponendo all'avversa pretesa di aver – almeno in parte - pagato quanto dovuto a titolo di TFR in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso. L'avvenuto adempimento, tuttavia, risulta soltanto dedotto ma non adeguatamente dimostrato.
Premesso che, quanto alla prova del pagamento, il datore di lavoro deve assolvere l' onere a suo carico di dimostrare l'esatto adempimento degli obblighi retributivi (quale fatto estintivo del diritto azionato) generalmente mediante la “normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente” ovvero comunque fornire la “prova rigorosa” dei relativi pagamenti (mediante assegno o bonifico bancario o altra valida quietanza), in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore, va rilevato che ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero nel caso di specie l' assunto di parte opponente Parte_1
secondo cui sarebbero stati erogati alcuni acconti a titolo di TFR
[...] appare smentito dalla stessa documentazione prodotta dall' opponente (v. copia dei bonifici allegati) atteso che nelle causali di pagamento dei bonifici effettuati dal datore di lavoro viene esplicitata l' imputazione di ciascun pagamento alla prestazione lavorativa ordinaria.
L' opponente ha altresì eccepito la sussistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale per esigenze personali del lavoratore sarebbero stati erogati alcuni acconti a titolo di TFR non contabilizzati in busta paga.
Tale accordo tuttavia non risulta supportato da prova scritta e la prova testimoniale richiesta appare generica sul punto oltrechè contrastante con la documentazione allegata al fascicolo processuale atteso che nel CUD e nella busta paga di dicembre 2021 rilasciata dallo stesso datore di lavoro non vi è alcuna menzione di acconti erogati a titolo di
TFR.
A fronte di ciò, la parte opposta ha prodotto in giudizio la
Certificazione Unica 2021 e la buste paga di dicembre 2021, contenenti l'analitica individuazione delle competenze ad essa spettanti anche a titolo di TFR. Sull'esattezza dell'importo ivi indicato, dal punto di vista contabile, non vi sono contestazioni.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
*
Va infine rilevato come non possa trovare accoglimento l' istanza di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dalla parte opposta ex art 96 c.p.c. Ed invero, secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' accoglimento di tale domanda richiedebbe l' accertamento sia dell' elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell' elemento oggettivo (entità del danno sofferto), per cui, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo ai criteri equitativi(cfr
Cass. civ. n.13355/2004).
Tale rigoroso orientamento giurisprudenziale, in merito alla prova del danno da lite temeraria, è stato di recente mitigato dalla Suprema Corte, la quale ha tuttavia ribadito che “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell' art 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicchè il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l' esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un' iniziativa del tutto ingiustificata dell' avversario (sic. Cass. Civ. n. 21393 del 04.11.2005)”.
Ne consegue che l' istanza ex art 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta non può trovare accoglimento nel caso di specie, difettando sia l' allegazione che la prova che la parte vittoriosa abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello compensato dalla rifusione delle spese processuali.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione e della fase cautelare unitariamente considerate, liquidate in complessivi €
1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte opponente Parte_1 con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.6.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.448/2022 emesso in data 5.5.2022 dal Tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento delle spese in favore dell' Parte_1 opposto, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa