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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2142/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Lorena Mussoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 2142/2024 e promossa da
AVV. DE LUCA GIULIA
Con l'avv. DE LUCA GIULIA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. /
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dall'Avv.
De Luca Giulia ex articoli 84 e 170 del D.P.R. 115 del 2002 e art. 15 del D.lgs. n.
150/2011
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
03/03/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, riportandosi a quanto esposto, argomentato e concluso nel ricorso introduttivo, ivi avendo chiesto la riforma del provvedimento di liquidazione opposto nel maggior importo di €
2.615,17.
L'Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio e deve pertanto essere dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, l'Avv. De Luca Giulia, in proprio, presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Pesaro, in composizione monocratica, il 13/11/2024, con cui è stato liquidato alla ricorrente, in riferimento al procedimento penale iscritto al n. 1503/2022 R.G.N.R. e n. 244/2024 R.G. Dib. (definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte), a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta quale difensore dell'indagato (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2
provvedimento del GIP del Tribunale di Pesaro del 13/09/2023), l'importo complessivo di € 900,00, così risultante a seguito di riduzione di un terzo ex articolo
106 bis del D.P.R. 115/2002, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (nello specifico € 325,00 per lo studio della controversia e € 1.025,00,00 per la fase decisionale, detratti € 450,00 ex art 106 bis del D.P.R. 115/2002).
Con suddetto ricorso, parte ricorrente, con un primo motivo di ricorso, lamentava l'incongruenza dell'importo liquidato nel decreto impugnato, in quanto ritenuto non sufficiente a fronte della mole di lavoro svolta nonché dell'impegno professionale profuso;
mentre, con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente di doleva dell'omessa liquidazione dell'onorario relativo alla fase introduttiva.
L'Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio e non è comparsa in udienza e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato.
Va innanzitutto rilevato che in materia di valori tabellari da applicare ai fini della liquidazione degli onorari e delle spese dei difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vige la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, del D.P.R. 115/2002, ai sensi della quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La suddetta disciplina, applicabile anche al caso di specie essendo una delle
“disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” di cui alla Parte III, Titolo I, del D.P.R.
115/2002, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “la disposizione di cui all'art. 82, D.P.R. 115/2002, che impone di liquidare l'onorario e le spese del difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi” (cfr.
Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI^ - sotto Sez. II^ civile, 02/12/2019, n. 31404).
Inoltre, ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo D.P.R. 115/2002, è previsto che “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
Ciò premesso, con riferimento alla determinazione del quantum degli onorari e delle spese da liquidare a favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale iscritto al n. 1503/2022
R.G.N.R. e n. 244/2024 R.G. Dib., si rileva che il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, ha rispettato pienamente i dettami della giurisprudenza in materia.
Peraltro, il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica con il provvedimento opposto ha liquidato gli onorari a favore del difensore in misura superiore ai valori minimi, nonostante la non complessità del giudizio (definitosi con sentenza di applicazione pena su richiesta della parte, nello specifico con applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare presso la Comunità terapeutica San Cesareo ove la stessa parte aveva già intrapreso un percorso terapeutico), e la non particolare delicatezza della tipologia di reato di cui al procedimento penale presupposto che ha richiesto la redazione dell'istanza ex art 447 c.p.p. ed un'istanza di anticipazione dell'udienza predibattimentale, non emergendo particolari difficoltà nella fattispecie di cui è causa.
Non essendosi costituita parte resistente nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituita in giudizio la controparte.
Deciso in data 29/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Lorena Mussoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 2142/2024 e promossa da
AVV. DE LUCA GIULIA
Con l'avv. DE LUCA GIULIA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. /
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dall'Avv.
De Luca Giulia ex articoli 84 e 170 del D.P.R. 115 del 2002 e art. 15 del D.lgs. n.
150/2011
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
03/03/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, riportandosi a quanto esposto, argomentato e concluso nel ricorso introduttivo, ivi avendo chiesto la riforma del provvedimento di liquidazione opposto nel maggior importo di €
2.615,17.
L'Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio e deve pertanto essere dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, l'Avv. De Luca Giulia, in proprio, presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Pesaro, in composizione monocratica, il 13/11/2024, con cui è stato liquidato alla ricorrente, in riferimento al procedimento penale iscritto al n. 1503/2022 R.G.N.R. e n. 244/2024 R.G. Dib. (definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte), a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta quale difensore dell'indagato (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2
provvedimento del GIP del Tribunale di Pesaro del 13/09/2023), l'importo complessivo di € 900,00, così risultante a seguito di riduzione di un terzo ex articolo
106 bis del D.P.R. 115/2002, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (nello specifico € 325,00 per lo studio della controversia e € 1.025,00,00 per la fase decisionale, detratti € 450,00 ex art 106 bis del D.P.R. 115/2002).
Con suddetto ricorso, parte ricorrente, con un primo motivo di ricorso, lamentava l'incongruenza dell'importo liquidato nel decreto impugnato, in quanto ritenuto non sufficiente a fronte della mole di lavoro svolta nonché dell'impegno professionale profuso;
mentre, con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente di doleva dell'omessa liquidazione dell'onorario relativo alla fase introduttiva.
L'Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio e non è comparsa in udienza e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato.
Va innanzitutto rilevato che in materia di valori tabellari da applicare ai fini della liquidazione degli onorari e delle spese dei difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vige la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, del D.P.R. 115/2002, ai sensi della quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La suddetta disciplina, applicabile anche al caso di specie essendo una delle
“disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” di cui alla Parte III, Titolo I, del D.P.R.
115/2002, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “la disposizione di cui all'art. 82, D.P.R. 115/2002, che impone di liquidare l'onorario e le spese del difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi” (cfr.
Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI^ - sotto Sez. II^ civile, 02/12/2019, n. 31404).
Inoltre, ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo D.P.R. 115/2002, è previsto che “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
Ciò premesso, con riferimento alla determinazione del quantum degli onorari e delle spese da liquidare a favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale iscritto al n. 1503/2022
R.G.N.R. e n. 244/2024 R.G. Dib., si rileva che il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, ha rispettato pienamente i dettami della giurisprudenza in materia.
Peraltro, il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica con il provvedimento opposto ha liquidato gli onorari a favore del difensore in misura superiore ai valori minimi, nonostante la non complessità del giudizio (definitosi con sentenza di applicazione pena su richiesta della parte, nello specifico con applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare presso la Comunità terapeutica San Cesareo ove la stessa parte aveva già intrapreso un percorso terapeutico), e la non particolare delicatezza della tipologia di reato di cui al procedimento penale presupposto che ha richiesto la redazione dell'istanza ex art 447 c.p.p. ed un'istanza di anticipazione dell'udienza predibattimentale, non emergendo particolari difficoltà nella fattispecie di cui è causa.
Non essendosi costituita parte resistente nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituita in giudizio la controparte.
Deciso in data 29/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni