Articolo 637 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 636Articolo 620 bis
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9 ottobre 2010
Art. 637. Divieto di discriminazione 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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