Sentenza breve 22 ottobre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 22/10/2009, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06236/2009 REG.SEN.
N. 04692/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 4692 del 2009, proposto da:
BE.CA.M. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Rizzo, Vittorio Rizzo e Annalisa Rizzo, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via S. Lucia, 97;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento della Direzione Regionale del Lavoro della Campania del 23 giugno 2009;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 8 maggio 2009 la società BE.CA.M. s.r.l., impegnata nell’esecuzione di lavori di costruzione di un fabbricato rurale nel Comune di Quarto (NA), ha ricevuto la visita ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli in esito alla quale, su un totale di n. 6 operai presenti nel cantiere, è stata riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori non risultanti da scritture contabili e dai documenti obbligatori, identificati in TE OS e nei sedicenti AR LV e RA AN, sprovvisti di documenti di riconoscimento.
Trattandosi di forza lavoro irregolare superiore al 20% di quella impiegata al momento del controllo, la Direzione Provinciale ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Con il ricorso in epigrafe iscritto al numero di registro generale n. 4692 del 2009 la società BE.CA.M. s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento emesso in data 23 giugno 2009 dalla Direzione Regionale del Lavoro per la Campania con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, deducendo in sintesi violazione del D.Lgs. 81/2008 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza ed erroneità dei presupposti e contraddittorietà della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che replica alle censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.
2. Partendo dall’esame del quadro normativo di riferimento, occorre premettere che l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) disciplina la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale già prevista per il settore edilizio dall’art. 36 bis D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248).
Il primo comma detta i presupposti di adozione del provvedimento di sospensione costituiti alternativamente dalla occupazione di manodopera “in nero” in percentuale superiore al 20% dei dipendenti regolarmente occupati ovvero dalla sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Difatti, si prevede che “Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (…) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (…) Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (…)”.
Con riguardo ai rimedi di impugnazione, il comma 9 dispone che avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente che si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso; decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Ebbene, dalla lettura combinata delle norme citate emerge che la presenza di lavoratori non regolari nella misura indicata è di per sé condizione sufficiente per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che, nel caso in esame, è stata correttamente disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
3. In particolare, è destituita di fondamento la prima censura con cui parte ricorrente assume che la forza lavoro impiegata sul cantiere era composta da n. 7 unità (di cui n. 4 operai che alle ore 12.30, ora dell’ispezione, si trovavano in pausa pranzo e n. 3 autisti) e che, dei tre lavoratori contestati dagli ispettori, solo uno è risultato irregolare (TE OS) mentre gli altri due (AR LV e RA AN) andavano scomputati dal calcolo della quota del 20% in quanto, all’atto della verifica ispettiva, si trovavano fuori dal cantiere e non sono stati compiutamente identificati ai sensi dell’art. 349 del codice di procedura penale, risultando sconosciuti all’anagrafe. Quindi, secondo la ricorrente, il provvedimento di sospensione di appalesa illegittimo perché non è stato superato il limite del 20% dei lavoratori irregolari.
In senso contrario, il Collegio rileva che, come correttamente specificato nel provvedimento impugnato, anche se la forza lavoro fosse stata pari a 7 unità, come sostenuto dalla ricorrente, in ogni caso è stata superata la predetta percentuale, dovendosi tenere conto a tal fine anche degli operai AR LV e RA AN.
Invero, è noto che i verbali redatti dagli ispettori fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti e, in particolare, per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, in concorso con altri elementi consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cassazione civile, Sez. Lav., 2 ottobre 2008, n. 24416).
Ebbene, nel caso specifico, si registra una perfetta coincidenza tra gli accertamenti ispettivi e le dichiarazioni rese dagli operai interrogati.
Difatti, dall’elenco dei soggetti individuati sul luogo di lavoro, allegato al verbale di primo accesso ispettivo dell’8 maggio 2009, emerge la presenza sul cantiere, oltre che del Sig. TE OS (unica posizione non contestata dalla ricorrente) anche dei lavoratori irregolari AR LV e RA AN che erano al lavoro rispettivamente come carpentiere ed addetto al getto del cemento per le pareti del fabbricato, entrambi “in abiti da lavoro e con scarpe antinfortunistiche” (cfr. verbale allegato alla produzione documentale dell’Amministrazione versata agli atti di causa il 18 settembre 2009).
Detta circostanza è ulteriormente comprovata dalle dichiarazioni rese dagli operai ai verbalizzanti che confermano la presenza dei due lavoratori irregolari sul cantiere: in particolare, il Sig. TE OS ha confermato di essersi recato al cantiere insieme ad AR LV e di conoscere altresì un tale “Felice di Orta di Atella” che lo avrebbe accompagnato sul cantiere per lavorare insieme a RA AN.
3.1. Peraltro, non rileva la circostanza relativa alla mancata identificazione di AR LV e RA AN da parte degli ispettori del lavoro. In disparte la considerazione che, come si è visto, il verbale ispettivo ha accertato la presenza, oltre che del Sig. TE, di due persone fisiche presenti sul cantiere sprovviste di documenti di riconoscimento e non risultanti dalle scritture contabili (circostanza che appare idonea ad integrare i presupposti della sospensione dell’attività imprenditoriale) nel verbale di primo accesso è specificato che, proprio al fine di identificare compiutamente i due operai, gli ispettori del lavoro hanno chiesto l’intervento della locale Stazione dei Carabinieri la quale, impossibilitata a recarsi sul cantiere, ha interessato la Polizia Municipale.
La mancata identificazione degli operai (che è dipesa dal loro allontanamento repentino e dalla fuga improvvisa) da parte degli ispettori del lavoro non integra alcun profilo di illegittimità.
In proposito, è vero che, come dedotto dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 8 primo comma del D.P.R. 19 marzo 1955 (“Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”) gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
E’ altresì indubbio che secondo l’art. 349 c.p.p. la polizia giudiziaria può procedere al c.d. “fermo di identificazione” disponendo all’uopo che “Se taluna delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione (…)”.
Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che gli ispettori del lavoro esercitano funzioni di polizia giudiziaria solo quando, avuta notizia di un reato, svolgono le relative indagini; esplicano, invece, funzioni amministrative che, come tali, non esigono il rispetto delle disposizioni processuali previste per lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria allorché, nell'ambito della vigilanza sull'osservanza o meno, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, procedono a mere operazioni di controllo e di verifica documentale (Cass. civile, Sez. Lav., 12 marzo 1982 n. 1605).
In altri termini, non trattandosi di attività di indagine penale bensì di attività ispettiva svolta sul cantiere per verificare il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, gli ispettori non avevano il potere di procedere al c.d. fermo di identificazione ex art. 349 c.p.p. e pertanto, hanno correttamente richiesto l’intervento dei militari della locale Stazione di Carabinieri.
Giova peraltro precisare, anche per moralizzare la vicenda, che accogliendo la prospettazione attorea, si finirebbe per avallare comportamenti elusivi degli obblighi di legge. In particolare, in occasione di una visita ispettiva, basterebbe che i lavoratori irregolari si diano alla fuga rifiutando l’identificazione per evitare che l’impresa che se ne avvale incorra nelle conseguenze sanzionatorie previste in caso di superamento della percentuale di lavoro irregolare e che appaiono viceversa funzionali alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Neppure coglie nel segno la seconda censura della BE.CA.M. s.r.l. che si duole dell’efficacia immediata del provvedimento di sospensione che, interrompendo di fatto le lavorazioni, ha compromesso la regolare esecuzione dell’opera.
Giova in proposito richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, 9 gennaio 2009 n. 2) secondo cui il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale è funzionale ad una tutela immediata degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Pertanto esso deve essere esercitato senza indugio in sede ispettiva; se così non fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore (attribuendo il potere di sospensione direttamente al personale ispettivo) abbia voluto derogare alla regola generale di cui all’art 17, comma 1, lett. b) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce ai dirigenti preposti agli uffici il potere di adozione dei provvedimenti amministrativi.
In mancanza di tale esigenza infatti i provvedimenti di sospensione avrebbero potuto essere emanati dal dirigente a conclusione di un articolato procedimento, secondo le regole ordinarie. Si tratta dunque di un provvedimento per il quale l’urgenza è insita nella sua stessa funzione e che pertanto deve essere adottato con efficacia immediata, come nella fattispecie in esame.
Del resto sono gli stessi interessi sottesi al provvedimento di sospensione che non ammettono dilazione alcuna: è invero del tutto comprensibile che il legislatore abbia voluto consentire l’adozione immediata, già in fase ispettiva, di provvedimenti che inibiscano la continuazione dell’attività imprenditoriale svolta in spregio alle norme di disciplina del lavoro subordinato.
5. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4692 del 2009, lo respinge.
Condanna la società BE.CA.M. s.r.l. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO