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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 832/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/2023 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE CA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli Controparte_2
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Sala Consilina n. 207/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 27/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso inoltrato il 26/10/2022, proponeva opposizione dinanzi al Parte_1
1 / 6 Giudice di Pace di Sala Consilina avverso ordinanza ingiunzione n. 18 del 28/09/2022, notificata in data 28/09/2022, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 191,06 per violazione dell'art. 58 del Regolamento Regionale n. 3/2017; concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, anche - in via subordinata - per inoffensività del fatti;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva ridursi la sanzione irrogata.
L'amministrazione si costituiva contestando l'opposizione avversaria.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 207/2023 depositata il 27/03/2023, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18 del Parte_1
28/09/2022 e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello , sostenendo, come primo motivo Parte_1 di censura, l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiarava la parziale inammissibilità dell'originario ricorso: deduceva, infatti, l'appellante che il riferimento alla sola ordinanza n. 18 del 28/09/2022, cui è sotteso il verbale n. 13/2022 era dovuto a mero errore materiale, essendo evidente dal contenuto del ricorso la volontà dell'originario ricorrente di impugnare anche il verbale n. 12/2022; riproponeva, pertanto, le censure mosse in primo grado avverso il suddetto verbale.
Con secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui riteneva infondate le censure mosse avverso il verbale n. 13/2022, avendo il Giudice di pace valorizzato il valore fidefacente dello stesso, senza tener conto della genericità dell'impianto motivazionale, manchevole dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della violazione contestata.
Concludeva pertanto chiedendo di “annullare la sentenza impugnata ed accogliere il ricorso del Sig. dichiarando illegittimi i Verbali Nr. 12/2022 e Nr. 13/2022 Parte_1
entrambi elevati dai Carabinieri della Stazione di Parco di Sanza il 07.05.2022 e per
l'effetto annullare i le ordinanza di ingiunzione Nr. 18 del 28.09.2022 ed il Nr. 17/2022 del
28.09.2022”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/10/2023, la
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. dell'avverso atto di appello e chiedendo, nel merito, confermarsi la decisione
2 / 6 impugnata.
Con provvedimento emesso ex art. 127-ter c.p.c. in data 22/12/2023, il precedente giudicante rinviava la causa per discussione all'udienza cartolare del 02/12/2024. Con provvedimento del 16/12/2024 la causa veniva rimessa innanzi allo scrivente a seguito del trasferimento interno del precedente titolare del procedimento, dott. Persona_1
, transitato all'ufficio GIP/GUP. Veniva quindi fissata udienza in prosieguo
[...]
discussione al 27/10/2025, a trattazione cartolare.
Spirato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
* * * * * * *
L'appello è infondato e, come tale, va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo, con riferimento al primo motivo di appello, giova ribadire la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha circoscritto il thema decidendum alla sola ordinanza-ingiunzione n. 18 del 28/09/2022, scaturita dalle violazioni accertate nel verbale n. 13/2022. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio svoltosi innanzi al
GdP di Sala Consilina risulta, infatti, che l' abbia proposto opposizione unicamente Pt_1 avverso la suddetta ordinanza, peraltro l'unica allegata al ricorso stesso. La circostanza che il ricorrente abbia argomentato in ordine alla illegittimità non solo del verbale n. 13/2022, ma anche del verbale n. 12/2022, non consente, infatti, di ritenere impugnata l'ordinanza da quest'ultimo scaturita (per quanto dedotto dalla , la n. Controparte_1
17/2022) della quale, peraltro, non viene mai fatta menzione dall'opponente. Ciò anche alla luce del fatto che il detto verbale costituisce un atto meramente procedimentale, inidoneo a produrre effetti pregiudizievoli sulla situazione soggettiva dell'opponente, che deve intendersi incisa soltanto a seguito dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio ovvero a seguito dell'emanazione dall'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, costituente l'unico atto contro cui è possibile proporre opposizione (cfr., ex multibus, Cass. n. 20167 del
12/10/2004, Cass. n. 21493 del 12/10/2007, Cass. n. 16319 del 12/07/2010, Cass. n. 11281
3 / 6 del 10/05/2010, Cass. n. 32886 del 19/12/2018); sarebbe pertanto stato precipuo onere dell'opponente impugnare specificamente il provvedimento sanzionatorio originato dal verbale n. 12/2022, non essendo quest'ultimo autonomamente impugnabile, né potendosi desumere dalla eventuale illegittimità dello stesso la illegittimità di un provvedimento nemmeno indicato.
Venendo al secondo motivo di appello, lo stesso è parimenti infondato.
Parte appellante, infatti, censura la decisione gravata sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato un elemento irrilevante - ovverosia il valore fidefacente del verbale n. 13/2022 - senza tener conto del vizio motivazionale dal quale il verbale stesso (rectius: l'ordinanza-ingiunzione n. 18 che lo richiama per relationem) sarebbe afflitto per mancata indicazione dei presupposti giuridici e fattuali posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Giova al riguardo rilevare, in primo luogo, che la motivazione del provvedimento sanzionatorio non appare affatto generica o apparente.
Ed invero, nel caso in esame l'ordinanza ingiunzione richiama per relationem il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 13/2022 del 07/05/2022, allegato all'ordinanza impugnata, nel quale vengono sufficientemente indicate e descritte le condotte illecite alla base della sanzione irrogata e consistenti nel fatto che al termine dei lavori di taglio venivano rilasciati cumuli di residui di lavorazione (ramaglie) tali da coprire le ceppaie delle piante recise, in contrasto con quanto previsto dall'art. 58, co. 8, del Regolamento
Regionale n. 3/2017 che prevede, tra le altre cose, che i residui “ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o nei provvedimenti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoi, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali”.
In secondo luogo, a tale rilievo occorre aggiungere che comunque il presente giudizio non verte sull'atto amministrativo (ordinanza-ingiunzione), ma sulla fondatezza nel merito dell'accertamento della violazione, salvo il caso in cui la motivazione dell'ordinanza- ingiunzione sia meramente apparente (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), circostanza quest'ultima che, come detto, va senz'altro esclusa.
4 / 6 Ebbene, parte appellante si limita a contestare il presunto vizio motivazionale, senza in alcun modo argomentare in ordine alla fondatezza dell'accertamento svolto dai verbalizzanti.
Per tutto quanto detto, l'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
207/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina va integralmente rigettato.
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, deve ritenersi assorbita in ossequio al principio della ragione più liquida,
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano tenuto conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a € 1.100,00, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, con esclusione della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 / 6 - rigetta l'atto di appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare alla le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che liquida in € 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002
Lagonegro, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
6 / 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/2023 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE CA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli Controparte_2
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Sala Consilina n. 207/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 27/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso inoltrato il 26/10/2022, proponeva opposizione dinanzi al Parte_1
1 / 6 Giudice di Pace di Sala Consilina avverso ordinanza ingiunzione n. 18 del 28/09/2022, notificata in data 28/09/2022, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 191,06 per violazione dell'art. 58 del Regolamento Regionale n. 3/2017; concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, anche - in via subordinata - per inoffensività del fatti;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva ridursi la sanzione irrogata.
L'amministrazione si costituiva contestando l'opposizione avversaria.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 207/2023 depositata il 27/03/2023, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18 del Parte_1
28/09/2022 e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello , sostenendo, come primo motivo Parte_1 di censura, l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiarava la parziale inammissibilità dell'originario ricorso: deduceva, infatti, l'appellante che il riferimento alla sola ordinanza n. 18 del 28/09/2022, cui è sotteso il verbale n. 13/2022 era dovuto a mero errore materiale, essendo evidente dal contenuto del ricorso la volontà dell'originario ricorrente di impugnare anche il verbale n. 12/2022; riproponeva, pertanto, le censure mosse in primo grado avverso il suddetto verbale.
Con secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui riteneva infondate le censure mosse avverso il verbale n. 13/2022, avendo il Giudice di pace valorizzato il valore fidefacente dello stesso, senza tener conto della genericità dell'impianto motivazionale, manchevole dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della violazione contestata.
Concludeva pertanto chiedendo di “annullare la sentenza impugnata ed accogliere il ricorso del Sig. dichiarando illegittimi i Verbali Nr. 12/2022 e Nr. 13/2022 Parte_1
entrambi elevati dai Carabinieri della Stazione di Parco di Sanza il 07.05.2022 e per
l'effetto annullare i le ordinanza di ingiunzione Nr. 18 del 28.09.2022 ed il Nr. 17/2022 del
28.09.2022”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/10/2023, la
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. dell'avverso atto di appello e chiedendo, nel merito, confermarsi la decisione
2 / 6 impugnata.
Con provvedimento emesso ex art. 127-ter c.p.c. in data 22/12/2023, il precedente giudicante rinviava la causa per discussione all'udienza cartolare del 02/12/2024. Con provvedimento del 16/12/2024 la causa veniva rimessa innanzi allo scrivente a seguito del trasferimento interno del precedente titolare del procedimento, dott. Persona_1
, transitato all'ufficio GIP/GUP. Veniva quindi fissata udienza in prosieguo
[...]
discussione al 27/10/2025, a trattazione cartolare.
Spirato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
* * * * * * *
L'appello è infondato e, come tale, va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo, con riferimento al primo motivo di appello, giova ribadire la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha circoscritto il thema decidendum alla sola ordinanza-ingiunzione n. 18 del 28/09/2022, scaturita dalle violazioni accertate nel verbale n. 13/2022. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio svoltosi innanzi al
GdP di Sala Consilina risulta, infatti, che l' abbia proposto opposizione unicamente Pt_1 avverso la suddetta ordinanza, peraltro l'unica allegata al ricorso stesso. La circostanza che il ricorrente abbia argomentato in ordine alla illegittimità non solo del verbale n. 13/2022, ma anche del verbale n. 12/2022, non consente, infatti, di ritenere impugnata l'ordinanza da quest'ultimo scaturita (per quanto dedotto dalla , la n. Controparte_1
17/2022) della quale, peraltro, non viene mai fatta menzione dall'opponente. Ciò anche alla luce del fatto che il detto verbale costituisce un atto meramente procedimentale, inidoneo a produrre effetti pregiudizievoli sulla situazione soggettiva dell'opponente, che deve intendersi incisa soltanto a seguito dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio ovvero a seguito dell'emanazione dall'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, costituente l'unico atto contro cui è possibile proporre opposizione (cfr., ex multibus, Cass. n. 20167 del
12/10/2004, Cass. n. 21493 del 12/10/2007, Cass. n. 16319 del 12/07/2010, Cass. n. 11281
3 / 6 del 10/05/2010, Cass. n. 32886 del 19/12/2018); sarebbe pertanto stato precipuo onere dell'opponente impugnare specificamente il provvedimento sanzionatorio originato dal verbale n. 12/2022, non essendo quest'ultimo autonomamente impugnabile, né potendosi desumere dalla eventuale illegittimità dello stesso la illegittimità di un provvedimento nemmeno indicato.
Venendo al secondo motivo di appello, lo stesso è parimenti infondato.
Parte appellante, infatti, censura la decisione gravata sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato un elemento irrilevante - ovverosia il valore fidefacente del verbale n. 13/2022 - senza tener conto del vizio motivazionale dal quale il verbale stesso (rectius: l'ordinanza-ingiunzione n. 18 che lo richiama per relationem) sarebbe afflitto per mancata indicazione dei presupposti giuridici e fattuali posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Giova al riguardo rilevare, in primo luogo, che la motivazione del provvedimento sanzionatorio non appare affatto generica o apparente.
Ed invero, nel caso in esame l'ordinanza ingiunzione richiama per relationem il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 13/2022 del 07/05/2022, allegato all'ordinanza impugnata, nel quale vengono sufficientemente indicate e descritte le condotte illecite alla base della sanzione irrogata e consistenti nel fatto che al termine dei lavori di taglio venivano rilasciati cumuli di residui di lavorazione (ramaglie) tali da coprire le ceppaie delle piante recise, in contrasto con quanto previsto dall'art. 58, co. 8, del Regolamento
Regionale n. 3/2017 che prevede, tra le altre cose, che i residui “ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o nei provvedimenti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoi, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali”.
In secondo luogo, a tale rilievo occorre aggiungere che comunque il presente giudizio non verte sull'atto amministrativo (ordinanza-ingiunzione), ma sulla fondatezza nel merito dell'accertamento della violazione, salvo il caso in cui la motivazione dell'ordinanza- ingiunzione sia meramente apparente (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), circostanza quest'ultima che, come detto, va senz'altro esclusa.
4 / 6 Ebbene, parte appellante si limita a contestare il presunto vizio motivazionale, senza in alcun modo argomentare in ordine alla fondatezza dell'accertamento svolto dai verbalizzanti.
Per tutto quanto detto, l'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
207/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina va integralmente rigettato.
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, deve ritenersi assorbita in ossequio al principio della ragione più liquida,
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano tenuto conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a € 1.100,00, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, con esclusione della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 / 6 - rigetta l'atto di appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare alla le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che liquida in € 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002
Lagonegro, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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