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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/25 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia n. 136 scala L, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano De Caro, c.f. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Noto (SR), nella
Via Maiorana n. 45, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santina
LI (CF: ), presso il cui studio in Siracusa, nella Via CodiceFiscale_3
Unione Sovietica n. 4 è elettivamente domiciliata;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 27 settembre 2020 con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 6.580,30, comprensiva di iva, portata dalle fatture di vendita n. 77/19 per la somma di € 5.808,70, comprensiva di iva al 22%, n. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
92/19 per il saldo di € 27,75, comprensiva di iva al 10%, e n. 143/19 per il saldo di € 743,85 comprensiva di iva al 10%, relativa alla fornitura di materiale edilizio.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'avvenuto pagamento Parte_1 delle fatture n. 77/19 e n. 92/19, mentre il pagamento della fattura n. 143/19, avente ad oggetto materiale per termoarredi, non sarebbe dovuto in quanto detti materiali non erano mai stati ordinati;
la stessa sosteneva che gli acconti versati nel tempo alla sarebbero andati a copertura delle fatture dalla CP_1 più datata alla più recente via via emesse e che, pertanto, la fattura n. 77/19 relativa al parquet sarebbe stata pagata con parte degli acconti versati, mentre nessun acconto sarebbe andato a pagamento della fattura n. 143/19, in quanto i termoarredi non sarebbero stati mai ordinati.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva di contestando tutto Controparte_1 Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dalla parte opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, con sentenza n. 327/2025 pubbl. il 27/02/2025, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1368/2020, emesso dal
Tribunale di Siracusa il 27 settembre 2020;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 31/3/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2729 e 1193 cc., per avere, il primo giudice, ritenuto che la non avesse offerto alcuna Pt_1 prova sufficiente in merito a quanto dedotto, limitandosi a produrre solo una contabile di bonifico in pagamento della fattura n. 13/19, al fine di dimostrare il pagamento della fattura n. 77/19.
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e 20721, 2722, 2723
e 2724 c.c., 1398 c.c. per avere, il Tribunale ritenuto oggetto del rapporto contrattuale, i termoarredi di cui alla fattura n. 143/2019.
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cpc, atteso che l'ammontare delle spese e competenze legali, così come determinato dal giudice di primo grado, risulta quanto mai eccessive rispetto al valore della medesima causa.
1.1) Il gravame è infondato.
a-b) , per come si evince dalla documentazione in atti, ha Parte_1 acquistato presso la di materiale per Controparte_1 Controparte_1 pavimentazione, rivestimenti e idrico-sanitario destinati alla ristrutturazione di un immobile sito in Via Maielli, n. 5 in Siracusa, per un importo complessivo di € 28.123,57, comprensivo di iva al 22% per quanto attiene alla pavimentazione e ai rivestimenti, e al 10% per il resto del materiale acquistato.
L'appellante deduce che nulla è dovuto alla rilevando Controparte_1 che le fatture azionate con il D.I. opposto le nn. 77/19 e n. 92/19 sono state interamente pagate, mentre la fattura n. 143/19 riguarda merce mai ordinata.
Dalla documentazione in atti risulta che per il suddetto acquisto venivano emesse dalla le seguenti fatture elettroniche: CP_1 fatture acconto nn. 2 del 01/01/2019, 7 del 19/02/2019 e 13 del 17/04/2019 con iva al 10% e fatture elettroniche accompagnatorie nn. 4 del 29/01/2019, 41 del
02/04/2019, 92 del 25/06/2019 e 143 del 26/11/2019 con iva al 10%; fatture nn. 24 del 01/03/2019, 77 del 01/06/2019 e 78 del 03/06/2019 con iva al 22%. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
La fattura acconto n. 2 del 04/01/2019 su prossima fornitura con iva al 10%, veniva pagata dalla , con bonifico in data 08/01/2019 con causale Parte_1
“acconto bagni e sanitari immobile via Maielli 5”;
La fattura acconto n. 7 del 19/02/2019 su prossima fornitura con iva al 10%, veniva pagata dall'appellante con bonifico del 25/02/2019 con causale “fattura
n. 7 del 19/02/2019 acconto per prossima fornitura”.
La fattura n. 41 del 02/04/2019 con iva al 10% veniva pagata con bonifico del
24/04/2019 con causale “pagam. Fatt. n. 41 del 02/04/2019”.
La fattura acconto n. 13 del 17/04/2019 su prossima fornitura fatturata al 10%, che veniva pagata dalla RR con bonifico del 24/04/2019 con causale “paga.
Fatt. n. 13 del 17/04/2019”.
Il pagamento delle suddette fatture veniva scomputato dalle fatture accompagnatorie nn. 4. 41, 92 e 143/19 relative al materiale con aliquota IVA al 10%.
La fattura n. 24 del 01/03/2019 con iva al 22%, veniva saldata con bonifico del
14/03/2019 con causale “rivestimenti bagni oxide moro….”.
La fattura n. 78/19 veniva pagata dalla con bonifico del 25/07/2019 con Pt_1 causale “pagam. Fatt. n. 78 del 03/06/2019”.
Per quanto attiene ai suddetti pagamenti, gli stessi sono stati specificamente imputati alle singole fatture dalla stessa , per come si evince dalla Pt_1 causale dei bonifici effettuati.
Passando a esaminare le fatture nn. 77/19, 92/19 e 143/19, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, non è stata fornita alcuna prova del pagamento della fattura n. 77/19, non potendo ritenersi tale il fatto che il parquet sia stato consegnato.
Per quanto riguarda le fatture nn. 92/19 e 143/19, dalle stesse si evince che i versamenti in acconto di cui sopra, relativi alla merce con aliquota IVA al 10%, sono stati imputati al pagamento parziale delle fatture accompagnatorie n.
92/19 e 143/19, entrambe con aliquota ad 10% residuando, rispettivamente un saldo impagato di € 27,75 e di € 743,85.
Corretta appare pertanto la considerazione del primo giudice in merito all'aliquota IVA delle varie tipologie di merce, atteso che, evidentemente, le Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
fatture pagate in acconto e specificamente imputate ( vedi causale) alla merce con IVA al 10%, non possono andare arbitrariamente a scomputo di merce con aliquota diversa.
Giova osservare, comunque, che nessuna fattura in acconto risulta emessa per la merce con IVA al 22%; pertanto, gli acconti versati, così come confermati, documentati e imputati dall'appellante, devono invece considerarsi a scomputo delle fatture accompagnatorie di cui alla merce con aliquota al 10%.
Per quanto attiene alla fattura n. 143/19, l'appellante deduce di non averne eseguito il pagamento, in quanto si tratterebbe di merce non ordinata e gli acconti indicati nella stessa come versati sarebbero da imputare a fatture pregresse (tra cui la fattura n. 77/19), per il principio di imputabilità dei pagamenti ai debiti più datati.
Si ribadisce che la fattura 77/19 riguarda il parquet che ha un'aliquota IVA al
22%, e, pertanto, gli acconti versati su fatture in acconto con IVA al 10% non possono imputarsi al pagamento di fatture con aliquota diversa, ove si consideri, in ogni caso, che il pagamento degli acconti di fatture con IVA al
10% e quello delle fatture con IVA al 22% è sempre stato effettuato dalla con bonifici separati. Pt_1
Appare evidente, pertanto, che gli acconti versati sulle fatture acconto con IVA al 10% siano da imputarsi anche alla fattura n. 143/19 e, ove il materiale ivi indicato non fosse stato ordinato, certamente la non avrebbe versato i Pt_1 relativi acconti.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti e dalla prova per testi risulta che la aveva inizialmente ordinato n. 3 termoarredi, marca Tubes, per Pt_1 poi chiederne la sostituzione, in quanto resasi conto dell'inidoneità degli stessi, provvedendo all'ordine di altri termoarredi di cui alla commissione successiva
e alla fattura n. 143/19.
Tale circostanza è confermata dal teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“...è vero la circostanza di cui al capitolo 1 della memoria n. 2 di parte opposta
( Vero o no che dopo la consegna delle schede tecniche relative ai n. 3 termoarredi marca Tubes modelli square vert.
1.31 h. 160 wa 490, CP_2 square vert.
1.31 h. 180 w560 e square orizz. Elettr. L. 160 h 31 w490 CP_3 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
ordinati inizialmente dal Sig. per conto della figlia Parte_2 Pt_1 con la commissione d'acquisto di novembre 2018, nel mese di maggio
[...]
2019 lo stesso l'Arch. e l'impiantista Parte_2 Controparte_4 esecutore dei lavori nell'immobile della Sig.ra si recavano presso i Pt_1 locali della dichiarando di essersi resi conto che i detti CP_1 termoarredi “Tubes” non erano idonei per forma, dimensioni e resa termica all'esigenza della struttura nella quale andavano inseriti e che, pertanto, andavano sostituiti); occupandomi del reparto vendita preso l'azienda ho personalmente seguito la pratica insieme al Sig. . La commissione di CP_1 acquisto, alla quale ero presente, venne effettuata dal sig. Parte_3
E' vera la circostanza di cui al capitolo 2.( “Vero o no che al predetto incontro di maggio 2019 di cui all'articolato sub 1) il Sig. , al fine di Controparte_1 accontentare la cliente, acconsentiva alla sostituzione e, nel contempo, proponeva altri modelli idonei all'esigenza rappresentata e, fra i modelli esibiti, il Sig. commissionava in sostituzione dei precedenti ordinati, i Pt_1 termoarredi Tratto Elettr. H. 160 L45 rame martellato (n. 1 pezzo) e sequence elettr. H.1735 L.50 BCO STD (n. 2 pezzi) inseriti nella commissione integrativa di cui all'allegato 3 e di cui alla fattura 143/19 che Le vengono esibite) Ho personalmente scritto le aggiunte sulla proposta di commissione alla presenza del Sig. . Non abbiamo richiesto la sottoscrizione Parte_2 del Sig. . Il tutto è avvenuto lo stesso giorno del maggio 2019…E' vera Pt_1 la circostanza di cui al capitolato. 3. ( Vero o no che nei primi mesi di agosto
2019 la Sig.ra si recava insieme al di lei padre Parte_1 Parte_2 presso i locali della e in quell'occasione manifestava CP_1 ripensamenti sull'acquisto eseguito dei termoarredi Tratto Elettr. H. 160 L45 rame martellato (n. 1 pezzo) e sequence elettr. H.1735 L.50 BCO STD (n. 2 pezzi) di cui alla fattura n. 143/19 e che il Sig. faceva Controparte_1 presente che non era possibile stavolta annullare l'ordine, essendo ormai i termoarredi giunti in negozio e invitando, per contro, al pagamento di quanto ancora dovuto e al ritiro della merce e che la Sig.ra garantiva di Pt_1 provvedere) Preciso che i termoarredi erano arrivati nel mese di luglio 2019
e il Sig. chiamava il Sig. . È vera la circostanza di cui CP_1 Parte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
al capitolato 4(Vero o no che il DDT con data 17/07/2019 (All. 10) che Le viene mostrato riguarda i termoarredi di cui alla commissione integrativa (All.
3) e alla ft. n. 143/19 destinati all'immobile della Sig.ra )”. Parte_1
Le suddette dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto corroborate, come sopra detto, dal versamento di acconti sulla fattura relativa ai nuovi termoarredi, smentiscono quanto dichiarato dal teste Pt_2
padre dell'odierna appellante.
[...]
c) Per quanto attiene alle spese legali, liquidate in primo grado, pari a €.
5.077,00, le stesse corrispondono ai valori medi dello scaglione di riferimento
(da €. 5.201,00 a 26.000,00), tenuto conto dell'attività difensiva posta in essere, e della difficoltà di ricostruzione dei dati contabili.
L'appello va quindi rigettato.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 327/2025 pubbl. il 27/02/2025, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 4.888,00, di cui €. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 8
1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase istruttoria ed
€. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/25 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia n. 136 scala L, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano De Caro, c.f. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Noto (SR), nella
Via Maiorana n. 45, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santina
LI (CF: ), presso il cui studio in Siracusa, nella Via CodiceFiscale_3
Unione Sovietica n. 4 è elettivamente domiciliata;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 27 settembre 2020 con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 6.580,30, comprensiva di iva, portata dalle fatture di vendita n. 77/19 per la somma di € 5.808,70, comprensiva di iva al 22%, n. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
92/19 per il saldo di € 27,75, comprensiva di iva al 10%, e n. 143/19 per il saldo di € 743,85 comprensiva di iva al 10%, relativa alla fornitura di materiale edilizio.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'avvenuto pagamento Parte_1 delle fatture n. 77/19 e n. 92/19, mentre il pagamento della fattura n. 143/19, avente ad oggetto materiale per termoarredi, non sarebbe dovuto in quanto detti materiali non erano mai stati ordinati;
la stessa sosteneva che gli acconti versati nel tempo alla sarebbero andati a copertura delle fatture dalla CP_1 più datata alla più recente via via emesse e che, pertanto, la fattura n. 77/19 relativa al parquet sarebbe stata pagata con parte degli acconti versati, mentre nessun acconto sarebbe andato a pagamento della fattura n. 143/19, in quanto i termoarredi non sarebbero stati mai ordinati.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva di contestando tutto Controparte_1 Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dalla parte opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, con sentenza n. 327/2025 pubbl. il 27/02/2025, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1368/2020, emesso dal
Tribunale di Siracusa il 27 settembre 2020;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 31/3/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2729 e 1193 cc., per avere, il primo giudice, ritenuto che la non avesse offerto alcuna Pt_1 prova sufficiente in merito a quanto dedotto, limitandosi a produrre solo una contabile di bonifico in pagamento della fattura n. 13/19, al fine di dimostrare il pagamento della fattura n. 77/19.
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e 20721, 2722, 2723
e 2724 c.c., 1398 c.c. per avere, il Tribunale ritenuto oggetto del rapporto contrattuale, i termoarredi di cui alla fattura n. 143/2019.
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cpc, atteso che l'ammontare delle spese e competenze legali, così come determinato dal giudice di primo grado, risulta quanto mai eccessive rispetto al valore della medesima causa.
1.1) Il gravame è infondato.
a-b) , per come si evince dalla documentazione in atti, ha Parte_1 acquistato presso la di materiale per Controparte_1 Controparte_1 pavimentazione, rivestimenti e idrico-sanitario destinati alla ristrutturazione di un immobile sito in Via Maielli, n. 5 in Siracusa, per un importo complessivo di € 28.123,57, comprensivo di iva al 22% per quanto attiene alla pavimentazione e ai rivestimenti, e al 10% per il resto del materiale acquistato.
L'appellante deduce che nulla è dovuto alla rilevando Controparte_1 che le fatture azionate con il D.I. opposto le nn. 77/19 e n. 92/19 sono state interamente pagate, mentre la fattura n. 143/19 riguarda merce mai ordinata.
Dalla documentazione in atti risulta che per il suddetto acquisto venivano emesse dalla le seguenti fatture elettroniche: CP_1 fatture acconto nn. 2 del 01/01/2019, 7 del 19/02/2019 e 13 del 17/04/2019 con iva al 10% e fatture elettroniche accompagnatorie nn. 4 del 29/01/2019, 41 del
02/04/2019, 92 del 25/06/2019 e 143 del 26/11/2019 con iva al 10%; fatture nn. 24 del 01/03/2019, 77 del 01/06/2019 e 78 del 03/06/2019 con iva al 22%. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
La fattura acconto n. 2 del 04/01/2019 su prossima fornitura con iva al 10%, veniva pagata dalla , con bonifico in data 08/01/2019 con causale Parte_1
“acconto bagni e sanitari immobile via Maielli 5”;
La fattura acconto n. 7 del 19/02/2019 su prossima fornitura con iva al 10%, veniva pagata dall'appellante con bonifico del 25/02/2019 con causale “fattura
n. 7 del 19/02/2019 acconto per prossima fornitura”.
La fattura n. 41 del 02/04/2019 con iva al 10% veniva pagata con bonifico del
24/04/2019 con causale “pagam. Fatt. n. 41 del 02/04/2019”.
La fattura acconto n. 13 del 17/04/2019 su prossima fornitura fatturata al 10%, che veniva pagata dalla RR con bonifico del 24/04/2019 con causale “paga.
Fatt. n. 13 del 17/04/2019”.
Il pagamento delle suddette fatture veniva scomputato dalle fatture accompagnatorie nn. 4. 41, 92 e 143/19 relative al materiale con aliquota IVA al 10%.
La fattura n. 24 del 01/03/2019 con iva al 22%, veniva saldata con bonifico del
14/03/2019 con causale “rivestimenti bagni oxide moro….”.
La fattura n. 78/19 veniva pagata dalla con bonifico del 25/07/2019 con Pt_1 causale “pagam. Fatt. n. 78 del 03/06/2019”.
Per quanto attiene ai suddetti pagamenti, gli stessi sono stati specificamente imputati alle singole fatture dalla stessa , per come si evince dalla Pt_1 causale dei bonifici effettuati.
Passando a esaminare le fatture nn. 77/19, 92/19 e 143/19, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, non è stata fornita alcuna prova del pagamento della fattura n. 77/19, non potendo ritenersi tale il fatto che il parquet sia stato consegnato.
Per quanto riguarda le fatture nn. 92/19 e 143/19, dalle stesse si evince che i versamenti in acconto di cui sopra, relativi alla merce con aliquota IVA al 10%, sono stati imputati al pagamento parziale delle fatture accompagnatorie n.
92/19 e 143/19, entrambe con aliquota ad 10% residuando, rispettivamente un saldo impagato di € 27,75 e di € 743,85.
Corretta appare pertanto la considerazione del primo giudice in merito all'aliquota IVA delle varie tipologie di merce, atteso che, evidentemente, le Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
fatture pagate in acconto e specificamente imputate ( vedi causale) alla merce con IVA al 10%, non possono andare arbitrariamente a scomputo di merce con aliquota diversa.
Giova osservare, comunque, che nessuna fattura in acconto risulta emessa per la merce con IVA al 22%; pertanto, gli acconti versati, così come confermati, documentati e imputati dall'appellante, devono invece considerarsi a scomputo delle fatture accompagnatorie di cui alla merce con aliquota al 10%.
Per quanto attiene alla fattura n. 143/19, l'appellante deduce di non averne eseguito il pagamento, in quanto si tratterebbe di merce non ordinata e gli acconti indicati nella stessa come versati sarebbero da imputare a fatture pregresse (tra cui la fattura n. 77/19), per il principio di imputabilità dei pagamenti ai debiti più datati.
Si ribadisce che la fattura 77/19 riguarda il parquet che ha un'aliquota IVA al
22%, e, pertanto, gli acconti versati su fatture in acconto con IVA al 10% non possono imputarsi al pagamento di fatture con aliquota diversa, ove si consideri, in ogni caso, che il pagamento degli acconti di fatture con IVA al
10% e quello delle fatture con IVA al 22% è sempre stato effettuato dalla con bonifici separati. Pt_1
Appare evidente, pertanto, che gli acconti versati sulle fatture acconto con IVA al 10% siano da imputarsi anche alla fattura n. 143/19 e, ove il materiale ivi indicato non fosse stato ordinato, certamente la non avrebbe versato i Pt_1 relativi acconti.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti e dalla prova per testi risulta che la aveva inizialmente ordinato n. 3 termoarredi, marca Tubes, per Pt_1 poi chiederne la sostituzione, in quanto resasi conto dell'inidoneità degli stessi, provvedendo all'ordine di altri termoarredi di cui alla commissione successiva
e alla fattura n. 143/19.
Tale circostanza è confermata dal teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“...è vero la circostanza di cui al capitolo 1 della memoria n. 2 di parte opposta
( Vero o no che dopo la consegna delle schede tecniche relative ai n. 3 termoarredi marca Tubes modelli square vert.
1.31 h. 160 wa 490, CP_2 square vert.
1.31 h. 180 w560 e square orizz. Elettr. L. 160 h 31 w490 CP_3 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
ordinati inizialmente dal Sig. per conto della figlia Parte_2 Pt_1 con la commissione d'acquisto di novembre 2018, nel mese di maggio
[...]
2019 lo stesso l'Arch. e l'impiantista Parte_2 Controparte_4 esecutore dei lavori nell'immobile della Sig.ra si recavano presso i Pt_1 locali della dichiarando di essersi resi conto che i detti CP_1 termoarredi “Tubes” non erano idonei per forma, dimensioni e resa termica all'esigenza della struttura nella quale andavano inseriti e che, pertanto, andavano sostituiti); occupandomi del reparto vendita preso l'azienda ho personalmente seguito la pratica insieme al Sig. . La commissione di CP_1 acquisto, alla quale ero presente, venne effettuata dal sig. Parte_3
E' vera la circostanza di cui al capitolo 2.( “Vero o no che al predetto incontro di maggio 2019 di cui all'articolato sub 1) il Sig. , al fine di Controparte_1 accontentare la cliente, acconsentiva alla sostituzione e, nel contempo, proponeva altri modelli idonei all'esigenza rappresentata e, fra i modelli esibiti, il Sig. commissionava in sostituzione dei precedenti ordinati, i Pt_1 termoarredi Tratto Elettr. H. 160 L45 rame martellato (n. 1 pezzo) e sequence elettr. H.1735 L.50 BCO STD (n. 2 pezzi) inseriti nella commissione integrativa di cui all'allegato 3 e di cui alla fattura 143/19 che Le vengono esibite) Ho personalmente scritto le aggiunte sulla proposta di commissione alla presenza del Sig. . Non abbiamo richiesto la sottoscrizione Parte_2 del Sig. . Il tutto è avvenuto lo stesso giorno del maggio 2019…E' vera Pt_1 la circostanza di cui al capitolato. 3. ( Vero o no che nei primi mesi di agosto
2019 la Sig.ra si recava insieme al di lei padre Parte_1 Parte_2 presso i locali della e in quell'occasione manifestava CP_1 ripensamenti sull'acquisto eseguito dei termoarredi Tratto Elettr. H. 160 L45 rame martellato (n. 1 pezzo) e sequence elettr. H.1735 L.50 BCO STD (n. 2 pezzi) di cui alla fattura n. 143/19 e che il Sig. faceva Controparte_1 presente che non era possibile stavolta annullare l'ordine, essendo ormai i termoarredi giunti in negozio e invitando, per contro, al pagamento di quanto ancora dovuto e al ritiro della merce e che la Sig.ra garantiva di Pt_1 provvedere) Preciso che i termoarredi erano arrivati nel mese di luglio 2019
e il Sig. chiamava il Sig. . È vera la circostanza di cui CP_1 Parte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
al capitolato 4(Vero o no che il DDT con data 17/07/2019 (All. 10) che Le viene mostrato riguarda i termoarredi di cui alla commissione integrativa (All.
3) e alla ft. n. 143/19 destinati all'immobile della Sig.ra )”. Parte_1
Le suddette dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto corroborate, come sopra detto, dal versamento di acconti sulla fattura relativa ai nuovi termoarredi, smentiscono quanto dichiarato dal teste Pt_2
padre dell'odierna appellante.
[...]
c) Per quanto attiene alle spese legali, liquidate in primo grado, pari a €.
5.077,00, le stesse corrispondono ai valori medi dello scaglione di riferimento
(da €. 5.201,00 a 26.000,00), tenuto conto dell'attività difensiva posta in essere, e della difficoltà di ricostruzione dei dati contabili.
L'appello va quindi rigettato.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 327/2025 pubbl. il 27/02/2025, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 4.888,00, di cui €. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 8
1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase istruttoria ed
€. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro