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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11739/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente, in sostituzione degli Avv.ti GI EM GR e
UG RO, l'Avv. Giovanni DI MITRI, il quale chiede il quale rileva la tardività
della costituzione dell' e l'inammissibilità delle deduzioni in essa formulate, CP_1
costituenti osservazioni al contenuto della c.t.u. non formalizzate nei termini di legge,
chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione:
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________ 11739 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________
GI EM GR e UG RO, giusta procura Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in ______________________ Palermo, Piazza San Francesco di Paola 47; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentato e
difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: ZO AN BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
2 All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_1
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che , in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli ha riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 66% e condanna l' a corrispondergli la CP_1 differenza di indennizzo in rendita, con decorrenza e interessi come per legge.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1 pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti GI EM
GR e UG RO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024, , premesso di avere Parte_1
subito un infortunio in data 8/09/2020, allorquando, a bordo della sua motocicletta, mentre rientrava a casa dopo il lavoro, veniva investito da un'autovettura e, considerato che l' gli aveva riconosciuto un'inabilità temporanea assoluta e una rendita per la CP_1
menomazione dell'integrità psicofisica del 56%, lamentò che l' avesse rigettato in CP_2
sede amministrativa la sua richiesta di aggravamento, atteso che i postumi residuati erano,
a suo dire, pari almeno al 75%, come accertato in sede di consulenza medico legale di parte,
allegata in atti.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli la rendita in tale misura. CP_1
L' nonostante la rituale notificazione del ricorso, si è costituito tardivamente, CP_1
contestando il contenuto della consulenza e proponendo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 60%.
3 Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Premesso che le osservazioni alla c.t.u. contenute nella tardiva memoria di costituzione dell' , sono inammissibili, atteso il mancato rispetto dei termini previsti CP_2
dall'ordinanza del 24/04/2025, il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato Dott. , sulla base di accurate indagini medico legali, Persona_1
ha affermato, infatti, che “dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti, si ritiene
che, la menomazione psicofisica di cui risulta affetto il ricorrente, sia da valutare con una percentuale
superiore a quella attribuita dall' pari al 55% e che, quindi, il giudizio espresso CP_1
precedentemente, vada indubbiamente rivisto”.
Lo stesso c.t.u. ha accertato che è affetto da “esiti di frattura Parte_1
esposta di femore, tibia e perone di sinistra sottoposte ad intervento di stabilizzazione con fissatore
esterno, anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro, anchilosi caviglia sinistra, esiti frattura di
Monteggia avambraccio sinistro, esiti amputazione falange distale del V° dito mano sinistra, cicatrice
avambraccio sinistro di 12 cm, cicatrice coscia sinistra di 23 cm e disturbo dell'Adattamento misto
con ansia e depressione, di grado medio”.
Ha, pertanto, concluso che “le lesioni-menomazioni all'integrità psicofisica,
determinano, nel loro complesso e con valutazione globale, un danno biologico pari al 66%
(sessantasei per cento) e che la predetta riduzione dell'integrità psicofisica del sig. Pt_1
è da ritenere diretta conseguenza dell'infortunio in itinere subito in data 08-09-
[...]
2020”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che , in conseguenza dell'infortunio Parte_1
occorsogli, ha riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 66%,
4 con condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in rendita, con CP_1
decorrenza e interessi come per legge.
Considerato l'esito globale del giudizio, conclusosi con il riconoscimento di un grado di invalidità intermedio tra quello riconosciuto dall' e quello oggetto del presente CP_2
giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare parzialmente le spese di lite, mentre l' parzialmente soccombente, va condannato al pagamento della CP_1
residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti
GI EM GR e UG RO, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11739/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente, in sostituzione degli Avv.ti GI EM GR e
UG RO, l'Avv. Giovanni DI MITRI, il quale chiede il quale rileva la tardività
della costituzione dell' e l'inammissibilità delle deduzioni in essa formulate, CP_1
costituenti osservazioni al contenuto della c.t.u. non formalizzate nei termini di legge,
chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione:
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________ 11739 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________
GI EM GR e UG RO, giusta procura Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in ______________________ Palermo, Piazza San Francesco di Paola 47; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentato e
difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: ZO AN BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
2 All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_1
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che , in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli ha riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 66% e condanna l' a corrispondergli la CP_1 differenza di indennizzo in rendita, con decorrenza e interessi come per legge.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1 pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti GI EM
GR e UG RO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024, , premesso di avere Parte_1
subito un infortunio in data 8/09/2020, allorquando, a bordo della sua motocicletta, mentre rientrava a casa dopo il lavoro, veniva investito da un'autovettura e, considerato che l' gli aveva riconosciuto un'inabilità temporanea assoluta e una rendita per la CP_1
menomazione dell'integrità psicofisica del 56%, lamentò che l' avesse rigettato in CP_2
sede amministrativa la sua richiesta di aggravamento, atteso che i postumi residuati erano,
a suo dire, pari almeno al 75%, come accertato in sede di consulenza medico legale di parte,
allegata in atti.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli la rendita in tale misura. CP_1
L' nonostante la rituale notificazione del ricorso, si è costituito tardivamente, CP_1
contestando il contenuto della consulenza e proponendo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 60%.
3 Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Premesso che le osservazioni alla c.t.u. contenute nella tardiva memoria di costituzione dell' , sono inammissibili, atteso il mancato rispetto dei termini previsti CP_2
dall'ordinanza del 24/04/2025, il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato Dott. , sulla base di accurate indagini medico legali, Persona_1
ha affermato, infatti, che “dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti, si ritiene
che, la menomazione psicofisica di cui risulta affetto il ricorrente, sia da valutare con una percentuale
superiore a quella attribuita dall' pari al 55% e che, quindi, il giudizio espresso CP_1
precedentemente, vada indubbiamente rivisto”.
Lo stesso c.t.u. ha accertato che è affetto da “esiti di frattura Parte_1
esposta di femore, tibia e perone di sinistra sottoposte ad intervento di stabilizzazione con fissatore
esterno, anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro, anchilosi caviglia sinistra, esiti frattura di
Monteggia avambraccio sinistro, esiti amputazione falange distale del V° dito mano sinistra, cicatrice
avambraccio sinistro di 12 cm, cicatrice coscia sinistra di 23 cm e disturbo dell'Adattamento misto
con ansia e depressione, di grado medio”.
Ha, pertanto, concluso che “le lesioni-menomazioni all'integrità psicofisica,
determinano, nel loro complesso e con valutazione globale, un danno biologico pari al 66%
(sessantasei per cento) e che la predetta riduzione dell'integrità psicofisica del sig. Pt_1
è da ritenere diretta conseguenza dell'infortunio in itinere subito in data 08-09-
[...]
2020”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che , in conseguenza dell'infortunio Parte_1
occorsogli, ha riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 66%,
4 con condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in rendita, con CP_1
decorrenza e interessi come per legge.
Considerato l'esito globale del giudizio, conclusosi con il riconoscimento di un grado di invalidità intermedio tra quello riconosciuto dall' e quello oggetto del presente CP_2
giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare parzialmente le spese di lite, mentre l' parzialmente soccombente, va condannato al pagamento della CP_1
residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti
GI EM GR e UG RO, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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