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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO DI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 559/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Vitale Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE CONTUMACE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
-RESISTENTE CONTUMACE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 21.03.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_3 opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219001999901000, notificatagli in data 10.02.2022, per il mancato pagamento di contributi IVS, per l'importo, per quanto di competenza dell'adito Tribunale, di € 9.709,52, recati dai seguenti avvisi di addebito:
- n°33420120002721722000, notificato il 09.10.2012;
- n°33420120004409466000, notificato il 11.01.2013;
- n°33420130000720480000, notificato il 09.04.2013;
- n°33420130004653370000, notificato il 10.02.2014;
- n°33420140001654410000, notificato il 16.06.2014.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, vinte le spese di lite.
Rimanevano contumaci le parti convenute, che, nonostante la regolarità del procedimento notificatorio, non si costituivano in giudizio.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2 3. Tanto premesso, nel merito l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica degli avvisi di addebito è fondata: dalla data di notifica dei titoli – l'ultimo dei quali notificato il 16.06.2014 – a quella di notifica dell'unico atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento oggi opposta (le parti convenute, non costituendosi in giudizio, non hanno fornito la prova di aver notificato al ricorrente ulteriori atti intermedi idonei ad interrompere il termine prescrizionale) – notificata il 10.02.2022 – è, evidentemente, decorso oltre un quinquennio.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e Controparte_4
e vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano
[...] CP_1
come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione € 5.201 –
26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1 Cfr. Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”. 3 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui CP_1 agli avvisi di addebito nn. 33420120002721722000, 33420120004409466000,
33420130000720480000, 33420130004653370000 e 33420140001654410000, e conseguentemente annulla tali avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n.
03420219001999901000, nella parte a cui ad essi si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
1.865,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
24.10.2025. Pt_2
Il Giudice
TO DI
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