Articolo 9 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 agosto 1974
Art. 9.
L'articolo 12 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati e' dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.
Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 e' dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974