Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 34/2025 REGOLAMENTAZIONE
AFFIDAMENTO FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
SEP. CON FIGLI
MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 7.1.2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...],
residente a [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Colombo Taccani (C.F. ) del Foro C.F._2
di Como, presso il cui Studio in Como, alla Piazza del Popolo, 14, viene eletto domicilio e
(Cf. ) Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] residente a [...],
rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Binaghi (C.F. del Foro di Como, C.F._4
presso il cui Studio in Como, alla via Dante Alighieri, 133, viene eletto domicilio
1
1) , nato a [...] il [...]; CP_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni concordate e di seguito trascritte:
1) Il minore a Como, il 25.04.2018 resta affidato ad entrambi i genitori Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il collocamento del figlio minore sarà presso la residenza un tempo comune, sita a Capiago
Intimiano, via Serenza,20, in comproprietà dei Sigg.ri Parte_3
3) la residenza un tempo comune, sita a Capiago Intimiano, via Serenza,20, viene assegnata alla
Sig.ra con tutti gli arredi;
Parte_2
4) La Sig.ra provvederà al pagamento della quota del Parte_2
50% del mutuo a tasso fisso, ottenuto per l'acquisto della residenza un tempo comune. Le spese di manutenzione straordinarie della stessa, ritenute necessarie, saranno suddivise al
2 50%.
5) Il sig. potrà portare e tenere con sé , a settimane alternate, dal venerdì sera Pt_1 CP_1 alle 17.00/17.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00. Durante la settimana, il MARTEDI' ed il VENERDI' dalle ore 18.00 / 18.15 sino alle ore 21.00 (fatta eccezione per il fine settimana di cui sopra). VACANZE DI NATALE: Dal 24.12. alle ore 10.00 sino al 29.12 ore
21.00 Con la precisazione che il minore trascorrerà il giorno di Natale dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 con la mamma. Capodanno alternato. E la settimana successiva dal 29.12. ore 21.00 sino al 6.1 con la mamma. VACANZE PASQUALI: Il minore trascorrerà le giornate di Pasqua e Pasquetta in alternanza con il papà e la mamma. VACANZE ESTIVE:
Il papà potrà tenere con sé 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate. Entro il CP_1
31.05 i genitori si comunicheranno le date delle proprie Ferie da trascorrere con
[...]
DURANTE L'ANNO: Alternate. FREQUENTAZIONI CON I NONNI: CP_2 CP_1 trascorrerà un giorno alla settimana, dall'uscita dalla scuola primaria sino alle ore 20.00, con i rispettivi genitori dei Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori in base alle reciproche esigenze proprie e del figlio.
6) MANTENIMENTO. A titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il sig. Pt_1 verserà alla Sig.ra l'importo di €. 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile secondo Pt_2
gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Como
7) ASSEGNI FAMILIARI: Il sig. verserà alla sig.ra quanto Pt_1 Parte_2
percepito a titolo di assegni familiari pari attualmente a Fr. SV. 200,00 mensili.
Qualora detto importo non dovesse piu' essere erogato al signor egli nulla verserà Pt_1
alla signora per tale titolo, la quale a questo punto potrà farne richiesta. Pt_2
I costi per la mensa devono considerarsi ricompresi nel mantenimento, seguendo le linee guida, di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Como.
8) Spese legali compensate.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
3 osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 14.2.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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