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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/10/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza - Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale in ambito sanitario tra
nata a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._1
Rende (CS) alla via Catanzaro n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Russo, per mandato in atti;
attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2
legale in Cosenza alla Piazza Quintieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Manfredi, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1)I fatti controversi
- premesso che: in data 16/12/2020 veniva ricoverata presso la casa di cura CP_1
, nel reparto di Ginecologia ed Controparte_3
Ostetricia, per fibromatosi uterina;
in data 17/12/2020 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di laparoisterectomia totale con annassectomia dx –Lisi di aderenze, con dimissioni in data 20/12/2020; a distanza di alcuni giorni dall'intervento iniziava ad accusare abbondanti perdite urinarie per cui, dopo essersi sottoposto a controllo in data
04/01/2021, si sottoponeva su consiglio dei medici della struttura a ripetuti cicli di fisiokinesi rieducativa del pavimento pelvico, senza esito favorevole;
in data 21/03/2021, veniva praticata una flussometria, con risultato negativo, in seguito alla quale i sanitari della casa di cura suggerivano un nuovo intervento chirurgico con applicazione di una
“retina” contenitiva;
eseguita da altro personale sanitario “cistografia” con mezzo di contrasto e TC dell'addome inferiore, emergeva “nel moncone vaginale residuo, tramite fistoloso tra la parete posteriore della vescica ed il terzo superiore del moncone vaginale”, per cui, dopo ulteriore cistografia transuretrale si sottoponeva presso la struttura Istituto di
Candiolo – IRCCS in data 05/06/2021 presso ad intervento chirurgico di correzione della fistola vescicale NAS, in laparoscopia;
che nel corso delle visite di controllo effettuate il
16/06/2021 ed il 07/07/2021, le veniva prescritto divieto di sollevamento pesi, divieto di sforzi fisici e rapporti sessuali, quale conseguenza permanente del primo intervento chirurgico subito – chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto in conseguenza della errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura convenuta, avendo sviluppato un quadro clinico psichico reattivo con negazione della propria femminilità ed alterazione dei rapporti sociali e relazionali.
Nel costituirsi, la convenuta negava gli addebiti formulati dalla parte attrice, eccependo la correttezza del trattamento chirurgico eseguito, peraltro indicato rispetto alla patologia da cui era affetta la paziente, ed evidenziava la natura di complicanza non prevenibile né evitabile della fistola formatasi all'esito dell'operazione.
Espletata prova orale e ctu medico legale, la causa viene per la decisione
2. Premessa normativa ed ermeneutica.
La controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, il che impone in via preliminare di chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera (pubblica o privata) nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale. Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)" (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che "Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)" (Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)" (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del "più probabile che non": "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del "più probabile che non": "La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"".
Con l'entrata in vigore della legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), che a breve distanza dalla cd. legge DU (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stata strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico 'contratto di spedalità' e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285). L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. Il caso in esame.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, pacifico il rapporto di cura tra
[...]
e la struttura convenuta, al fine di valutare la sussistenza degli invocati profili di CP_1
responsabilità a carico del personale della stessa, è stata disposta consulenza medica con il dott. (medico legale) ed il dott. (specialista in ginecologia), Persona_1 Persona_2 alle cui conclusioni, sia pure con le precisazioni di cui infra si dirà in punto di inquadramento e quantificazione del danno, questo Giudice presta adesione, in quanto congruamente e logicamente motivate all'esito di accurata disamina della vicenda clinica in esame.
Orbene, previa visita dell'attrice, il collegio peritale ha verificato che la fistola vescico- vaginale fu provocata da trauma chirurgico per imperizia ed imprudenza, riscontrando altresì una negligente mancata diagnosi intraoperatoria, postoperatoria e nei mesi successivi all'intervento chirurgico.
Più nel dettaglio, i tecnici hanno censurato l'operato della casa di cura, evidenziando che
“non sia stato messo in atto alcun tipo di accorgimento intraoperatorio per la salvaguardia dell'integrità della vescica, nessuna prevenzione/profilassi della fistola, oltre che una sua disdicevole ritardata diagnosi, fatta peraltro da un altro ginecologo. E' evidente che il danno procurato è da imputare colpevolmente a trauma chirurgico da inadeguata manualità operativa. Nello specifico la lesione è stata causata in modalità codificata e precisamente individuata nell'incompleto scollamento della vescica, motivo per il quale al momento dell'incisione della vagina al limite con la cervice uterina per l'asportazione dell'utero in toto veniva lesa la parte della vescica ancora adesa alla vagina”.
Hanno, quindi, escluso che nella specie la fistola potesse qualificarsi come complicanza non prevenibile né evitabile, potendo la stessa essere scongiurata con un “accurato scollamento della vescica” ritenuto “sempre possibile, oltreché doveroso per conservarne l'integrità.
Se è vero che nel caso in oggetto vi fosse una sindrome aderenziale, è altresì vero che le aderenze riguardavano le anse intestinali, omento, annesso dx e parete addominale anteriore ma non utero e vescica, esenti da aderenze, tant'è che è stata possibile una descrizione valutativa dell'utero libero in cavità addominale, appunto, perchè non imbrigliato da aderenze ( … si reperta una sindrome aderenziale diffusa viscero-viscerale tra anse intestinali e parete addominale anteriore, tra omento e annesso dx e parete addominale … L'utero appare aumentato di dimensione del doppio…).
Ed invero, la complicanza è una reazione fisica inaspettata o comunque un accadimento esterno all'operato dei medici che si verifica nel corso di un intervento chirurgico (o del decorso di una malattia), laddove la mancata esecuzione di un adeguato e completo scollamento della vescica, frutto di un incongruo comportamento umano – che avrebbe evitato la lesione - deve ritenersi in rapporto causale con la comparsa della fistola e, quindi, con la necessità del successivo intervento di correzione chirurgica.
Gli ausiliari hanno pure chiarito che, essendo documentata una diffusa sindrome aderenziale, pur ammettendo che lo scollamento vescicale fosse più difficoltoso (ma non impossibile), sarebbe stato opportuno a maggior ragione mettere in atto durante l'intervento qualche accorgimento utile ad evidenziare un'eventuale lesione della vescica, ovvero sarebbe stato sufficiente dopo il suo scollamento riempirla e distenderla tramite catetere uretrale con soluzione fisiologica colorata con il blu di metilene, la cui fuoriuscita avrebbe reso visibile la lesione: manovra estremamente semplice ed efficace.
Hanno, quindi, accertato che una “diagnosi intraoperatoria della lesione vescicale avrebbe comportato una risoluzione immediata del problema mediante la semplice sutura della vescica, evitando in tal modo il calvario per quasi cinque mesi vissuto dalla paziente per le continue infezioni e il disagio personale e verso il consorzio umano a causa delle perdite urinarie e del fetore”.
Hanno, ancora, censurato il successivo operato del personale medico, che, nei successivi controlli, avrebbe potuto con un'accurata indagine ambulatoriale (con l'ausilio del blu di metilene) condurre alla diagnosi della lesione, atteso che i sintomi clinici (perdite di urina continue) non deponevano né per incontinenza urinaria da sforzo né per incontinenza urinaria da urgenza.
Ciò posto, gli ausiliari hanno accertato che la parte di danno anatomo-funzionale vagino- vescicale, dopo un certo periodo di tempo, venne riparata presso l'IRCCS di Candiolo nel reparto di Urologia con intervento in laparoscopia mediante identificazione della fistola vescico-genitale, con esecuzione di racentazione dell'orifizio vaginale e vescicale senza il coinvolgimento del meato uretrale sinistro, a cui conseguì la definitiva chiusura della stessa fistola, con ripristino della corretta funzione minzionale. 4) Il danno biologico temporaneo e la sua quantificazione.
Gli ausiliari hanno chiarito che, in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'atto chirurgico, la paziente ha subito un danno biologico temporaneo che incise sulle condizioni di salute del soggetto in generale e sulla cinestetica fisica e psichica per un periodo protratto che perdurò fino a Giugno 2021, periodo coincidente con la chiusura chirurgica della fistola.
Dunque per l'esclusivo periodo compreso tra il 17/12/20 e Giugno 2021 deve essere calcolata la sussistenza di un danno biologico venuto a concretizzarsi temporaneamente nel valore del 30%, a cui deve essere associato inoltre il periodo di malattia così costituito:
ITT di 30 giorni oltre al periodo di ITP al 50% di ulteriori 30 giorni.
Trattasi, evidentemente, di una inabilità solo temporanea, attesa la risoluzione per via chirurgica della fistola ed avendo gli ausiliari escluso i danni da perdita mutilante dell'apparato escretore, pretesi dall'attrice.
5) Il danno biologico permanente: esclusione.
A causa dell'errore chirurgico la lamenta di aver riportato danni permanenti di CP_1 natura psichica ed estetica.
Gli ausiliari hanno, sul punto, ritenuto sussistente un danno psichico permanente, “che in sostanza riguarda la sfera psichica per un residuale riferimento al vissuto stressante relativo ad una dichiarata sensazione emotiva e comportamentale con ansia polarizzata verso una blanda connotazione di tipo depressivo, nonché un lieve disestetismo reliquato a livello sovrapubico”.
La scrivente ritiene di doversi discostare da simili conclusioni atteso che, quanto al danno estetico, l'esito cicatriziale residuato in conseguenza della conversione dell'intervento da laparoscopia in laparotomia non risulta sia stato determinato da un errore medico bensì dalla condizione della paziente, che presentava numerose e tenaci aderenze (cfr. cartella clinica in atti, “descrizione dell'intervento”) e tenuto conto del fatto che il successivo intervento correttivo è stato eseguito per via laparoscopica con ingresso degli strumenti chirurgici su pregresse cicatrici (cfr. cartella clinica della struttura Candiolo, “descrizione dell'intervento”), per cui si tratta di un lieve disestetismo che sarebbe residuato anche nel caso di corretta esecuzione della prestazione professionale. Quanto al danno psichico, parimenti non appaiono sussistenti i presupposti per il relativo riconoscimento atteso che la documentazione sanitaria correlabile ad un evento psicotraumatico è nella specie del tutto limitata e, in particolare, si registra un vuoto documentale di circa due anni, dalla esecuzione dell'intervento (dicembre 2020) alla prima ed unica certificazione di “Disturbo post traumatico da stress” rilasciata nel mese di gennaio
2022 peraltro in epoca pressochè coeva all'introduzione del presente procedimento.
A tal proposito occorre rilevare che la documentazione continua e coerente del danno psichico è di cruciale importanza sia per fini diagnostici che ai fini della valutazione del nesso causale e del danno risarcibile.
Il danno psichico, per sua natura, si configura infatti come una compromissione dell'integrità mentale ed emotiva di un soggetto a seguito di un evento traumatico o stressogeno, come ad esempio un errore medico. La valutazione del danno psichico implica l'accertamento di una sofferenza di tipo clinico, duratura e con un impatto significativo sulla qualità della vita del soggetto. A tal fine, risulta essenziale una documentazione clinica strutturata e temporalmente coerente che attesti:
• l'esordio e l'evoluzione dei sintomi (es. ansia, insonnia, disturbi dell'umore, alterazioni del funzionamento sociale e lavorativo); • l'intervento di specialisti (psichiatri, psicologi, medici di medicina generale); • la prescrizione di eventuali trattamenti farmacologici o psicoterapici;
• l'aderenza al percorso di cura;
• gli effetti sulla quotidianità (relazioni, lavoro, autonomia).
Una tale documentazione permette di sostenere la sussistenza e la gravità del quadro clinico, dimostrare la persistenza del danno nel tempo, evitando che venga ritenuto passeggero o soggettivamente enfatizzato, corroborare il nesso causale tra l'evento lesivo
(es. diagnosi errata) e l'insorgenza del disturbo psichico, e in ultimo quantificare il danno in sede medico-legale.
In assenza di tale tracciabilità, la valutazione del danno psichico può risultare debole, con conseguente difficoltà nel riconoscimento formale e nel risarcimento del danno subito.
Nella specie, la patologia post traumatica risulta stata documentata a quasi due anni di distanza da un trauma ed in particolare quando il presunto evento scatenante era già da tempo risolto con il secondo intervento correttivo.
A ciò si aggiunga che il coniuge dell'attrice, pur descrivendo uno stato di prostrazione della donna nel periodo in cui le era preclusa l'attività sessuale e lo svolgimento dei compiti domestici e lavorativi usuali anche per l'utilizzo dei pannoloni, ha riferito che la stessa aveva risolto tale condizione di complessiva limitazione, ed aveva altresì ripreso l'attività sessuale (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 3.7.2023: “si, Testimone_1 era depressa non ha lavorato si si vedeva in condizioni di salute precarie Adr 15: si, è vero ciò si è protratto sino a quando non vi è stato il nuovo intervento, Ora conduce una vita normale, anche se
è rimasto ancora il trauma , perché no si aspettava ciò da un intervento di routine”;
Adr 16 e 17: si, sino a quando non è stato risolto l'intervento;
Adr 18: si, è vero;
Adr 19: si è vero, ora è iniziata la nostra normale vita sessuale, che era stata interrotta; per più di 1 anno, sino all'intervento riparatore, anzi per qualche mese successivo per la riabilitazione;
Adr 20, si è vero, è stata in malattia, poiché non poteva lavorare in quella condizione).
Generiche sono le dichiarazioni rese dagli altri testi in ordine al cambiamento caratteriale della donna ed ancora non provata è l'assunzione (durata ed attualità) della terapia farmacologica e terapeutica prescritta.
Non si può certo negare che l'errore diagnostico abbia determinato con ogni probabilità nella signora un elevato impatto emotivo, anche tenuto conto della forzata CP_1 interruzione dei rapporti sessuali e della necessità di utilizzare pannoloni, pur essendo una giovane donna, ed è molto probabile che la paura della malattia e le vicende successive che l'hanno portato ad effettuare nuove indagini ed un nuovo intervento siano stati elementi attivanti di una condizione ansiosa umanamente comprensibile e capace di attivare quote di ansia e timori relativi al proprio stato di salute, ma non vi è nessun elemento per indurre a ritenere che tale condizione si sia protratta oltre il tempo necessario all'intervento di correzione chirurgica, intervenuto il 5.6.2021.
In assenza di elementi clinico-diagnostici che consentano di formulare con rigore medico- legale una valutazione di danno psichico permanente, non è possibile attribuire una percentuale di invalidità biologica ai sensi delle tabelle medico-legali vigenti.
Tuttavia, ciò non esclude affatto la sussistenza di un danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale soggettivo, ossia di sofferenza interiore e turbamento emotivo derivanti dalla impossibilità di avere una piena vita sessuale. Il vissuto di angoscia, paura per la vita, compromissione della serenità quotidiana e delle relazioni personali costituisce un'esperienza di significativa rilevanza lesiva. Come è noto, il danno morale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere riconosciuto anche in assenza di un'invalidità permanente, allorché siano dimostrabili l'intensità e la durata del disagio subito in conseguenza diretta dell'evento lesivo.
La valutazione del danno morale, in quanto componente non suscettibile di quantificazione medico-legale, spetta al Giudice, che potrà stimarla in via equitativa tenendo conto:
• della durata del periodo di sofferenza e prostrazione (documentato tra dicembre 2020 a giugno 2021); • della natura e gravità dell'errore medico commesso (diagnosi errata di patologia oncologica); • delle conseguenze soggettive vissute dal paziente (evitamento di rapporti sessuali, disfunzionamento sociale e lavorativo).
Nella specie, avuto riguardo all'esito della prova orale espletata e delle preesistenti patologie della (già affetta da incontinenza urinaria), ritiene la scrivente che possa CP_1
essere riconosciuto in via equitativa tale danno con aumento della componente biologica temporanea del 33% a titolo di danno morale.
Il sistema tabellare da utilizzare, invero, è quello elaborato presso il Tribunale di Milano
(cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla
S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), fornisce una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Nelle tabelle di Milano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente è infatti determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/14).
Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito deve quindi, accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
in caso di positivo accertamento della ricorrenza di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo.
Ciò posto, in applicazione delle tabelle milanesi, quindi, e tenuto conto dell'età dell'attrice, può essere riconosciuta la somma complessiva di euro 5.056,20 (di cui euro 1685,40 per 30 giorni di ITT, euro 2.528,10 per 120 giorni di ITP al 30% ed euro 842,70 a titolo di ITP al
50% ) che, aumentata di euro 1.516,71 per la componente morale, ammonta ad euro
6.067.29.
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati, pari ad euro 6.067,29, deve riconoscersi all'attrice anche il cd. lucro cessante.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici I.S.T.A.T. sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore: in termini, Cass. 23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Spetta, infine, il costo sopportato dalla in relazione all'intervento chirurgico CP_1
correttivo, eseguito presso altra struttura e quelli di riabilitazione, documentati per complessivi euro € 2.953,87.
In definitiva, giuste le superiori considerazioni in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, la struttura convenuta deve essere condannata all'integrale risarcimento dei danni subiti dall' attrice medesima in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi, nei termini di cui sopra, per complessivi euro 9.021,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
6) Il risarcimento danni per lesione del consenso informato. Esclusione.
Parte attrice chiede, infine, il riconoscimento del danno scaturente dall'omesso/incompleto/erroneo assolvimento dell'onere di acquisizione del consenso informato, pretendendo la liquidazione del danno, da determinarsi equitativamente.
Ritiene il Tribunale che tale istanza sia immeritevole di accoglimento.
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n. 28985;
Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633). Nella specie, quanto al primo profilo, non risulta neppure allegato il dissenso che la donna avrebbe opposto se fosse stata adeguatamente informata dei rischi connessi all'intervento e delle possibili complicanze, mentre, sotto il secondo profilo, la signora si è limitata CP_1
ad allegare la violazione del diritto all'autodeterminazione (il danno-evento) senza allegare altresì gli specifici ed apprezzabili pregiudizi, diversi da quelli conseguenti alla lesione del diritto alla salute, che da tale violazione erano loro derivati (i danni- conseguenza).
7) Il regime delle spese di lite.
Tenuto conto del significativo scarto tra il quantum domandato e quello accordato, le spese di lite debbono essere per un terzo compensate e per la residua parte gravare sulla struttura convenuta, rimasta soccombente. Esse, previa compensazione, si liquidano, in favore dell'attrice, come in dispositivo ai sensi del DM. 55/2014, tenendo a mente un valore pari circa ai medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. Allo stesso modo, le spese afferenti all'espletata CTU, e di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della DOMANDA attorea, NN la struttura convenuta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 9.021,16, oltre interessi come indicato in parte motiva;
➢ COMPENSA per un terzo le spese di lite e NN la convenuta al rimborso in favore dell'attrice della residua parte, liquidandola in euro 450,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e
CAP ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
➢ PONE definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Cosenza, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza - Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale in ambito sanitario tra
nata a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._1
Rende (CS) alla via Catanzaro n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Russo, per mandato in atti;
attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2
legale in Cosenza alla Piazza Quintieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Manfredi, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1)I fatti controversi
- premesso che: in data 16/12/2020 veniva ricoverata presso la casa di cura CP_1
, nel reparto di Ginecologia ed Controparte_3
Ostetricia, per fibromatosi uterina;
in data 17/12/2020 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di laparoisterectomia totale con annassectomia dx –Lisi di aderenze, con dimissioni in data 20/12/2020; a distanza di alcuni giorni dall'intervento iniziava ad accusare abbondanti perdite urinarie per cui, dopo essersi sottoposto a controllo in data
04/01/2021, si sottoponeva su consiglio dei medici della struttura a ripetuti cicli di fisiokinesi rieducativa del pavimento pelvico, senza esito favorevole;
in data 21/03/2021, veniva praticata una flussometria, con risultato negativo, in seguito alla quale i sanitari della casa di cura suggerivano un nuovo intervento chirurgico con applicazione di una
“retina” contenitiva;
eseguita da altro personale sanitario “cistografia” con mezzo di contrasto e TC dell'addome inferiore, emergeva “nel moncone vaginale residuo, tramite fistoloso tra la parete posteriore della vescica ed il terzo superiore del moncone vaginale”, per cui, dopo ulteriore cistografia transuretrale si sottoponeva presso la struttura Istituto di
Candiolo – IRCCS in data 05/06/2021 presso ad intervento chirurgico di correzione della fistola vescicale NAS, in laparoscopia;
che nel corso delle visite di controllo effettuate il
16/06/2021 ed il 07/07/2021, le veniva prescritto divieto di sollevamento pesi, divieto di sforzi fisici e rapporti sessuali, quale conseguenza permanente del primo intervento chirurgico subito – chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto in conseguenza della errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura convenuta, avendo sviluppato un quadro clinico psichico reattivo con negazione della propria femminilità ed alterazione dei rapporti sociali e relazionali.
Nel costituirsi, la convenuta negava gli addebiti formulati dalla parte attrice, eccependo la correttezza del trattamento chirurgico eseguito, peraltro indicato rispetto alla patologia da cui era affetta la paziente, ed evidenziava la natura di complicanza non prevenibile né evitabile della fistola formatasi all'esito dell'operazione.
Espletata prova orale e ctu medico legale, la causa viene per la decisione
2. Premessa normativa ed ermeneutica.
La controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, il che impone in via preliminare di chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera (pubblica o privata) nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale. Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)" (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che "Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)" (Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)" (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del "più probabile che non": "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del "più probabile che non": "La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"".
Con l'entrata in vigore della legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), che a breve distanza dalla cd. legge DU (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stata strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico 'contratto di spedalità' e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285). L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. Il caso in esame.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, pacifico il rapporto di cura tra
[...]
e la struttura convenuta, al fine di valutare la sussistenza degli invocati profili di CP_1
responsabilità a carico del personale della stessa, è stata disposta consulenza medica con il dott. (medico legale) ed il dott. (specialista in ginecologia), Persona_1 Persona_2 alle cui conclusioni, sia pure con le precisazioni di cui infra si dirà in punto di inquadramento e quantificazione del danno, questo Giudice presta adesione, in quanto congruamente e logicamente motivate all'esito di accurata disamina della vicenda clinica in esame.
Orbene, previa visita dell'attrice, il collegio peritale ha verificato che la fistola vescico- vaginale fu provocata da trauma chirurgico per imperizia ed imprudenza, riscontrando altresì una negligente mancata diagnosi intraoperatoria, postoperatoria e nei mesi successivi all'intervento chirurgico.
Più nel dettaglio, i tecnici hanno censurato l'operato della casa di cura, evidenziando che
“non sia stato messo in atto alcun tipo di accorgimento intraoperatorio per la salvaguardia dell'integrità della vescica, nessuna prevenzione/profilassi della fistola, oltre che una sua disdicevole ritardata diagnosi, fatta peraltro da un altro ginecologo. E' evidente che il danno procurato è da imputare colpevolmente a trauma chirurgico da inadeguata manualità operativa. Nello specifico la lesione è stata causata in modalità codificata e precisamente individuata nell'incompleto scollamento della vescica, motivo per il quale al momento dell'incisione della vagina al limite con la cervice uterina per l'asportazione dell'utero in toto veniva lesa la parte della vescica ancora adesa alla vagina”.
Hanno, quindi, escluso che nella specie la fistola potesse qualificarsi come complicanza non prevenibile né evitabile, potendo la stessa essere scongiurata con un “accurato scollamento della vescica” ritenuto “sempre possibile, oltreché doveroso per conservarne l'integrità.
Se è vero che nel caso in oggetto vi fosse una sindrome aderenziale, è altresì vero che le aderenze riguardavano le anse intestinali, omento, annesso dx e parete addominale anteriore ma non utero e vescica, esenti da aderenze, tant'è che è stata possibile una descrizione valutativa dell'utero libero in cavità addominale, appunto, perchè non imbrigliato da aderenze ( … si reperta una sindrome aderenziale diffusa viscero-viscerale tra anse intestinali e parete addominale anteriore, tra omento e annesso dx e parete addominale … L'utero appare aumentato di dimensione del doppio…).
Ed invero, la complicanza è una reazione fisica inaspettata o comunque un accadimento esterno all'operato dei medici che si verifica nel corso di un intervento chirurgico (o del decorso di una malattia), laddove la mancata esecuzione di un adeguato e completo scollamento della vescica, frutto di un incongruo comportamento umano – che avrebbe evitato la lesione - deve ritenersi in rapporto causale con la comparsa della fistola e, quindi, con la necessità del successivo intervento di correzione chirurgica.
Gli ausiliari hanno pure chiarito che, essendo documentata una diffusa sindrome aderenziale, pur ammettendo che lo scollamento vescicale fosse più difficoltoso (ma non impossibile), sarebbe stato opportuno a maggior ragione mettere in atto durante l'intervento qualche accorgimento utile ad evidenziare un'eventuale lesione della vescica, ovvero sarebbe stato sufficiente dopo il suo scollamento riempirla e distenderla tramite catetere uretrale con soluzione fisiologica colorata con il blu di metilene, la cui fuoriuscita avrebbe reso visibile la lesione: manovra estremamente semplice ed efficace.
Hanno, quindi, accertato che una “diagnosi intraoperatoria della lesione vescicale avrebbe comportato una risoluzione immediata del problema mediante la semplice sutura della vescica, evitando in tal modo il calvario per quasi cinque mesi vissuto dalla paziente per le continue infezioni e il disagio personale e verso il consorzio umano a causa delle perdite urinarie e del fetore”.
Hanno, ancora, censurato il successivo operato del personale medico, che, nei successivi controlli, avrebbe potuto con un'accurata indagine ambulatoriale (con l'ausilio del blu di metilene) condurre alla diagnosi della lesione, atteso che i sintomi clinici (perdite di urina continue) non deponevano né per incontinenza urinaria da sforzo né per incontinenza urinaria da urgenza.
Ciò posto, gli ausiliari hanno accertato che la parte di danno anatomo-funzionale vagino- vescicale, dopo un certo periodo di tempo, venne riparata presso l'IRCCS di Candiolo nel reparto di Urologia con intervento in laparoscopia mediante identificazione della fistola vescico-genitale, con esecuzione di racentazione dell'orifizio vaginale e vescicale senza il coinvolgimento del meato uretrale sinistro, a cui conseguì la definitiva chiusura della stessa fistola, con ripristino della corretta funzione minzionale. 4) Il danno biologico temporaneo e la sua quantificazione.
Gli ausiliari hanno chiarito che, in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'atto chirurgico, la paziente ha subito un danno biologico temporaneo che incise sulle condizioni di salute del soggetto in generale e sulla cinestetica fisica e psichica per un periodo protratto che perdurò fino a Giugno 2021, periodo coincidente con la chiusura chirurgica della fistola.
Dunque per l'esclusivo periodo compreso tra il 17/12/20 e Giugno 2021 deve essere calcolata la sussistenza di un danno biologico venuto a concretizzarsi temporaneamente nel valore del 30%, a cui deve essere associato inoltre il periodo di malattia così costituito:
ITT di 30 giorni oltre al periodo di ITP al 50% di ulteriori 30 giorni.
Trattasi, evidentemente, di una inabilità solo temporanea, attesa la risoluzione per via chirurgica della fistola ed avendo gli ausiliari escluso i danni da perdita mutilante dell'apparato escretore, pretesi dall'attrice.
5) Il danno biologico permanente: esclusione.
A causa dell'errore chirurgico la lamenta di aver riportato danni permanenti di CP_1 natura psichica ed estetica.
Gli ausiliari hanno, sul punto, ritenuto sussistente un danno psichico permanente, “che in sostanza riguarda la sfera psichica per un residuale riferimento al vissuto stressante relativo ad una dichiarata sensazione emotiva e comportamentale con ansia polarizzata verso una blanda connotazione di tipo depressivo, nonché un lieve disestetismo reliquato a livello sovrapubico”.
La scrivente ritiene di doversi discostare da simili conclusioni atteso che, quanto al danno estetico, l'esito cicatriziale residuato in conseguenza della conversione dell'intervento da laparoscopia in laparotomia non risulta sia stato determinato da un errore medico bensì dalla condizione della paziente, che presentava numerose e tenaci aderenze (cfr. cartella clinica in atti, “descrizione dell'intervento”) e tenuto conto del fatto che il successivo intervento correttivo è stato eseguito per via laparoscopica con ingresso degli strumenti chirurgici su pregresse cicatrici (cfr. cartella clinica della struttura Candiolo, “descrizione dell'intervento”), per cui si tratta di un lieve disestetismo che sarebbe residuato anche nel caso di corretta esecuzione della prestazione professionale. Quanto al danno psichico, parimenti non appaiono sussistenti i presupposti per il relativo riconoscimento atteso che la documentazione sanitaria correlabile ad un evento psicotraumatico è nella specie del tutto limitata e, in particolare, si registra un vuoto documentale di circa due anni, dalla esecuzione dell'intervento (dicembre 2020) alla prima ed unica certificazione di “Disturbo post traumatico da stress” rilasciata nel mese di gennaio
2022 peraltro in epoca pressochè coeva all'introduzione del presente procedimento.
A tal proposito occorre rilevare che la documentazione continua e coerente del danno psichico è di cruciale importanza sia per fini diagnostici che ai fini della valutazione del nesso causale e del danno risarcibile.
Il danno psichico, per sua natura, si configura infatti come una compromissione dell'integrità mentale ed emotiva di un soggetto a seguito di un evento traumatico o stressogeno, come ad esempio un errore medico. La valutazione del danno psichico implica l'accertamento di una sofferenza di tipo clinico, duratura e con un impatto significativo sulla qualità della vita del soggetto. A tal fine, risulta essenziale una documentazione clinica strutturata e temporalmente coerente che attesti:
• l'esordio e l'evoluzione dei sintomi (es. ansia, insonnia, disturbi dell'umore, alterazioni del funzionamento sociale e lavorativo); • l'intervento di specialisti (psichiatri, psicologi, medici di medicina generale); • la prescrizione di eventuali trattamenti farmacologici o psicoterapici;
• l'aderenza al percorso di cura;
• gli effetti sulla quotidianità (relazioni, lavoro, autonomia).
Una tale documentazione permette di sostenere la sussistenza e la gravità del quadro clinico, dimostrare la persistenza del danno nel tempo, evitando che venga ritenuto passeggero o soggettivamente enfatizzato, corroborare il nesso causale tra l'evento lesivo
(es. diagnosi errata) e l'insorgenza del disturbo psichico, e in ultimo quantificare il danno in sede medico-legale.
In assenza di tale tracciabilità, la valutazione del danno psichico può risultare debole, con conseguente difficoltà nel riconoscimento formale e nel risarcimento del danno subito.
Nella specie, la patologia post traumatica risulta stata documentata a quasi due anni di distanza da un trauma ed in particolare quando il presunto evento scatenante era già da tempo risolto con il secondo intervento correttivo.
A ciò si aggiunga che il coniuge dell'attrice, pur descrivendo uno stato di prostrazione della donna nel periodo in cui le era preclusa l'attività sessuale e lo svolgimento dei compiti domestici e lavorativi usuali anche per l'utilizzo dei pannoloni, ha riferito che la stessa aveva risolto tale condizione di complessiva limitazione, ed aveva altresì ripreso l'attività sessuale (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 3.7.2023: “si, Testimone_1 era depressa non ha lavorato si si vedeva in condizioni di salute precarie Adr 15: si, è vero ciò si è protratto sino a quando non vi è stato il nuovo intervento, Ora conduce una vita normale, anche se
è rimasto ancora il trauma , perché no si aspettava ciò da un intervento di routine”;
Adr 16 e 17: si, sino a quando non è stato risolto l'intervento;
Adr 18: si, è vero;
Adr 19: si è vero, ora è iniziata la nostra normale vita sessuale, che era stata interrotta; per più di 1 anno, sino all'intervento riparatore, anzi per qualche mese successivo per la riabilitazione;
Adr 20, si è vero, è stata in malattia, poiché non poteva lavorare in quella condizione).
Generiche sono le dichiarazioni rese dagli altri testi in ordine al cambiamento caratteriale della donna ed ancora non provata è l'assunzione (durata ed attualità) della terapia farmacologica e terapeutica prescritta.
Non si può certo negare che l'errore diagnostico abbia determinato con ogni probabilità nella signora un elevato impatto emotivo, anche tenuto conto della forzata CP_1 interruzione dei rapporti sessuali e della necessità di utilizzare pannoloni, pur essendo una giovane donna, ed è molto probabile che la paura della malattia e le vicende successive che l'hanno portato ad effettuare nuove indagini ed un nuovo intervento siano stati elementi attivanti di una condizione ansiosa umanamente comprensibile e capace di attivare quote di ansia e timori relativi al proprio stato di salute, ma non vi è nessun elemento per indurre a ritenere che tale condizione si sia protratta oltre il tempo necessario all'intervento di correzione chirurgica, intervenuto il 5.6.2021.
In assenza di elementi clinico-diagnostici che consentano di formulare con rigore medico- legale una valutazione di danno psichico permanente, non è possibile attribuire una percentuale di invalidità biologica ai sensi delle tabelle medico-legali vigenti.
Tuttavia, ciò non esclude affatto la sussistenza di un danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale soggettivo, ossia di sofferenza interiore e turbamento emotivo derivanti dalla impossibilità di avere una piena vita sessuale. Il vissuto di angoscia, paura per la vita, compromissione della serenità quotidiana e delle relazioni personali costituisce un'esperienza di significativa rilevanza lesiva. Come è noto, il danno morale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere riconosciuto anche in assenza di un'invalidità permanente, allorché siano dimostrabili l'intensità e la durata del disagio subito in conseguenza diretta dell'evento lesivo.
La valutazione del danno morale, in quanto componente non suscettibile di quantificazione medico-legale, spetta al Giudice, che potrà stimarla in via equitativa tenendo conto:
• della durata del periodo di sofferenza e prostrazione (documentato tra dicembre 2020 a giugno 2021); • della natura e gravità dell'errore medico commesso (diagnosi errata di patologia oncologica); • delle conseguenze soggettive vissute dal paziente (evitamento di rapporti sessuali, disfunzionamento sociale e lavorativo).
Nella specie, avuto riguardo all'esito della prova orale espletata e delle preesistenti patologie della (già affetta da incontinenza urinaria), ritiene la scrivente che possa CP_1
essere riconosciuto in via equitativa tale danno con aumento della componente biologica temporanea del 33% a titolo di danno morale.
Il sistema tabellare da utilizzare, invero, è quello elaborato presso il Tribunale di Milano
(cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla
S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), fornisce una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Nelle tabelle di Milano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente è infatti determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/14).
Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito deve quindi, accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
in caso di positivo accertamento della ricorrenza di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo.
Ciò posto, in applicazione delle tabelle milanesi, quindi, e tenuto conto dell'età dell'attrice, può essere riconosciuta la somma complessiva di euro 5.056,20 (di cui euro 1685,40 per 30 giorni di ITT, euro 2.528,10 per 120 giorni di ITP al 30% ed euro 842,70 a titolo di ITP al
50% ) che, aumentata di euro 1.516,71 per la componente morale, ammonta ad euro
6.067.29.
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati, pari ad euro 6.067,29, deve riconoscersi all'attrice anche il cd. lucro cessante.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici I.S.T.A.T. sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore: in termini, Cass. 23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Spetta, infine, il costo sopportato dalla in relazione all'intervento chirurgico CP_1
correttivo, eseguito presso altra struttura e quelli di riabilitazione, documentati per complessivi euro € 2.953,87.
In definitiva, giuste le superiori considerazioni in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, la struttura convenuta deve essere condannata all'integrale risarcimento dei danni subiti dall' attrice medesima in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi, nei termini di cui sopra, per complessivi euro 9.021,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
6) Il risarcimento danni per lesione del consenso informato. Esclusione.
Parte attrice chiede, infine, il riconoscimento del danno scaturente dall'omesso/incompleto/erroneo assolvimento dell'onere di acquisizione del consenso informato, pretendendo la liquidazione del danno, da determinarsi equitativamente.
Ritiene il Tribunale che tale istanza sia immeritevole di accoglimento.
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n. 28985;
Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633). Nella specie, quanto al primo profilo, non risulta neppure allegato il dissenso che la donna avrebbe opposto se fosse stata adeguatamente informata dei rischi connessi all'intervento e delle possibili complicanze, mentre, sotto il secondo profilo, la signora si è limitata CP_1
ad allegare la violazione del diritto all'autodeterminazione (il danno-evento) senza allegare altresì gli specifici ed apprezzabili pregiudizi, diversi da quelli conseguenti alla lesione del diritto alla salute, che da tale violazione erano loro derivati (i danni- conseguenza).
7) Il regime delle spese di lite.
Tenuto conto del significativo scarto tra il quantum domandato e quello accordato, le spese di lite debbono essere per un terzo compensate e per la residua parte gravare sulla struttura convenuta, rimasta soccombente. Esse, previa compensazione, si liquidano, in favore dell'attrice, come in dispositivo ai sensi del DM. 55/2014, tenendo a mente un valore pari circa ai medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. Allo stesso modo, le spese afferenti all'espletata CTU, e di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della DOMANDA attorea, NN la struttura convenuta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 9.021,16, oltre interessi come indicato in parte motiva;
➢ COMPENSA per un terzo le spese di lite e NN la convenuta al rimborso in favore dell'attrice della residua parte, liquidandola in euro 450,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e
CAP ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
➢ PONE definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Cosenza, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei