TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1542/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAMI SA
e
VI IO (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
BARDO GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La casa familiare, sita in Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sopra, 47 in comproprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno viene assegnata alla moglie, unitamente agli arredi, il marito si è già trasferito in una diversa abitazione portando con sé i suoi effetti personali e provvederà al cambio della residenza raggiunto l'accordo in merito alla presente separazione. I coniugi vivranno separati continuando a serbarsi reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno, con impegno a comunicarsi ogni variazione. Le utenze domestiche verranno pagate interamente dal coniuge assegnatario.
2. I coniugi continueranno a pagare pro quota le rate del mutuo fondiario contratto con l'istituto di credito Emilbanca Credito Cooperativo società cooperativa in data 15 gennaio 2021 per l'acquisto della casa familiare sino all'estinzione del medesimo.
3. Il signor TA si impegna ad occuparsi della manutenzione del verde della casa coniugale, incaricando, una volta al mese, un operaio che provveda alle operazioni necessarie il cui costo sarà diviso tra le parti al 50%, nonché ad ultimare le opere di ristrutturazione ivi presenti;
4. I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 13, vengono Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi dei minori;
le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli.
5. I figli minori continueranno a risiedere con la madre, con facoltà per il padre di vederli, stante l'età dei minori, tutte le volte che questi lo vorranno, previo avviso alla madre. Il genitore che si allontana dalla normale dimora quando ha con sè i minori, dovrà comunicare preventivamente all'altro (almeno 10 giorni prima) le proprie intenzioni, nonché il luogo, indirizzo e recapito telefonico ove i figli saranno reperibili. In ogni caso il padre, previo consenso dei minori, avrà diritto di tenere con se i figli:
pagina 2 di 6 - due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio;
- sei giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno. Nello specifico il genitore che avrà con se i bambini per il Natale li terrà dal 23 al 30 dicembre, mentre il genitore che avrà con sè i bimbi per il Capodanno li terrà dal 30 dicembre al 06 Gennaio;
- per le festività pasquali i minori trascorreranno le vacanze ad anni alternati con i genitori, dal Giovedì Santo al Martedì successivo alla Pasquetta. Nei periodi di vacanza il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare preventivamente luogo, indirizzo e recapito telefonico ove i figli saranno reperibili.
Le festività infra annuali verranno alternate di anno in anno.
I minori trascorreranno il compleanno del padre ed il giorno della festa del papà con quest'ultimo, il compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma con quest'ultima.
6. I genitori si obbligano a far frequentare ai figli e far mantenere un rapporto stabile e sereno con tutti i componenti di entrambe le famiglie;
queste ultime avranno diritto di vedere i minori quando vorranno, compatibilmente con le esigenze dei minori, senza che i genitori ostacolino la loro frequentazione.
7. Il IG. IO TA verserà alla IG.ra , entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, alle coordinate bancarie che le fornirà quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 2000,00
(€ 1000,00 per figlio).
8. Le spese straordinarie dei minori verranno pagate al 100% dal IG. TA, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 3 di 6 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Si specifica che le spese veterinarie e le spese inerenti l'acquisto degli arredi delle camerette relative ai figli minori, saranno suddivise al
50% tra i coniugi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_1
.
[...]
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, potendo contare entrambi su propri redditi da lavoro adeguati a soddisfare le loro esigenze pagina 4 di 6 di vita, pertanto il IG. TA nulla verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 mantenimento.
11. I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per i figli minori.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
VI IO, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SARNO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 27 Parte II Serie B
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1542/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAMI SA
e
VI IO (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
BARDO GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La casa familiare, sita in Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sopra, 47 in comproprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno viene assegnata alla moglie, unitamente agli arredi, il marito si è già trasferito in una diversa abitazione portando con sé i suoi effetti personali e provvederà al cambio della residenza raggiunto l'accordo in merito alla presente separazione. I coniugi vivranno separati continuando a serbarsi reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno, con impegno a comunicarsi ogni variazione. Le utenze domestiche verranno pagate interamente dal coniuge assegnatario.
2. I coniugi continueranno a pagare pro quota le rate del mutuo fondiario contratto con l'istituto di credito Emilbanca Credito Cooperativo società cooperativa in data 15 gennaio 2021 per l'acquisto della casa familiare sino all'estinzione del medesimo.
3. Il signor TA si impegna ad occuparsi della manutenzione del verde della casa coniugale, incaricando, una volta al mese, un operaio che provveda alle operazioni necessarie il cui costo sarà diviso tra le parti al 50%, nonché ad ultimare le opere di ristrutturazione ivi presenti;
4. I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 13, vengono Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi dei minori;
le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli.
5. I figli minori continueranno a risiedere con la madre, con facoltà per il padre di vederli, stante l'età dei minori, tutte le volte che questi lo vorranno, previo avviso alla madre. Il genitore che si allontana dalla normale dimora quando ha con sè i minori, dovrà comunicare preventivamente all'altro (almeno 10 giorni prima) le proprie intenzioni, nonché il luogo, indirizzo e recapito telefonico ove i figli saranno reperibili. In ogni caso il padre, previo consenso dei minori, avrà diritto di tenere con se i figli:
pagina 2 di 6 - due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio;
- sei giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno. Nello specifico il genitore che avrà con se i bambini per il Natale li terrà dal 23 al 30 dicembre, mentre il genitore che avrà con sè i bimbi per il Capodanno li terrà dal 30 dicembre al 06 Gennaio;
- per le festività pasquali i minori trascorreranno le vacanze ad anni alternati con i genitori, dal Giovedì Santo al Martedì successivo alla Pasquetta. Nei periodi di vacanza il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare preventivamente luogo, indirizzo e recapito telefonico ove i figli saranno reperibili.
Le festività infra annuali verranno alternate di anno in anno.
I minori trascorreranno il compleanno del padre ed il giorno della festa del papà con quest'ultimo, il compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma con quest'ultima.
6. I genitori si obbligano a far frequentare ai figli e far mantenere un rapporto stabile e sereno con tutti i componenti di entrambe le famiglie;
queste ultime avranno diritto di vedere i minori quando vorranno, compatibilmente con le esigenze dei minori, senza che i genitori ostacolino la loro frequentazione.
7. Il IG. IO TA verserà alla IG.ra , entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, alle coordinate bancarie che le fornirà quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 2000,00
(€ 1000,00 per figlio).
8. Le spese straordinarie dei minori verranno pagate al 100% dal IG. TA, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 3 di 6 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Si specifica che le spese veterinarie e le spese inerenti l'acquisto degli arredi delle camerette relative ai figli minori, saranno suddivise al
50% tra i coniugi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_1
.
[...]
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, potendo contare entrambi su propri redditi da lavoro adeguati a soddisfare le loro esigenze pagina 4 di 6 di vita, pertanto il IG. TA nulla verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 mantenimento.
11. I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per i figli minori.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
VI IO, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SARNO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 27 Parte II Serie B
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6