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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3515 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3515/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.03.2025, l'istante in epigrafe indicato domandava l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale sulla prestazione NASpI anno 2023 n. 775891/2023, per il periodo dal 28.02.2023 al 29.04.2023, per l'importo di € 2.110,20, comunicato con provvedimento del
1 10.04.2024 con il quale l' significava che era “stata corrisposta indennità di disoccupazione CP_1 NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. Parte ricorrente, premesso di avere dapprima conseguito il riconoscimento della prestazione NASpI in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cessato per dimissioni rassegnate in data per giusta causa del 16.02.2023, stante il mancato della retribuzione, di essere, dunque, in possesso dei requisiti necessari ai fini del godimento della NASpI, segnalava come l'indebito fosse scaturito dalla ritenuta assenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, in ragione della conciliazione sottoscritta in sede sindacale dal lavoratore con la parte datoriale. Ciò posto, a seguito di infruttuosa richiesta di riesame del 12.12.2024, l'istante contestava la fondatezza della pretesa dell'istituto previdenziale, evidenziando la spettanza dell'indennità di disoccupazione, tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro per cause estranee alla sua volontà. Pertanto, concludeva per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per l'anno 2023, in uno alla condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto, oltre che al pagamento CP_2 dei ratei di Naspi a far data dall'illegittima interruzione e sino al 10.07.2023, oltre ad accessori come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Premesso come la fattispecie ricada nell'ambito dell'art. 2033 c.c., si evince chiaramente, sia dal provvedimento del 10.04.2024 in atti, sia dalle ulteriori specificazioni e precisazioni offerte dall' CP_1 con la memoria difensiva, che l'indebito oggetto di recupero trae origine dalla ritenuta insussistenza del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione necessario a beneficiare della prestazione di cui si discute.
È, pure, noto come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul beneficiario che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere CP_1 alla ripetizione di quanto indebitamente erogato.
Ebbene, parte ricorrente ha fornito prova dell'effettiva spettanza delle somme erogate dall' , CP_1 successivamente oggetto di recupero.
In termini generali, mette conto osservare che la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica, introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 3 i requisiti per il riconoscimento della prestazione in favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono congiuntamente i seguenti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 Per quanto riguarda il requisito della perdita involontaria del lavoro, il secondo comma dell'art. 3 precisa che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Per ciò che concerne il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, si deve precisare che per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria: in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza dello stato di disoccupazione così come definito alla lettera a) e dei requisiti contributivo e lavorativo di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c).
Oggetto del contendere è, invece, la natura involontaria dello stato di disoccupazione in cui versava il lavoratore durante il periodo di percezione dell'indennità. L'Istituto previdenziale convenuto domandava difatti l'integrale restituzione delle somme erogate al suddetto titolo, asserendo come non vi sarebbe prova della giusta causa delle dimissioni, in quanto richiamata in via del tutto generica nel verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale dal ricorrente e dalla società datrice di lavoro.
Le contestazioni dell' non colgono nel segno. Controparte_3
Invero, nel caso di specie, quanto precipuamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, risulta dagli atti acclusi al presente procedimento come le dimissioni del 16.02.2023 (con decorrenza dal 17.02.2023) siano state presentate dal dipendente per giusta causa, indice significativo della sussistenza del requisito della disoccupazione involontaria (v. all. sub 3 “Modulo di Recesso Rapporto di Lavoro” con cui vengono comunicate le dimissioni per giusta causa mancata retribuzione del mese di gennaio 2023 e quota tfr).
Analogamente a quanto si verifica in relazione al licenziamento, per giusta causa si intende un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
per configurare una giusta causa di dimissioni, pertanto, occorre che sussista un inadempimento del datore di lavoro talmente grave che in concreto il lavoratore sia costretto a dimettersi non potendosi più ritenere, secondo un criterio di ragionevolezza, esigibile la prestazione. Al fine di configurare il diritto all'indennità di mancato preavviso è necessario che le dimissioni siano, come nel caso che ci occupa, strettamente connesse all'inadempimento, nel senso che le dimissioni costituiscano unico strumento per il prestatore per reagire ad una condotta illegittima del datore di lavoro e che in assenza dell'inadempimento datoriale non sarebbero state presentate.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di
3 una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001).
Sulla scorta della evoluzione giurisprudenziale sul tema, la “giusta causa” che ex art. 2118 c.c. consente alle parti di recedere dal contratto è integrata da un fatto di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto;
in mancanza di un fatto avente tale portata, invero, le parti sono obbligate ad attendere la scadenza contrattualmente prevista. Come precisato da Cassazione civile sez. lav., 17/12/1997, n.12768, chiamata a pronunciarsi proprio con riferimento alle dimissioni di un lavoratore prima del termine, “Si deve trattare … di circostanze le quali si presentino con caratteristiche di obbiettiva gravità, e non solo valutate gravi soggettivamente dal lavoratore, dalle quali si deduca un'effettiva incompatibilità per il lavoratore di permanere nel posto occupato”. Ne consegue che, per giurisprudenza consolidata, a titolo esemplificativo, la giusta causa del recesso del lavoratore viene riconosciuta in caso di mancato pagamento della paga base mensile - stante il carattere alimentare della stessa - dovendosi ritenere intollerabile per il lavoratore proseguire a prestare l'attività lavorativa senza percepire il relativo compenso. Al contrario, il mancato riconoscimento di indennità accessorie non assume la gravità tale da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto, senza attendere la scadenza del termine pattuito.
In proposito, in relazione alle dimissioni per giusta causa è stato affermato (Cass. n. 2048 del 20/03/1985, n. 2492 del 21/03/1997) che "Ancorché la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l'esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere la configurabilità di dimissioni per giusta causa nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare a svolgere la sua attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che in tale ipotesi è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto".
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che sussiste(va) l'inadempimento della parte datoriale, stante il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023, saldata, difatti, soltanto con bonifico bancario del 27.03.2023 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui gli elementi ritraibili dagli atti di causa portano a ritenere che il pregresso inadempimento costituisse effettivo impedimento alla prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Al riguardo, non può non assegnarsi rilievo al fatto che l'inadempimento concernesse l'omesso pagamento della paga base mensile e che il recesso abbia seguito immediatamente i fatti che lo giustificavano.
Del resto, è lo stesso ad aver dedotto: “Il presupposto del riconoscimento della Naspi, così CP_2 come del resto della stessa indennità di disoccupazione, è la natura involontaria della condizione di disoccupazione e, dunque, le dimissioni non integrano il presupposto normativo che consenta il riconoscimento della prestazione.
4 In via d'eccezione a tale principio, la NASpI potrebbe essere riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni ma solo ove le stesse fossero sorrette dalla comprovata sussistenza di una giusta causa tale da determinare una condizione di radicale non proseguibilità del rapporto di lavoro.” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Né è dato reperire - come, viceversa, preteso dall' resistente - nell'ambito del verbale di CP_2 conciliazione del 06.07.2023, sottoscritto in sede sindacale dal lavoratore e dalla società ex datrice di lavoro, elementi di segno contrario alla sussistenza dell'inadempimento della parte datoriale come denunziato all'atto di recesso e, in sostanza, alla ricorrenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni.
Ed anzi, vale la pena di notare che, peraltro, nel modulo di dimissioni viene riconosciuta come data di interruzione del rapporto di lavoro il 16.02.2023 (con decorrenza dal giorno successivo 17.02.2023), e così anche nel verbale di conciliazione in cui le parti danno atto della fine del rapporto sempre in data 16 febbraio 2023 e delle dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento della retribuzione.
In particolare, nel cennato verbale di conciliazione sindacale del 06.07.2023 si fa riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro proprio per dimissioni per giusta causa del 16.02.2023 e, segnatamente, al sollecito di pagamento delle “retribuzioni maturate e non corrisposte” (v. all. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Di conseguenza, le dimissioni rese dal lavoratore devono ritenersi sorrette da giusta causa.
Sotto un concorrente profilo, opina ancora l' “che la conciliazione in sede sindacale non dà CP_2 diritto alla NaSpi. Infatti, la vigente normativa prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debba essere intervenuta nell'ambito di una procedura di conciliazione, da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità espressamente previste.
… omissis … Pertanto, anche in virtù della consapevole conciliazione avvenuta in sede sindacale tra il datore di lavoro e il ricorrente, e non già presso la Direzione Territoriale del Lavoro, accertato il venir meno del requisito della involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro, le somme corrisposte al ricorrente a titolo di NaSpi sono divenute indebite.” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
Ebbene, è senz'altro vero che l'indennità di disoccupazione non spetti al lavoratore richiedente che abbia posto volontariamente fine al rapporto di lavoro e, dunque, non possa essere erogata in caso di risoluzione consensuale del rapporto se non quando, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 22/2015, questa intervenga nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92/2012.
Tuttavia, siffatta circostanza non descrive quanto si è verificato nel caso di specie.
Sul punto va evidenziato, innanzitutto, che l' ha erroneamente ricondotto il caso a una ipotesi di CP_1 risoluzione consensuale, trattandosi, invece, di diversa fattispecie risolutoria del rapporto di lavoro, consistente nel recesso del lavoratore per giusta causa.
Parte ricorrente, infatti, ha cessato di prestare la propria attività lavorativa a partire dal 17 febbraio 2023 per dimissioni rassegnate a causa del mancato pagamento della retribuzione mensile.
Dunque, in ogni caso, il rapporto di lavoro non è cessato per volontà del lavoratore, a cui pertanto spetta il riconoscimento della Naspi.
5
Per questi motivi
, in accoglimento del ricorso, si accerta il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi in relazione all'anno 2023 per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risolto il 17.02.2023 a seguito di dimissioni per giusta causa e, di conseguenza, si accerta anche che la parte ricorrente ha legittimamente ricevuto l'indennità di disoccupazione Naspi per il periodo intercorso dal 28.02.2023 al 29.04.2023, per l'importo di € 2.110,20, e che illegittimamente l' ne ha domandato la restituzione, con provvedimento del CP_1 10.04.2024.
Il ricorso deve essere quindi interamente accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'11.03.2025, così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi anno 2023 in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risolto il 17.02.2023 a seguito di dimissioni per giusta causa, con condanna dell' all'erogazione di quanto a tal titolo dovuto;
CP_1
- di conseguenza, dichiara la parte ricorrente non tenuta al versamento della somma di € CP_ 2.110,20 richiesta dall' con provvedimento del 10.04.2024 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto per il medesimo titolo, oltre a CP_1 interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per avene dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 09/10/2025
Il Giudice
IA AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3515/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.03.2025, l'istante in epigrafe indicato domandava l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale sulla prestazione NASpI anno 2023 n. 775891/2023, per il periodo dal 28.02.2023 al 29.04.2023, per l'importo di € 2.110,20, comunicato con provvedimento del
1 10.04.2024 con il quale l' significava che era “stata corrisposta indennità di disoccupazione CP_1 NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. Parte ricorrente, premesso di avere dapprima conseguito il riconoscimento della prestazione NASpI in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cessato per dimissioni rassegnate in data per giusta causa del 16.02.2023, stante il mancato della retribuzione, di essere, dunque, in possesso dei requisiti necessari ai fini del godimento della NASpI, segnalava come l'indebito fosse scaturito dalla ritenuta assenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, in ragione della conciliazione sottoscritta in sede sindacale dal lavoratore con la parte datoriale. Ciò posto, a seguito di infruttuosa richiesta di riesame del 12.12.2024, l'istante contestava la fondatezza della pretesa dell'istituto previdenziale, evidenziando la spettanza dell'indennità di disoccupazione, tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro per cause estranee alla sua volontà. Pertanto, concludeva per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per l'anno 2023, in uno alla condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto, oltre che al pagamento CP_2 dei ratei di Naspi a far data dall'illegittima interruzione e sino al 10.07.2023, oltre ad accessori come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Premesso come la fattispecie ricada nell'ambito dell'art. 2033 c.c., si evince chiaramente, sia dal provvedimento del 10.04.2024 in atti, sia dalle ulteriori specificazioni e precisazioni offerte dall' CP_1 con la memoria difensiva, che l'indebito oggetto di recupero trae origine dalla ritenuta insussistenza del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione necessario a beneficiare della prestazione di cui si discute.
È, pure, noto come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul beneficiario che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere CP_1 alla ripetizione di quanto indebitamente erogato.
Ebbene, parte ricorrente ha fornito prova dell'effettiva spettanza delle somme erogate dall' , CP_1 successivamente oggetto di recupero.
In termini generali, mette conto osservare che la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica, introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 3 i requisiti per il riconoscimento della prestazione in favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono congiuntamente i seguenti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 Per quanto riguarda il requisito della perdita involontaria del lavoro, il secondo comma dell'art. 3 precisa che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Per ciò che concerne il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, si deve precisare che per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria: in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza dello stato di disoccupazione così come definito alla lettera a) e dei requisiti contributivo e lavorativo di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c).
Oggetto del contendere è, invece, la natura involontaria dello stato di disoccupazione in cui versava il lavoratore durante il periodo di percezione dell'indennità. L'Istituto previdenziale convenuto domandava difatti l'integrale restituzione delle somme erogate al suddetto titolo, asserendo come non vi sarebbe prova della giusta causa delle dimissioni, in quanto richiamata in via del tutto generica nel verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale dal ricorrente e dalla società datrice di lavoro.
Le contestazioni dell' non colgono nel segno. Controparte_3
Invero, nel caso di specie, quanto precipuamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, risulta dagli atti acclusi al presente procedimento come le dimissioni del 16.02.2023 (con decorrenza dal 17.02.2023) siano state presentate dal dipendente per giusta causa, indice significativo della sussistenza del requisito della disoccupazione involontaria (v. all. sub 3 “Modulo di Recesso Rapporto di Lavoro” con cui vengono comunicate le dimissioni per giusta causa mancata retribuzione del mese di gennaio 2023 e quota tfr).
Analogamente a quanto si verifica in relazione al licenziamento, per giusta causa si intende un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
per configurare una giusta causa di dimissioni, pertanto, occorre che sussista un inadempimento del datore di lavoro talmente grave che in concreto il lavoratore sia costretto a dimettersi non potendosi più ritenere, secondo un criterio di ragionevolezza, esigibile la prestazione. Al fine di configurare il diritto all'indennità di mancato preavviso è necessario che le dimissioni siano, come nel caso che ci occupa, strettamente connesse all'inadempimento, nel senso che le dimissioni costituiscano unico strumento per il prestatore per reagire ad una condotta illegittima del datore di lavoro e che in assenza dell'inadempimento datoriale non sarebbero state presentate.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di
3 una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001).
Sulla scorta della evoluzione giurisprudenziale sul tema, la “giusta causa” che ex art. 2118 c.c. consente alle parti di recedere dal contratto è integrata da un fatto di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto;
in mancanza di un fatto avente tale portata, invero, le parti sono obbligate ad attendere la scadenza contrattualmente prevista. Come precisato da Cassazione civile sez. lav., 17/12/1997, n.12768, chiamata a pronunciarsi proprio con riferimento alle dimissioni di un lavoratore prima del termine, “Si deve trattare … di circostanze le quali si presentino con caratteristiche di obbiettiva gravità, e non solo valutate gravi soggettivamente dal lavoratore, dalle quali si deduca un'effettiva incompatibilità per il lavoratore di permanere nel posto occupato”. Ne consegue che, per giurisprudenza consolidata, a titolo esemplificativo, la giusta causa del recesso del lavoratore viene riconosciuta in caso di mancato pagamento della paga base mensile - stante il carattere alimentare della stessa - dovendosi ritenere intollerabile per il lavoratore proseguire a prestare l'attività lavorativa senza percepire il relativo compenso. Al contrario, il mancato riconoscimento di indennità accessorie non assume la gravità tale da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto, senza attendere la scadenza del termine pattuito.
In proposito, in relazione alle dimissioni per giusta causa è stato affermato (Cass. n. 2048 del 20/03/1985, n. 2492 del 21/03/1997) che "Ancorché la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l'esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere la configurabilità di dimissioni per giusta causa nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare a svolgere la sua attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che in tale ipotesi è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto".
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che sussiste(va) l'inadempimento della parte datoriale, stante il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023, saldata, difatti, soltanto con bonifico bancario del 27.03.2023 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui gli elementi ritraibili dagli atti di causa portano a ritenere che il pregresso inadempimento costituisse effettivo impedimento alla prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Al riguardo, non può non assegnarsi rilievo al fatto che l'inadempimento concernesse l'omesso pagamento della paga base mensile e che il recesso abbia seguito immediatamente i fatti che lo giustificavano.
Del resto, è lo stesso ad aver dedotto: “Il presupposto del riconoscimento della Naspi, così CP_2 come del resto della stessa indennità di disoccupazione, è la natura involontaria della condizione di disoccupazione e, dunque, le dimissioni non integrano il presupposto normativo che consenta il riconoscimento della prestazione.
4 In via d'eccezione a tale principio, la NASpI potrebbe essere riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni ma solo ove le stesse fossero sorrette dalla comprovata sussistenza di una giusta causa tale da determinare una condizione di radicale non proseguibilità del rapporto di lavoro.” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Né è dato reperire - come, viceversa, preteso dall' resistente - nell'ambito del verbale di CP_2 conciliazione del 06.07.2023, sottoscritto in sede sindacale dal lavoratore e dalla società ex datrice di lavoro, elementi di segno contrario alla sussistenza dell'inadempimento della parte datoriale come denunziato all'atto di recesso e, in sostanza, alla ricorrenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni.
Ed anzi, vale la pena di notare che, peraltro, nel modulo di dimissioni viene riconosciuta come data di interruzione del rapporto di lavoro il 16.02.2023 (con decorrenza dal giorno successivo 17.02.2023), e così anche nel verbale di conciliazione in cui le parti danno atto della fine del rapporto sempre in data 16 febbraio 2023 e delle dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento della retribuzione.
In particolare, nel cennato verbale di conciliazione sindacale del 06.07.2023 si fa riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro proprio per dimissioni per giusta causa del 16.02.2023 e, segnatamente, al sollecito di pagamento delle “retribuzioni maturate e non corrisposte” (v. all. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Di conseguenza, le dimissioni rese dal lavoratore devono ritenersi sorrette da giusta causa.
Sotto un concorrente profilo, opina ancora l' “che la conciliazione in sede sindacale non dà CP_2 diritto alla NaSpi. Infatti, la vigente normativa prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debba essere intervenuta nell'ambito di una procedura di conciliazione, da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità espressamente previste.
… omissis … Pertanto, anche in virtù della consapevole conciliazione avvenuta in sede sindacale tra il datore di lavoro e il ricorrente, e non già presso la Direzione Territoriale del Lavoro, accertato il venir meno del requisito della involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro, le somme corrisposte al ricorrente a titolo di NaSpi sono divenute indebite.” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
Ebbene, è senz'altro vero che l'indennità di disoccupazione non spetti al lavoratore richiedente che abbia posto volontariamente fine al rapporto di lavoro e, dunque, non possa essere erogata in caso di risoluzione consensuale del rapporto se non quando, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 22/2015, questa intervenga nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92/2012.
Tuttavia, siffatta circostanza non descrive quanto si è verificato nel caso di specie.
Sul punto va evidenziato, innanzitutto, che l' ha erroneamente ricondotto il caso a una ipotesi di CP_1 risoluzione consensuale, trattandosi, invece, di diversa fattispecie risolutoria del rapporto di lavoro, consistente nel recesso del lavoratore per giusta causa.
Parte ricorrente, infatti, ha cessato di prestare la propria attività lavorativa a partire dal 17 febbraio 2023 per dimissioni rassegnate a causa del mancato pagamento della retribuzione mensile.
Dunque, in ogni caso, il rapporto di lavoro non è cessato per volontà del lavoratore, a cui pertanto spetta il riconoscimento della Naspi.
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Per questi motivi
, in accoglimento del ricorso, si accerta il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi in relazione all'anno 2023 per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risolto il 17.02.2023 a seguito di dimissioni per giusta causa e, di conseguenza, si accerta anche che la parte ricorrente ha legittimamente ricevuto l'indennità di disoccupazione Naspi per il periodo intercorso dal 28.02.2023 al 29.04.2023, per l'importo di € 2.110,20, e che illegittimamente l' ne ha domandato la restituzione, con provvedimento del CP_1 10.04.2024.
Il ricorso deve essere quindi interamente accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'11.03.2025, così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi anno 2023 in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risolto il 17.02.2023 a seguito di dimissioni per giusta causa, con condanna dell' all'erogazione di quanto a tal titolo dovuto;
CP_1
- di conseguenza, dichiara la parte ricorrente non tenuta al versamento della somma di € CP_ 2.110,20 richiesta dall' con provvedimento del 10.04.2024 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto per il medesimo titolo, oltre a CP_1 interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per avene dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 09/10/2025
Il Giudice
IA AR
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