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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8166 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 19.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 44609/2024 R. R. G. Aff. Cont. Lavoro emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1
(Avv. S.M. Mancusi ) ricorrente e
CP_1
(Avv. A. Faddili) convenuto contumace
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede, ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità ed allo status di handicap in condizione di gravità , prestazione da erogarsi nei modi previsti dalla legge. Costituitosi, l' chiede il rigetto della domanda. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'odierna udienza la causa è stata discussa mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base all'art 127 ter c.p.c. e decisa mediante sentenza con motivazione contestuale.
oOo Il ricorso con riferimento al riconoscimento delle condizioni per ottenere la pensione di inabilità ed allo status di handicap in condizione di gravità è infondato, come accertato dal CTU nominato nella presente fase del giudizio. Infatti l'espletata c.t.u. in questo giudizio conclude che la parte ricorrente non si trova nelle condizioni medico sanitarie previste per ottenere i benefici richiesti. Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali. Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Al riguardo si precisa che la autodichiarazione prodotta dalla parte ricorrente per l'esonero al pagamento delle spese processuali ex Art 152 disp. att. c.p.c. non costituisce presupposto valido per applicare la disposizione invocata, in quanto priva di data. Al riguardo si conferma che anche la giurisprudenza della Suprema Corte in materia considera inefficace la autodichiarazione priva di data in quanto “ l'indicazione della data nell'autocertificazione ha la funzione di certificare l'apposizione della firma su tale documento da parte del ricorrente personalmente, al fine di garantire l'autenticità e la validità della stessa sottoscrizione nonché della dichiarazione nella cui si afferma di avere, in un determinato momento, un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa al fine di accedere all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante non sia obbligatoria l'indicazione del reddito. Ne consegue che né la data del deposito telematico né la firma digitale del difensore possono sostituire la data necessaria sull'autocertificazione, in quanto non riferibili ad una dichiarazione personale della parte, ma ad attività processuali svolte dal difensore.”( Cass. lav., 12/07/2023, n.19887). Analogamente il compenso al CTU di entrambe le fasi del giudizio è a carico di parte ricorrente, sempre in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento a favore del convenuto delle spese processuali che liquida in euro 3600, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, ridotte ex art 152 disp. att. c.p.c.. ed al pagamento del compenso per le CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidato come da separati decreti. Roma, 10.7.2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 19.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 44609/2024 R. R. G. Aff. Cont. Lavoro emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1
(Avv. S.M. Mancusi ) ricorrente e
CP_1
(Avv. A. Faddili) convenuto contumace
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede, ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità ed allo status di handicap in condizione di gravità , prestazione da erogarsi nei modi previsti dalla legge. Costituitosi, l' chiede il rigetto della domanda. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'odierna udienza la causa è stata discussa mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base all'art 127 ter c.p.c. e decisa mediante sentenza con motivazione contestuale.
oOo Il ricorso con riferimento al riconoscimento delle condizioni per ottenere la pensione di inabilità ed allo status di handicap in condizione di gravità è infondato, come accertato dal CTU nominato nella presente fase del giudizio. Infatti l'espletata c.t.u. in questo giudizio conclude che la parte ricorrente non si trova nelle condizioni medico sanitarie previste per ottenere i benefici richiesti. Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali. Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Al riguardo si precisa che la autodichiarazione prodotta dalla parte ricorrente per l'esonero al pagamento delle spese processuali ex Art 152 disp. att. c.p.c. non costituisce presupposto valido per applicare la disposizione invocata, in quanto priva di data. Al riguardo si conferma che anche la giurisprudenza della Suprema Corte in materia considera inefficace la autodichiarazione priva di data in quanto “ l'indicazione della data nell'autocertificazione ha la funzione di certificare l'apposizione della firma su tale documento da parte del ricorrente personalmente, al fine di garantire l'autenticità e la validità della stessa sottoscrizione nonché della dichiarazione nella cui si afferma di avere, in un determinato momento, un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa al fine di accedere all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante non sia obbligatoria l'indicazione del reddito. Ne consegue che né la data del deposito telematico né la firma digitale del difensore possono sostituire la data necessaria sull'autocertificazione, in quanto non riferibili ad una dichiarazione personale della parte, ma ad attività processuali svolte dal difensore.”( Cass. lav., 12/07/2023, n.19887). Analogamente il compenso al CTU di entrambe le fasi del giudizio è a carico di parte ricorrente, sempre in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento a favore del convenuto delle spese processuali che liquida in euro 3600, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, ridotte ex art 152 disp. att. c.p.c.. ed al pagamento del compenso per le CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidato come da separati decreti. Roma, 10.7.2025
Il Giudice