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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17520 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38489/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
TA IE Presidente
LI SI IC
EF RI IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38489/2021 r.g., promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Parte_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Paola Francesca Valeri del Foro di
Tivoli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della predetta così come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio ricorrente contro
nata il [...] a [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, come da procura alle liti in atti, dagli avv.ti Caterina Zuardi NE,
CO A. NE, e , presso il cui Controparte_2 CP_3 studio professionale, in Roma alla Via Alberico II, n. 10, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025 è comparso il solo procuratore di parte resistente, il quale ha chiesto che: “la causa sia assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi in proposito alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni come in atti.”.
La resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: “• dichiarare improcedibile il presente giudizio non essendo stata depositata la sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato;
• nel caso di deposito di detta sentenza:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 26 ottobre 1989 iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio di detto
Comune, dell'anno 1989 Atto 01039, parte 1, serie 02 con ogni conseguenziale provvedimento;
2. Porre a carico del marito un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili con decorrenza dalla domanda.
3. Rigettare tutte le avverse richieste.”.
Quanto all'assenza di parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rammenta che, per costante giurisprudenza, “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. civ. ord. n. 11222 del
9.5.2018; nella stessa direzione si veda Cass. civ. sent. n. 409 del
12.1.2006).
Pertanto, vanno esaminate le conclusioni rese da parte ricorrente nel corso del giudizio, e, più precisamente, quelle da ultimo contenute nella memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c.. Si tratta delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n° 2) lett. b) L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.10.1989 in Roma tra i signori Pt_1
2 e in premessa generalizzati, trascritto con atto Pt_1 Controparte_1
n° 1039, serie 02, parte prima, presso l'Ufficiale di Stato Civile dello stesso comune come da estratto dell'atto di matrimonio rilasciato da quel comune;
(v. all. 1 all'atto introduttivo del giudizio ) - la casa familiare è già assegnata alla signora che ne è anche proprietaria con quanto in essa CP_1
contenuto e l'altro coniuge se ne è da tempo allontanato asportando indumenti ed altri effetti ad uso personale ad eccezione degli oggetti di cui al punto 4) del presente ricorso di cui domanda sin d'ora, dichiararsi la comproprietà perché acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio in regime di separazione dei beni;
- accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della signora e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
- dichiarare la comproprietà dell'immobile sito in Roma al n° 28/30 della via
IM , acquistato da entrambi i coniugi durante il matrimonio, in regime di separazione dei beni;
- rimettere le parti innanzi al IC Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio;”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Roma il 26 ottobre 1989, con rito civile;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via giudiziale, con sentenza n. 5130/2016 dell'11 marzo 2016 di questo Tribunale, passata in giudicato (cfr. certificazione del passaggio in giudicato del 27 dicembre
2023 in atti di parte resistente);
- in tale sentenza è stato previsto l'addebito della separazione in capo a
, rigettando le richieste di mantenimento avanzate da Parte_1
3 entrambi i coniugi e dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1
Ciò posto, nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia sul vincolo coniugale ma anche sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'assegno divorzile chiesto da per se stessa. Controparte_1
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970 resa all'udienza del 24 settembre 2022, ha confermato le condizioni della separazione, “anche in considerazione dell'esistenza di beni immobili intestati alla signora e delle CP_1
liquidità alla stessa facenti capo, fatti salvi, in ogni caso, i futuri approfondimenti della fase istruttoria”.
All'udienza del 15 novembre 2023, il IC istruttore, ha ordinato a parte ricorrente di depositare la seguente documentazione: “movimentazione economica, contabile e bancaria della ditta individuale Digital Tecnology di
IO NO, con sede in Roma, via Spluga n. 17 ovvero, nonché copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023, nonché di acquisire –sempre relativamente agli anni 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023, nonché copia di tutti gli estratti dei movimenti bancari dei conti correnti intestati e/o cointestati o per i quali il sig. Pt_1
opera con delega oltre che delle polizze assicurative e/o a
[...]
risparmio nonché le movimentazioni dei conti titoli di cui lo stesso è titolare, precisando che la predetta documentazione, ove non sia già in atti, deve riguardare il periodo che va dal trienni antecedente il deposito del ricorso sino all'attualità”.
Il ricorrente non ha provveduto a tali adempimenti e di tale omissione si è dato atto nel verbale dell'udienza del 17 aprile 2024, nel quale il giudice istruttore ha altresì disposto indagini di polizia tributaria dirette ad accertare la complessiva capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente. La documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza è giunta il 28 agosto
2024.
4 Tanto premesso, va anzitutto affrontata la questione preliminare relativa alla domanda, avanzata dal ricorrente, di dichiarare la comproprietà dell'immobile sito in Roma al n° 28/30 alla via IM, immobile, come dedotto da ambo i coniugi, oggetto di un procedimento di divisione giudiziale.
Sul punto tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, quello di ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche del processo di famiglia e del relativo e speciale rito: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla
L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis,
Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente, e alla quale parte resistente ha aderito, è fondata e va pertanto accolta.
5 Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il
26 ottobre 1989) e accertata altresì l'emissione di una sentenza di separazione passata in giudicato, ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono Pt_1 CP_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 1989, atto numero 01039, parte 1, serie 02), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 26 ottobre 1989.
Per quanto attiene alla questione controversa attinente all'assegno divorzile per il coniuge più debole, è opportuna una sintetica premessa in punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n.
74/1987, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge economicamente più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11/7/2018 le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
6 compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. In ordine, in particolare, alla funzione assistenziale ricoperta dall'assegno divorzile, è stato chiarito di recente che essa ricorre “in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. civ. ord.
n. 15986 del 15.5.2025).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie si evidenzia che già nel giudizio di separazione del lontano anno 2016 il Tribunale aveva rigettato la domanda di mantenimento avanzata dall'odierna resistente. In quel giudizio, era stata disposta una c.t.u. al fine di valutare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e da tale accertamento peritale si era evinto che la sig.ra disponeva della proprietà dell'immobile di via IM n. CP_1
185 piani quinto e sesto, nonché della comproprietà, in misura eguale tra i coniugi, dell'immobile di via EO n. 28/30 piano terra;
la CP_1 percepiva inoltre una pensione di importo mensile di euro 540,00. Il sig. risultava essere invece titolare della ditta “Digital Tecnology di Pt_1
IO NO” nonché della comproprietà nella misura del 50% con la
7 dell'immobile sopra descritto e della quota di 1/6 dell'immobile CP_1
sito alla via DO OS n. 13; da tale sentenza emerge poi la conclusione del c.t.u. nei confronti del circa l'inverosimile Pt_1
situazione di perdita della ditta Digital Tecnology, non comprendendosi “…la scelta (antieconomica) di continuare lo svolgimento dell'attività stessa. Tali elementi di inverosimiglianza nella rappresentazione della situazione del resistente, consentono di ritenere che in realtà l'attività svolta dal resistente
(accanto ai dati riportati in contabilità) sia produttiva di un reddito ulteriore non contabilizzato.”
Ora, nel presente giudizio, va valorizzato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento non collaborativo tenuto dal ricorrente, il quale ha mantenuto una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio, tanto da rendere necessario al IC istruttore in data 17 aprile
2023 di disporre indagini sulla persona proprio del e della ditta di Pt_1 cui è titolare.
Da tali indagini è emersa la titolarità in capo al ricorrente del conto corrente n. 1000/1368 presso Intesa San Paolo che ha subìto una riduzione, dall'esame degli estratti conto, a partire dal 31.12.2018 di un saldo attivo di euro 27.707,43 sino a giungere al 31.12.2020 ad euro 17.329,24; al
31.12.2021 ad euro 15.287,70; al 31.12.2022 ad euro 10.793,07 e infine al
31 marzo 2024 ad euro 9.860,02, oltre ad emergere un conto titoli con deposito amministrato n. 3100/4701190 sempre presso Intesa San Paolo con controvalore al 30 giugno 2018 pari ad euro 26.195,73, successivamente oggetto di operazione di disinvestimento. Dalla lettura delle indagini è risultato altresì che il ricorrente, a differenza di quanto dal medesimo dedotto in ricorso, è risultato comproprietario dell'immobile di via
DO OS n. 13 nella misura di 11/18 e, da atto di compravendita per notaio del 6 giugno 2024, allegato dalla resistente Persona_1 alla comparsa conclusionale, risulta che il sig. ha conseguito dalla Pt_1
predetta vendita l'importo, pro quota, di euro 395.291,95.
8 Quanto alla resistente è invece emerso, come si evince dalla documentazione economica e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la sig.ra percepisce pensione di importo mensile pari ad euro CP_1
656,22; di essere, come sopra indicato, proprietaria della casa in cui vive e comproprietaria in misura eguale col ricorrente dell'immobile di via
DO EO n. 28/30 nonché titolare di un conto corrente n. 3098181 presso Unicredit con saldo al 30 giugno 2024 di euro 31.438,08. Quanto in particolare alla casa di abitazione, essa è collocata su due piani, è piuttosto spaziosa e ha una complessiva rendita immobiliare piuttosto elevata (circa
2.200 euro).
Sul punto, questo Collegio osserva che il ricorrente non ha prodotto documentazione economica che era da lui agevolmente producibile in giudizio nonostante i diversi inviti rivolti in tal senso dal Tribunale, il che – lo si ribadisce - rappresenta un comportamento valutabile come argomento di prova a carico del ai sensi dell'art. 116.2 c.p.c. per determinare la Pt_1
condizione patrimoniale del predetto, specie per ciò che attiene ai proventi derivanti dall'attività di lavoro autonomo svolta.
Nel caso in esame si ritiene sussistente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, posto che seppure la ricorrente goda di un reddito pensionistico e di una condizione abitativa più che adeguata, ciò nonostante considerata l'età della stessa, ormai settantatreenne, la condizione di salute precaria e la sperequazione dei redditi tra le parti, risulta agli atti pacifico allo stato di fatto uno squilibrio economico tra le parti, di talché parte resistente possiede delle risorse economiche-reddituali più floride, tenuto conto dell'ingente somma conseguita dal dalla vendita del giugno 2024, Pt_1
la cui percezione costituisce fatto sopraggiunto rispetto a quanto acclarato nel giudizio di separazione.
Lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti è soltanto mitigato dalla circostanza che la vive in una spaziosa abitazione di sua CP_1
proprietà, che potrebbe in parte suddividere e locare, mentre il no. Pt_1
9 D'altronde, il non ha dimostrato all'attualità di sostenere spese di Pt_1
natura locatizia.
Va quindi riconosciuto alla resistente l'assegno divorzile, per la sua componente assistenziale.
Appare dunque equo determinare in euro 150.00 mensili l'importo dell'assegno divorzile in favore di con decorrenza dal Controparte_1
mese di marzo del 2022, successivo al deposito della comparsa di costituzione e risposta della resistente. Tale importo di euro 150,00 mensili, determinato all'attualità, andrà poi rivalutato ulteriormente e annualmente secondo indici Istat.
Considerando l'esito complessivo del giudizio, le spese della lite vanno compensate per metà, condannando il al pagamento della residua Pt_1
quota di metà, da liquidarsi in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da nel giudizio indicato in Parte_1 Controparte_1
intestazione, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai sig.ri Pt_1
e in Roma, in data 26 ottobre 1989;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989,
01039, parte 1, serie 02);
- pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo del Parte_1
2022, il pagamento dell'importo di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi in favore di nelle modalità Controparte_1
comunicate dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale dalla data odierna, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
10 - compensa per il 50% le spese di lite e condanna al Parte_1
rimborso delle spese di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di
[...]
liquidate in tale proporzione in euro 2.300,00, oltre spese CP_1
generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il IC estensore
EF RI Il Presidente TA IE
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
TA IE Presidente
LI SI IC
EF RI IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38489/2021 r.g., promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Parte_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Paola Francesca Valeri del Foro di
Tivoli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della predetta così come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio ricorrente contro
nata il [...] a [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, come da procura alle liti in atti, dagli avv.ti Caterina Zuardi NE,
CO A. NE, e , presso il cui Controparte_2 CP_3 studio professionale, in Roma alla Via Alberico II, n. 10, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025 è comparso il solo procuratore di parte resistente, il quale ha chiesto che: “la causa sia assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi in proposito alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni come in atti.”.
La resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: “• dichiarare improcedibile il presente giudizio non essendo stata depositata la sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato;
• nel caso di deposito di detta sentenza:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 26 ottobre 1989 iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio di detto
Comune, dell'anno 1989 Atto 01039, parte 1, serie 02 con ogni conseguenziale provvedimento;
2. Porre a carico del marito un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili con decorrenza dalla domanda.
3. Rigettare tutte le avverse richieste.”.
Quanto all'assenza di parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rammenta che, per costante giurisprudenza, “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. civ. ord. n. 11222 del
9.5.2018; nella stessa direzione si veda Cass. civ. sent. n. 409 del
12.1.2006).
Pertanto, vanno esaminate le conclusioni rese da parte ricorrente nel corso del giudizio, e, più precisamente, quelle da ultimo contenute nella memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c.. Si tratta delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n° 2) lett. b) L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.10.1989 in Roma tra i signori Pt_1
2 e in premessa generalizzati, trascritto con atto Pt_1 Controparte_1
n° 1039, serie 02, parte prima, presso l'Ufficiale di Stato Civile dello stesso comune come da estratto dell'atto di matrimonio rilasciato da quel comune;
(v. all. 1 all'atto introduttivo del giudizio ) - la casa familiare è già assegnata alla signora che ne è anche proprietaria con quanto in essa CP_1
contenuto e l'altro coniuge se ne è da tempo allontanato asportando indumenti ed altri effetti ad uso personale ad eccezione degli oggetti di cui al punto 4) del presente ricorso di cui domanda sin d'ora, dichiararsi la comproprietà perché acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio in regime di separazione dei beni;
- accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della signora e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
- dichiarare la comproprietà dell'immobile sito in Roma al n° 28/30 della via
IM , acquistato da entrambi i coniugi durante il matrimonio, in regime di separazione dei beni;
- rimettere le parti innanzi al IC Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio;”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Roma il 26 ottobre 1989, con rito civile;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via giudiziale, con sentenza n. 5130/2016 dell'11 marzo 2016 di questo Tribunale, passata in giudicato (cfr. certificazione del passaggio in giudicato del 27 dicembre
2023 in atti di parte resistente);
- in tale sentenza è stato previsto l'addebito della separazione in capo a
, rigettando le richieste di mantenimento avanzate da Parte_1
3 entrambi i coniugi e dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1
Ciò posto, nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia sul vincolo coniugale ma anche sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'assegno divorzile chiesto da per se stessa. Controparte_1
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970 resa all'udienza del 24 settembre 2022, ha confermato le condizioni della separazione, “anche in considerazione dell'esistenza di beni immobili intestati alla signora e delle CP_1
liquidità alla stessa facenti capo, fatti salvi, in ogni caso, i futuri approfondimenti della fase istruttoria”.
All'udienza del 15 novembre 2023, il IC istruttore, ha ordinato a parte ricorrente di depositare la seguente documentazione: “movimentazione economica, contabile e bancaria della ditta individuale Digital Tecnology di
IO NO, con sede in Roma, via Spluga n. 17 ovvero, nonché copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023, nonché di acquisire –sempre relativamente agli anni 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023, nonché copia di tutti gli estratti dei movimenti bancari dei conti correnti intestati e/o cointestati o per i quali il sig. Pt_1
opera con delega oltre che delle polizze assicurative e/o a
[...]
risparmio nonché le movimentazioni dei conti titoli di cui lo stesso è titolare, precisando che la predetta documentazione, ove non sia già in atti, deve riguardare il periodo che va dal trienni antecedente il deposito del ricorso sino all'attualità”.
Il ricorrente non ha provveduto a tali adempimenti e di tale omissione si è dato atto nel verbale dell'udienza del 17 aprile 2024, nel quale il giudice istruttore ha altresì disposto indagini di polizia tributaria dirette ad accertare la complessiva capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente. La documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza è giunta il 28 agosto
2024.
4 Tanto premesso, va anzitutto affrontata la questione preliminare relativa alla domanda, avanzata dal ricorrente, di dichiarare la comproprietà dell'immobile sito in Roma al n° 28/30 alla via IM, immobile, come dedotto da ambo i coniugi, oggetto di un procedimento di divisione giudiziale.
Sul punto tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, quello di ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche del processo di famiglia e del relativo e speciale rito: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla
L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis,
Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente, e alla quale parte resistente ha aderito, è fondata e va pertanto accolta.
5 Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il
26 ottobre 1989) e accertata altresì l'emissione di una sentenza di separazione passata in giudicato, ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono Pt_1 CP_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 1989, atto numero 01039, parte 1, serie 02), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 26 ottobre 1989.
Per quanto attiene alla questione controversa attinente all'assegno divorzile per il coniuge più debole, è opportuna una sintetica premessa in punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n.
74/1987, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge economicamente più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11/7/2018 le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
6 compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. In ordine, in particolare, alla funzione assistenziale ricoperta dall'assegno divorzile, è stato chiarito di recente che essa ricorre “in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. civ. ord.
n. 15986 del 15.5.2025).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie si evidenzia che già nel giudizio di separazione del lontano anno 2016 il Tribunale aveva rigettato la domanda di mantenimento avanzata dall'odierna resistente. In quel giudizio, era stata disposta una c.t.u. al fine di valutare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e da tale accertamento peritale si era evinto che la sig.ra disponeva della proprietà dell'immobile di via IM n. CP_1
185 piani quinto e sesto, nonché della comproprietà, in misura eguale tra i coniugi, dell'immobile di via EO n. 28/30 piano terra;
la CP_1 percepiva inoltre una pensione di importo mensile di euro 540,00. Il sig. risultava essere invece titolare della ditta “Digital Tecnology di Pt_1
IO NO” nonché della comproprietà nella misura del 50% con la
7 dell'immobile sopra descritto e della quota di 1/6 dell'immobile CP_1
sito alla via DO OS n. 13; da tale sentenza emerge poi la conclusione del c.t.u. nei confronti del circa l'inverosimile Pt_1
situazione di perdita della ditta Digital Tecnology, non comprendendosi “…la scelta (antieconomica) di continuare lo svolgimento dell'attività stessa. Tali elementi di inverosimiglianza nella rappresentazione della situazione del resistente, consentono di ritenere che in realtà l'attività svolta dal resistente
(accanto ai dati riportati in contabilità) sia produttiva di un reddito ulteriore non contabilizzato.”
Ora, nel presente giudizio, va valorizzato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento non collaborativo tenuto dal ricorrente, il quale ha mantenuto una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio, tanto da rendere necessario al IC istruttore in data 17 aprile
2023 di disporre indagini sulla persona proprio del e della ditta di Pt_1 cui è titolare.
Da tali indagini è emersa la titolarità in capo al ricorrente del conto corrente n. 1000/1368 presso Intesa San Paolo che ha subìto una riduzione, dall'esame degli estratti conto, a partire dal 31.12.2018 di un saldo attivo di euro 27.707,43 sino a giungere al 31.12.2020 ad euro 17.329,24; al
31.12.2021 ad euro 15.287,70; al 31.12.2022 ad euro 10.793,07 e infine al
31 marzo 2024 ad euro 9.860,02, oltre ad emergere un conto titoli con deposito amministrato n. 3100/4701190 sempre presso Intesa San Paolo con controvalore al 30 giugno 2018 pari ad euro 26.195,73, successivamente oggetto di operazione di disinvestimento. Dalla lettura delle indagini è risultato altresì che il ricorrente, a differenza di quanto dal medesimo dedotto in ricorso, è risultato comproprietario dell'immobile di via
DO OS n. 13 nella misura di 11/18 e, da atto di compravendita per notaio del 6 giugno 2024, allegato dalla resistente Persona_1 alla comparsa conclusionale, risulta che il sig. ha conseguito dalla Pt_1
predetta vendita l'importo, pro quota, di euro 395.291,95.
8 Quanto alla resistente è invece emerso, come si evince dalla documentazione economica e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la sig.ra percepisce pensione di importo mensile pari ad euro CP_1
656,22; di essere, come sopra indicato, proprietaria della casa in cui vive e comproprietaria in misura eguale col ricorrente dell'immobile di via
DO EO n. 28/30 nonché titolare di un conto corrente n. 3098181 presso Unicredit con saldo al 30 giugno 2024 di euro 31.438,08. Quanto in particolare alla casa di abitazione, essa è collocata su due piani, è piuttosto spaziosa e ha una complessiva rendita immobiliare piuttosto elevata (circa
2.200 euro).
Sul punto, questo Collegio osserva che il ricorrente non ha prodotto documentazione economica che era da lui agevolmente producibile in giudizio nonostante i diversi inviti rivolti in tal senso dal Tribunale, il che – lo si ribadisce - rappresenta un comportamento valutabile come argomento di prova a carico del ai sensi dell'art. 116.2 c.p.c. per determinare la Pt_1
condizione patrimoniale del predetto, specie per ciò che attiene ai proventi derivanti dall'attività di lavoro autonomo svolta.
Nel caso in esame si ritiene sussistente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, posto che seppure la ricorrente goda di un reddito pensionistico e di una condizione abitativa più che adeguata, ciò nonostante considerata l'età della stessa, ormai settantatreenne, la condizione di salute precaria e la sperequazione dei redditi tra le parti, risulta agli atti pacifico allo stato di fatto uno squilibrio economico tra le parti, di talché parte resistente possiede delle risorse economiche-reddituali più floride, tenuto conto dell'ingente somma conseguita dal dalla vendita del giugno 2024, Pt_1
la cui percezione costituisce fatto sopraggiunto rispetto a quanto acclarato nel giudizio di separazione.
Lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti è soltanto mitigato dalla circostanza che la vive in una spaziosa abitazione di sua CP_1
proprietà, che potrebbe in parte suddividere e locare, mentre il no. Pt_1
9 D'altronde, il non ha dimostrato all'attualità di sostenere spese di Pt_1
natura locatizia.
Va quindi riconosciuto alla resistente l'assegno divorzile, per la sua componente assistenziale.
Appare dunque equo determinare in euro 150.00 mensili l'importo dell'assegno divorzile in favore di con decorrenza dal Controparte_1
mese di marzo del 2022, successivo al deposito della comparsa di costituzione e risposta della resistente. Tale importo di euro 150,00 mensili, determinato all'attualità, andrà poi rivalutato ulteriormente e annualmente secondo indici Istat.
Considerando l'esito complessivo del giudizio, le spese della lite vanno compensate per metà, condannando il al pagamento della residua Pt_1
quota di metà, da liquidarsi in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da nel giudizio indicato in Parte_1 Controparte_1
intestazione, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai sig.ri Pt_1
e in Roma, in data 26 ottobre 1989;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989,
01039, parte 1, serie 02);
- pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo del Parte_1
2022, il pagamento dell'importo di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi in favore di nelle modalità Controparte_1
comunicate dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale dalla data odierna, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
10 - compensa per il 50% le spese di lite e condanna al Parte_1
rimborso delle spese di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di
[...]
liquidate in tale proporzione in euro 2.300,00, oltre spese CP_1
generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il IC estensore
EF RI Il Presidente TA IE
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