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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 4456/2023 R.G. Il giorno 05/12/2025, alle ore 10.00, nella stanza virtuale del Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la ritualità e regolarità delle comunicazioni di Cancelleria relative al decreto di fissazione della udienza contenente il link di collegamento, richiamata ai presenti la necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, si dà atto della presenza, e della dichiarazione di identità: dell'Avv. BETTINI MATTEO, per parte attrice/opponente; dell'Avv. NICOLETTA COSTAGLIOLA, per parte convenuta/opposta.
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Costagliola precisa le conclusioni con richiesta di rigetto della proposta opposizione, riportandosi integralmente alle note conclusive come depositate in atti. L'Avv. Bettini si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale di cui chiede l'integrale accoglimento con totale rigetto delle avverse richieste. Segue breve discussione.
I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 17.00. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4456/23 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 05.12.2025.
TRA
in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Matteo Bettini, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti I. Puka e N. Costagliola, giusta CP_1 procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con d.i. n. 1246/23 (RG 1958/23), emesso il 15.09.2023 e notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, il Tribunale di Perugia ingiungeva alla (così, anche, Pt_1 per brevità) di pagare allo la somma di 14.350,00 oltre interessi e spese CP_1 di lite.
Il credito, per cui vi fu ingiunzione, derivava all'odierno opposto in virtù dell'omesso parziale pagamento della provvigione di mediazione allo stesso dovuta di cui alla fattura elettronica n. 08/23. La società debitrice, secondo l'assunto dell'opposto, non vi provvedeva nemmeno in esito ai diversi solleciti, anche del proprio legale.
, con atto di citazione notificato nei termini, conveniva in giudizio esso Pt_1
chiedendo all'intestato Giudice di revocare, annullare e/o dichiarare CP_1 privo di effetti il monitorio.
Esponeva che, nell'esercizio della propria attività edificatoria, dovendo realizzare due complessi immobiliari e ) si avvaleva della CP_2 CP_3 collaborazione del per la collocazione e vendita degli appartamenti, CP_1 concordando il pagamento della provvigione in suo favore nel seguente modo: per gli appartamenti venduti direttamente dalla , e comunque senza Pt_1
l'intervento di mediazione dell'opposto, a questi sarebbe spettato un compenso forfetario di €. 2.000,00; per gli appartamenti venduti grazie all'attività di mediazione, la provvigione sarebbe stata pari all'1,5% del prezzo di vendita.
Nel corso del rapporto la corrispondeva acconti all'opposto chiedendo, ad Pt_1 avvenuta vendita di tutti i cespiti facenti parte del complesso immobiliare, la quantificazione del saldo dovuto.
Lo emetteva la fattura n. 8/2023 per complessivi euro 38.067,00 ivi CP_1 includendo anche la provvigione (pari all'1,5% del prezzo di vendita) relativa all'affare “ (Bizzarri)” per €. 3.625,00 e per l'affare “TT” per €. Per_1
10.725,00.
Tali posizioni erano contestate dall'opponente la quale eccepiva, per quanto qui rileva, che: in relazione alla vendita dell'appartamento in favore della Sig.ra
Marchetti America, all'opposto spettava la sola provvigione forfetaria di €.
2.000,00 (peraltro corrisposta), atteso che la aveva avuto contatti Per_1 esclusivi con la (e, per essa, con il socio fin dalla fase di Pt_1 Persona_2 comunicazione della futura realizzazione dei complessi immobiliari, alla successiva fase di presentazione del progetto e via di seguito fino alla sottoscrizione della proposta di acquisto e successiva conclusione della vendita;
quanto alla posizione “TT”, evidenziava che l'opposto, al fine di consentire la conclusione dell'affare (le cui trattative si erano arenate per la distanza tra la cifra offerta dal TT e quella richiesta da ), aveva espressamente Pt_1 rinunciato alla provvigione. Su tali presupposti, rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE IN RITO: -
, qualora venga ex adverso avanzata specifica richiesta sul punto, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell'opposta ingiunzione di pagamento n.
1246/2023 emessa in data 15 settembre 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 nel novero del procedimento rubricato al R.g. n. 1958/2023 del Tribunale Civile di
Perugia e notificato in data 21 settembre 2023 via P.E.C. per essere l'odierna opposizione, in ogni caso, fondata su idonea prova scritta e/o comunque di pronta soluzione;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1246/2023 emesso in data 15 settembre 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 nel novero del procedimento rubricato al R.g. n. 1958/2023 del Tribunale Civile di Perugia e notificato in data 21 settembre 2023 via P.E.C.; - per l'effetto da ultimo, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla nei confronti del Sig. - In ogni caso Parte_1 CP_1 con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, emesso in attuazione della L.
n.247/2012, e ss. mm. e ii. aumentati di ogni accessorio di e nella misura di legge da distrarsi in favore della scrivente difesa la quale se ne dichiara fin da ora anticipataria nonché antistataria.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la ricostruzione offerta dalla controparte. Evidenziava che, in relazione alla posizione era vero che Per_1
l'interessata aveva contattato l'agenzia dell'opposto per investimenti immobiliari e che l'interessamento dello era stato fattivo e costante;
egli aveva CP_1 proposto, dopo diverse soluzioni non gradite, l'acquisto degli immobili del complesso immobiliare erigendo da parte dell'opponente, curando la presentazione dell'affare e, successivamente l'invio e la presentazione dei progetti;
al momento della formalizzazione della proposta di acquisto, aveva appreso, non senza disappunto, che l'affare era stato già concluso tra le parti a sua insaputa. Ciononostante, avendo realizzato l'attività CP_4 tipica della mediazione immobiliare, la provvigione nella misura del 1.5% gli era comunque dovuta.
Quanto alla posizione TT, l'opposto espressamente contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla , chiarendo che non aveva mai rinunciato Pt_1 alla provvigione (pacificamente dovuta nella misura del 1,5%), rimettendo all'onere probatorio della controparte la dimostrazione del fatto contestato.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione:
In via preliminare Concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1246/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data
15.09.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione. Nel merito Rigettare l'opposizione proposta da in quanto Parte_1 manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il D.I. opposto n. 1246/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data
15.09.2023, con la condanna di a pagare la somma ingiunta o la diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali come da domanda.
In ogni caso Condannare la società opponente al pagamento delle spese di lite e compensi professionali della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre accessori di legge.
***
Così costituito il contraddittorio le parti, all'udienza di prima comparizione, erano sentite a libero interrogatorio dal Giudice, il quale esperiva, invano, anche il tentativo di conciliazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, venivano ammesse le prove orali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza del 23.04.2024.
Sentito l'opposto ad interrogatorio formale ed escussi i testi ammessi, la causa, matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO Part La opposizione proposta da è parzialmente fondata e merita CP_5 accoglimento nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare è d'uopo chiarire che la introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Orbene, risulta assolutamente pacifico e riconosciuta l'esistenza dell'accordo intercorso tra le parti ed afferente alla misura delle provvigioni che la società opponente si impegnava a riconoscere e pagare all'opposto.
In particolare, per quanto qui rileva, è altrettanto pacifico che, per la posizione
“TT”, l'affare si sia concluso con l'intervento rilevante dell'agente CP_1
La società opposta, nel merito, ha dedotto, quale causa estintiva della propria obbligazione, la circostanza che l'opposto avesse rinunciato alla provvigione per favorirne la conclusione. Onerato della prova, ha richiesto di provare la circostanza con l'assunzione a testimonio dell'Arch. che, per conto CP_6 del TT, aveva curato le relazioni e le trattative tra le parti, avendo così contezza diretta della rinuncia operata da CP_1
Invero, il detto teste, escusso all'udienza del 18.02.2025, pur confermando che aveva deciso di accettare la proposta formulata dal TT a condizione Pt_1 che avesse rinunciato alla provvigione dovuta da parte venditrice, ha CP_1 escluso che, in sua presenza, l'opposto avesse chiaramente dichiarato di rinunciarvi, specificando che la riunione cui egli aveva partecipato si era conclusa, sul punto, con “.. le parti che dichiaravano che rimandavano la soluzione in altra sede”.
Peraltro, la veridicità delle affermazioni del teste trova adeguato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla parte che, sentito a libero interrogatorio, Persona_2 riferiva che “..Non rinunciò espressamente ma era evidente che il senso CP_1 fosse quello … Nei giorni successivi non vi fu mai nessuna precisazione sul fatto
e nessuna dichiarazione espressa, verbale o per iscritto, con cui CP_1 dichiarava di rinunciare a quella provvigione”.
E' dunque chiaro che la rinuncia dell'opposto era stata solo immaginata dai soci dell'opponente società, verosimilmente interpretando l'atteggiamento, sul punto, possibilista dello stesso tuttavia, mai vi fu una espressa rinuncia CP_1 in tal senso sicché la provvigione in merito alla posizione “TT” è dovuta.
Diversa la valutazione del Tribunale rispetto alla posizione “Marchetti”.
La testimonianza della Marchetti America ha consentito si acclarare, in coerenza con l'impianto difensivo di , che sia il contatto iniziale che le trattative Pt_1 successive siano intercorse senza la fattiva partecipazione del mediatore.
A suffragio di ciò, peraltro, soccorre la prova documentale e, segnatamente, la pletora di messaggi Whatsapp intercorsi tra la e di scarso Per_1 Persona_2 pregio è sul punto la testimonianza del e, comunque, tale da non Tes_1 scalfire le convinzioni del Giudicante;
la stessa ha ammesso di aver Per_1 contattato la agenzia dell'opposto per investimenti immobiliari che aveva intenzione di effettuare, escludendo, tuttavia, che per l'acquisto della casa da
, avesse mai avuto contatti o goduto della mediazione dello Pt_1 CP_1
Ad ulteriore suffragio della ricostruzione offerta da e confermata dalla Pt_1
anche il teste ha dichiarato circostanze del tutto compatibili e Tes_2 Tes_3 coerenti.
Ne deriva che la provvigione spettante all'opposto per l'affare “ andava Per_1 individuata nella sola somma forfetaria oggetto di accordo tra le parti, ovvero a soli €. 2.000,00, peraltro già corrisposti (circostanza, questa, affatto contestata dall'opposto).
In definitiva, allo compete la sola somma di €. 10.725,00. CP_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda, con applicazione dei “minimi” di cui ai parametri del DM 55/14, in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da GI in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza CP_5 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto
2. Revoca il D.I. n. 1246/23 (RG n. 1958/23) reso in data 15.09.2023 dall'intestato Tribunale;
Part
1. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_5 dell'opposto , della somma di €. 10.725,00, oltre interessi CP_1 dalla domanda monitoria.
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e funzioni di lite che, compensate per metà, si liquidano per la restante parte in €. 1.270,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 05.12.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Costagliola precisa le conclusioni con richiesta di rigetto della proposta opposizione, riportandosi integralmente alle note conclusive come depositate in atti. L'Avv. Bettini si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale di cui chiede l'integrale accoglimento con totale rigetto delle avverse richieste. Segue breve discussione.
I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 17.00. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4456/23 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 05.12.2025.
TRA
in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Matteo Bettini, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti I. Puka e N. Costagliola, giusta CP_1 procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con d.i. n. 1246/23 (RG 1958/23), emesso il 15.09.2023 e notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, il Tribunale di Perugia ingiungeva alla (così, anche, Pt_1 per brevità) di pagare allo la somma di 14.350,00 oltre interessi e spese CP_1 di lite.
Il credito, per cui vi fu ingiunzione, derivava all'odierno opposto in virtù dell'omesso parziale pagamento della provvigione di mediazione allo stesso dovuta di cui alla fattura elettronica n. 08/23. La società debitrice, secondo l'assunto dell'opposto, non vi provvedeva nemmeno in esito ai diversi solleciti, anche del proprio legale.
, con atto di citazione notificato nei termini, conveniva in giudizio esso Pt_1
chiedendo all'intestato Giudice di revocare, annullare e/o dichiarare CP_1 privo di effetti il monitorio.
Esponeva che, nell'esercizio della propria attività edificatoria, dovendo realizzare due complessi immobiliari e ) si avvaleva della CP_2 CP_3 collaborazione del per la collocazione e vendita degli appartamenti, CP_1 concordando il pagamento della provvigione in suo favore nel seguente modo: per gli appartamenti venduti direttamente dalla , e comunque senza Pt_1
l'intervento di mediazione dell'opposto, a questi sarebbe spettato un compenso forfetario di €. 2.000,00; per gli appartamenti venduti grazie all'attività di mediazione, la provvigione sarebbe stata pari all'1,5% del prezzo di vendita.
Nel corso del rapporto la corrispondeva acconti all'opposto chiedendo, ad Pt_1 avvenuta vendita di tutti i cespiti facenti parte del complesso immobiliare, la quantificazione del saldo dovuto.
Lo emetteva la fattura n. 8/2023 per complessivi euro 38.067,00 ivi CP_1 includendo anche la provvigione (pari all'1,5% del prezzo di vendita) relativa all'affare “ (Bizzarri)” per €. 3.625,00 e per l'affare “TT” per €. Per_1
10.725,00.
Tali posizioni erano contestate dall'opponente la quale eccepiva, per quanto qui rileva, che: in relazione alla vendita dell'appartamento in favore della Sig.ra
Marchetti America, all'opposto spettava la sola provvigione forfetaria di €.
2.000,00 (peraltro corrisposta), atteso che la aveva avuto contatti Per_1 esclusivi con la (e, per essa, con il socio fin dalla fase di Pt_1 Persona_2 comunicazione della futura realizzazione dei complessi immobiliari, alla successiva fase di presentazione del progetto e via di seguito fino alla sottoscrizione della proposta di acquisto e successiva conclusione della vendita;
quanto alla posizione “TT”, evidenziava che l'opposto, al fine di consentire la conclusione dell'affare (le cui trattative si erano arenate per la distanza tra la cifra offerta dal TT e quella richiesta da ), aveva espressamente Pt_1 rinunciato alla provvigione. Su tali presupposti, rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE IN RITO: -
, qualora venga ex adverso avanzata specifica richiesta sul punto, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell'opposta ingiunzione di pagamento n.
1246/2023 emessa in data 15 settembre 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 nel novero del procedimento rubricato al R.g. n. 1958/2023 del Tribunale Civile di
Perugia e notificato in data 21 settembre 2023 via P.E.C. per essere l'odierna opposizione, in ogni caso, fondata su idonea prova scritta e/o comunque di pronta soluzione;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1246/2023 emesso in data 15 settembre 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 nel novero del procedimento rubricato al R.g. n. 1958/2023 del Tribunale Civile di Perugia e notificato in data 21 settembre 2023 via P.E.C.; - per l'effetto da ultimo, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla nei confronti del Sig. - In ogni caso Parte_1 CP_1 con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, emesso in attuazione della L.
n.247/2012, e ss. mm. e ii. aumentati di ogni accessorio di e nella misura di legge da distrarsi in favore della scrivente difesa la quale se ne dichiara fin da ora anticipataria nonché antistataria.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la ricostruzione offerta dalla controparte. Evidenziava che, in relazione alla posizione era vero che Per_1
l'interessata aveva contattato l'agenzia dell'opposto per investimenti immobiliari e che l'interessamento dello era stato fattivo e costante;
egli aveva CP_1 proposto, dopo diverse soluzioni non gradite, l'acquisto degli immobili del complesso immobiliare erigendo da parte dell'opponente, curando la presentazione dell'affare e, successivamente l'invio e la presentazione dei progetti;
al momento della formalizzazione della proposta di acquisto, aveva appreso, non senza disappunto, che l'affare era stato già concluso tra le parti a sua insaputa. Ciononostante, avendo realizzato l'attività CP_4 tipica della mediazione immobiliare, la provvigione nella misura del 1.5% gli era comunque dovuta.
Quanto alla posizione TT, l'opposto espressamente contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla , chiarendo che non aveva mai rinunciato Pt_1 alla provvigione (pacificamente dovuta nella misura del 1,5%), rimettendo all'onere probatorio della controparte la dimostrazione del fatto contestato.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione:
In via preliminare Concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1246/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data
15.09.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione. Nel merito Rigettare l'opposizione proposta da in quanto Parte_1 manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il D.I. opposto n. 1246/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data
15.09.2023, con la condanna di a pagare la somma ingiunta o la diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali come da domanda.
In ogni caso Condannare la società opponente al pagamento delle spese di lite e compensi professionali della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre accessori di legge.
***
Così costituito il contraddittorio le parti, all'udienza di prima comparizione, erano sentite a libero interrogatorio dal Giudice, il quale esperiva, invano, anche il tentativo di conciliazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, venivano ammesse le prove orali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza del 23.04.2024.
Sentito l'opposto ad interrogatorio formale ed escussi i testi ammessi, la causa, matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO Part La opposizione proposta da è parzialmente fondata e merita CP_5 accoglimento nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare è d'uopo chiarire che la introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Orbene, risulta assolutamente pacifico e riconosciuta l'esistenza dell'accordo intercorso tra le parti ed afferente alla misura delle provvigioni che la società opponente si impegnava a riconoscere e pagare all'opposto.
In particolare, per quanto qui rileva, è altrettanto pacifico che, per la posizione
“TT”, l'affare si sia concluso con l'intervento rilevante dell'agente CP_1
La società opposta, nel merito, ha dedotto, quale causa estintiva della propria obbligazione, la circostanza che l'opposto avesse rinunciato alla provvigione per favorirne la conclusione. Onerato della prova, ha richiesto di provare la circostanza con l'assunzione a testimonio dell'Arch. che, per conto CP_6 del TT, aveva curato le relazioni e le trattative tra le parti, avendo così contezza diretta della rinuncia operata da CP_1
Invero, il detto teste, escusso all'udienza del 18.02.2025, pur confermando che aveva deciso di accettare la proposta formulata dal TT a condizione Pt_1 che avesse rinunciato alla provvigione dovuta da parte venditrice, ha CP_1 escluso che, in sua presenza, l'opposto avesse chiaramente dichiarato di rinunciarvi, specificando che la riunione cui egli aveva partecipato si era conclusa, sul punto, con “.. le parti che dichiaravano che rimandavano la soluzione in altra sede”.
Peraltro, la veridicità delle affermazioni del teste trova adeguato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla parte che, sentito a libero interrogatorio, Persona_2 riferiva che “..Non rinunciò espressamente ma era evidente che il senso CP_1 fosse quello … Nei giorni successivi non vi fu mai nessuna precisazione sul fatto
e nessuna dichiarazione espressa, verbale o per iscritto, con cui CP_1 dichiarava di rinunciare a quella provvigione”.
E' dunque chiaro che la rinuncia dell'opposto era stata solo immaginata dai soci dell'opponente società, verosimilmente interpretando l'atteggiamento, sul punto, possibilista dello stesso tuttavia, mai vi fu una espressa rinuncia CP_1 in tal senso sicché la provvigione in merito alla posizione “TT” è dovuta.
Diversa la valutazione del Tribunale rispetto alla posizione “Marchetti”.
La testimonianza della Marchetti America ha consentito si acclarare, in coerenza con l'impianto difensivo di , che sia il contatto iniziale che le trattative Pt_1 successive siano intercorse senza la fattiva partecipazione del mediatore.
A suffragio di ciò, peraltro, soccorre la prova documentale e, segnatamente, la pletora di messaggi Whatsapp intercorsi tra la e di scarso Per_1 Persona_2 pregio è sul punto la testimonianza del e, comunque, tale da non Tes_1 scalfire le convinzioni del Giudicante;
la stessa ha ammesso di aver Per_1 contattato la agenzia dell'opposto per investimenti immobiliari che aveva intenzione di effettuare, escludendo, tuttavia, che per l'acquisto della casa da
, avesse mai avuto contatti o goduto della mediazione dello Pt_1 CP_1
Ad ulteriore suffragio della ricostruzione offerta da e confermata dalla Pt_1
anche il teste ha dichiarato circostanze del tutto compatibili e Tes_2 Tes_3 coerenti.
Ne deriva che la provvigione spettante all'opposto per l'affare “ andava Per_1 individuata nella sola somma forfetaria oggetto di accordo tra le parti, ovvero a soli €. 2.000,00, peraltro già corrisposti (circostanza, questa, affatto contestata dall'opposto).
In definitiva, allo compete la sola somma di €. 10.725,00. CP_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda, con applicazione dei “minimi” di cui ai parametri del DM 55/14, in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da GI in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza CP_5 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto
2. Revoca il D.I. n. 1246/23 (RG n. 1958/23) reso in data 15.09.2023 dall'intestato Tribunale;
Part
1. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_5 dell'opposto , della somma di €. 10.725,00, oltre interessi CP_1 dalla domanda monitoria.
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e funzioni di lite che, compensate per metà, si liquidano per la restante parte in €. 1.270,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 05.12.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo