Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 25 luglio 2023, da
(c.f.: ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata al fascicolo telematico di primo grado, dall'avv. Stefano
Zarabara (pec: , Email_1 appellante/appellato incidentale contro
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale in atti a rogito notaio Notaio Per_1 rilasciata in Roma in data 23/01/2023, dall'avv. Antonella Tomasello pec:
t), Email_2 appellato/appellante incidentale
Oggetto: appello nei confronti della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza n. 42/2023 d.d. 26.01.2023, non notificata.-
In punto: risarcimento del danno previdenziale.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi la responsabilità contrattuale dell' ai sensi dell'art. 1218 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, condannarsi l'ente CP_1 medesimo al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. derivante Parte_1 dal mancato percepimento del trattamento pensionistico per il periodo dall'1.5.2020 al
1
- condannarsi altresì l'ente convenuto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il trattamento pensionistico attualmente goduto e quello che il ricorrente avrebbe potuto percepire con l'accoglimento dell'originaria domanda di riscatto di laurea del 14.4.2010, pari a €899,95 mensili e quantificato temporaneamente alla data del 31.12.2021, in € 7796,6 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, o in quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;
-condannarsi altresì l' al risarcimento del danno patrimoniale futuro e permanente CP_1 subito dal Sig. derivante dal mancato percepimento della maggiorazione mensile Pt_1 pari ad €899,95= e da quantificarsi complessivamente sulla base dei criteri indicati in narrativa, in €116.431,571 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge e al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
-in ogni caso con vittoria di spese legali di I e II grado e distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatari
: CP_1
“1 – Rigettare l'appello principale ex adverso proposto, anche se del caso per i motivi svolti con l'appello incidentale, e per l'effetto confermare la appellata sentenza del
Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro n. 42/2023 pubblicata il 26.1.2023.
2 - Spese di lite rifuse anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso proposto in data 07.06.2022 da con il quale domandava Parte_1 il risarcimento del danno (patrimoniale e non) derivante dall'erroneo provvedimento di riscatto del corso di laurea presso la Gestione Commercianti dell' d.d. 09.06.2010 (laddove era stato inserito il periodo dal 01.01.1976 al CP_1
30.09.1976, coperto da servizio militare ed era stato omesso l'inserimento della frazione del periodo di studi dal 01.01.1975 al 30.09.1975) e che aveva provocato un danno pensionistico (pari alla differenza tra la pensione goduta e la pensione percipienda con l'accoglimento dell'originaria domanda di riscatto di laurea del
14.4.2010, pari a € 889,95 mensili e a complessivi € 7.796,60 alla data del
31.12.2021, e a complessivi € 116.431,571 per il futuro) di cui aveva avuto
2 contezza solo nel maggio 2021 al momento del perfezionamento dei requisiti contributivi per accedere al trattamento di quiescenza.
Condannava altresì l'assicurato alla refusione delle spese di lite all'Istituto quantificate nella misura di € 3.900,00 (oltre accessori di legge).
In parte motiva il giudice berico così argomentava:
a) deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di maturata prescrizione sollevata dall ciò per effetto di domanda risarcitoria (identica a quella oggi proposta) CP_1 avanzata, ancorché in via subordinata, nel pregresso giudizio intercorso tra le parti (conclusosi in primo grado con sentenza resa dal Tribunale di VE n.
466/2017 ed in grado di appello con sentenza n. 433/2019); in assenza di tale fatto l'eccezione di prescrizione dovrebbe essere fondata;
b) non condivisibili sono poi le considerazioni svolte dalla difesa dell in tema di CP_1 ne bis in idem posto che certamente all'esito del giudizio di cui si è sopra detto alcuna pronuncia è stata emessa in materia di risarcimento del danno;
né è possibile ricavare l'inammissibilità dell'azione qui proposta dalla regola per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile posto che la proposizione, nel pregresso giudizio, in via subordinata della domanda risarcitoria, non può condurre a ritenere una simile domanda come in effetti dedotta così come la sua non necessaria correlazione con la domanda principale non può portare a farla rientrare nell'ambito delle richieste deducibili;
dovendosi in ogni caso evidenziare come la formulazione in via di subordine della pretesa risarcitoria potrebbe, al più, essere valorizzata (unitamente ad altre circostanze) quale rinuncia al diritto;
c) la pretesa del ricorrente è in ogni caso (a prescindere dalla possibile rinuncia da parte del ricorrente) infondata nel merito;
d) il ricorrente domanda risarcimento del danno conseguente ad (asserito) errore commesso dall'Ente previdenziale che, a seguito di istanza di riscatto del corso legale di laurea, avrebbe erroneamente computato tra i periodi oggetto di riscatto uno già coperto (avendo il ricorrente avanzato contestualmente istanza) dal servizio militare;
e) il ricorrente ha poi richiesto ad , nel 2013, la correzione dell'errore, peraltro CP_1 segnalando (della rilevanza di ciò meglio si dirà in appresso) come la svista compiuta da non assicurasse il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione CP_1 entro l'anno 1995 (già da tale semplice considerazione, oltre che dalla pretesa
3 corresponsione della differenza tra la pensione oggi erogata e quella che sarebbe stata erogata, si può comprendere il perché del superiore “costo” del ricalcolo operato da a seguito dell'inserimento del periodo dall'1.01.1975 al 30.09.75 CP_1 in luogo del periodo compreso tra l'1.01.1976 ed il 30.09.1976);
f) una simile correzione adottata dall con decreto del 2015 (che il ricorrente CP_1 ha poi abbondantemente dimostrato di non volere) ha necessariamente comportato un maggiore costo (con il primo provvedimento determinato in CP_1
€ 34.762,57) per il riscatto degli anni di laurea;
g) infatti, come il ricorrente ha dimostrato di comprendere sin dall'anno 2013,
l'inserimento del periodo dall'1.01.1975 al 30.09.75 in luogo del periodo dall'1.01.1976 al 30.09.1976, avrebbe comportato un cospicuo innalzamento del trattamento pensionistico che lo stesso ricorrente calcola, oggi, in poco meno di un migliaio di euro al mese (non poco e, quindi, tale da giustificare il differente costo di riscatto);
h) nonostante il richiesto suddetto ravvedimento dell , la quale ha infatti CP_1 corretto (come d'altronde le era stato richiesto dal ricorrente) il proprio originario provvedimento del 2010, necessariamente rideterminando, ora per allora (alla data della domanda di riscatto), il costo del riscatto (non più € 34.762,57, bensì
€ 178.914,99), il ricorrente ha preferito godere degli effetti del decreto del 2010
e non di quello correttivo del 2015;
i) il suddetto secondo provvedimento è, infatti, stato annullato (come da sentenza resa da CdA VE, passata in giudicato) a seguito di istanza giudiziale del ricorrente il quale ha domandato in via principale, risultando vincente sia in primo grado sia in secondo grado di giudizio, la
9.6.2010> che lo onerava del pagamento, per il riscatto, della somma di €
34.762,57;
j) ora deve essere rilevato come il suddetto provvedimento, quello del 2010, voluto dal ricorrente, sia stato emanato sulla base dei periodi dall'1.11.1973 al
31.12.1973, dall'1.01.1974 al 31.12.1974, dall'1.01.1976 al 30.09.1976 e dall'1.01.1977 al 31.10.1977, e non sulla base dei periodi che il ricorrente afferma di avere indicato (invero non avendolo fatto in modo esplicito, chiaro e ben distinguibile) nella domanda di riscatto (dall'1.11.1973 al 31.12.1973,
4 dall'1.01.1974 al 31.12.1974, dall'1.01.1975 al 30.09.75 e dall'1.01.1977 al
31.10.1977);
k) la stessa sentenza emessa in primo grado dal giudice di VE (sentenza n.
466/2017, poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello di VE con pronuncia n. 433/2019) ben chiarisce come il provvedimento originario del giugno
2010 seppur (forse) non conforme all'originaria richiesta del ricorrente e, tuttavia, corretto dal punto di vista della corrispondenza tra periodi riscattati (per come indicati nel provvedimento stesso) e onere di riscatto, sopravviva nella sua interezza;
l) ciò è tanto vero che nel dispositivo della sentenza di primo grado, che la CdA di
VE ha confermato rigettando l'appello dell , si precisa che <il giudice cp_1 del lavoro accerta la reviviscenza precedente provvedimento che fissava l dovuto dal ricorrente per il riscatto di laurea dei periodi>
01.11.73-31.12.73, 1.1.74-31.12.74, 1.1.1976-30.9.76, 1.1.77- 31.10.77 in €
34.762,57> e non con riferimento ai differenti periodi (dal 01.11.1973 al
31.12.1973, dal 01.01.1974 al 31.12.1974, dal 01.01.1975 al 30.09.75 e dal
01.01.1977 al 31.10.1977) indicati dal ricorrente;
m) il ricorrente, quindi, non ha goduto né gode di un miglior trattamento pensionistico (quello che gli sarebbe derivato dal riscatto del periodo dal
01.01.1975 al 30.09.1975 anziché del periodo dal 1.01.1976 al 30.09.1976) in quanto egli stesso ha chiesto di beneficiare del (meno oneroso) provvedimento
del 2010 anziché di quello (per lui più dispendioso) del 2015”. CP_1
2. Avverso la sentenza propone appello svolgendo due (2) motivi Parte_1 di appello.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. sub 4) in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione illogica ed errata valutazione delle circostanze di fatto, già coperte dal giudicato di cui alle sentenze
466/2017 del Tribunale di VE e n. 443/2019 della Corte di Appello di VE.
Contesta il capo della sentenza con il quale è stato posto in dubbio l'“asserito errore” commesso dall'Ente previdenziale, che a seguito di istanza di riscatto del corso legale di laurea, avrebbe erroneamente computato tra i periodi oggetto di riscatto, uno già coperto dal servizio militare, che “se veramente commesso”
5 sarebbe “stato generato quantomeno da imprecisione del ricorrente, così come da segnalata”. CP_1
2.2. Con il secondo motivo si duole della errata valutazione del giudicante nel considerare la scelta volontaria del ricorrente di privilegiare il provvedimento CP_1 del 2010, dopo averne chiesto la revisione, anziché il provvedimento di CP_1 rettifica del 2015, a fronte del maggior esborso chiesto (non più € 34.762,57, bensì
€ 178.914,99), che avrebbe garantito anche un cospicuo aumento del trattamento pensionistico,.
Lamenta che l'impugnata sentenza ha omesso di considerare che il provvedimento correttivo dell'Istituto d.d. 03.09.2015 è stato giudicato illegittimo da parte del
Tribunale di VE e della Corte di Appello, perché adottato contra legem, per cui il era stato costretto ad aderire al primo provvedimento e abbandonare il secondo.
3. Radicatosi il contradditorio l' formula, in via preliminare, appello incidentale CP_1 svolgendo due motivi con i quali reitera le eccezioni preliminari disattese erroneamente dal giudice di prime cure;
concludendo comunque nel merito per la conferma dell'impugnata decisione essendo correttamente motivata in diritto e in fatto.
3.1. Con il primo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale ex art. 2956 c.c. laddove la domanda risarcitoria svolta dal nel Pt_1 presente giudizio non è affatto identica (per petitum e causa petendi) a quella svolta in via subordinata nel ricorso d.d. 25.07.2016 introduttivo del precedente giudizio n. 1649/2016.
Rileva che la precedente domanda risarcitoria del danno da ritardato pensionamento svolta poggiava pertanto sul venir meno del provvedimento del
09.06.2010, mentre la domanda risarcitoria del danno da mancata percezione di ratei di pensione e da riduzione dei ratei di pensione per il diverso calcolo col regime retributivo anziché misto della pensione svolta nel presente giudizio, si fonda sull'errore contenuto nel provvedimento del 9.6.2010, confermato in sede giudiziale, consistito nell'omesso accredito dei 9 mesi di contributi dal 01.01.1975 al 30.09.1975, come del resto esplicitato nella lettera di diffida d.d. 14.04.2022.
6 Ha dunque errato il giudicante ha valutare il ricorso ex art. 442 c.p.c. d.d.
25.07.2016 quale atto interruttivo della prescrizione delle pretese azionate nel presente giudizio.
Tanto premesso l' conclude evidenziando che dalla comunicazione del CP_1 provvedimento del 09.06.2010 decorreva pertanto il termine di prescrizione ordinario decennale per la richiesta di risarcimento del danno da errore imputabile all'Ente, in ragione della conoscibilità dell'errore da tale data, determinato peraltro dalla imprecisione della richiesta di riscatto contenuta nella domanda del 14.4.2010
(non avendo con precisione indicato gli anni di riscatto ma allegando solo la certificazione dell'Università dalla quale risultava l'iscrizione dal 1973 al 1980) termine ampiamente decorso alla data della diffida del 14.4.2022 e di deposito del ricorso del 7.6.2022.
3.2. Con il secondo motivo ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per violazione del ne bis in idem, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 466/2017 del giudice del lavoro del Tribunale di VE che copre il dedotto e il deducibile, precludendo all'assicurato di richiedere nuovamente il risarcimento del danno già chiesto in via subordinata nel precedente contenzioso svolto inter partes.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio 2025 - nel corso della quale il procuratore dell'Istituto precisava che l'appello incidentale è da considerarsi condizionato all'accoglimento del motivo di appello principale - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato con conseguente assorbimento dell'appello principale condizionato.
5.1. Come risulta dall'estratto contributivo versato in atti (cfr. doc. 9 ) l'Istituto ha CP_1 dato esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 416/2017 - che ha accertato
“la reviviscenza del precedente provvedimento del 9.6.2010 che fissava l'importo dovuto dal ricorrente per il riscatto di laurea dei periodi 1.11.73-31.12.73, 1.1.74-
31.12.74, 1.1.76-30.9.76, 1.1.77-31.10.77 in € 34.762,57”, riconoscendo all'assicurato gli effetti del provvedimento d.d. 09.06.2010.
5.2. Un tanto emerge dalla pacifica circostanza che per il periodo dal 01.01.1976 al
30.09.1976 vi è cumulo fra i contributi (figurativi) per il servizio militare e quelli
7 (volontari) derivanti dal riscatto della laurea, che sarebbe vietato siccome il periodo di servizio militare è già coperto da contribuzione ex lege.
5.3. Il periodo dello studio di laurea dal 01.01.1975 al 30.09.1975 non è stato riscattato per una consapevole scelta dell'assicurato.
5.4. L'opzione operata dal per la reviviscenza del provvedimento del Pt_1
09.06.2010, accolta in sede giudiziale, ha comportato che per effetto del perfezionamento del riscatto sono stati coperti solo i periodi indicati ed è rimasto privo di contribuzione il periodo dal 1° gennaio 1975 al settembre 1975.
5.5. Il predetto “buco” contributivo non riscatto ha comportato l'impossibilità di accedere al beneficio prima del 1° maggio 2021 (per difetto del requisito contributivo) nonché di ottenere l'attribuzione di un trattamento più favorevole rispetto a quello attribuito (c.d. sistema misto) non avendo maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 (necessari per il calcolo della pensione col sistema retributivo).
5.6. La liquidazione della pensione a decorrere dal 1° maggio 2021 è conseguenza, si ribadisce, della scelta del ricorrente di non aderire al provvedimento dell'Istituto
d.d. 03.09.2015 (evidentemente per la gravosità dell'onere di riscatto dovuto pari a € 178.914,99) in cui il periodo dal 01.01.1975 al 30.09.1975 era compreso come periodo riscattabile (al posto del periodo errato dal 01.01.1976 al 30.09.1976) e non all'errore dell'Ente contenuto nel provvedimento del 9.6.2010.
5.7. La circostanza che tale scelta sia stata ritenuta legittima nel corso del precedente contenzioso con l' non comporta l'automatica risarcibilità del lamentato danno CP_1 pensionistico, siccome tale danno non è conseguente al difetto di indicazione fra i periodi riscattati nel provvedimento d.d. 09.06.2010 del periodo dal 01.01.1975 al
30.09.1975, ma all'opzione di aderire al riscatto di cui al medesimo provvedimento d.d. 09.06.2010 (benché privo del suddetto periodo e per il quale non è stato corrisposto e dunque riscattato alcunché).
5.8. La sentenza n. 416/2017 del giudice dal lavoro di VE non contiene - diversamente da quanto sostenuto dal - alcuna affermazione di Pt_1 responsabilità colposa dell' , laddove le domande di risarcimento dei danni CP_1 sono fondate sulla valorizzazione del periodo dal 01.01.1975 al 30.09.1975, il quale non risulta riconoscibile a favore del né per effetto del giudicato e dunque Pt_1 per fictio iuris (nulla essendo stato statuito sul punto nel precedente giudizio che
8 anzi nel riconfermare la validità del provvedimento d.d. 09.06.2010 ha escluso la rilevanza del periodo in questione), né per non aver comunque l'assicurato richiesto nuovamente - imputet sibi – il riscatto del predetto periodo.
5.9. Invero, la condotta dell'assicurato che ha con il ricorso giudiziale del 2016 preteso ed ottenuto di dare corso al riscatto secondo i dettami del provvedimento dell'Istituto d.d. 09.02.2010 ha interrotto il nesso eziologico fra il lamentato danno pensionistico e il provvedimento del 03.09.2015, essendo tanto la domanda risarcitoria quanto quella di riconoscimento del trattamento pensionistico fondate sul medesimo provvedimento quello valido ed eseguito dall'Istituto d.d.
09.02.2010.
5.10. Il riscatto dei periodi di corso di laurea di cui al provvedimento del 09.06.2010 è comunque tornato utile al , posto che il perfezionamento del riscatto ha Pt_1 consentito di accedere alla pensione anticipata dal 01.05.2021 (prima del compimento dell'età pensionabile) nonché di incrementare la quota retributiva della pensione liquidata nella misura col regime misto (nonché, per effetto del giudicato, di cumulare per il periodo dal 01.01.1976 al 30.09.1976 i contributi figurativi per il servizio militare a quelli per il riscatto della laurea).
6. Le spese del grado sono da porre a carico dell'appellante principale soccombente nel merito della controversia (valore di causa € 158.348,25) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai medi previsti dal d.m.
55/2014 senza spese di fase istruttoria ed alle tariffe professionali vigenti.
7. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna alla rifusione in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_1 lite del grado, liquidate in € 9.048,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
9 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
VE, 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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