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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 14.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10491/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione
PROMOSSA DA
con l'Avv. Rosaria di Raimondo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato l'8.11.2024, ha promosso opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000609358 avente ad oggetto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, tra l'altro, per difetto di legittimazione passiva, per mancanza di notificazione degli atti prodromici, per difetto di motivazione, per violazione dell'art. 14 l.
n. 689/1981.
Quindi l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare e cautelare, tenuto conto dei motivi sopra indicati, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza
1 Ingiunzione n. OI-000609358, notificata al ricorrente in data 14/10/2024, per la palese illegittimità ed infondatezza della stessa e per il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
nel merito dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione ed in accoglimento della medesima, accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000609358, nonché dei relativi atti prodromici e dichiarare illegittimo il procedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore». CP_ Con memoria depositata il 2.4.2025, si è costituito l deducendo che «Tenuto conto della sollevata eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, visto il messaggio
n. 4144 del 6.12.24, l' ha provveduto ad avviare iter in autotutela per CP_1 CP_1
l'annullamento della impugnata Ordinanza Ingiunzione in quanto la notifica della diffida risulta avvenuta oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81» e chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sostituita l'udienza del 14.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che ha chiesto volersi dichiarare cessata
CP_ la materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite, e la causa è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000609358, notificata il 14.10.2024.
3. Va, quindi, dato atto della tempestività del ricorso introduttivo depositato nel termine di giorni dalla notificazione delle dette ordinanze ingiunzione opposte.
4. In secondo luogo, va rilevato che con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000609358 è cessata la materia del contendere, stante quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza (v. memoria del 2.4.2025 e note depositate da parte ricorrente l'8.4.2025, con cui parte ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere).
2 In particolare, in atti vi è documentazione rappresentante l'annullamento dell'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000609358 (vedi documentazione prodotta il 2.4.2025 dall' .
Sulla domanda di annullamento della predetta ordinanza è pertanto all'evidenza venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Posto, quindi, che sulla domanda di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000609358 è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Ai fini della statuizione sulle spese di lite, occorre quindi tenere conto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della complessiva statuizione sulle spese di lite del presente giudizio, rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000609358, e, dall'altro lato,
3 la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della natura e del valore della causa, individuato avendo riguardo all'ammontare della sanzione amministrativa, sì come determinabile sulla scorta dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 48/2023, CP_ va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000701405;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore, avv. Rosaria
Raimondo; compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, il 14.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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