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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.2877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1966, residente in [...] Corso Buenos Aires 108/8 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marco Silvio Gogioso (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
23/01/1969, residente in [...], Corso Buenos Aires 108/8, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Cristina Pittaluga (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Lavagna (GE) il 22/06/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Lavagna (GE), Corso Buenos Aires 108/8, viene assegnata al Sig. con tutti gli arredi e corredi che la compongono, per ivi Pt_2
continuare a risiedervi unitamente alla figlia in oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Si dà atto che, dal novembre 2023, la Signora si è trasferita presso l'abitazione della propria madre, portando con sé i propri Pt_1 beni ed effetti personali, fatti salvi alcuni oggetti che si riserva di ritirare.
3. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Pt_2
straordinario della figlia ed a lui spetterà integralmente l'eventuale assegno Per_1 unico.
4. Allo stato attuale il Sig. si dichiara economicamente autosufficiente e, Pt_2
pertanto, allo stesso nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti.
5. Allo stato attuale e fintanto che manterrà in vigore l'attuale orario Per_2
di lavoro a 30 ore settimanali la Sig.ra si dichiara economicamente Pt_1 autosufficiente e, pertanto, alla stessa nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti.
6. Le parti si impegnano a rivedere le condizioni di cui ai precedenti punti e ad apportare le necessarie modifiche ove sopravvengano mutamenti nelle rispettive situazioni reddituali e/o patrimoniali.
7. Le parti concordano altresì di estinguere i rapporti bancari comuni, ripartendosi al 50% la liquidità esistente sul conto corrente acceso presso CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ed il controvalore dei titoli e/o investimenti. Il conto corrente Unicredit cointestato al 50% tra i coniugi verrà estinto ed il relativo saldo verrà versato su conto corrente personale del Sig. Pt_2
8. Le parti procederanno infine alla liquidazione della S.r.l.s. AD NET, alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese e alla sua conseguente estinzione, con oneri e costi esclusivamente a carico del Sig. che si accollerà altresì eventuali Pt_2 debiti senza nulla chiedere alla Sig.ra Pt_1
9. Spese e compensi integralmente compensati.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1997, Numero 22, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1966, residente in [...] Corso Buenos Aires 108/8 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marco Silvio Gogioso (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
23/01/1969, residente in [...], Corso Buenos Aires 108/8, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Cristina Pittaluga (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Lavagna (GE) il 22/06/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Lavagna (GE), Corso Buenos Aires 108/8, viene assegnata al Sig. con tutti gli arredi e corredi che la compongono, per ivi Pt_2
continuare a risiedervi unitamente alla figlia in oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Si dà atto che, dal novembre 2023, la Signora si è trasferita presso l'abitazione della propria madre, portando con sé i propri Pt_1 beni ed effetti personali, fatti salvi alcuni oggetti che si riserva di ritirare.
3. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Pt_2
straordinario della figlia ed a lui spetterà integralmente l'eventuale assegno Per_1 unico.
4. Allo stato attuale il Sig. si dichiara economicamente autosufficiente e, Pt_2
pertanto, allo stesso nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti.
5. Allo stato attuale e fintanto che manterrà in vigore l'attuale orario Per_2
di lavoro a 30 ore settimanali la Sig.ra si dichiara economicamente Pt_1 autosufficiente e, pertanto, alla stessa nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti.
6. Le parti si impegnano a rivedere le condizioni di cui ai precedenti punti e ad apportare le necessarie modifiche ove sopravvengano mutamenti nelle rispettive situazioni reddituali e/o patrimoniali.
7. Le parti concordano altresì di estinguere i rapporti bancari comuni, ripartendosi al 50% la liquidità esistente sul conto corrente acceso presso CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ed il controvalore dei titoli e/o investimenti. Il conto corrente Unicredit cointestato al 50% tra i coniugi verrà estinto ed il relativo saldo verrà versato su conto corrente personale del Sig. Pt_2
8. Le parti procederanno infine alla liquidazione della S.r.l.s. AD NET, alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese e alla sua conseguente estinzione, con oneri e costi esclusivamente a carico del Sig. che si accollerà altresì eventuali Pt_2 debiti senza nulla chiedere alla Sig.ra Pt_1
9. Spese e compensi integralmente compensati.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1997, Numero 22, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4