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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3274 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria in vico Ferruccio n.19, in persona del suo amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Mafrici, ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via
Calveri n.1 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I.: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Reggio Calabria alla Via Sbarre Inf. Gruppo A Monte n.73/E, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Latella, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.35 ha eletto domicilio.
-opposta-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(P.I.: con sede legale in Roma, in Controparte_2 P.IVA_3
viale Europa n.190, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Silipo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso Affari Legali
Territoriali Sud -Dislocazione di Catanzaro in Piazza L. Rossi
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 18.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 15.12.2023 il Parte_1
introduzione il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex
[...]
art.615 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 19.10.2023 con la quale il
Giudice dell'Esecuzione dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'odierno opponente, deducendo, in particolare, l'erronea interpretazione delle norme di legge e dei principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n.26285/2019; la violazione dell'art.546 c.p.c.; l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la la quale precisava Controparte_1 Controparte_1
innanzitutto che l'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c.
pagina 2 di 9 era stata proposta in data anteriore all'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c., atteso che la prima era stata azionata con ricorso depositato il 21.06.2022 mentre la seconda era stata iscritta a ruolo il
06.10.2022; deduceva nel merito l'infondatezza dei motivi di impugnazione per le considerazioni ampiamente articolate nella propria costituzione.
Si costituiva altresì il terzo pignorato la quale Controparte_2
assumeva che si era limitata ad ottemperare al disposto del Giudice dell'Esecuzione, provvedendo all'immediato pagamento delle somme in favore del creditore pignorante;
rilevava di essere quindi completamente estranea alle vicende attinenti ai rapporti tra creditore e debitore.
Ritenute inammissibili tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
I motivi di doglianza sviluppati da parte opponente impongono, preliminarmente, l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono alle opposizioni esecutive.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva, ed invece quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento pagina 3 di 9 alle questioni attinenti la regolarità formale del titolo e del precetto, con la conseguenza che quest'ultimo rimedio va proposto nel termine perentorio di venti giorni, così come previsto dall'art.617 c.p.c..
Ciò comporta che i motivi di opposizione svolti dal Parte_1
opponente configurano in parte un'opposizione ex art.615 c.p.c. ed in parte un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Deve poi osservarsi che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in quello di opposizione per fatti antecedenti alla sua definitività, in forza dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale -ed è certamente l'ipotesi che qui ricorre- al giudice dell'opposizione gli è precluso qualsiasi controllo intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o difese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emesso il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed attribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione.
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo o comunque successive alla sua formazione possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
pagina 4 di 9 E' stato affermato, proprio di recente, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass.
n.2785/2025).
E' stato poi affermato (Cass. n.26285/2019) che qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art.615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art.615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l''istanza innanzi a quello con il potere
“maggiore” (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato.
Ebbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi testè enunciati, va innanzitutto osservato che nella vicenda qui scrutinata il titolo azionato in exsecutivis dalla è costituito Controparte_1
pagina 5 di 9 da un decreto ingiuntivo, peraltro divenuto ormai definitivo perché non opposto nei termini, di talchè tutte le censure attinenti all'an e al quantum della pretesa creditoria nonché alla validità e/o all'efficacia di detto titolo dovevano essere proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè tali questioni, sollevate in questa sede, appaiono prive di qualsivoglia fondamento giuridico.
Sotto diverso profilo, risulta incontestata la circostanza che il
Condominio opponente abbia già proposto preventivamente opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. avverso il medesimo atto di precetto contestato con la presente opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c., di talchè proprio seguendo l'insegnamento dei giudici di legittimità sopra citato e invocato dallo stesso opponente, quest'ultimo, avendo consumato il proprio potere processuale di invocare il rimedio cautelare, non avrebbe potuto adire per il medesimo fine il giudice dell'esecuzione, nonostante il Giudice di Pace competente per valore adito con l'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato.
Ed invero, con l'ordinanza impugnata del 15.03.2023 il giudice dell'esecuzione ha dato correttamente atto che “…..tutti gli altri motivi di opposizione risultano identici a quelli formulati dal debitore esecutato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, a mezzo opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ed istanza di sospensione al titolo esecutivo, proposta avverso atto di precetto notificato in data
15.03.2022; da cui ne consegue che l'opponente che ha già chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo al giudice dell'opposizione pre- esecutiva, non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione (Cass 26285/2019)”, salvo poi errare nella sanzione pagina 6 di 9 applicata, dovendo dichiarare l'istanza cautelare inammissibile anziché rigettarla, ma in ogni caso procedendo giustamente alla condanna alle spese di quella fase interinale, attesa la sostanziale soccombenza in quel procedimento, essendo l'istanza per l'appunto palesemente inammissibile
(Cass. n.26285/2019 citata).
Prima di pregio si rivela, ancora, l'eccezione di nullità della procedura esecutiva per errata indicazione del codice fiscale del debitore-opponente nell'atto di precetto.
Ebbene, a tale riguardo, va rilevato che la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute
(ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà valutare se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
L'art.480 c.p.c. indica espressamente gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità e, tra questi, vi è l'indicazione delle parti.
Nell'atto di precetto oggetto di contestazione risulta l'indicazione della parte opponente, non potendo affermarsi sussistente un'incertezza assoluta in ordine alla parte destinataria dell'atto; difatti, nonostante l'asserita errata indicazione del codice fiscale, le generalità della parte hanno consentito l'esatta individuazione del debitore precettato.
pagina 7 di 9 D'altra parte, al di là di mere e teoriche considerazioni di principio,
l'opponente non ha specificatamente contestato alcuna fattura che potrebbe aver dato luogo alla paventata confusione in cui sarebbe incorso il creditore nell'identificazione dell'effettivo debitore.
Né tantomeno, il opponente che, giova ribadirlo, non ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, può dolersi in questa sede di comportamenti gravemente colposi che sarebbero stati tenuti dal precedente amministratore.
La società creditrice, d'altro canto, ha documentato che si è trattato di un mero errore materiale di digitazione dell'ultima cifra.
Risultano, infine, correttamente conteggiate dal giudice dell'esecuzione le somme dovute dal debitore-opponente, sulla corta dell'importo precettato, delle successive spese maturate nella procedura esecutiva, sicchè anche sotto tale profilo l'opposizione si appalesa infondata.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione esecutiva proposta dal
, in persona del suo amministratore pro- Parte_1
tempore, nei confronti della e di Controparte_1 [...]
quale terzo pignorato, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato il 15.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 -condanna il al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.800,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3274 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria in vico Ferruccio n.19, in persona del suo amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Mafrici, ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via
Calveri n.1 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I.: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Reggio Calabria alla Via Sbarre Inf. Gruppo A Monte n.73/E, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Latella, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.35 ha eletto domicilio.
-opposta-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(P.I.: con sede legale in Roma, in Controparte_2 P.IVA_3
viale Europa n.190, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Silipo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso Affari Legali
Territoriali Sud -Dislocazione di Catanzaro in Piazza L. Rossi
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 18.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 15.12.2023 il Parte_1
introduzione il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex
[...]
art.615 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 19.10.2023 con la quale il
Giudice dell'Esecuzione dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'odierno opponente, deducendo, in particolare, l'erronea interpretazione delle norme di legge e dei principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n.26285/2019; la violazione dell'art.546 c.p.c.; l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la la quale precisava Controparte_1 Controparte_1
innanzitutto che l'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c.
pagina 2 di 9 era stata proposta in data anteriore all'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c., atteso che la prima era stata azionata con ricorso depositato il 21.06.2022 mentre la seconda era stata iscritta a ruolo il
06.10.2022; deduceva nel merito l'infondatezza dei motivi di impugnazione per le considerazioni ampiamente articolate nella propria costituzione.
Si costituiva altresì il terzo pignorato la quale Controparte_2
assumeva che si era limitata ad ottemperare al disposto del Giudice dell'Esecuzione, provvedendo all'immediato pagamento delle somme in favore del creditore pignorante;
rilevava di essere quindi completamente estranea alle vicende attinenti ai rapporti tra creditore e debitore.
Ritenute inammissibili tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
I motivi di doglianza sviluppati da parte opponente impongono, preliminarmente, l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono alle opposizioni esecutive.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva, ed invece quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento pagina 3 di 9 alle questioni attinenti la regolarità formale del titolo e del precetto, con la conseguenza che quest'ultimo rimedio va proposto nel termine perentorio di venti giorni, così come previsto dall'art.617 c.p.c..
Ciò comporta che i motivi di opposizione svolti dal Parte_1
opponente configurano in parte un'opposizione ex art.615 c.p.c. ed in parte un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Deve poi osservarsi che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in quello di opposizione per fatti antecedenti alla sua definitività, in forza dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale -ed è certamente l'ipotesi che qui ricorre- al giudice dell'opposizione gli è precluso qualsiasi controllo intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o difese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emesso il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed attribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione.
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo o comunque successive alla sua formazione possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
pagina 4 di 9 E' stato affermato, proprio di recente, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass.
n.2785/2025).
E' stato poi affermato (Cass. n.26285/2019) che qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art.615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art.615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l''istanza innanzi a quello con il potere
“maggiore” (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato.
Ebbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi testè enunciati, va innanzitutto osservato che nella vicenda qui scrutinata il titolo azionato in exsecutivis dalla è costituito Controparte_1
pagina 5 di 9 da un decreto ingiuntivo, peraltro divenuto ormai definitivo perché non opposto nei termini, di talchè tutte le censure attinenti all'an e al quantum della pretesa creditoria nonché alla validità e/o all'efficacia di detto titolo dovevano essere proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè tali questioni, sollevate in questa sede, appaiono prive di qualsivoglia fondamento giuridico.
Sotto diverso profilo, risulta incontestata la circostanza che il
Condominio opponente abbia già proposto preventivamente opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. avverso il medesimo atto di precetto contestato con la presente opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c., di talchè proprio seguendo l'insegnamento dei giudici di legittimità sopra citato e invocato dallo stesso opponente, quest'ultimo, avendo consumato il proprio potere processuale di invocare il rimedio cautelare, non avrebbe potuto adire per il medesimo fine il giudice dell'esecuzione, nonostante il Giudice di Pace competente per valore adito con l'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato.
Ed invero, con l'ordinanza impugnata del 15.03.2023 il giudice dell'esecuzione ha dato correttamente atto che “…..tutti gli altri motivi di opposizione risultano identici a quelli formulati dal debitore esecutato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, a mezzo opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ed istanza di sospensione al titolo esecutivo, proposta avverso atto di precetto notificato in data
15.03.2022; da cui ne consegue che l'opponente che ha già chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo al giudice dell'opposizione pre- esecutiva, non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione (Cass 26285/2019)”, salvo poi errare nella sanzione pagina 6 di 9 applicata, dovendo dichiarare l'istanza cautelare inammissibile anziché rigettarla, ma in ogni caso procedendo giustamente alla condanna alle spese di quella fase interinale, attesa la sostanziale soccombenza in quel procedimento, essendo l'istanza per l'appunto palesemente inammissibile
(Cass. n.26285/2019 citata).
Prima di pregio si rivela, ancora, l'eccezione di nullità della procedura esecutiva per errata indicazione del codice fiscale del debitore-opponente nell'atto di precetto.
Ebbene, a tale riguardo, va rilevato che la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute
(ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà valutare se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
L'art.480 c.p.c. indica espressamente gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità e, tra questi, vi è l'indicazione delle parti.
Nell'atto di precetto oggetto di contestazione risulta l'indicazione della parte opponente, non potendo affermarsi sussistente un'incertezza assoluta in ordine alla parte destinataria dell'atto; difatti, nonostante l'asserita errata indicazione del codice fiscale, le generalità della parte hanno consentito l'esatta individuazione del debitore precettato.
pagina 7 di 9 D'altra parte, al di là di mere e teoriche considerazioni di principio,
l'opponente non ha specificatamente contestato alcuna fattura che potrebbe aver dato luogo alla paventata confusione in cui sarebbe incorso il creditore nell'identificazione dell'effettivo debitore.
Né tantomeno, il opponente che, giova ribadirlo, non ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, può dolersi in questa sede di comportamenti gravemente colposi che sarebbero stati tenuti dal precedente amministratore.
La società creditrice, d'altro canto, ha documentato che si è trattato di un mero errore materiale di digitazione dell'ultima cifra.
Risultano, infine, correttamente conteggiate dal giudice dell'esecuzione le somme dovute dal debitore-opponente, sulla corta dell'importo precettato, delle successive spese maturate nella procedura esecutiva, sicchè anche sotto tale profilo l'opposizione si appalesa infondata.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione esecutiva proposta dal
, in persona del suo amministratore pro- Parte_1
tempore, nei confronti della e di Controparte_1 [...]
quale terzo pignorato, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato il 15.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 -condanna il al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.800,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9