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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 55/2024 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOGGIU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MARIA
ANGIOI N. 4, SINISCOLA, presso lo studio del difensore;
ATTORE
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. COSTANZO ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA
VINCENZO MONTI N. 2, MILANO, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 204/2023 R.G. n. 912/2023 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso del per il pagamento della somma di € 12.109,86 oltre Controparte_1
interessi e spese processuali, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture relative alle annualità 2017-2018-2019-2020; nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Pag. 1 di 7 La parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810112 del 10/07/2017,
0907540979810114 del 09/11/2017, 0907540979810116 del 10/03/2018,
0907540979810117 del 11/05/2018, 0907540979810113 del 10/07/2018,
0907540979810114 del 10/09/2018, 0907540979810117 del 11/01/2019,
0907540979810118 del 10/03/2019, 0907540979810119 del 10/05/2019,
0907540979810112 del 10/07/2019, 0907540979810113 del 10/09/2019,
0907540979810115 del 10/11/2019, 0907540979810118 del 05/05/2020; la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza di prova del contratto di somministrazione e dell'ubicazione della fornitura;
l'inidoneità delle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810112 del 10/07/2017,
0907540979810114 del 09/11/2017, 0907540979810116 del 10/03/2018,
0907540979810117 del 11/05/2018 a dimostrare il quantum debeatur poiché indicative di consumi stimati e non effettivi.
Con comparsa depositata il 21.3.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
il quale ha chiesto, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via principale, il rigetto ogni avversa domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la condanna di parte attrice al pagamento della somma eventualmente accertata come dovuta.
La parte opposta ha dedotto la non applicabilità della legge n. 205/2017 alle fatture n. 0907540979810114 del 09/11/2017, n. 0907540979810111 del 10/05/2017, n.
0907540979810112 del 10/07/2017 poiché aventi scadenza antecedente al 1° marzo
2018; la non applicabilità della stessa legge alle altre fatture in quanto documenti non di conguaglio e non contenenti consumi di energia per un arco temporale superiore a due anni;
che l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica è quello sito in
LOCALITA' MONTE LODDONE (SN), 07010 NULE (SS); che il credito vantato dalla società è dimostrato dalle fatture emesse dal Controparte_1
sulla base dei consumi comunicati dal Distributore di zona;
dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
dall'estratto conto riepilogativo delle fatture insolute.
Respinta l'istanza volta a ottenere la provvisoria esecutività del decreto opposto e svolta con esito negativo la procedura di mediazione, in sede di precisazione delle conclusioni la parte opponente ha chiesto in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei crediti antecedenti il 03.10.2018; nel merito, in via principale, rigettando ogni
Pag. 2 di 7 avversa pretesa, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 204/2023; in via subordinata, decurtati gli importi prescritti, rideterminare le somme non prescritte in ragione di € 1.623,14; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa. La parte opposta ha chiesto il rigetto delle avverse domande;
la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso e negli immobili dell'opponente sito in loc. Monte
Loddone Nule;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio.
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
1) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento in favore del Controparte_1
delle fatture n. 0907540979810114 del 02/09/2022,
[...]
0907540979810117 del 03/03/2023, 0907540979810115 del 04/11/2022,
0907540979810119 del 05/01/2022, 0907540979810116 del 05/01/2023,
0907540979810118 del 05/05/2020, 0907540979810114 del 09/11/2017,
0907540979810116 del 10/03/2018, 0907540979810118 del 10/03/2019,
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810119 del 10/05/2019,
0907540979810112 del 10/07/2017, 0907540979810113 del 10/07/2018,
0907540979810112 del 10/07/2019, 0907540979810114 del 10/09/2018,
0907540979810113 del 10/09/2019, 0907540979810115 del 10/11/2019,
0907540979810117 del 11/01/2019, 0907540979810117 del 11/05/2018,
0907540979810118 del 13/04/2023, per un complessivo importo pari ad € 12.109,86.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente: secondo ciò che dispone l'art. 1, comma 4 della legge n. 205/2017, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Il comma 10 prevede che tale disposizione si applichi per le fatture la cui scadenza
è successiva per il settore elettrico al 1° marzo 2018.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità (se pur con riferimento al settore idrico), in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27
Pag. 3 di 7 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica, anche con riferimento ai consumi relativi agli anni precedenti al 1° marzo 2018, quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture è successiva al termine indicato nel comma 10, e quindi per il settore elettrico al 1° marzo
2018, ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° marzo 2018 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale. In particolare per i crediti relativi a consumi verificatisi prima del 1° marzo 2018 il dies a quo della prescrizione biennale non può partire dalla scadenza dei periodi di consumo, con fatture emesse dopo il 1° marzo 2018, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° marzo 2018, con la precisazione che il termine di prescrizione non potrà essere comunque mai essere superiore ai cinque anni (Cass., n. 15102/2024).
La parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017 (scadenza il 05/06/2017), 0907540979810112 del
10/07/2017 (scadenza il 31/07/2017), 0907540979810114 del 09/11/2017 (scadenza il
29/11/2017), 0907540979810116 del 10/03/2018 (scadenza il 30/03/2018),
0907540979810117 del 11/05/2018 (scadenza il 31/05/2018), 0907540979810113 del
10/07/2018 (scadenza il 30/07/2018), 0907540979810114 del 10/09/2018 (scadenza il
01/10/2018), 0907540979810117 del 11/01/2019 (scadenza il 31/01/2019),
0907540979810118 del 10/03/2019 (scadenza il 30/03/2019), 0907540979810119 del
10/05/2019 (scadenza il 30/05/2019), 0907540979810112 del 10/07/2019 (scadenza il
30/07/2019), 0907540979810113 del 10/09/2019 (scadenza il 30/09/2019),
0907540979810115 del 10/11/2019 (scadenza il 30/11/2019), 0907540979810118 del
05/05/2020 (scadenza il 25/05/2020).
Sulla base della normativa richiamata deve ritenersi la prescrizione per la decorrenza del termine biennale dei crediti richiesti mediante le fatture n.
0907540979810116 del 10/03/2018 di € 160,52 (scadenza il 30/03/2018);
0907540979810117 di € 155,10 del 11/05/2018 (scadenza il 31/05/2018);
0907540979810114 del 10/09/2018 di € 344,99 (scadenza il 01/10/2018),
0907540979810117 del 11/01/2019 di € 90,17 (scadenza il 31/01/2019),
0907540979810118 del 10/03/2019 di € 95,40 (scadenza il 30/03/2019),
Pag. 4 di 7 0907540979810119 del 10/05/2019 di € 109,43 (scadenza il 30/05/2019),
0907540979810112 del 10/07/2019 di € 101,77 (scadenza il 30/07/2019),
0907540979810113 del 10/09/2019 di € 107,52 (scadenza il 30/09/2019),
0907540979810115 del 10/11/2019 di € 101,19 (scadenza il 30/11/2019),
0907540979810118 del 05/05/2020 di € 102,10 (scadenza il 25/05/2020).
Con riferimento alla fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018 di € 4.442,26
(scadenza il 30.07.2018), va rilevato che la stessa comprende la somma di € 103,18 per la somministrazione nel periodo giugno-luglio 2018 e di € 4339,08 per gli importi richiesti con le seguenti fatture: bolletta del 13/01/2017 euro 184,39 scaduta il
02/02/2017, bolletta del 10/03/2017 euro 162,52 scaduta il 30/03/2017, bolletta del
10/05/2017 euro 3.818,08 scaduta il 16/06/2017, bolletta del 10/07/2017 euro 1.337,09 scaduta il 31/07/2017, bolletta del 09/11/2017 euro 166,17 scaduta il 29/11/2017, bolletta del 10/03/2018 euro 160,52 scaduta il 30/03/2018, bolletta dell'11/05/2018 euro
155,10 scaduta il 31/05/2018.
In applicazione della normativa sopra richiamata deve ritenersi prescritto il credito di € 103,18 in quanto richiesto con fattura con scadenza successiva all'1.3.2018, nonché, come è già stato evidenziato, quello richiesto con le fatture del 10/03/2018 euro
160,52 scaduta il 30/03/2018, dell'11/05/2018 euro 155,10 scaduta il 31/05/2018.
La società convenuta, infatti non ha allegato, né ha dimostrato di aver notificato atti interruttivi del termine biennale di prescrizione anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 4.12.2023. Non può ritenersi, come sostenuto dalla parte opposta, che il termine di prescrizione di due anni sia stato previsto solo per le fatture di conguaglio: la norma non prevede alcuna limitazione, a parte la decorrenza temporale, sull'operatività del termine di prescrizione. L'unico riferimento al conguaglio riguarda il diritto dell'utente alla sospensione del pagamento nell'ipotesi in cui siano state emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e l'Autorità abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo.
Per quanto concerne le fatture n. 0907540979810114 del 09/11/2017 (scadenza il
29/11/2017), 0907540979810111 del 10/05/2017 (scadenza il 05/06/2017),
0907540979810112 del 10/07/2017 (scadenza il 31/07/2017), nonché le ulteriori fatture del 13/01/2017 euro 184,39 scaduta il 02/02/2017, del 10/03/2017 euro 162,52 scaduta il 30/03/2017, richieste con la fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018, va rilevato
Pag. 5 di 7 che le stesse, in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si prescrivono nel termine di 5 anni decorrente dalla scadenza del periodo di consumo. Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con la richiesta di pagamento mediante la fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018.
Successivamente a tale periodo non ci sono stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo in data 4.12.2023. Di conseguenza, in applicazione del termine quinquennale, i crediti richiesti mediante le fatture sopra indicate devono ritenersi prescritti.
Non assume rilevanza la circostanza che la parte opponente abbia rilevato la decorrenza del termine quinquennale solo nella comparsa di replica, in quanto l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(Cass., n. 30303/2021).
2) I crediti richiesti con le fatture n. 0907540979810114 del 02/09/2022 di €
264,29 (agosto-settembre 2022), 0907540979810117 del 03/03/2023 di € 109,02
(febbraio-marzo 2023), 0907540979810115 del 04/11/2022 di € 330,80 (ottobre- novembre 2022), 0907540979810119 di € 122,26 del 05/01/2022 (dicembre 2021- gennaio 2022), 0907540979810116 di € 149,99 del 05/01/2023 (dicembre 2022-gennaio
2023), 0907540979810118 di € 40,39 del 13/04/2023 (aprile 2023), per un importo complessivo di € non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, per cui gli stessi devono ritenersi dovuti.
3) Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La parte opponente va condannata a corrispondere alla società opposta la somma di € 1.016,75 oltre gli interessi di mora al tasso fissato dalla BCE aumentato del 3,5%
(v. Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 200/99).
4) Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi. La parte opponente va condannata a corrispondere a favore della parte opposta un terzo delle spese di lite, come in dispositivo sulla base del valore del credito.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2023 del 28.11.2023, emesso dal Tribunale di
Nuoro;
- condanna a corrispondere in favore del Parte_1 Controparte_1 la somma di € 1.016,75, oltre gli interessi di mora al tasso fissato dalla
[...]
BCE aumentato del 3,5% dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna a corrispondere a favore della parte opposta un terzo Parte_1
delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 353,00 per compensi (compresi quelli relativi alla fase monitoria), € 48,5 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro il 21 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 55/2024 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOGGIU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MARIA
ANGIOI N. 4, SINISCOLA, presso lo studio del difensore;
ATTORE
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. COSTANZO ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA
VINCENZO MONTI N. 2, MILANO, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 204/2023 R.G. n. 912/2023 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso del per il pagamento della somma di € 12.109,86 oltre Controparte_1
interessi e spese processuali, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture relative alle annualità 2017-2018-2019-2020; nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Pag. 1 di 7 La parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810112 del 10/07/2017,
0907540979810114 del 09/11/2017, 0907540979810116 del 10/03/2018,
0907540979810117 del 11/05/2018, 0907540979810113 del 10/07/2018,
0907540979810114 del 10/09/2018, 0907540979810117 del 11/01/2019,
0907540979810118 del 10/03/2019, 0907540979810119 del 10/05/2019,
0907540979810112 del 10/07/2019, 0907540979810113 del 10/09/2019,
0907540979810115 del 10/11/2019, 0907540979810118 del 05/05/2020; la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza di prova del contratto di somministrazione e dell'ubicazione della fornitura;
l'inidoneità delle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810112 del 10/07/2017,
0907540979810114 del 09/11/2017, 0907540979810116 del 10/03/2018,
0907540979810117 del 11/05/2018 a dimostrare il quantum debeatur poiché indicative di consumi stimati e non effettivi.
Con comparsa depositata il 21.3.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
il quale ha chiesto, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via principale, il rigetto ogni avversa domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la condanna di parte attrice al pagamento della somma eventualmente accertata come dovuta.
La parte opposta ha dedotto la non applicabilità della legge n. 205/2017 alle fatture n. 0907540979810114 del 09/11/2017, n. 0907540979810111 del 10/05/2017, n.
0907540979810112 del 10/07/2017 poiché aventi scadenza antecedente al 1° marzo
2018; la non applicabilità della stessa legge alle altre fatture in quanto documenti non di conguaglio e non contenenti consumi di energia per un arco temporale superiore a due anni;
che l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica è quello sito in
LOCALITA' MONTE LODDONE (SN), 07010 NULE (SS); che il credito vantato dalla società è dimostrato dalle fatture emesse dal Controparte_1
sulla base dei consumi comunicati dal Distributore di zona;
dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
dall'estratto conto riepilogativo delle fatture insolute.
Respinta l'istanza volta a ottenere la provvisoria esecutività del decreto opposto e svolta con esito negativo la procedura di mediazione, in sede di precisazione delle conclusioni la parte opponente ha chiesto in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei crediti antecedenti il 03.10.2018; nel merito, in via principale, rigettando ogni
Pag. 2 di 7 avversa pretesa, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 204/2023; in via subordinata, decurtati gli importi prescritti, rideterminare le somme non prescritte in ragione di € 1.623,14; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa. La parte opposta ha chiesto il rigetto delle avverse domande;
la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso e negli immobili dell'opponente sito in loc. Monte
Loddone Nule;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio.
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
1) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento in favore del Controparte_1
delle fatture n. 0907540979810114 del 02/09/2022,
[...]
0907540979810117 del 03/03/2023, 0907540979810115 del 04/11/2022,
0907540979810119 del 05/01/2022, 0907540979810116 del 05/01/2023,
0907540979810118 del 05/05/2020, 0907540979810114 del 09/11/2017,
0907540979810116 del 10/03/2018, 0907540979810118 del 10/03/2019,
0907540979810111 del 10/05/2017, 0907540979810119 del 10/05/2019,
0907540979810112 del 10/07/2017, 0907540979810113 del 10/07/2018,
0907540979810112 del 10/07/2019, 0907540979810114 del 10/09/2018,
0907540979810113 del 10/09/2019, 0907540979810115 del 10/11/2019,
0907540979810117 del 11/01/2019, 0907540979810117 del 11/05/2018,
0907540979810118 del 13/04/2023, per un complessivo importo pari ad € 12.109,86.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente: secondo ciò che dispone l'art. 1, comma 4 della legge n. 205/2017, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Il comma 10 prevede che tale disposizione si applichi per le fatture la cui scadenza
è successiva per il settore elettrico al 1° marzo 2018.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità (se pur con riferimento al settore idrico), in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27
Pag. 3 di 7 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica, anche con riferimento ai consumi relativi agli anni precedenti al 1° marzo 2018, quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture è successiva al termine indicato nel comma 10, e quindi per il settore elettrico al 1° marzo
2018, ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° marzo 2018 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale. In particolare per i crediti relativi a consumi verificatisi prima del 1° marzo 2018 il dies a quo della prescrizione biennale non può partire dalla scadenza dei periodi di consumo, con fatture emesse dopo il 1° marzo 2018, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° marzo 2018, con la precisazione che il termine di prescrizione non potrà essere comunque mai essere superiore ai cinque anni (Cass., n. 15102/2024).
La parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture n.
0907540979810111 del 10/05/2017 (scadenza il 05/06/2017), 0907540979810112 del
10/07/2017 (scadenza il 31/07/2017), 0907540979810114 del 09/11/2017 (scadenza il
29/11/2017), 0907540979810116 del 10/03/2018 (scadenza il 30/03/2018),
0907540979810117 del 11/05/2018 (scadenza il 31/05/2018), 0907540979810113 del
10/07/2018 (scadenza il 30/07/2018), 0907540979810114 del 10/09/2018 (scadenza il
01/10/2018), 0907540979810117 del 11/01/2019 (scadenza il 31/01/2019),
0907540979810118 del 10/03/2019 (scadenza il 30/03/2019), 0907540979810119 del
10/05/2019 (scadenza il 30/05/2019), 0907540979810112 del 10/07/2019 (scadenza il
30/07/2019), 0907540979810113 del 10/09/2019 (scadenza il 30/09/2019),
0907540979810115 del 10/11/2019 (scadenza il 30/11/2019), 0907540979810118 del
05/05/2020 (scadenza il 25/05/2020).
Sulla base della normativa richiamata deve ritenersi la prescrizione per la decorrenza del termine biennale dei crediti richiesti mediante le fatture n.
0907540979810116 del 10/03/2018 di € 160,52 (scadenza il 30/03/2018);
0907540979810117 di € 155,10 del 11/05/2018 (scadenza il 31/05/2018);
0907540979810114 del 10/09/2018 di € 344,99 (scadenza il 01/10/2018),
0907540979810117 del 11/01/2019 di € 90,17 (scadenza il 31/01/2019),
0907540979810118 del 10/03/2019 di € 95,40 (scadenza il 30/03/2019),
Pag. 4 di 7 0907540979810119 del 10/05/2019 di € 109,43 (scadenza il 30/05/2019),
0907540979810112 del 10/07/2019 di € 101,77 (scadenza il 30/07/2019),
0907540979810113 del 10/09/2019 di € 107,52 (scadenza il 30/09/2019),
0907540979810115 del 10/11/2019 di € 101,19 (scadenza il 30/11/2019),
0907540979810118 del 05/05/2020 di € 102,10 (scadenza il 25/05/2020).
Con riferimento alla fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018 di € 4.442,26
(scadenza il 30.07.2018), va rilevato che la stessa comprende la somma di € 103,18 per la somministrazione nel periodo giugno-luglio 2018 e di € 4339,08 per gli importi richiesti con le seguenti fatture: bolletta del 13/01/2017 euro 184,39 scaduta il
02/02/2017, bolletta del 10/03/2017 euro 162,52 scaduta il 30/03/2017, bolletta del
10/05/2017 euro 3.818,08 scaduta il 16/06/2017, bolletta del 10/07/2017 euro 1.337,09 scaduta il 31/07/2017, bolletta del 09/11/2017 euro 166,17 scaduta il 29/11/2017, bolletta del 10/03/2018 euro 160,52 scaduta il 30/03/2018, bolletta dell'11/05/2018 euro
155,10 scaduta il 31/05/2018.
In applicazione della normativa sopra richiamata deve ritenersi prescritto il credito di € 103,18 in quanto richiesto con fattura con scadenza successiva all'1.3.2018, nonché, come è già stato evidenziato, quello richiesto con le fatture del 10/03/2018 euro
160,52 scaduta il 30/03/2018, dell'11/05/2018 euro 155,10 scaduta il 31/05/2018.
La società convenuta, infatti non ha allegato, né ha dimostrato di aver notificato atti interruttivi del termine biennale di prescrizione anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 4.12.2023. Non può ritenersi, come sostenuto dalla parte opposta, che il termine di prescrizione di due anni sia stato previsto solo per le fatture di conguaglio: la norma non prevede alcuna limitazione, a parte la decorrenza temporale, sull'operatività del termine di prescrizione. L'unico riferimento al conguaglio riguarda il diritto dell'utente alla sospensione del pagamento nell'ipotesi in cui siano state emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e l'Autorità abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo.
Per quanto concerne le fatture n. 0907540979810114 del 09/11/2017 (scadenza il
29/11/2017), 0907540979810111 del 10/05/2017 (scadenza il 05/06/2017),
0907540979810112 del 10/07/2017 (scadenza il 31/07/2017), nonché le ulteriori fatture del 13/01/2017 euro 184,39 scaduta il 02/02/2017, del 10/03/2017 euro 162,52 scaduta il 30/03/2017, richieste con la fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018, va rilevato
Pag. 5 di 7 che le stesse, in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si prescrivono nel termine di 5 anni decorrente dalla scadenza del periodo di consumo. Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con la richiesta di pagamento mediante la fattura n. 0907540979810113 del 10/07/2018.
Successivamente a tale periodo non ci sono stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo in data 4.12.2023. Di conseguenza, in applicazione del termine quinquennale, i crediti richiesti mediante le fatture sopra indicate devono ritenersi prescritti.
Non assume rilevanza la circostanza che la parte opponente abbia rilevato la decorrenza del termine quinquennale solo nella comparsa di replica, in quanto l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(Cass., n. 30303/2021).
2) I crediti richiesti con le fatture n. 0907540979810114 del 02/09/2022 di €
264,29 (agosto-settembre 2022), 0907540979810117 del 03/03/2023 di € 109,02
(febbraio-marzo 2023), 0907540979810115 del 04/11/2022 di € 330,80 (ottobre- novembre 2022), 0907540979810119 di € 122,26 del 05/01/2022 (dicembre 2021- gennaio 2022), 0907540979810116 di € 149,99 del 05/01/2023 (dicembre 2022-gennaio
2023), 0907540979810118 di € 40,39 del 13/04/2023 (aprile 2023), per un importo complessivo di € non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, per cui gli stessi devono ritenersi dovuti.
3) Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La parte opponente va condannata a corrispondere alla società opposta la somma di € 1.016,75 oltre gli interessi di mora al tasso fissato dalla BCE aumentato del 3,5%
(v. Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 200/99).
4) Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi. La parte opponente va condannata a corrispondere a favore della parte opposta un terzo delle spese di lite, come in dispositivo sulla base del valore del credito.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2023 del 28.11.2023, emesso dal Tribunale di
Nuoro;
- condanna a corrispondere in favore del Parte_1 Controparte_1 la somma di € 1.016,75, oltre gli interessi di mora al tasso fissato dalla
[...]
BCE aumentato del 3,5% dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna a corrispondere a favore della parte opposta un terzo Parte_1
delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 353,00 per compensi (compresi quelli relativi alla fase monitoria), € 48,5 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro il 21 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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