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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 35 SESSA AURUNCA presso lo studio dell'avv. FILIPPELLI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
CP_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO N. 2 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 9813/2022 del Tribunale di Milano.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc e relativa accettazione, formulando istanza di estinzione del giudizio a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_1 chiedendone la condanna, anche in qualità di legale rappresentante e titolare della omonima impresa individuale, al pagamento della somma pari ad € 23.050,00, oltre interessi come per legge, previo accertamento del diritto dell'impresa assicurativa a vedersi rimborsato, a titolo di regresso, l'importo corrisposto a beneficio della CP_2
[...]
La corresponsione era intervenuta in forza di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia di parte convenuta, relativamente ad anticipazioni su contributi concessi per attività di formazione professionale, finanziati attraverso il fondo sociale europeo.
si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Parte_1 parte attrice.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accertato il diritto di regresso di nei confronti di , condannandolo al CP_1 Parte_1 pagamento in favore dell'assicurazione dell'importo di € 23.050,00, oltre interessi legali dal 16.1.2020 al saldo effettivo.
ha interposto appello avverso tale decisione, chiedendone la riforma Parte_1 integrale. Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo, nel merito, per il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Alla prima udienza, su istanza delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo transatti ed è stata depositato atto di rinuncia ex art. 306 cpc da parte dell'appellante e atto di accettazione da parte dell'appellata. Le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio, a spese di lite compensate La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione, sottoscritte dai difensori costituiti, muniti dei richiesti poteri, procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio, a spese di lite compensate come concordemente richiesto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello promosso da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 9813/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in CP_1 data 14/12/2022, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
2. dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 9/1/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 35 SESSA AURUNCA presso lo studio dell'avv. FILIPPELLI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
CP_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO N. 2 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 9813/2022 del Tribunale di Milano.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc e relativa accettazione, formulando istanza di estinzione del giudizio a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_1 chiedendone la condanna, anche in qualità di legale rappresentante e titolare della omonima impresa individuale, al pagamento della somma pari ad € 23.050,00, oltre interessi come per legge, previo accertamento del diritto dell'impresa assicurativa a vedersi rimborsato, a titolo di regresso, l'importo corrisposto a beneficio della CP_2
[...]
La corresponsione era intervenuta in forza di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia di parte convenuta, relativamente ad anticipazioni su contributi concessi per attività di formazione professionale, finanziati attraverso il fondo sociale europeo.
si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Parte_1 parte attrice.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accertato il diritto di regresso di nei confronti di , condannandolo al CP_1 Parte_1 pagamento in favore dell'assicurazione dell'importo di € 23.050,00, oltre interessi legali dal 16.1.2020 al saldo effettivo.
ha interposto appello avverso tale decisione, chiedendone la riforma Parte_1 integrale. Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo, nel merito, per il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Alla prima udienza, su istanza delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo transatti ed è stata depositato atto di rinuncia ex art. 306 cpc da parte dell'appellante e atto di accettazione da parte dell'appellata. Le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio, a spese di lite compensate La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione, sottoscritte dai difensori costituiti, muniti dei richiesti poteri, procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio, a spese di lite compensate come concordemente richiesto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello promosso da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 9813/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in CP_1 data 14/12/2022, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
2. dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 9/1/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 3 di 3