Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4328 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto "divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. , rapp. e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Colacurcio
ricorrente
E
nata ad [...] il [...], cf rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Faustino Liuzzi
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.2.2025; in data 23.2.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato il 17.11.2022, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 08.08.1998 trascritto al registro degli atti del matrimonio del Comune di Controparte_1
Avellino al P II S.A.N. 201, matrimonio da cui nascevano due figli, nato ad Persona_1
Avellino il 16.08.1999, e , nato a [...] il [...]; che a causa della crisi Persona_2
coniugale vi era stata inizialmente una omologa in data 21 Dicembre 2007 con cui era stato disposto l'affidamento congiunto dei due figli con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale e con onere di contribuzione a carico del padre di euro 150,00 per figlio;
che vi era stata una riconciliazione ma poi vi era stato un nuovo ricorso depositato in data 11 Marzo 2015 che si era concluso con una sentenza, la n. 562/2018, che aveva disposto, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e suo onere contributivo di euro 200,00 per figlio.
Con il presente ricorso ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca della propria contribuzione nei confronti dei figli poiché divenuti economicamente autosufficienti.
In particolare, lavora a Roma presso un McDonald's e aveva percepito euro 180.000 per un Per_1
risarcimento dovuto ad un sinistro;
con il quale non aveva più rapporti da anni, era solo Per_1
formalmente iscritto all'università ma non superava alcun esame e non aveva alcuna seria e concreta prospettiva.
Con riguardo, invece, a specificava che egli era odontotecnico e percepiva tra gli euro 600,00 Per_2
e 700,00 al mese poiché lavorava a tempo indeterminato ma part time. Si rendeva disponibile a consentire che la moglie continuasse a vivere nella casa coniugale.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda riferendo che nessuno Controparte_1
dei figli si era pienamente realizzato.
All'udienza del 19 ottobre 2023, il giudice provvedeva all'ascolto solamente del ricorrente poiché la resistente rimaneva assente ingiustificata, e con ordinanza del 24 ottobre 2023 si disponeva la revoca di ogni forma di contribuzione a carico di per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
. Per_2
Riservata la causa in decisione, l'attore chiedeva la conferma della già resa ordinanza presidenziale mentre la convenuta insisteva per il rigetto della domanda.
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione disposta con sentenza 562/2018) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino
(7.7.2015), nel procedimento di separazione definito con l'indicata omologa, e da quella data è
perdurato lo stato di separazione, come ribadito da parte ricorrente personalmente all'udienza di comparizione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio.
Sul mantenimento ai figli insiste per la prosecuzione del mantenimento a carico del padre nei confronti Controparte_1
dei figli, deducendo che nessuno dei due è pienamente realizzato e che non è stato compiutamente assolto l'onere della prova che grava sul genitore del figlio maggiorenne che intenda far cessare il suo onere di contribuzione.
In via generale, con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: “dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il
quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel
concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo
impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Il figlio di genitori
divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il
conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che,
comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare,
mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti
di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più
essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”. (Cass. 10450/2022; Cass. 38366/2021).
Nel caso di specie la domanda di revoca va certamente accolta, con conferma dell'ordinanza già
emessa in data 24.10.2023.
Alla sopraggiunta maggiore età dei figli e alla indipendenza economica dei predetti deve conseguire la revoca delle previsioni concernenti i minori: , 22 anni di età, è odontotecnico e svolge un Per_2
rapporto di lavoro dipendente (part time a tempo indeterminato;
cfr. contratto in atti;
stipendio mensile di € 600/700 come riferito dal padre in udienza) e deve considerarsi inserito nel mondo del lavoro in linea con le sue qualifiche.
Deve considerarsi pertanto assolto l'onere probatorio consistente nella documentazione della reale sussistenza del contratto di lavoro e dell'inserimento del figlio nel mondo lavorativo conformemente alla sua formazione.
ha 24 anni di età. Per_1
Egli è iscritto alla università, ma non sostiene esami (circostanza non contestata) ed ha ricevuto, al raggiungimento della maggiore età, una importante somma di denaro (superiore ai 100.00 euro) a titolo di risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale.
Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, il genitore ha l'onere di provvedere al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, affinché questi possa realizzare le proprie aspirazioni ed inserirsi nel mondo lavorativo in maniera conforme alle sue possibilità, ai suoi studi o in generale al tipo di formazione che ha intrapreso.
Se questo non c'è perché il giovane adulto non ha intenzione di intraprendere alcun percorso per cui necessiti ancora dell'assistenza genitoriale, è chiaro che cessa la funzione e la ratio stessa del contributo, poiché esso deve essere finalizzato ad un accompagnamento e ad un inserimento nel mondo lavorativo.
Nel caso di specie, si è comunque inserito nel mondo lavorativo pur senza avere una specifica Per_1
formazione, con ciò rinunciando implicitamente all'assistenza genitoriale che non può essere pretesa in assenza di una finalizzazione e questo poiché la situazione in questione potrebbe protrarsi teoricamente sine die.
A questo va aggiunto che, a fronte di quanto riferito e documentato dal padre, controparte non ha contrapposto alcun elemento concreto di smentita, oltre a non comparire alla udienza presidenziale.
4.Sulle spese di lite. Le spese possono essere compensate in ragione della giovane età dei figli che ha posto effettivamente la problematica in ordine alla sussistenza della fondatezza della pretesa revoca azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra n. ad Avellino il 4.5.1975 e Parte_1
n. ad Avellino il 6.11.1965 in data 08.08.1998 trascritto al registro degli atti del Controparte_1
matrimonio del Comune di Avellino al P II S.A.N. 201;
2- in accoglimento del ricorso proposto da revoca ogni contribuzione a favore dei figli Parte_1
e , confermando l'ordinanza del 24.10.2023; Parte_2 Persona_2
3) COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano