Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 21/04/2026, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2026, proposto da
IA VY, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, 8;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento,
previa adozione delle misure cautelari,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura UTG di Milano sulla domanda ex art. 103 comma 1, DL 34/2020 attivata con istanza prot. MI4707090609 del 07/08/2020 nell'interesse dell'odierna ricorrente e sulle diffide ad adempiere (tutte trasmesse a mezzo PEC) del 04/12/2025, del 17/12/2025, del 20/12/2025 e del 19/02/2026; per l'effetto, ordinare alla suddetta Amministrazione di pronunciarsi tempestivamente ed espressamente su ciascuna di esse;
nonché per l’annullamento di ogni atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al silenzio sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, sebbene non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa SI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
la sig.ra IA VY ha domandato l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore, ai sensi dell’art. 103, c. 1, d.l. n. 34/2020, in data 7 agosto 2020, e sulle successive diffide, inviate nell’anno 2025 e a febbraio 2026;
con prot. n. 408112 del 19.12.2025 la Prefettura ha comunicato alla ricorrente l’intento di rivalutare l’istanza in autotutela, in considerazione della mancata notifica al lavoratore del provvedimento di archiviazione;
in disparte ogni valutazione in ordine all’avvenuta conclusione del procedimento con il provvedimento di archiviazione richiamato nella nota della Prefettura, come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è irricevibile per tardività della notifica;
il ricorso è stato notificato in data 24 marzo 2026, ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento - pari a 180 giorni, come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3578/2022 - di cui agli artt. 31, comma 2 e 117, comma 1 cod.proc.amm.;
per giurisprudenza costante, le domande di sollecitazione presentate nel corso del procedimento non possono equivalere a nuova istanza e non valgano a riaprire i termini (cfr., fra le tante, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 15/10/2015, n.2186);
il ricorso deve essere quindi dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a) cod.proc.amm. per tardività della relativa notificazione;
dalla accertata manifesta irricevibilità del gravame, consegue la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - disposta, in via anticipata e provvisoria, con decreto della competente commissione n. 47/2026 - ai sensi degli artt. 130 bis e 136, d.P.R. n. 115/2002 (in merito alla assimilabilità, ai fini dell’applicazione dell’art. 130 bis, della pronuncia di irricevibilità a quella di inammissibilità, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4.4.2023, n. 5715; TAR Calabria, Reggio Calabria, 3 gennaio 2023, n. 18; TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 aprile 2021, n. 1029; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 novembre 2020, n. 3077);
per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Revoca il decreto n. 47/2026 di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD RU, Presidente
SI AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AT | MA AD RU |
IL SEGRETARIO