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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela NI, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
1618/2025 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore,CP_1
Convenuto
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2 dott. , dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5 decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che, con ricorso depositato nell'anno 2023,
l'istante chiedeva al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, accertarsi il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi settimanali, indicando analiticamente le settimane di mancato godimento. Con sentenza n.
2 857/2024 pubblicata il 04/03/2024, il Giudice del Lavoro di Bari accoglieva la domanda, condannando la parte convenuta al risarcimento del danno, nella misura di una giornata lavorativa festiva.
L'istante deduce che l'odierna resistente rimaneva inerte in ordine alla quantificazione e liquidazione di dette somme. Il ricorrente, quindi, introduce il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la somma spettante alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psico fisica da mancato riposo nel corso del periodo indicato in sentenza, è pari ad € 2.438,58, o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari al Lungomare
Starita n. 6, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma sopra indicata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
3)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi compreso il contributo unificato, con distrazione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Ebbene, acclarato il diritto dell'istante, in forza della citata sentenza, alla corresponsione del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto per le settimane indicate in ricorso. Ebbene, sempre sulla base della suindicata sentenza, la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente deve avvenire sulla base delle norme che disciplinano, all'interno del CCNL della Sanità Pubblica
Comparto, l'istituto del lavoro straordinario.
Ora, l'art. 34 del CCNL 07/04/1999 così regola l'istituto:
<<
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente
3 autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio
e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
4
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997
Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1>>.
A tale disposizione è succeduta quella dell'art. 39 CCNL 20/9/2001, secondo cui:
<<
1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 34, comma 7, del
CCNL 7 aprile 1999, è rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal
31 dicembre 2001 del DPR 270/87>>.
Le maggiorazioni sul lavoro straordinario, dunque, sono quelle di cui al comma 8 dell'art. 34 sopra esposto, e si applicano sulla retribuzione dell'art. 37, comma 2, lett. b) del CCNL 20/9/2001, il quale dispone:
<<
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
5 a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al
II biennio economico 2000-2001.
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all' art. 30, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto.
Omissis>>.
Ebbene, si ritiene che i conteggi contenuti nel ricorso siano corretti, in quanto sono state applicate alle giornate relative al periodo di causa desumibili dai prospetti delle presenze in servizio (cfr. produzione documentale di parte ricorrente) le norme prescritte dal
CCNL di settore applicabile, di cui sopra, tenuto conto della retribuzione oraria.
Ne discende che la parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro
2.438,58, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi compensativi dovuti per lo svolgimento di servizio di pronta disponibilità attiva nel giorno del riposo settimanale, nel periodo indicato nella sopra citata sentenza, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate:
6 procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.438,58, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna infine la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela NI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela NI, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
1618/2025 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore,CP_1
Convenuto
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2 dott. , dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5 decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che, con ricorso depositato nell'anno 2023,
l'istante chiedeva al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, accertarsi il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi settimanali, indicando analiticamente le settimane di mancato godimento. Con sentenza n.
2 857/2024 pubblicata il 04/03/2024, il Giudice del Lavoro di Bari accoglieva la domanda, condannando la parte convenuta al risarcimento del danno, nella misura di una giornata lavorativa festiva.
L'istante deduce che l'odierna resistente rimaneva inerte in ordine alla quantificazione e liquidazione di dette somme. Il ricorrente, quindi, introduce il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la somma spettante alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psico fisica da mancato riposo nel corso del periodo indicato in sentenza, è pari ad € 2.438,58, o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari al Lungomare
Starita n. 6, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma sopra indicata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
3)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi compreso il contributo unificato, con distrazione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Ebbene, acclarato il diritto dell'istante, in forza della citata sentenza, alla corresponsione del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto per le settimane indicate in ricorso. Ebbene, sempre sulla base della suindicata sentenza, la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente deve avvenire sulla base delle norme che disciplinano, all'interno del CCNL della Sanità Pubblica
Comparto, l'istituto del lavoro straordinario.
Ora, l'art. 34 del CCNL 07/04/1999 così regola l'istituto:
<<
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente
3 autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio
e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
4
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997
Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1>>.
A tale disposizione è succeduta quella dell'art. 39 CCNL 20/9/2001, secondo cui:
<<
1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 34, comma 7, del
CCNL 7 aprile 1999, è rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal
31 dicembre 2001 del DPR 270/87>>.
Le maggiorazioni sul lavoro straordinario, dunque, sono quelle di cui al comma 8 dell'art. 34 sopra esposto, e si applicano sulla retribuzione dell'art. 37, comma 2, lett. b) del CCNL 20/9/2001, il quale dispone:
<<
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
5 a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al
II biennio economico 2000-2001.
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all' art. 30, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto.
Omissis>>.
Ebbene, si ritiene che i conteggi contenuti nel ricorso siano corretti, in quanto sono state applicate alle giornate relative al periodo di causa desumibili dai prospetti delle presenze in servizio (cfr. produzione documentale di parte ricorrente) le norme prescritte dal
CCNL di settore applicabile, di cui sopra, tenuto conto della retribuzione oraria.
Ne discende che la parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro
2.438,58, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi compensativi dovuti per lo svolgimento di servizio di pronta disponibilità attiva nel giorno del riposo settimanale, nel periodo indicato nella sopra citata sentenza, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate:
6 procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.438,58, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna infine la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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