Art. 9.
L'articolo 12 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati e' dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.
Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 e' dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973".
L'articolo 12 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati e' dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.
Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 e' dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973".