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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 738/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.BARTOLOTTA EM TI
E CP_
Parte convenuta avv. PISANU IT UN MA
* * *
All'udienza del 16.12.2025 alle ore 9.40 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. BARTOLOTTA EM TI in oggi
CP_ sostituita dall'avv. D'Harcourt e per parte convenuta l'Avv. PISANU
IT UN MA in oggi sostituita dall'avv. Michela Rozzi
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori procedono a discussione orale, richiamandosi anche al contenuto degli atti e note difensive, e concludono come nei rispettivi atti introduttivi;
l'avv. D'Harcourt si richiama integralmente al contenuto delle osservazioni rese dal ctp dott. l'avv. Rozzi insiste come in atti Per_1 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.45 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di AV
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 738/2025
Il Giudice RI EM ER, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BARTOLOTTA Parte_1
EM TI
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU IT UN MA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (ovvero riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica) Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
altresì appare congruamente motivata la risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti.
Può dunque, ritenersi accertato che il ricorrente “affetto dalle seguenti menomazioni:
- esiti di intervento di protesi d'anca bilaterale;
- esiti di intervento di protesi inversa spalla destra in destrimane;
- esiti di intervento di plastica LCA ginocchio sinistro in gonartrosi;
- esiti plastica IV dito mano destra per amputazione traumatica p3 in destrimane;
- spondiloartrosi con ernia discale L5-S1
è soggetto di anni 60, che presenta patologie prevalentemente a carico dell'apparato scheletrico. L'esame obiettivo ha evidenziato che il ricorrente mantiene un buon trofismo muscolare, ha un buon livello di coordinamento ai quattro arti, la funzionalità della colonna appare discreta;
il ginocchio sinistro risulta stabile e do-tato di una buona articolarità.
Quindi possiede ancora un discreto livello di autonomia motoria….. il sig. è dunque in Pt_1 grado di continuare a svolgere il suo lavoro di gommista senza particolare usura.
Certamente il sig. ha una limitata capacità lavorativa, tuttavia questa, pur Pt_1 rilevante, non è di tale gravità da ridurre la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, in attività confacenti alle sue attitudini.
Pertanto confermo il giudizio di non invalido, ai sensi della L. 222/84, già espresso
CP_ dall , e dalla precedente CTU resa in seno alla fase sommaria”.
* * *
Tale accertamento, di per sé ha effetti assorbente, ma per completezza di motivazione, è ancora bene ricordare che, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito,
l'ulteriore precisazione che segue. Il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario (da effettuarsi, ovviamente, sulla base delle attuali condizioni cliniche del ricorrente), ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014, Cass. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025) E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non potrebbe comunque contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: da un lato, il mancato riconoscimento del requisito nella misura richiesta, ma da altro lato la natura/scopo/ fondamento del presente giudizio (che implicano la mutevolezza del dato sanitario) e la dichiarazione dell'insussistenza di reddito ex art. 152 disp. Att. c.p.c. sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ rigetta il ricorso
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 16.12.2025
Il Giudice
RI EM ER
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 738/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.BARTOLOTTA EM TI
E CP_
Parte convenuta avv. PISANU IT UN MA
* * *
All'udienza del 16.12.2025 alle ore 9.40 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. BARTOLOTTA EM TI in oggi
CP_ sostituita dall'avv. D'Harcourt e per parte convenuta l'Avv. PISANU
IT UN MA in oggi sostituita dall'avv. Michela Rozzi
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori procedono a discussione orale, richiamandosi anche al contenuto degli atti e note difensive, e concludono come nei rispettivi atti introduttivi;
l'avv. D'Harcourt si richiama integralmente al contenuto delle osservazioni rese dal ctp dott. l'avv. Rozzi insiste come in atti Per_1 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.45 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di AV
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 738/2025
Il Giudice RI EM ER, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BARTOLOTTA Parte_1
EM TI
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU IT UN MA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (ovvero riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica) Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
altresì appare congruamente motivata la risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti.
Può dunque, ritenersi accertato che il ricorrente “affetto dalle seguenti menomazioni:
- esiti di intervento di protesi d'anca bilaterale;
- esiti di intervento di protesi inversa spalla destra in destrimane;
- esiti di intervento di plastica LCA ginocchio sinistro in gonartrosi;
- esiti plastica IV dito mano destra per amputazione traumatica p3 in destrimane;
- spondiloartrosi con ernia discale L5-S1
è soggetto di anni 60, che presenta patologie prevalentemente a carico dell'apparato scheletrico. L'esame obiettivo ha evidenziato che il ricorrente mantiene un buon trofismo muscolare, ha un buon livello di coordinamento ai quattro arti, la funzionalità della colonna appare discreta;
il ginocchio sinistro risulta stabile e do-tato di una buona articolarità.
Quindi possiede ancora un discreto livello di autonomia motoria….. il sig. è dunque in Pt_1 grado di continuare a svolgere il suo lavoro di gommista senza particolare usura.
Certamente il sig. ha una limitata capacità lavorativa, tuttavia questa, pur Pt_1 rilevante, non è di tale gravità da ridurre la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, in attività confacenti alle sue attitudini.
Pertanto confermo il giudizio di non invalido, ai sensi della L. 222/84, già espresso
CP_ dall , e dalla precedente CTU resa in seno alla fase sommaria”.
* * *
Tale accertamento, di per sé ha effetti assorbente, ma per completezza di motivazione, è ancora bene ricordare che, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito,
l'ulteriore precisazione che segue. Il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario (da effettuarsi, ovviamente, sulla base delle attuali condizioni cliniche del ricorrente), ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014, Cass. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025) E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non potrebbe comunque contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
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Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: da un lato, il mancato riconoscimento del requisito nella misura richiesta, ma da altro lato la natura/scopo/ fondamento del presente giudizio (che implicano la mutevolezza del dato sanitario) e la dichiarazione dell'insussistenza di reddito ex art. 152 disp. Att. c.p.c. sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ rigetta il ricorso
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 16.12.2025
Il Giudice
RI EM ER