Articolo 29 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 28Articolo 30
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12 gennaio 1982
Art. 29. Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982