Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02.04.2024 al n. 699 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 300/2024 del 29/01/2024
promossa da in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio Parte_1 minore nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Persona_1
Pontedera (PI), piazza Curtatone n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Silvia Corradini che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellante - contro
, elettivamente domiciliato in Prato, via Rimini n. 49 presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Beatrice Mazzetti che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità / affidamento minore.
“…Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento
[...]
dell'appello proposto dalla sig.r parzialmente modificare la sentenza n. Parte_1
300/2024 e relativa alla causa RG n. 11857/2022, emessa in data 24/01/24, pubblicata il 29/01/2024 e, conseguentemente: - porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere alla sig.ra € 500,00 mensili, con decorrenza dalla nascita Parte_1
del bambino (31.07.2019), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. -
Porre a carico del il 70% delle spese straordinarie, come descritte in CP_1
narrativa. - Condannare al pagamento a favore della sig.r di un importo Parte_1
da determinarsi in via equitativa per spese sostenute per il figlio dalla nascita alla domanda. - Disporre che la frequentazione padre/figlio avvenga, per un periodo non inferiore a 12 mesi, dall'inizio dell'avvio dei rapporti e fino alla verifica della sussistenza delle condizioni per la frequentazione nell'interesse del minore e per la serenità di questo, oltre che alla presenza della madre, con il coinvolgimento dei
Servizi sociali. Conseguentemente disciplinare il diritto di visita del padre, sondata anche mediante l'ausilio degli assistenti sociali competenti territorialmente, la capacità genitoriale del padre e la modalità degli incontri. Confermato il resto della pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio…”; per l'appellato “…Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di CP_1
Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Firenze, Prima Sezione Civile, emessa in data 24.1.2024 nel procedimento N.R.G.A.C. 11857/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge…”; per il Pubblico Ministero interveniente:
“Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. adiva il Tribunale di Firenze deducendo che Parte_1
aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla cui CP_1
unione era nato , a [...], il [...]; che già da poco tempo dopo Per_1
2 l'inizio della gravidanza, il mutava il proprio atteggiamento nei confronti CP_1
della comparente, affermava che non aveva intenzione di avere altri figli (avendone già uno da precedente matrimonio, poi sciolto); che pertanto la frequentazione proseguiva in modo discontinuo e al momento della nascita rifiutava di riconoscerlo,
rimanendo nel tempo assente con lui – al di là di sporadiche visite – e neppure contribuendo al suo mantenimento. Concludeva affinché il Tribunale volesse
“…accertare che il convenuto Sig. come sopra generalizzato, è il CP_1
padre biologico di nato a [...], il [...] e Persona_1
conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontedera
(PI) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di autorizzare, nell'interesse del minore, a norma dell'art. 262 cc, il Persona_1
minore a mantenere il cognome materno;
emettere i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore e disciplinare il diritto di visita del padre, sondata la capacità genitoriale del padre e, nell'interesse del minore, valutate le condizioni di questo;
condannare il sig. al CP_1
versamento a favore della sig.ra di un importo determinato Parte_1
equitativamente a titolo di rimborso di quanto dalla stessa speso per il mantenimento del figlio dalla nascita sino alla litispendenza;
determinare ex art. 147 cc Per_1
l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del sig con CP_1
condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore del minore…”.
Nella contumacia del convenuto erano acquisite dall'Agenzia delle Entrate
informazioni scritte sulle risultanze reddituali del mentre la C.T.U. genetica, CP_1
originariamente disposta, era revocata per sopravvenuto riconoscimento del minore da parte del La causa era quindi trattenuta in decisione con riferimento alle CP_1
sole statuizioni su affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
I.
1. Il Tribunale così statuiva: “…dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla dichiarazione di paternità; dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale provvederà ad assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio;
dispone che il minore veda il padre una volta a settimana in presenza
3 della madre, previ accordi tra le parti, con progressiva intensificazione degli incontri;
pone a carico di quale contributo al mantenimento del figlio la CP_1
somma mensile di € 500,00 con decorrenza dal mese di novembre 2022, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di gennaio 2025 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà per intero l'assegno unico;
condanna a rimborsare a CP_1 Pt_1
le spese di lite pari ad € 5.130,32 come sopra liquidate…”. Osservava il
[...]
Tribunale in motivazione: “…Quanto alla frequentazione si ritiene opportuno avviare un percorso di avvicinamento fra minore e padre, attraverso incontri settimanali in presenza della madre, da intensificarsi progressivamente, previ accordi fra le parti. Per quanto riguarda la domanda di corresponsione da parte del convenuto di un contributo mensile per il mantenimento del figlio si osserva che l'attrice risulta aver percepito nel 2022 un reddito da lavoro dipendente netto di €
18.700,00 pari a circa € 1.550,00 per dodici mensilità (come da modello 730/23 da ultimo depositato), cui si aggiunge l'assegno unico per € 140,00 mensili;
non sostiene costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà, come dichiarato dalla parte in prima udienza. Il convenuto, invece, risulta aver avuto negli anni 2019, 2020 e 2021,
i soli per i quali risultano depositate la dichiarazioni dei redditi acquisite dall'Agenzia delle Entrate, un reddito netto da attività imprenditoriale pari rispettivamente a circa € 69.000,00; € 71.000,00; € 46.000,00 (tutti al netto dei contributi previdenziali versati dal contribuente). Non sono note le condizioni abitative. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'assenza di contributo diretto da parte del padre, si ritiene adeguato porre a carico de la somma mensile di CP_1
€ 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dalla notifica della domanda, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Inoltre, si prevede che entrambi i genitori sostengano in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017. Quando alla domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attrice pe nulla è stato prodotto dall né tempestivamente Per_1 Pt_1
4 dedotto circa le modalità di svolgimento dei primi tre anni di vita del minore. Sicché la domanda non può essere accolta. La soccombenza del convenuto giustifica la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Pt_1
che si liquidano, nei valori tra minimi e medi, in complessivi € 5.130,32 di cui €
23,40 per esborsi, € 3.500,00 per compensi, € 525,00 per spese generali ed € 1.081,92 per CAP e IVA. Non può invece essere accolta la richiesta di condanna al pagamento delle spese direttamente al difensore dichiaratosi antistatario, non avendo egli espressamente dedotto di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese vive, come richiesto dall'art. 93 c.p.c. (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 4294 del 18.2.21; Cass. Sez
6-2, ordinanza n. 8436 del 26.3.19)…”.
I.
2. Appellava la sentenza la medesima la quale, con distinti motivi Parte_1
e diffusamente argomentando su ciascuno, lamentava: 1) erronea statuizione in punto di disciplina delle modalità di frequentazione padre/figlio; 2) omessa pronuncia circa la determinazione dell'assegno di mantenimento dalla data della nascita;
3) erronea pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese dalla nascita alla domanda;
4) erroneità della misura stabilita in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie. Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in questo grado l'appellato il quale contestava sia in fatto che in diritto ciascuno dei motivi CP_1
dell'appello di controparte e concludeva, come in epigrafe, per la conferma del provvedimento di primo grado. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione previa concessione alle Parti dei termini massimi di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
II. Il merito. L'appello è parzialmente fondato;
pertanto, per quanto di ragione e nei limiti sotto indicati, deve essere accolto.
II.
1. Quanto al primo motivo, l'appellante lamenta che Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della tenera età del bambino, che rarissime volte ha incontrato il padre, del rapporto conflittuale tra i genitori e della manifesta mancanza di volontà del padre di incontrare il figlio e creare con lui le condizioni per un rapporto di serena frequentazione, dato che mai si è attivato in tal senso. L'appellato sul punto
5 eccepisce che la controparte non ha mai rappresentato alcun elemento che renderebbe necessaria la presenza dei Servizi Sociali ai fini del consolidamento e del recupero del rapporto padre-figlio, tenendo anche conto che i Servizi Sociali non possono servire a coadiuvare i genitori nella gestione della loro “conflittualità”.
Ritiene la Corte che, effettivamente, il decisum del Tribunale sul punto (“…dispone che il minore veda il padre una volta a settimana in presenza della madre, previ accordi tra le parti, con progressiva intensificazione degli incontri…”) si palesa di difficile spontanea esecuzione. Di qui, l'opportunità che, almeno per il primo semestre i servizi Sociali competenti territorialmente in ragione della residenza del minore si attivino al fine di fornire un primo supporto per l'organizzazione degli incontri, da effettuarsi con modalità libere ma nei modi e nei tempi che i Servizi
riterranno di modulare con progressione crescente, con monitoraggio degli stessi e supporto ad entrambi i genitori con le prescrizioni ritenute necessarie e con obbligo di riferire in esito al Giudice Tutelare.
II.
2. Quanto al secondo e terzo motivo che possono essere trattati simultaneamente per la loro connessione (rispettivamente, mantenimento e spese pregressi), il Tribunale, a fronte della domanda di regresso in ordine al mantenimento di dalla nascita e di rimborso delle spese sostenute, respingeva Per_1
la domanda motivando, “…quanto alla domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attrice pe nulla è stato prodotto dall né tempestivamente dedotto Per_1 Pt_1
circa le modalità di svolgimento dei primi tre anni di vita del minore. Sicché la domanda non può essere accolta. …”, nel mentre non si pronunciava sul mantenimento. L'appellante lamentava sul primo punto omessa valutazione della documentazione in atti e sul secondo punto omessa pronuncia. L'appellato, a sua volta, eccepiva che in ogni caso la somma dovuta in regresso per il mantenimento non poteva essere equiparata a quella concessa per il futuro sia in considerazione della tenera età del bambino sino al momento della domanda giudiziale sia anche in quanto non potevano essere a lui opponibili le scelte individuali ed autonome intraprese dalla madre in merito all'istruzione del figlio e alla sua crescita nei primi
6 anni di vita, anteriori al riconoscimento. Ebbene, proprio il provvedimento della
Suprema Corte citato dall'appellato (come altri ivi indicati) evidenzia – ma la circostanza è in verità pacifica – che il riconoscimento del figlio naturale implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.; d'altro lato, la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio.
Ne consegue – prosegue sempre la Corte – che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali;
la condanna al rimborso di tale quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può
prescindere da una espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e,
quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri ufficiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.- In riferimento, poi, al quantum, aggiunge la Corte che esso, dalla nascita alla domanda, non può essere determinato – tout court – sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (cfr.
Cassazione civile, Sezione I - Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 e giurisprudenza conforme ivi citata). Nel caso di specie, se da un lato non è dubbio per quanto sopra
7 specificato che spetti all'appellante il contributo al mantenimento di dalla Per_1
nascita così come richiesto fin dal primo grado, dall'altro lato, sotto l'aspetto del quantum, tenuto conto che la situazione economico-patrimoniale – dunque la differenza reddituale dei genitori – non risulta mutata dal primo grado, che il contributo al mantenimento per il futuro a carico del padre non risulta contestato in questa sede e che dalla nascita di (31.08.2019) alla domanda (04.11.2022, data Per_1
della notifica della citazione di primo grado) sono trascorsi poco più di tre anni sì
che non appare apprezzabile in tale breve lasso di tempo il mutamento di valore della moneta e tenuto infine conto che dalla documentazione in atti ma ancor più presuntivamente, emerge che la madre ha provveduto a tutte le necessità del minore integralmente nonché, quale fatto notorio risultano necessarie spese elevate,
indipendentemente dal tenore di vita, anche per un minore di pochi anni di vita (fra cui certamente alimentazione, ravvicinati rinnovi di vestiario, pannolini, asilo nido, baby sitting, …), possono certamente essere attribuiti a carico del padre € 500,00=
mensili, in moneta corrente, a decorrere dalla nascita oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Al contrario, non pare – al netto del regresso sopra evidenziato – che possano essere rimborsate specifiche poste di spese, alla stregua di rimborsi economici non rientranti nel mantenimento sopra evidenziato per effettiva carenza di supporto probatorio.
II.
3. Infine, anche il quarto motivo deve essere accolto. Tenuto conto della sperequazione reddituale tra i genitori, ma soprattutto nell'interesse del minore e delle spese che potranno essere necessarie durante il suo sviluppo, pare equo differenziare la percentuale di carico delle spese straordinarie, nella misura del 70%
a carico del padre e 30% a carico della madre.
III. Le spese. Seguono la soccombenza e, confermate quelle di primo grado,
anche quelle di questo grado sono liquidate a carico dell'appellato come da CP_1
dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore indeterminabile di difficoltà bassa con parametro superiore e prossimo al minimo e al netto della fase istruttoria non svoltasi ulteriormente in questo grado.
8 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 300/2024 del 29/01/2024, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e, almeno, per il primo semestre, i servizi Sociali competenti territorialmente in ragione della residenza del minore si attivino al fine di fornire un primo supporto per l'organizzazione degli incontri tra e il figlio , da effettuarsi CP_1 Per_1
all'inizio nel numero di uno a settimana, con modalità e tempi che i Servizi
riterranno di modulare con progressione crescente, con monitoraggio dei suddetti incontri e supporto ad entrambi i genitori con le prescrizioni ritenute necessarie e con obbligo di riferire in esito al Giudice Tutelare;
2) dichiara tenuto e condanna a corrispondere ad a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento pregresso dalla nascita del minore fino alla Per_1
domanda di primo grado, la somma di € 500,00=, mensili, in moneta corrente, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3) dispone che le spese straordinarie in favore del figlio minore siano ripartite nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di CP_1 Parte_1
4) conferma, nel resto, la gravata sentenza;
5) condanna l'appellato al pagamento dei compensi di causa del presente grado che sono liquidati, in favore dell'appellante, in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30.04.2025
IL CONSIGLIERE Estensore LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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