Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10363 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5509 del 2025, proposto da
AZ ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sanita', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 26.2.2025 emesso della Prefettura di Roma, Sportello Unico dell’Immigrazione, di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata in favore del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- all’udienza del 27.5.2025 è stata formalizzata una rinuncia al ricorso;
- la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che la rinuncia non è stata ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., poiché la rinuncia non risulta notificata alle altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza;
Rilevato che, anche in assenza delle formalità richieste dall’art. 84 co. 1 e 3, cod. proc. amm. dalla rinuncia può desumersi l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, cit., per sopravvenuta carenza di interesse; nella specie, nella dichiarazione menzionata è stato rappresentato dal legale del ricorrente che “ la parte non ha più interesse al ricorso e rinuncia alla domanda e alle richieste depositate ”;
Ritenuto che, in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO