TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 473/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Papa Giovanni Paolo II, Parte_1 snc, presso lo studio dell'avv. Saro Mazza (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia, n. 47, presso lo studio dell'avv.
1 Pamela Maietta (PEC: che la rappresenta e difende Email_5 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000426000, notificata il 19.01.2024, con riferimento alle pretese contributive ivi riportate, richiamate dagli avvisi di addebito n. 43920170000797587000;
43920180000799792000; 43920190001195736000; 43920210000136108000 e
43920220000723506000. Il ricorrente deduceva la non debenza delle somme pretese in ragione:
I) della compensazione dei crediti comunitari, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta tra Agea e II) della violazione, da parte dell'Ente impositore, dell'art. 14 del D.Lgs. n. CP_1
689/1981; III) dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione del provvedimento impugnato, ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell resistente e per l'effetto CP_1 annullare il provvedimento impugnato. In subordine dichiarare nullo l'impugnato provvedimento per vizio di motivazione ovvero prescritto il diritto alla ripetizione di quanto preteso, con ogni conseguente statuizione in merito. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, anche in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
2 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente al ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000797587000 è stato notificato l'8.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000799792000 è stato notificato il 14.12.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190001195736000 è stato notificato il 15.01.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920210000136108000 è stato notificato il 6.11.2021;
3 - l'avviso di addebito n. 43920220000723506000 è stato notificato il 30.12.2022.
5. Stante la notifica degli avvisi di addebito il ricorso non può essere valutato nel merito della questione, la cui disamina poteva avvenire mediante l'impugnazione dei singoli atti di pagamento.
Per tale motivo, si procede a verificare solo l'eventuale estinzione dovuta a prescrizione.
6. Il ha documentato di aver notificato, il 1.04.2022, un'intimazione di pagamento CP_4
n. 13920219001076320000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920170000797587000,
43920180000799792000 e 43920190001195736000.
6.1. Le intimazioni di pagamento, pure, documentate dal non possono CP_4 considerarsi valide, stante l'omessa produzione della notifica delle stesse.
7. Pertanto, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, perché dalla data di notifica
(1.04.2022) dell'intimazione di pagamento n. 13920219001076320000 – considerata richiesta di pagamento interruttiva dei termini di prescrizione, utile a rappresentare una nuova data di decorrenza dei termini medesimi – a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in vai principale (19.01.2024) non è decorso il quinquennio di prescrizione.
8. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Papa Giovanni Paolo II, Parte_1 snc, presso lo studio dell'avv. Saro Mazza (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia, n. 47, presso lo studio dell'avv.
1 Pamela Maietta (PEC: che la rappresenta e difende Email_5 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000426000, notificata il 19.01.2024, con riferimento alle pretese contributive ivi riportate, richiamate dagli avvisi di addebito n. 43920170000797587000;
43920180000799792000; 43920190001195736000; 43920210000136108000 e
43920220000723506000. Il ricorrente deduceva la non debenza delle somme pretese in ragione:
I) della compensazione dei crediti comunitari, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta tra Agea e II) della violazione, da parte dell'Ente impositore, dell'art. 14 del D.Lgs. n. CP_1
689/1981; III) dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione del provvedimento impugnato, ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell resistente e per l'effetto CP_1 annullare il provvedimento impugnato. In subordine dichiarare nullo l'impugnato provvedimento per vizio di motivazione ovvero prescritto il diritto alla ripetizione di quanto preteso, con ogni conseguente statuizione in merito. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, anche in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
2 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente al ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000797587000 è stato notificato l'8.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000799792000 è stato notificato il 14.12.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190001195736000 è stato notificato il 15.01.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920210000136108000 è stato notificato il 6.11.2021;
3 - l'avviso di addebito n. 43920220000723506000 è stato notificato il 30.12.2022.
5. Stante la notifica degli avvisi di addebito il ricorso non può essere valutato nel merito della questione, la cui disamina poteva avvenire mediante l'impugnazione dei singoli atti di pagamento.
Per tale motivo, si procede a verificare solo l'eventuale estinzione dovuta a prescrizione.
6. Il ha documentato di aver notificato, il 1.04.2022, un'intimazione di pagamento CP_4
n. 13920219001076320000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920170000797587000,
43920180000799792000 e 43920190001195736000.
6.1. Le intimazioni di pagamento, pure, documentate dal non possono CP_4 considerarsi valide, stante l'omessa produzione della notifica delle stesse.
7. Pertanto, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, perché dalla data di notifica
(1.04.2022) dell'intimazione di pagamento n. 13920219001076320000 – considerata richiesta di pagamento interruttiva dei termini di prescrizione, utile a rappresentare una nuova data di decorrenza dei termini medesimi – a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in vai principale (19.01.2024) non è decorso il quinquennio di prescrizione.
8. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4