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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1714/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.12.2024, promoSA da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Borgata Parte_1
Caccavelli n°34, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilenia
D'Alessio e Bruno Corsi ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Viale XXIV Maggio
n°104;
Attrice - Opponente
Contro
In pers. del legale rapp. p.t. con sede legale in Milano alla Piazza della Controparte_1
Trivulziana, 4/A, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia (SP);
Convenuta – Opposta
Conclusioni: Come da verbale del 19 dicembre 2024
Oggetto : Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2021 , R.G. n. 1283/2021 , del 29
/07/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso. Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove neceSArio od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo dell'11 Ottobre 2021, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la innanzi all'intestato ufficio
[...] Controparte_1 giudiziario, al fine di sentir dichiarare la nullità e la revoca dell'impugnato Decreto Ingiuntivo
n°442/2021 del 29.07.2021 – R.G. 1283/2021 di € 48.661,20, oltre spese. Per effetto delle eccepite nullità, chiedeva di dichiarare che nessuna somma era dovuta e in via subordinata di porre in compensazione eventuali poste debitorie e creditorie in relazione ai rapporti oggetto di causa, con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge.
In particolare, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 in quanto, sosteneva la che, al fine di provare la titolarità del credito azionato, la Pt_1
Società opposta avrebbe depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n°108 del 10.09.2016, che non costituisce documento probatorio atto a comprovare la titolarità del credito, mentre avrebbe dovuto( continuava l'opponente) depositare il contratto di cessione del credito;
eccepiva, inoltre, la nullità del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione in quanto emesso sulla base di un estratto di saldaconto che rappresenta una dichiarazione unilaterale del funzionario della banca accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili che non da alcuna prova del credito ed avrebbe omesso di depositare gli estratti conto ( Corte di Cass. Civile Sez. I, Sentenza n. 10848 del
23/04/2021). Eccepiva altresì l'applicazione dell'interesse composto ai contratti di finanziamento de quo per violazione degli Artt. 1283 e 821, comma 3, del codice civile, in quanto la rata che pagava la sig.ra era pari ad € 610,37, invece la rata che avrebbe Pt_1 dovuto pagare era pari ad € 604,84. Con comparsa di costituzione e risposta dell'18.03.2022, si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare si opponeva all'eccezione di carenza di Controparte_1
legittimazione ad agire, in relazione alle posizioni di credito azionate. Eccepiva
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di sinteticità degli atti e del giusto processo, criticando la prolissità e la mancanza di specificità dell'atto di opposizione. La affermava la piena valenza probatoria dell'estratto di Controparte_1
saldaconto di cui all'art. 58 T.U.B. e quindi affermava che il credito risultava certo, liquido ed esigibile, supportato da documentazione contabile e contrattuale. Si opponeva alle richieste di nullità del Piano di ammortamento alla francese e quindi le eccezioni di anatocismo legate al piano di ammortamento, non essendo stata applicata la capitalizzazione composta degli interessi e affermava che il tasso di interesse era stato chiaramente determinato nel contratto. Concludeva quindi per la richiesta di provvisoria esecutorietà per essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la compensazione di eventuali crediti e debiti, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.04.2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione formulata dall'opposta e rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Esperito il procedimento di mediazione, in data 19.10.2022, la depositava il verbale di Controparte_1
mediazione conclusosi con esito negativo e pertanto all'udienza del 21.03.2023, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI° comma;
concessi ed espletati i termini per le memorie ex art. 183 6°co. cpc all'udienza del 12.09.2023, parte opponente chiedeva ammettersi CTU contabile, mentre l'opposta chiedeva fiSArsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emeSA in pari data, veniva nominata CTU la Dr.SA , la Persona_1 quale in data 05.12.2023, prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico. In data
10.06.2024, il CTU depositava la relazione definitiva e pertanto i procuratori delle parti, all'udienza del 28.06.2024, chiedevano di fiSAre l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2024, precisate le rispettive conclusioni , la causa veniva trattenuta la causa in decisione previa concessione dei termini chiesti ex art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
°°°°°°°°°°
All'esito dell'istruttoria svolta l'opposizione merita parziale accoglimento. Non merita accoglimento l'eccezione preliminare formulata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva della societa' opposta.
Risultano depositati in atti (Cfr. produzione monitoria All.n.12 contratto di cessione-All.
n.13 Lista crediti ceduti;
All. n.1 Estratto G.U.) sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente e' ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Peraltro, tale orientamento è stato precisato dalla
Suprema Corte secondo cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al neceSArio rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione detto contenuto risulta in concreto idoneo, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884, CaSAzione civile, sez. I , 28/02/2020 , n. 5617).Ancora, sulla notifica della cessione, la recentissima ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, secondo cui nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.. Inoltre, con lettera raccomandata a/r l'odierna creditrice, oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente Controparte_1
oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo (Cfr. Doc. n. 11 fascicolo monitorio).
Dalla documentazione prodotta , si puo', quindi, desumere la intervenuta cessione del credito in favore della societa' opposta ed anche che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti. D'altro canto l'opponente non contesta la sottoscrizione dei contratti di finanziamento , ne' ne disconosce le sottoscrizioni e neppure l'avvenuta erogazione delle relative somme.
L'opponente sostanzialmente contesta alla opposta di aver illegittimamente applicato il regime di interesse composto, non esplicitato in contratto e violativo del divieto ex art. 1283 cc in quanto produttivo di capitalizzazione di interessi, e che il tasso di interesse convenuto nel contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato che risultava maggiorato per effetto della modalità di rimborso delle rate, con ammortamento alla francese;
tale tipo di ammortamento – a detta dell'opponente - avrebbe generato un'illegittima maggiorazione del costo del mutuo, dovuto all'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, non approvato per iscritto dalla mutuataria, con la conseguenza che il tasso andava determinato nella misura legale, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice .
Le predette doglianze sono infondate e vanno rigettate.
L'opponente, tra l'altro, con l'azione proposta, si duole della asserita assenza di pattuizione in relazione all'applicazione, al piano di ammortamento, dell'interesse composto e della asserita indeterminatezza del regime finanziario applicato.
Di contro l'opposta nega l'esistenza di qualsivoglia discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nel piano di ammortamento, affermando che nel contratto sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti il rimborso poi effettivamente applicato. Quanto pattuito dai contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'Istituto di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d.
“alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia.
Conclude, quindi, l'opposta per il rigetto della domanda e la condanna alle spese del giudizio di esso opponente.
Le doglianze formulate da parte opponente in ordine sia alla carenza di legittimazione attiva che in ordine alla asserita indeterminatezza contrattuale, sull'asserito anatocismo e sulla capitalizzazione composta sono risultate infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
L'opponente assume che nel piano di ammortamento definito "alla francese" il tasso pattuito era difforme da quello in concreto applicato in conseguenza della formula di matematica attuariale utilizzata, per effetto della quale l'interesse applicato era composto e non semplice. Secondo la tesi attorea, dalla coesistenza nello stesso rapporto contrattuale di due tassi differenti, derivava l'incertezza su quale fosse quello da applicare che determina, secondo l'assunto attoreo, l'indeterminatezza dell'oggetto.
Ritiene l'estensore della presente che, nel caso di specie, non poSA validamente ritenersi integrata l'ipotesi della mancata specificazione ovvero della incertezza tra il tasso nominale pattuito ed il tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, ossia il caso in cui vi e' l'indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse concordato, per effetto del diverso tasso di interesse applicato in regime di capitalizzazione composta, per cui opererebbe il 3° comma dell'art.1284 del codice civile, il quale prevede l'applicazione del tasso di interesse legale sostitutivo.
Nel caso che ci occupa, in realta', il tasso di interesse era sufficientemente determinato o, comunque, determinabile per iscritto in applicazione dei criteri concordati tra le parti, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1284 cod. civ..
Ed infatti, nel contratto di mutuo sottoscritto dalla dante causa dell'opponente sono presenti ciascuno degli elementi indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
il TAEG;
il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il Taeg può essere modificato;
l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative.
Vi è ,inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n.
2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della CaSAzione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fiSAre, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo neceSArio per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu.
Ed infatti, il CTU, dott.SA , dopo aver accertato il mancato superamento dei tassi Per_1
soglia e, quindi, il rispetto della normativa antiusura, ha effettuato il ricalcolo del piano di ammortamento ed ha formulato tre distinte ipotesi di conteggio.
Tuttavia, le contestazioni mosse da parte opponente, in ordine al piano di ammortamento alla francese, applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito – oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024 che aveva esaminato un mutuo a tasso fisso , tuttavia applicabile anche alla diversa ipotesi del mutuo a tasso variabile come quello di specie– secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza.
Ed infatti, a parere di chi scrive, il genus, a cui appartiene la fattispecie per cui è causa, rientra nella casistica esaminata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che, per tale tipo di contratti di mutuo cd. alla francese non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto.
L'assenza della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nonostante il
C.T.U. ne abbia rilevato la mancata pattuizione, e per questo, nella prima ipotesi di conteggio, ha effettuato il ricalcolo ossia la rielaborazione del finanziamento applicando l'interesse semplice.
Ed infatti, la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.
Questo Giudicante intende dare continuità all'orientamento recentemente confermato dalla citata pronuncia delle SS.UU. n.15130 che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale.
In primo luogo, quanto alla dedotta violazione dell'art.1283 c.c. conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, va osservato che siffatta modalità di calcolo, ovvero a rata costante, va estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, che consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
Non va condivisa la tesi di parte opponente laddove asserisce che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici: detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere, come già detto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata steSA si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di eSA va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Può quindi affermarsi che nel piano di ammortamento alla francese non può ipotizzarsi alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma opera un sistema in virtù del quale la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Né si può giustificare l'interesse composto perché nel sistema alla francese inizialmente si prevede un maggior onere di interessi rispetto a quello all'italiana: “a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSAriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, l'ammortamento
"alla francese" si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSAno a capitale, non vi può essere anatocismo (in tal senso si vedano Trib.
Milano n. 8755 del 16/7/2015; Trib. Padova 13/1/2016; Trib. Treviso 12/11/2015).
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale.
Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi.
Infine, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici,
e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefiSAto numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Le sezioni unite appena richiamate hanno, infatti, precisato come “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.(…) Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. E' perciò anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.”
Ed ancora i giudici di legittimità chiariscono: “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (neceSAriamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)residuo, né destinati (neceSAriamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (…)” “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – (…) da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici) ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata negli anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto”“(…) Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante”. Seppur la richiamata sentenza di legittimità è stata pronunciata in merito ad un contratto di mutuo con ammortamento alla francese con tasso fisso, i principi richiamati e l'iter logico giuridico espresso dalla Corte risultano di portata generale e, come tali, applicabili anche alle ipotesi di mutui a tasso variabile come nel caso in esame.
Orbene, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte , per come gia' detto, si adattano senz'altro anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario e' a conoscenza degli elementi contrattuali che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Il principio è stato anche ripetutamente sostenuto dalla locale Corte di Appello di
Campobasso (cfr sentenza n 161/2023 – : “…Con il primo motivo di appello si contesta il mancato riconoscimento della violazione degli artt.1283 e 1284 del codice civile;
secondo
l'appellante, nel piano di ammortamento alla francese come quello in esame, gli interessi vengono conteggiati mediante l'applicazione di un interesse composto che viene aggiunto al capitale che lo ha prodotto, con la conseguenza che il piano di ammortamento comporterebbe di per sé stesso un fenomeno di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c.; nell'allegato al contratto di mutuo vi sarebbe stata l'omissione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi, con mancanza di trasparente e compiuta esposizione delle condizioni con conseguente inconsapevolezza del mutuatario;
le parti avrebbero convenuto implicitamente la produzione di interessi su interessi;
tale convenzione disattenderebbe il divieto imposto dagli artt. 1283 c.c. e 120 del T.U.B.. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha specificato le caratteristiche del sistema di rimborso graduale del mutuo in questione. Rileva la Corte, in conformità la motivazione del
Tribunale, che a differenza dell'ammortamento c.d. «all'italiana», il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSAriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento «alla francese» si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSAno a capitale, non vi è anatocismo: in tal senso di vedano Trib. Milano n. 8755 del 16/7/2015 in www.dirittobancario.it; Trib. Padova
13/1/2016, in Quotidiano Giuridico 2016; Trib. Treviso 12/11/2015 in www.creditofinanzanews.it.
) Tanto non è smentito dalle deduzioni dell'appellante circa le modalità di determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese: la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. «legge di sconto composto», metodo di attualizzazione ricalcante la progressione delle operazioni di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare
l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la steSA viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con
l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo. Nell'ammortamento alla francese,
a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento. In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità,afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra…omissis)
Sulle risultanze della ctu.
Alle pagg. da 33 a 37 della ctu l'ausiliario fornisce esaustiva e puntuale risposta alle osservazioni formulata dalla parte opposta alla bozza di ctu ed afferma testualmente
:”…
7. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI Per quanto concerne il punto 1) delle osservazioni la scrivente ribadisce, come già indicato nella bozza inviata alle parti, che in contratto viene indicata una rata pari ad €. 610,37 che differisce dalla rata che scaturisce dallo sviluppo di un piano di ammortamento con applicazione degli elementi indicati in contratto, ossia importo finanziato:
31.820,25, tasso applicato: 10,949, numero rate: 72 e periodicità di rimborso: mensile. Infatti, tali elementi restituiscono una rata pari ad €. 604,84, diversamente, per ottenere la rata mensile pattuita, lasciando inalterato il tasso, il numero delle rate e la periodicità bisogna partire da un importo finanziato più alto rispetto a quello contrattualizzato. Ancora, la differenza della rata non può essere certo attribuita, così come asserito dai legali di parte convenuta/opposta, al lasso temporale intercorrente tra la stipula del contratto e la scadenza della prima rata, in quanto, in primo luogo, in contratto non si fa riferimento ad alcun interesse di preammortamento da corrispondere con conseguente mancanza di elementi per calcolarli, inoltre, pur ipotizzando degli interessi di preammortamento sarebbe stata prevista o una rata di preammortamento oltre alle 72, o una maggiorazione solo della prima rata, invece le 72 rate previste per il finanziamento oggetto di causa sono tutte pari ad €.610,37, così come si evince dagli estratti conto in atti. Relativamente al punto 2) si riafferma che la ricostruzione di un piano di ammortamento con applicazione del tasso
Bot ex art. 117 TUB è stata effettuato stante la discrasia riscontrata tra TEG indicato in contratto pari a 13,96% e TEG ricalcolato pari a 14,3952%, così come richiesto dal punto quattro del quesito.
Per quanto riguarda il punto 3) la sottoscritta evidenzia che lo sviluppo di un piano di ammortamento con rata in capitalizzazione semplice e la successiva quantificazione della differenza in termini di quote interessi tra quelle scaturenti da un piano di ammortamento alla francese con rata in capitalizzazione composta ed uno con rata in capitalizzazione semplice è chiaramente richiesto nel punto tre del quesito posto dal G.I. Per le ragioni sopra esposte la scrivente conferma le risultanze cui è pervenuta nella bozza che per facilità di consultazione si riepilogano nel paragrafo che segue.
8. CONCLUSIONI Rapporto di finanziamento n. 1116086969 Relativamente al rapporto di finanziamento n. 1116086969, non avendo rinvenuto alcun contratto ma solo una lista movimenti nella quale, peraltro, non viene indicato nemmeno il numero del rapporto indicato negli atti della ma solo il numero cliente, non è stato possibile né analizzare né verificare l'importo a CP_1 debito portato dal D.I. per il predetto rapporto. Rapporto di finanziamento n. 4241668 1) Il TEG applicato al rapporto di finanziamento in esame pari al 14,3952 % non coincide con quanto indicato in contratto ovvero 13,96, però, risulta conforme alla normativa in materia di usura atteso che è inferiore rispetto al tasso soglia ministeriale di periodo pari al 18,0125%. 2) Il tasso mora convenuto con la sottoscrizione del contratto in esame pari al 15,96 % è conforme alla normativa in materia di usura atteso che risulta inferiore rispetto al tasso soglia usura come sopra calcolato e pari al
20,6375%.3) Il totale delle quote interesse al tasso convenzionale calcolate con rata in capitalizzazione composta sono pari €. 11.728,11, mentre il totale delle quote interesse calcolate con rata in capitalizzazione semplice sono pari ad €. 8.004,46, con una differenza in termini di interessi da corrispondere per la parte mutuataria di €. 3.723,65 4) La sig.ra a seguito della Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento 16/11/2011 ha pagato le prime 29 rate mensile per un totale di €. 17.720,99 di cui €. 7.218,47 per quote interessi, €. 10.482,39 per quote capitale ed €.
20,13 per spese incasso rata;
5) Il debito per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine ossia al 30/07/2015 risultava pari ad €. 15.490,96; 6) Alla data di decadenza del beneficio del termine ossia al 30/07/2015 risultavano scadute e non pagate n. 14 rate dalla n. 30 alla n. 43 per un totale di €. 8.552,94; 7) Il debito per interessi di mora al tasso pattuito del 15,96% e calcolato alla data di decadenza del beneficio del termine fino al decreto ingiuntivo ammonta ad €. 22.740,58;
8) Le quote interessi ricalcolate sino alla rata n. 29 per i tre piani di ammortamento alternativi sviluppati risultano pari ad: 1) €. 4.575,52 – rata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2) €. 951,28 – rata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 877,93 – rata in capitalizzazione semplice e tasso Bot.
9) Il debito ricalcolato per le 14 rate scadute e non pagate alla data di decadenza di beneficio del termine secondo i tre piani di ammortamento alternativi sviluppati risultano pari ad: 1) €. 7.751,39
– rata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2) €. 6.364,31 – rata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 6.351,93 – rata in capitalizzazione semplice e tasso Bot;
In conclusione,
a fronte di una richiesta di parte opposta per il finanziamento n. 4241668 pari a - €. 46.829,70 (di cui - €. 24.096.85 quale debito residuo alla data di decadenza di beneficio del termine ed - €.
22.732,85 per interessi di mora), il debito residuo della sig.ra al 30/07/2015 (data di Pt_1 decadenza di beneficio del termine), a seguito delle differenti ipotesi di conteggio, viene rideterminato in: 1) 20.599,40 – rata calcolata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2)
€.15.588,08 – rata calcolata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 15.502,35 – rata calcolata in capitalizzazione semplice e tasso Bot. Tali importi scaturiscono dalla somma algebrica tra il capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine e pari ad €. 15.490,96, le rate scadute e ricalcolate dalla n. 30 alla n. 43 e la differenza tra le quote interessi corrisposte fino alla rata 29 e quelle ricalcolate sempre fino alla rata 29, inoltre, alle somme così ottenute vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso del 15,96% dalla data di decadenza di beneficio del termine fino alla richiesta, come sotto schematizzato.
IPOTESI 1 ) RATA CAP SEMP. T. CONV. - DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO
N. 4142668
RATE RICALCOLATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 7.751,39
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI CORRISPOSTI E RICALCOLATI FINO ALLA
RATA N. 29 -€ 2.642,95
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 20.599,40 INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 19.482,79
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 40.082,20
IPOTESI 2 ) RATA CAP COMP. T. BOT - DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO N.
4142668
RATE RICALCOLATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 6.364,31
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI INO ALLA Parte_2 Parte_3
RATA N. 29 -€ 6.267,19
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 15.588,08
INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 14.743,11
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 30.331,19
IPOTESI 3 ) RATA CAP SEMP. T. BOT DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO N.
4142668
RATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 6.351,93
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI CORRISPOSTI E RICALCOLATI FINO ALLA
RATA N. 29 -€ 6.340,54
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 15.502,35
INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 14.662,03
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 30.164,38”
Per quanto innanzi specificato, la domanda di parte opponente risulta parzialmente fondata e l'ipotesi applicabile al caso in esame e' la seconda tra quelle formulate dal ctu dal momento che l'ausiliario, all'esito dell'indagine affidatagli, relativamente al rapporto di finanziamento n. 4241668, ha riscontrato che Il TEG applicato al rapporto, pari al
14,3952 %, non coincide con quanto indicato in contratto, ovvero il 13,96, però, risulta conforme alla normativa in materia di usura atteso che è inferiore rispetto al tasso soglia ministeriale di periodo pari al 18,0125%. Pertanto, in conformita' al quesito n.4 affidatogli con l'incarico peritale ha provveduto alla rielaborazione del finanziamento con applicazione del tasso Bot ex art. 117 TUB.
Per quanto innanzi, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato e va' accertato un credito in favore della opposta, sulla base di quanto ricostruito dal ctu, relativamente al solo finanziamento n. 4142668 , (essendo rimasta l'azione monitoria per l'altro finanziamento del tutto sfornita di prova) applicata l' ipotesi n. 2 formulata dal ctu che ha individuato : per le rate ricalcolate scadute e non pagate dalla 30 alla 43 € 6.364,31; il capitale residuo alla data di decadenza del ben del termine in €
15.490,96; la differenza tra interessi corrisposti e ricalcolati -€ 6.267,19 per un totale debito residuo al 30/07/2015 di € 15.588,08 a carico della opponente, per interessi di mora al
15,96% dal 30/07/2015 al 30/06/2021 € 14.743,11 ; per un debito totale a carico della opponente, al 30/06/2021, di € 30.331,19 .
Per quanto emerso dalla produzione documentale e dall'indagine svolta dal ctu, relativamente al rapporto di finanziamento n. 1116086969, “…non avendo rinvenuto alcun contratto ma solo una lista movimenti nella quale, peraltro, non viene indicato nemmeno il numero del rapporto indicato negli atti della ma solo il numero cliente, non è stato possibile né CP_1 analizzare né verificare l'importo a debito portato dal D.I. per il predetto rapporto…” nessuna prova risulta a sostegno della pretesa monitoria azionata per il finanziamento anzidetto, per cui la pretesa creditoria azionata va' respinta.
Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della societa' opposta , sulla base del D.M. 55/14 E 147/22 e s.m.e i. , in relazione all'attivita' effettivamente espletata ed al relativo scaglione di valore, parametri medi, operata una riduzione del 30% della fase istruttoria ed applicata una ulteriore riduzione per la non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2021, R.G. n. 1283/2021, del 29/07/2021 emesso dal
Tribunale di Campobasso, oggetto della presente opposizione;
Accerta il credito, in favore della societa' opposta e a debito dell'opponente, con esclusivo riferimento al solo contratto di finanziamento n. 4142668l, alla data del 30/06/2021, di €
30.331,19 , oltre interessi, convenzionalmente pattuiti, fino al soddisfo, entro i limiti di legge,
Condanna l'opposta alla refusione delle spese in favore dell'opponente che liquida in euro 286,00 per spese vive anticipate ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovuti, come per legge:
Pone le spese di ctu in atti liquidate definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Campobasso, il 3 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.12.2024, promoSA da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Borgata Parte_1
Caccavelli n°34, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilenia
D'Alessio e Bruno Corsi ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Viale XXIV Maggio
n°104;
Attrice - Opponente
Contro
In pers. del legale rapp. p.t. con sede legale in Milano alla Piazza della Controparte_1
Trivulziana, 4/A, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia (SP);
Convenuta – Opposta
Conclusioni: Come da verbale del 19 dicembre 2024
Oggetto : Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2021 , R.G. n. 1283/2021 , del 29
/07/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso. Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove neceSArio od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo dell'11 Ottobre 2021, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la innanzi all'intestato ufficio
[...] Controparte_1 giudiziario, al fine di sentir dichiarare la nullità e la revoca dell'impugnato Decreto Ingiuntivo
n°442/2021 del 29.07.2021 – R.G. 1283/2021 di € 48.661,20, oltre spese. Per effetto delle eccepite nullità, chiedeva di dichiarare che nessuna somma era dovuta e in via subordinata di porre in compensazione eventuali poste debitorie e creditorie in relazione ai rapporti oggetto di causa, con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge.
In particolare, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 in quanto, sosteneva la che, al fine di provare la titolarità del credito azionato, la Pt_1
Società opposta avrebbe depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n°108 del 10.09.2016, che non costituisce documento probatorio atto a comprovare la titolarità del credito, mentre avrebbe dovuto( continuava l'opponente) depositare il contratto di cessione del credito;
eccepiva, inoltre, la nullità del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione in quanto emesso sulla base di un estratto di saldaconto che rappresenta una dichiarazione unilaterale del funzionario della banca accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili che non da alcuna prova del credito ed avrebbe omesso di depositare gli estratti conto ( Corte di Cass. Civile Sez. I, Sentenza n. 10848 del
23/04/2021). Eccepiva altresì l'applicazione dell'interesse composto ai contratti di finanziamento de quo per violazione degli Artt. 1283 e 821, comma 3, del codice civile, in quanto la rata che pagava la sig.ra era pari ad € 610,37, invece la rata che avrebbe Pt_1 dovuto pagare era pari ad € 604,84. Con comparsa di costituzione e risposta dell'18.03.2022, si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare si opponeva all'eccezione di carenza di Controparte_1
legittimazione ad agire, in relazione alle posizioni di credito azionate. Eccepiva
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di sinteticità degli atti e del giusto processo, criticando la prolissità e la mancanza di specificità dell'atto di opposizione. La affermava la piena valenza probatoria dell'estratto di Controparte_1
saldaconto di cui all'art. 58 T.U.B. e quindi affermava che il credito risultava certo, liquido ed esigibile, supportato da documentazione contabile e contrattuale. Si opponeva alle richieste di nullità del Piano di ammortamento alla francese e quindi le eccezioni di anatocismo legate al piano di ammortamento, non essendo stata applicata la capitalizzazione composta degli interessi e affermava che il tasso di interesse era stato chiaramente determinato nel contratto. Concludeva quindi per la richiesta di provvisoria esecutorietà per essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la compensazione di eventuali crediti e debiti, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.04.2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione formulata dall'opposta e rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Esperito il procedimento di mediazione, in data 19.10.2022, la depositava il verbale di Controparte_1
mediazione conclusosi con esito negativo e pertanto all'udienza del 21.03.2023, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI° comma;
concessi ed espletati i termini per le memorie ex art. 183 6°co. cpc all'udienza del 12.09.2023, parte opponente chiedeva ammettersi CTU contabile, mentre l'opposta chiedeva fiSArsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emeSA in pari data, veniva nominata CTU la Dr.SA , la Persona_1 quale in data 05.12.2023, prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico. In data
10.06.2024, il CTU depositava la relazione definitiva e pertanto i procuratori delle parti, all'udienza del 28.06.2024, chiedevano di fiSAre l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2024, precisate le rispettive conclusioni , la causa veniva trattenuta la causa in decisione previa concessione dei termini chiesti ex art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
°°°°°°°°°°
All'esito dell'istruttoria svolta l'opposizione merita parziale accoglimento. Non merita accoglimento l'eccezione preliminare formulata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva della societa' opposta.
Risultano depositati in atti (Cfr. produzione monitoria All.n.12 contratto di cessione-All.
n.13 Lista crediti ceduti;
All. n.1 Estratto G.U.) sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente e' ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Peraltro, tale orientamento è stato precisato dalla
Suprema Corte secondo cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al neceSArio rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione detto contenuto risulta in concreto idoneo, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884, CaSAzione civile, sez. I , 28/02/2020 , n. 5617).Ancora, sulla notifica della cessione, la recentissima ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, secondo cui nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.. Inoltre, con lettera raccomandata a/r l'odierna creditrice, oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente Controparte_1
oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo (Cfr. Doc. n. 11 fascicolo monitorio).
Dalla documentazione prodotta , si puo', quindi, desumere la intervenuta cessione del credito in favore della societa' opposta ed anche che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti. D'altro canto l'opponente non contesta la sottoscrizione dei contratti di finanziamento , ne' ne disconosce le sottoscrizioni e neppure l'avvenuta erogazione delle relative somme.
L'opponente sostanzialmente contesta alla opposta di aver illegittimamente applicato il regime di interesse composto, non esplicitato in contratto e violativo del divieto ex art. 1283 cc in quanto produttivo di capitalizzazione di interessi, e che il tasso di interesse convenuto nel contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato che risultava maggiorato per effetto della modalità di rimborso delle rate, con ammortamento alla francese;
tale tipo di ammortamento – a detta dell'opponente - avrebbe generato un'illegittima maggiorazione del costo del mutuo, dovuto all'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, non approvato per iscritto dalla mutuataria, con la conseguenza che il tasso andava determinato nella misura legale, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice .
Le predette doglianze sono infondate e vanno rigettate.
L'opponente, tra l'altro, con l'azione proposta, si duole della asserita assenza di pattuizione in relazione all'applicazione, al piano di ammortamento, dell'interesse composto e della asserita indeterminatezza del regime finanziario applicato.
Di contro l'opposta nega l'esistenza di qualsivoglia discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nel piano di ammortamento, affermando che nel contratto sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti il rimborso poi effettivamente applicato. Quanto pattuito dai contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'Istituto di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d.
“alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia.
Conclude, quindi, l'opposta per il rigetto della domanda e la condanna alle spese del giudizio di esso opponente.
Le doglianze formulate da parte opponente in ordine sia alla carenza di legittimazione attiva che in ordine alla asserita indeterminatezza contrattuale, sull'asserito anatocismo e sulla capitalizzazione composta sono risultate infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
L'opponente assume che nel piano di ammortamento definito "alla francese" il tasso pattuito era difforme da quello in concreto applicato in conseguenza della formula di matematica attuariale utilizzata, per effetto della quale l'interesse applicato era composto e non semplice. Secondo la tesi attorea, dalla coesistenza nello stesso rapporto contrattuale di due tassi differenti, derivava l'incertezza su quale fosse quello da applicare che determina, secondo l'assunto attoreo, l'indeterminatezza dell'oggetto.
Ritiene l'estensore della presente che, nel caso di specie, non poSA validamente ritenersi integrata l'ipotesi della mancata specificazione ovvero della incertezza tra il tasso nominale pattuito ed il tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, ossia il caso in cui vi e' l'indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse concordato, per effetto del diverso tasso di interesse applicato in regime di capitalizzazione composta, per cui opererebbe il 3° comma dell'art.1284 del codice civile, il quale prevede l'applicazione del tasso di interesse legale sostitutivo.
Nel caso che ci occupa, in realta', il tasso di interesse era sufficientemente determinato o, comunque, determinabile per iscritto in applicazione dei criteri concordati tra le parti, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1284 cod. civ..
Ed infatti, nel contratto di mutuo sottoscritto dalla dante causa dell'opponente sono presenti ciascuno degli elementi indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
il TAEG;
il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il Taeg può essere modificato;
l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative.
Vi è ,inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n.
2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della CaSAzione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fiSAre, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo neceSArio per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu.
Ed infatti, il CTU, dott.SA , dopo aver accertato il mancato superamento dei tassi Per_1
soglia e, quindi, il rispetto della normativa antiusura, ha effettuato il ricalcolo del piano di ammortamento ed ha formulato tre distinte ipotesi di conteggio.
Tuttavia, le contestazioni mosse da parte opponente, in ordine al piano di ammortamento alla francese, applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito – oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024 che aveva esaminato un mutuo a tasso fisso , tuttavia applicabile anche alla diversa ipotesi del mutuo a tasso variabile come quello di specie– secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza.
Ed infatti, a parere di chi scrive, il genus, a cui appartiene la fattispecie per cui è causa, rientra nella casistica esaminata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che, per tale tipo di contratti di mutuo cd. alla francese non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto.
L'assenza della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nonostante il
C.T.U. ne abbia rilevato la mancata pattuizione, e per questo, nella prima ipotesi di conteggio, ha effettuato il ricalcolo ossia la rielaborazione del finanziamento applicando l'interesse semplice.
Ed infatti, la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.
Questo Giudicante intende dare continuità all'orientamento recentemente confermato dalla citata pronuncia delle SS.UU. n.15130 che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale.
In primo luogo, quanto alla dedotta violazione dell'art.1283 c.c. conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, va osservato che siffatta modalità di calcolo, ovvero a rata costante, va estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, che consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
Non va condivisa la tesi di parte opponente laddove asserisce che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici: detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere, come già detto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata steSA si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di eSA va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Può quindi affermarsi che nel piano di ammortamento alla francese non può ipotizzarsi alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma opera un sistema in virtù del quale la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Né si può giustificare l'interesse composto perché nel sistema alla francese inizialmente si prevede un maggior onere di interessi rispetto a quello all'italiana: “a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSAriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, l'ammortamento
"alla francese" si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSAno a capitale, non vi può essere anatocismo (in tal senso si vedano Trib.
Milano n. 8755 del 16/7/2015; Trib. Padova 13/1/2016; Trib. Treviso 12/11/2015).
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale.
Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi.
Infine, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici,
e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefiSAto numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Le sezioni unite appena richiamate hanno, infatti, precisato come “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.(…) Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. E' perciò anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.”
Ed ancora i giudici di legittimità chiariscono: “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (neceSAriamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)residuo, né destinati (neceSAriamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (…)” “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – (…) da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici) ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata negli anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto”“(…) Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante”. Seppur la richiamata sentenza di legittimità è stata pronunciata in merito ad un contratto di mutuo con ammortamento alla francese con tasso fisso, i principi richiamati e l'iter logico giuridico espresso dalla Corte risultano di portata generale e, come tali, applicabili anche alle ipotesi di mutui a tasso variabile come nel caso in esame.
Orbene, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte , per come gia' detto, si adattano senz'altro anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario e' a conoscenza degli elementi contrattuali che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Il principio è stato anche ripetutamente sostenuto dalla locale Corte di Appello di
Campobasso (cfr sentenza n 161/2023 – : “…Con il primo motivo di appello si contesta il mancato riconoscimento della violazione degli artt.1283 e 1284 del codice civile;
secondo
l'appellante, nel piano di ammortamento alla francese come quello in esame, gli interessi vengono conteggiati mediante l'applicazione di un interesse composto che viene aggiunto al capitale che lo ha prodotto, con la conseguenza che il piano di ammortamento comporterebbe di per sé stesso un fenomeno di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c.; nell'allegato al contratto di mutuo vi sarebbe stata l'omissione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi, con mancanza di trasparente e compiuta esposizione delle condizioni con conseguente inconsapevolezza del mutuatario;
le parti avrebbero convenuto implicitamente la produzione di interessi su interessi;
tale convenzione disattenderebbe il divieto imposto dagli artt. 1283 c.c. e 120 del T.U.B.. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha specificato le caratteristiche del sistema di rimborso graduale del mutuo in questione. Rileva la Corte, in conformità la motivazione del
Tribunale, che a differenza dell'ammortamento c.d. «all'italiana», il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSAriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento «alla francese» si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSAno a capitale, non vi è anatocismo: in tal senso di vedano Trib. Milano n. 8755 del 16/7/2015 in www.dirittobancario.it; Trib. Padova
13/1/2016, in Quotidiano Giuridico 2016; Trib. Treviso 12/11/2015 in www.creditofinanzanews.it.
) Tanto non è smentito dalle deduzioni dell'appellante circa le modalità di determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese: la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. «legge di sconto composto», metodo di attualizzazione ricalcante la progressione delle operazioni di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare
l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la steSA viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con
l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo. Nell'ammortamento alla francese,
a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento. In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità,afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra…omissis)
Sulle risultanze della ctu.
Alle pagg. da 33 a 37 della ctu l'ausiliario fornisce esaustiva e puntuale risposta alle osservazioni formulata dalla parte opposta alla bozza di ctu ed afferma testualmente
:”…
7. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI Per quanto concerne il punto 1) delle osservazioni la scrivente ribadisce, come già indicato nella bozza inviata alle parti, che in contratto viene indicata una rata pari ad €. 610,37 che differisce dalla rata che scaturisce dallo sviluppo di un piano di ammortamento con applicazione degli elementi indicati in contratto, ossia importo finanziato:
31.820,25, tasso applicato: 10,949, numero rate: 72 e periodicità di rimborso: mensile. Infatti, tali elementi restituiscono una rata pari ad €. 604,84, diversamente, per ottenere la rata mensile pattuita, lasciando inalterato il tasso, il numero delle rate e la periodicità bisogna partire da un importo finanziato più alto rispetto a quello contrattualizzato. Ancora, la differenza della rata non può essere certo attribuita, così come asserito dai legali di parte convenuta/opposta, al lasso temporale intercorrente tra la stipula del contratto e la scadenza della prima rata, in quanto, in primo luogo, in contratto non si fa riferimento ad alcun interesse di preammortamento da corrispondere con conseguente mancanza di elementi per calcolarli, inoltre, pur ipotizzando degli interessi di preammortamento sarebbe stata prevista o una rata di preammortamento oltre alle 72, o una maggiorazione solo della prima rata, invece le 72 rate previste per il finanziamento oggetto di causa sono tutte pari ad €.610,37, così come si evince dagli estratti conto in atti. Relativamente al punto 2) si riafferma che la ricostruzione di un piano di ammortamento con applicazione del tasso
Bot ex art. 117 TUB è stata effettuato stante la discrasia riscontrata tra TEG indicato in contratto pari a 13,96% e TEG ricalcolato pari a 14,3952%, così come richiesto dal punto quattro del quesito.
Per quanto riguarda il punto 3) la sottoscritta evidenzia che lo sviluppo di un piano di ammortamento con rata in capitalizzazione semplice e la successiva quantificazione della differenza in termini di quote interessi tra quelle scaturenti da un piano di ammortamento alla francese con rata in capitalizzazione composta ed uno con rata in capitalizzazione semplice è chiaramente richiesto nel punto tre del quesito posto dal G.I. Per le ragioni sopra esposte la scrivente conferma le risultanze cui è pervenuta nella bozza che per facilità di consultazione si riepilogano nel paragrafo che segue.
8. CONCLUSIONI Rapporto di finanziamento n. 1116086969 Relativamente al rapporto di finanziamento n. 1116086969, non avendo rinvenuto alcun contratto ma solo una lista movimenti nella quale, peraltro, non viene indicato nemmeno il numero del rapporto indicato negli atti della ma solo il numero cliente, non è stato possibile né analizzare né verificare l'importo a CP_1 debito portato dal D.I. per il predetto rapporto. Rapporto di finanziamento n. 4241668 1) Il TEG applicato al rapporto di finanziamento in esame pari al 14,3952 % non coincide con quanto indicato in contratto ovvero 13,96, però, risulta conforme alla normativa in materia di usura atteso che è inferiore rispetto al tasso soglia ministeriale di periodo pari al 18,0125%. 2) Il tasso mora convenuto con la sottoscrizione del contratto in esame pari al 15,96 % è conforme alla normativa in materia di usura atteso che risulta inferiore rispetto al tasso soglia usura come sopra calcolato e pari al
20,6375%.3) Il totale delle quote interesse al tasso convenzionale calcolate con rata in capitalizzazione composta sono pari €. 11.728,11, mentre il totale delle quote interesse calcolate con rata in capitalizzazione semplice sono pari ad €. 8.004,46, con una differenza in termini di interessi da corrispondere per la parte mutuataria di €. 3.723,65 4) La sig.ra a seguito della Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento 16/11/2011 ha pagato le prime 29 rate mensile per un totale di €. 17.720,99 di cui €. 7.218,47 per quote interessi, €. 10.482,39 per quote capitale ed €.
20,13 per spese incasso rata;
5) Il debito per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine ossia al 30/07/2015 risultava pari ad €. 15.490,96; 6) Alla data di decadenza del beneficio del termine ossia al 30/07/2015 risultavano scadute e non pagate n. 14 rate dalla n. 30 alla n. 43 per un totale di €. 8.552,94; 7) Il debito per interessi di mora al tasso pattuito del 15,96% e calcolato alla data di decadenza del beneficio del termine fino al decreto ingiuntivo ammonta ad €. 22.740,58;
8) Le quote interessi ricalcolate sino alla rata n. 29 per i tre piani di ammortamento alternativi sviluppati risultano pari ad: 1) €. 4.575,52 – rata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2) €. 951,28 – rata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 877,93 – rata in capitalizzazione semplice e tasso Bot.
9) Il debito ricalcolato per le 14 rate scadute e non pagate alla data di decadenza di beneficio del termine secondo i tre piani di ammortamento alternativi sviluppati risultano pari ad: 1) €. 7.751,39
– rata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2) €. 6.364,31 – rata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 6.351,93 – rata in capitalizzazione semplice e tasso Bot;
In conclusione,
a fronte di una richiesta di parte opposta per il finanziamento n. 4241668 pari a - €. 46.829,70 (di cui - €. 24.096.85 quale debito residuo alla data di decadenza di beneficio del termine ed - €.
22.732,85 per interessi di mora), il debito residuo della sig.ra al 30/07/2015 (data di Pt_1 decadenza di beneficio del termine), a seguito delle differenti ipotesi di conteggio, viene rideterminato in: 1) 20.599,40 – rata calcolata in capitalizzazione semplice e tasso convenzionale;
2)
€.15.588,08 – rata calcolata in capitalizzazione composta e tasso Bot;
3) €. 15.502,35 – rata calcolata in capitalizzazione semplice e tasso Bot. Tali importi scaturiscono dalla somma algebrica tra il capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine e pari ad €. 15.490,96, le rate scadute e ricalcolate dalla n. 30 alla n. 43 e la differenza tra le quote interessi corrisposte fino alla rata 29 e quelle ricalcolate sempre fino alla rata 29, inoltre, alle somme così ottenute vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso del 15,96% dalla data di decadenza di beneficio del termine fino alla richiesta, come sotto schematizzato.
IPOTESI 1 ) RATA CAP SEMP. T. CONV. - DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO
N. 4142668
RATE RICALCOLATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 7.751,39
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI CORRISPOSTI E RICALCOLATI FINO ALLA
RATA N. 29 -€ 2.642,95
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 20.599,40 INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 19.482,79
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 40.082,20
IPOTESI 2 ) RATA CAP COMP. T. BOT - DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO N.
4142668
RATE RICALCOLATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 6.364,31
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI INO ALLA Parte_2 Parte_3
RATA N. 29 -€ 6.267,19
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 15.588,08
INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 14.743,11
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 30.331,19
IPOTESI 3 ) RATA CAP SEMP. T. BOT DEBITO RESIDUO PER IL FINANZIAMENTO N.
4142668
RATE SCADUTE E NON PAGATE DALLA 30 ALLA 43 € 6.351,93
CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI DECADENZA DEL BEN DEL TERMINE € 15.490,96
DIFFERENZA TRA INTERESSI CORRISPOSTI E RICALCOLATI FINO ALLA
RATA N. 29 -€ 6.340,54
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 30/07/2015 € 15.502,35
INTERESSI DI MORA AL 15,96% DAL 30/07/2015 AL 30/06/2021 € 14.662,03
TOTALE DEBITO AL 30/06/2021 € 30.164,38”
Per quanto innanzi specificato, la domanda di parte opponente risulta parzialmente fondata e l'ipotesi applicabile al caso in esame e' la seconda tra quelle formulate dal ctu dal momento che l'ausiliario, all'esito dell'indagine affidatagli, relativamente al rapporto di finanziamento n. 4241668, ha riscontrato che Il TEG applicato al rapporto, pari al
14,3952 %, non coincide con quanto indicato in contratto, ovvero il 13,96, però, risulta conforme alla normativa in materia di usura atteso che è inferiore rispetto al tasso soglia ministeriale di periodo pari al 18,0125%. Pertanto, in conformita' al quesito n.4 affidatogli con l'incarico peritale ha provveduto alla rielaborazione del finanziamento con applicazione del tasso Bot ex art. 117 TUB.
Per quanto innanzi, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato e va' accertato un credito in favore della opposta, sulla base di quanto ricostruito dal ctu, relativamente al solo finanziamento n. 4142668 , (essendo rimasta l'azione monitoria per l'altro finanziamento del tutto sfornita di prova) applicata l' ipotesi n. 2 formulata dal ctu che ha individuato : per le rate ricalcolate scadute e non pagate dalla 30 alla 43 € 6.364,31; il capitale residuo alla data di decadenza del ben del termine in €
15.490,96; la differenza tra interessi corrisposti e ricalcolati -€ 6.267,19 per un totale debito residuo al 30/07/2015 di € 15.588,08 a carico della opponente, per interessi di mora al
15,96% dal 30/07/2015 al 30/06/2021 € 14.743,11 ; per un debito totale a carico della opponente, al 30/06/2021, di € 30.331,19 .
Per quanto emerso dalla produzione documentale e dall'indagine svolta dal ctu, relativamente al rapporto di finanziamento n. 1116086969, “…non avendo rinvenuto alcun contratto ma solo una lista movimenti nella quale, peraltro, non viene indicato nemmeno il numero del rapporto indicato negli atti della ma solo il numero cliente, non è stato possibile né CP_1 analizzare né verificare l'importo a debito portato dal D.I. per il predetto rapporto…” nessuna prova risulta a sostegno della pretesa monitoria azionata per il finanziamento anzidetto, per cui la pretesa creditoria azionata va' respinta.
Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della societa' opposta , sulla base del D.M. 55/14 E 147/22 e s.m.e i. , in relazione all'attivita' effettivamente espletata ed al relativo scaglione di valore, parametri medi, operata una riduzione del 30% della fase istruttoria ed applicata una ulteriore riduzione per la non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2021, R.G. n. 1283/2021, del 29/07/2021 emesso dal
Tribunale di Campobasso, oggetto della presente opposizione;
Accerta il credito, in favore della societa' opposta e a debito dell'opponente, con esclusivo riferimento al solo contratto di finanziamento n. 4142668l, alla data del 30/06/2021, di €
30.331,19 , oltre interessi, convenzionalmente pattuiti, fino al soddisfo, entro i limiti di legge,
Condanna l'opposta alla refusione delle spese in favore dell'opponente che liquida in euro 286,00 per spese vive anticipate ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovuti, come per legge:
Pone le spese di ctu in atti liquidate definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Campobasso, il 3 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi