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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2460/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Pozzo Di Gotto - Difensore_3. Resistente_1 EL Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_3. Resistente_1 EL Pozzo Di Gotto ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di EL P.G. e depositato telematicamente in data 8.04.2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 972 del 22.11.2024 notificato in data 14.01.2025 con il quale si accertava l'imposta dovuta a titolo di TARI anno 2019 per la somma di €.1.379,00.
La ricorrente eccepiva: a) la omessa notifica dell'atto presupposto;
b) la nullità dell'atto impugnato per carenza e/o insufficienza di motivazione;
c) la illegittimità della procedura di emissione dell'avviso che dovrebbe presupporre l'accertamento della superficie tassabile non dichiarata ovvero la rettifica se dichiarata;
d) la inesistenza della pretesa impositiva;
e) la maturata prescrizione alla data del 31.12.2024;
f) il difetto di sottoscrizione per essere stato sottoscritto a stampa mediante la sola indicazione del nominativo del soggetto responsabile.
Si costituiva in data 29.07.2025 il Comune titolare della pretesa tributaria in oggetto il quale rilevava che alla ricorrente erano stati notificati: a) il sollecito di pagamento n. 26743 del 28.08.2024 notificato in data
3.11.2024 a seguito di assenza in occasione dell'accesso del 30.102024 con prova di ricezione del
3.11.2024; b) avviso di pagamento per la somma di €.492 n. 124622; c) avviso di pagamento per la somma di €.492 n. 124623; c) avviso di accertamento tardivo per la somma di €.
1.379 con avviso di giacenza e prova di consegna del 14.01.2025. Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione, il convenuto rilevava che l'avviso era stato compilato su modello approvato e conteneva le indicazioni necessarie per consentire l'esercizio del diritto di difesa tra cui il riferimento all'immobile di Indirizzo_1, p. 4 di mq. 140 e a quello di Indirizzo_2, di mq. 70.
Allegava, infine, un articolo di una rivesta on line del 7.01.2014 relativo alla questione postasi sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento di imposte locali.
La Corte, all'odierna udienza, decideva come da dispositivo che veniva regolarmente pubblicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso non merita accoglimento perché destituito di fondamento.
Parte convenuta ha allegato documentazione relativa alla notifica di atti presupposti a quello per cui è causa (cfr. allegati alla memoria di costituzione) per cui deve escludersi che ricorra la dedotta nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica di atti sottesi. Risultano, infatti, atti dai quali si evince che alla Ricorrente_1 sono stati notificati gli avvisi di pagamento della TARI anno 2019 con relativi Mod. F24 per il pagamento a rate o in unica soluzione nonché il sollecito di pagamento che risulta essere stato consegnato alla destinatari dopo le assenze rilevate in occasione dei primi accessi.
Non senza rilevare che, allorché l'atto di accertamento scaturisce da un mero omesso pagamento dell'imposta, non occorre l'invio di atti precedenti ma basta la liquidazione dell'imposta di cui sia stato accertato l'omesso o parziale pagamento. Nel caso di specie, sono state allegate anche una cheda nominativa ed una denuncia a firma della istante del 16.03.2021. Per ciò che attiene, poi, alla dedotta invalidità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso per cui è causa, va detto che l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo” e l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati ……il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Detta ultima previsione nasceva a garanzia del contribuente per la trasparenza dell'azione amministrativa e affinché chiunque volesse, potesse: a) accedere al provvedimento contenente l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi;
b) verificare che il nominativo indicato a stampa corrispondesse con quello designato all'emanazione dell'atto medesimo.
Orbene, ciò premesso, va detto che già nel sollecito di pagamento che ha preceduto l'avviso di liquidazione per cui è causa veniva indicata la delibera di nomina n. 4 del 26.03.2024 della dr.ssa
Difensore_2 che ha sottoscritto l'atto in questa sede impugnato. E la Corte di Cassazione, sul punto, ha precisato che la validità dell'atto non è compromessa anche se la determina non specifica la fonte dei dati utilizzata per l'accertamento essendo sufficiente la indicazione del soggetto responsabile purché vi sia stata emissione automatizzata (Cass. ord. 28450/2023 e 16459/2022).
Non ricorre neppure la eccepita decadenza dal potere impositivo per la ragione per cui la notifica degli atti presupposti ha interrotto i termini di decadenza/prescrizione e che, quanto all'avviso in oggetto, dopo l'assenza del 31.12.2024, l'atto venne consegnato il 14.01.2025 dopo che l'ente impositore aveva esercitato il potere già prima del 31.12.2024.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che viene quantificata in base al valore economico della vertenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.480,00 oltre accessori come per legge (somma abbattuta del 20% perché il Comune era difeso da funzionario interno). Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2460/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Pozzo Di Gotto - Difensore_3. Resistente_1 EL Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_3. Resistente_1 EL Pozzo Di Gotto ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di EL P.G. e depositato telematicamente in data 8.04.2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 972 del 22.11.2024 notificato in data 14.01.2025 con il quale si accertava l'imposta dovuta a titolo di TARI anno 2019 per la somma di €.1.379,00.
La ricorrente eccepiva: a) la omessa notifica dell'atto presupposto;
b) la nullità dell'atto impugnato per carenza e/o insufficienza di motivazione;
c) la illegittimità della procedura di emissione dell'avviso che dovrebbe presupporre l'accertamento della superficie tassabile non dichiarata ovvero la rettifica se dichiarata;
d) la inesistenza della pretesa impositiva;
e) la maturata prescrizione alla data del 31.12.2024;
f) il difetto di sottoscrizione per essere stato sottoscritto a stampa mediante la sola indicazione del nominativo del soggetto responsabile.
Si costituiva in data 29.07.2025 il Comune titolare della pretesa tributaria in oggetto il quale rilevava che alla ricorrente erano stati notificati: a) il sollecito di pagamento n. 26743 del 28.08.2024 notificato in data
3.11.2024 a seguito di assenza in occasione dell'accesso del 30.102024 con prova di ricezione del
3.11.2024; b) avviso di pagamento per la somma di €.492 n. 124622; c) avviso di pagamento per la somma di €.492 n. 124623; c) avviso di accertamento tardivo per la somma di €.
1.379 con avviso di giacenza e prova di consegna del 14.01.2025. Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione, il convenuto rilevava che l'avviso era stato compilato su modello approvato e conteneva le indicazioni necessarie per consentire l'esercizio del diritto di difesa tra cui il riferimento all'immobile di Indirizzo_1, p. 4 di mq. 140 e a quello di Indirizzo_2, di mq. 70.
Allegava, infine, un articolo di una rivesta on line del 7.01.2014 relativo alla questione postasi sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento di imposte locali.
La Corte, all'odierna udienza, decideva come da dispositivo che veniva regolarmente pubblicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso non merita accoglimento perché destituito di fondamento.
Parte convenuta ha allegato documentazione relativa alla notifica di atti presupposti a quello per cui è causa (cfr. allegati alla memoria di costituzione) per cui deve escludersi che ricorra la dedotta nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica di atti sottesi. Risultano, infatti, atti dai quali si evince che alla Ricorrente_1 sono stati notificati gli avvisi di pagamento della TARI anno 2019 con relativi Mod. F24 per il pagamento a rate o in unica soluzione nonché il sollecito di pagamento che risulta essere stato consegnato alla destinatari dopo le assenze rilevate in occasione dei primi accessi.
Non senza rilevare che, allorché l'atto di accertamento scaturisce da un mero omesso pagamento dell'imposta, non occorre l'invio di atti precedenti ma basta la liquidazione dell'imposta di cui sia stato accertato l'omesso o parziale pagamento. Nel caso di specie, sono state allegate anche una cheda nominativa ed una denuncia a firma della istante del 16.03.2021. Per ciò che attiene, poi, alla dedotta invalidità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso per cui è causa, va detto che l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo” e l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati ……il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Detta ultima previsione nasceva a garanzia del contribuente per la trasparenza dell'azione amministrativa e affinché chiunque volesse, potesse: a) accedere al provvedimento contenente l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi;
b) verificare che il nominativo indicato a stampa corrispondesse con quello designato all'emanazione dell'atto medesimo.
Orbene, ciò premesso, va detto che già nel sollecito di pagamento che ha preceduto l'avviso di liquidazione per cui è causa veniva indicata la delibera di nomina n. 4 del 26.03.2024 della dr.ssa
Difensore_2 che ha sottoscritto l'atto in questa sede impugnato. E la Corte di Cassazione, sul punto, ha precisato che la validità dell'atto non è compromessa anche se la determina non specifica la fonte dei dati utilizzata per l'accertamento essendo sufficiente la indicazione del soggetto responsabile purché vi sia stata emissione automatizzata (Cass. ord. 28450/2023 e 16459/2022).
Non ricorre neppure la eccepita decadenza dal potere impositivo per la ragione per cui la notifica degli atti presupposti ha interrotto i termini di decadenza/prescrizione e che, quanto all'avviso in oggetto, dopo l'assenza del 31.12.2024, l'atto venne consegnato il 14.01.2025 dopo che l'ente impositore aveva esercitato il potere già prima del 31.12.2024.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che viene quantificata in base al valore economico della vertenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.480,00 oltre accessori come per legge (somma abbattuta del 20% perché il Comune era difeso da funzionario interno). Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania