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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2555/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Di Parte_1
Tolve ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Barile (PZ), alla
Via Acqua del Salice nr. 2
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Carmela Di Tolve ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Barile
(PZ), alla Via Acqua del Salice nr. 2 ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 21/11/2024, e - premesso di aver Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Rionero in Vulture (PZ) il 31/10/2022 e che dalla loro unione è nato il figlio il 26/09/2021 - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente Per_1 all'incompatibiltà caratteriale che ha precluso già da tempo la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) I coniugi e Parte_1 vivranno separati ed all'uopo chiedono espressa autorizzazione in tal senso al Parte_2
Tribunale di Potenza, con reciproco diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'Unione Europea e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito. 2) La casa coniugale, compresi gli arredi, già di proprietà esclusiva della ricorrente, resterà in godimento alla medesima mentre il marito vivrà nell'alloggio di Sua proprietà ove si è già trasferito, sito in Rionero in V.re (PZ), alla Via Caracciolo n.
3. Tutti gli oneri, i costi e le utenze, nessuno escluso, anche pregressi, relativi all'immobile sito in Rionero in V.re (PZ), al Vico Storto Mario Pagano n. 15 e che continuerà ad essere adibito a residenza coniugale, sono e restano a carico di . Parte_1
Restano del pari a totale carico della medesima le rate residue del mutuo ipotecario pari ad €. 350,00 mensili ca, in essere presso la con scadenza 05/08/2029. Controparte_1
Restano a totale carico del ricorrente tutti gli oneri, i costi e le utenze, nessuno escluso, anche pregressi, relativi all'immobile sito in Rionero in V.re (PZ), alla Via Caracciolo n. 3. 3) Parte_2 provvederà al ritiro dei propri beni ed effetti personali residui ed eventuali, entro 30 giorni
[...] dall' omologa di separazione, salvo diversi accordi tra i coniugi. 4) Il figlio minore Persona_2 viene affidato congiuntamente ai coniugi, ma vivrà con la madre nell'abitazione sita in
[...]
Rionero in V.re al Vico Storto Mario Pagano n. 15. 5) I coniugi, relativamente all' aspetto patrimoniale, essendo entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente, si dichiarano allo stato reciprocamente autosufficienti rinunciando al mantenimento reciproco. 6) Il diritto al mantenimento è previsto pertanto per il figlio minore, per il quale viene posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 (quattrocento) mensili, somma da corrispondere Parte_2 direttamente in favore della madre secondo le modalità che concorderanno, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla moglie. Il mantenimento deve intendersi comprensivo di scarpe, vestiti e prodotti per toletta abituale del
2 bambino, nessuno escluso, anche se prescritto dal pediatra. 7)Le somme suindicate, saranno rivalutate ogni anno, ove richiesto, secondo gli indici ISTAT. 8) corrisponderà Parte_2 inoltre al coniuge, relativamente al figlio minore, la metà delle spese mediche straordinarie documentate, nonché delle spese scolastiche (ad oggi asilo privato), compreso le gite scolastiche, attività sportive e ludiche che saranno concordate preventivamente. Tali spese saranno rimborsate previa presentazione da parte di , della relativa documentazione fiscale. Le spese Parte_1 ludiche e sportive dovranno tutte essere preventivamente concordate come anche le spese mediche e scolastiche, a meno che non siano di esiguo importo. 9) Se le condizioni reddituali delle parti dovessero mutare, si procederà a modifica delle condizioni di separazione così come prevede la legge in materia di famiglia. 13) I coniugi si danno reciproco consenso fin d'ora, per sé e per il figlio minore, al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”.
All'udienza del 20/03/2025, esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione e le condizioni concordate nel ricorso.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Rionero in Vulture (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_2
e con ricorso del 21/11/2024, così provvede:
[...] Parte_1
3 a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio in Rionero in Vulture (PZ), il 31/10/2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rionero in Vulture (PZ) dell'Anno 2022, Atto nr. 36, Parte 2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, del figlio minore con Per_1
collocamento presso la madre.
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rionero in Vulture (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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