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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12154 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 11690 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 5 marzo 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Rocca Parte_1
Sinibalda 10, presso lo Studio dell'Avv. Marina Terlizzi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza CP_1
dell'Orologio 7, presso lo Studio dell'Avv. Alfredo Ioannilli, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c., il Sig. Parte_1
richiamava il procedimento ex art. 700 c.p.c. svolto nei confronti della
Sig.ra innanzi al Tribunale di Roma, e concluso con l'ordine, CP_1
nei confronti della resistente, di consentire l'accesso al proprio giardino per l'esecuzione delle opere di manutenzione della caldaia posta sul fondo, con riallaccio dei tubi e lo spostamento secondo quanto indicato dal perito.
Rilevava l'attore che, in sede di merito, era necessario valutare il danno subito, conseguente al rinviato trasloco nella proprietà, alla ricerca di mezzi di fortuna per il riscaldamento, alle spese affrontate.
Contestava l'avvenuta compensazione delle spese di lite nel giudizio cautelare e concludeva richiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra che richiamava il CP_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Roma all'esito della fase cautelare e contestava la richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo il rigetto della domanda attrice e la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale, attesa la competenza del Giudice di Pace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati in conseguenza della prospettata condotta della convenuta, e quantificati nella complessiva cifra di euro 5.000,00.
Sul punto, avuto riguardo alle deduzioni tempestivamente formulate, non deve in primo luogo essere accolta l'avanzata eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, tenuto conto che la richiesta attorea risulta volta, come da atto di citazione, alla condanna di controparte al pagamento della cifra di euro 5.000,00, “oltre interessi legali a decorrere dal 10-12-2021 e fino al giorno di effettivo pagamento”, così dovendosi ritenere sussistente la competenza del
Giudice adito in conseguenza dell'avvenuta richiesta di corresponsione degli interessi, in aggiunta alla domandata cifra di euro
5.000,00.
Chiarito ciò, si deve evidenziare come nel provvedimento emesso all'esito della fase cautelare il Giudice ha dato atto che, risultando pacifico fra le parti la presenza di una caldaia a servizio dell'unità immobiliare attorea situata sul fondo di controparte, risultava sussistente il fumus boni iuris della pretesa azionata in quella sede, e consistente nell'accesso alla proprietà della convenuta e nell'effettuazione delle necessarie opere di manutenzione sulla caldaia, con spostamento della stessa;
in particolare, il Giudice, richiamando il disposto ex art. 843 c.c., e la giurisprudenza formatasi sul punto, consentiva all'attore di accedere al giardino della convenuta per il tempo strettamente necessario ad intervenire sulla caldaia, riallacciare le condutture del gas ed eventualmente spostare la caldaia in un punto più vicino alla porzione immobiliare del Sig. . Pt_1 Peraltro, nel provvedimento, il Giudice dava atto che la resistente non aveva negato che la caldaia fosse a servizio dell'abitazione attorea, pur contestandone l'abusiva collocazione e che la stessa fosse attiva, evidenziando come la medesima parte avesse dato atto che i cavi di erogazione erano stati interrotti dagli stessi operai incaricati dal ricorrente introdottisi abusivamente nel proprio immobile.
A ciò consegue, quindi, come le ragioni di accoglimento della pretesa attorea in sede cautelare discendano, nel provvedimento in esame, dalla non contestata situazione dei luoghi, dalla presenza della caldaia a servizio di parte ricorrente nel fondo della resistente, e dal riconoscimento del diritto dell'attore di eseguire le opere necessarie sul proprio bene posto sul fondo altrui per ripristinarne la funzionalità ed eventualmente spostarlo in un punto più vicino alla sua porzione immobiliare.
Nessuna valutazione o deduzione risulta quindi effettuata in relazione alle prospettate condotte della Sig.ra determinative della CP_1
lamentata inagibilità del bene, né alcun riferimento al distacco dei tubi da quest'ultima operato risulta presente.
A ciò consegue, in primo luogo, come alcun risarcimento possa ritenersi dovuto dalla convenuta in relazione alle opere di riallaccio dei tubi e spostamento della caldaia, per come indicate nella prodotta relazione di parte, non essendo stati introdotti, neppure nella presente sede, idonei elementi al fine di ritenere addebitabile alla detta parte il distacco degli stessi e la conseguente inagibilità della proprietà attorea;
inoltre, per come chiarito, il provvedimento emesso al termine della fase cautelare si è limitato ad accogliere l'istanza attorea di accedere al giardino di controparte per l'esecuzione delle opere necessarie, nulla deducendosi in ordine alla responsabilità della convenuta circa il distacco delle tubazioni. Lo stesso è a dirsi in relazione al lamentato danno non patrimoniale, nulla di specifico emergendo dalla documentazione in atti circa la sussistenza dello stesso, in quanto conseguente al diniego della convenuta di permettere l'accesso nel proprio fondo per l'effettuazione di quanto necessario.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, la domanda attrice, per come tempestivamente formulata, deve essere rigettata, evidenziandosi in ultimo, quanto alle deduzioni riguardanti l'avvenuta compensazione delle spese di lite della fase cautelare, come la stessa veniva disposta dal Giudice proprio in considerazione “della peculiarità della situazione esposta dalla parte resistente e delle modalità in cui è stato eseguito il tentativo di intervento da parte dei delegati di parte ricorrente, e dunque ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni”.
Le spese di lite, in considerazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta la domanda attrice;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1 settembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 11690 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 5 marzo 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Rocca Parte_1
Sinibalda 10, presso lo Studio dell'Avv. Marina Terlizzi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza CP_1
dell'Orologio 7, presso lo Studio dell'Avv. Alfredo Ioannilli, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c., il Sig. Parte_1
richiamava il procedimento ex art. 700 c.p.c. svolto nei confronti della
Sig.ra innanzi al Tribunale di Roma, e concluso con l'ordine, CP_1
nei confronti della resistente, di consentire l'accesso al proprio giardino per l'esecuzione delle opere di manutenzione della caldaia posta sul fondo, con riallaccio dei tubi e lo spostamento secondo quanto indicato dal perito.
Rilevava l'attore che, in sede di merito, era necessario valutare il danno subito, conseguente al rinviato trasloco nella proprietà, alla ricerca di mezzi di fortuna per il riscaldamento, alle spese affrontate.
Contestava l'avvenuta compensazione delle spese di lite nel giudizio cautelare e concludeva richiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra che richiamava il CP_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Roma all'esito della fase cautelare e contestava la richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo il rigetto della domanda attrice e la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale, attesa la competenza del Giudice di Pace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati in conseguenza della prospettata condotta della convenuta, e quantificati nella complessiva cifra di euro 5.000,00.
Sul punto, avuto riguardo alle deduzioni tempestivamente formulate, non deve in primo luogo essere accolta l'avanzata eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, tenuto conto che la richiesta attorea risulta volta, come da atto di citazione, alla condanna di controparte al pagamento della cifra di euro 5.000,00, “oltre interessi legali a decorrere dal 10-12-2021 e fino al giorno di effettivo pagamento”, così dovendosi ritenere sussistente la competenza del
Giudice adito in conseguenza dell'avvenuta richiesta di corresponsione degli interessi, in aggiunta alla domandata cifra di euro
5.000,00.
Chiarito ciò, si deve evidenziare come nel provvedimento emesso all'esito della fase cautelare il Giudice ha dato atto che, risultando pacifico fra le parti la presenza di una caldaia a servizio dell'unità immobiliare attorea situata sul fondo di controparte, risultava sussistente il fumus boni iuris della pretesa azionata in quella sede, e consistente nell'accesso alla proprietà della convenuta e nell'effettuazione delle necessarie opere di manutenzione sulla caldaia, con spostamento della stessa;
in particolare, il Giudice, richiamando il disposto ex art. 843 c.c., e la giurisprudenza formatasi sul punto, consentiva all'attore di accedere al giardino della convenuta per il tempo strettamente necessario ad intervenire sulla caldaia, riallacciare le condutture del gas ed eventualmente spostare la caldaia in un punto più vicino alla porzione immobiliare del Sig. . Pt_1 Peraltro, nel provvedimento, il Giudice dava atto che la resistente non aveva negato che la caldaia fosse a servizio dell'abitazione attorea, pur contestandone l'abusiva collocazione e che la stessa fosse attiva, evidenziando come la medesima parte avesse dato atto che i cavi di erogazione erano stati interrotti dagli stessi operai incaricati dal ricorrente introdottisi abusivamente nel proprio immobile.
A ciò consegue, quindi, come le ragioni di accoglimento della pretesa attorea in sede cautelare discendano, nel provvedimento in esame, dalla non contestata situazione dei luoghi, dalla presenza della caldaia a servizio di parte ricorrente nel fondo della resistente, e dal riconoscimento del diritto dell'attore di eseguire le opere necessarie sul proprio bene posto sul fondo altrui per ripristinarne la funzionalità ed eventualmente spostarlo in un punto più vicino alla sua porzione immobiliare.
Nessuna valutazione o deduzione risulta quindi effettuata in relazione alle prospettate condotte della Sig.ra determinative della CP_1
lamentata inagibilità del bene, né alcun riferimento al distacco dei tubi da quest'ultima operato risulta presente.
A ciò consegue, in primo luogo, come alcun risarcimento possa ritenersi dovuto dalla convenuta in relazione alle opere di riallaccio dei tubi e spostamento della caldaia, per come indicate nella prodotta relazione di parte, non essendo stati introdotti, neppure nella presente sede, idonei elementi al fine di ritenere addebitabile alla detta parte il distacco degli stessi e la conseguente inagibilità della proprietà attorea;
inoltre, per come chiarito, il provvedimento emesso al termine della fase cautelare si è limitato ad accogliere l'istanza attorea di accedere al giardino di controparte per l'esecuzione delle opere necessarie, nulla deducendosi in ordine alla responsabilità della convenuta circa il distacco delle tubazioni. Lo stesso è a dirsi in relazione al lamentato danno non patrimoniale, nulla di specifico emergendo dalla documentazione in atti circa la sussistenza dello stesso, in quanto conseguente al diniego della convenuta di permettere l'accesso nel proprio fondo per l'effettuazione di quanto necessario.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, la domanda attrice, per come tempestivamente formulata, deve essere rigettata, evidenziandosi in ultimo, quanto alle deduzioni riguardanti l'avvenuta compensazione delle spese di lite della fase cautelare, come la stessa veniva disposta dal Giudice proprio in considerazione “della peculiarità della situazione esposta dalla parte resistente e delle modalità in cui è stato eseguito il tentativo di intervento da parte dei delegati di parte ricorrente, e dunque ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni”.
Le spese di lite, in considerazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta la domanda attrice;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1 settembre 2025
IL GIUDICE