Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. 5806/2023
R.C. N......................
Sent. N......................
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N...................... Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5806/2023 promossa da :
C.F. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. BAROSSO MAURO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MIELE GIANMARCO e MIELE PIERFRANCESCO ( ) C.F._2
VIA CHIANA 35 00198 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE ERITREA,65 00199 ROMA presso il difensore avv. MIELE GIANMARCO
(C.F. TR
) CONTUMACE P.IVA_2
PARTI CONVENUTE
(con sede in Milano, Controparte_3
Piazza Filippo Meda n.4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva , rappresentata nel giudizio da P.IVA_3
, già , Controparte_4 Controparte_5 con sede legale in RO, in Via Curtatone 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , P.IVA_4 P.IVA_5
Partita Iva, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Lucarelli del Foro di GE ( ), domiciliata presolo studio in GE Via CodiceFiscale_3
Fieschi 3/25 16121 GE TERZA CHIAMATA
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DEL SIG. Parte_1 "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via istruttoria
- ammettere i mezzi istruttori dedotti nella memoria 171 ter , comma I, n. 2 c.p.c. del 18/2/2024;
- nel merito accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle esattoriali n. 048 2023 0001030103003 per €. 80.021,88 e n. 048 2023 0001030204003 per €. 16.416,00 entrambe notificate al Sig. a mezzo raccomandata A/R in data 31/5/2023; Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta violazione da parte della Controparte_1 del disposto dell' art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999; accertare e dichiarare il
[...] mancato rispetto da parte della di quanto Controparte_1 previsto dall' art.
4.4 allegato 1 del DM 23/9/2005 ed in particolare la violazione del divieto di acquisire garanzie “ sulla quota di Finanziamento garantita dal fondo”;
- sempre nel merito accertare e dichiarare la risoluzione, per presupposizione, per mancanza di causa, per vizio del consenso ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell' art. 1467 cod. civ., della fideiussione prestata dal Sig. nell'interesse di ed in favore Parte_1 Pt_2 del er essere stato disatteso e/o disapplicato da quest'ultimo il suo CP_3 presupposto essenziale (ovvero la concorrente garanzia prestata dal ) Controparte_1 che ha indotto l'opponente alla sottoscrizione dell' obbligo di firma;
accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione prestata dal Sig. nell'interesse di ed Parte_1 Pt_2 in favore del ed in particolare la nullità dell' art. 6 della predetta Controparte_3 fideiussione che prevede la deroga al disposto dell' art. 1957 cod. civ.; accertare e dichiarare conseguentemente che la è decaduta dalla Controparte_1 facoltà di agire nei confronti del Sig. in ogni caso, rigettare tutte le domande Parte_1 proposte e/o proponende dalla nei Parte_3 confronti del Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non Parte_1 provate, e/o per tutti i motivi di cui in premessa Con vittoria di spese e compensi di lite.
Contr CONCLUSIONI DI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza o deduzione, così provvedere:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte Contr dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalle pronunce recenti della giurisprudenza di legittimità.
- IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali per violazione di norme imperative, condannare erzo chiamato in causa, alla restituzione in Controparte_3 favore di delle somme a titolo di spese legali / risarcitorie che il Gestore ha Parte_4 dovuto affrontare / dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse. - in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, nonché al risarcimento dei danni o al pagamento di una somma equitativamente determinata Contr Parte ex art. 96 c.p.c. in favore di – . - In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.
Cont CONCLUSIONI DI Voglia il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria difesa ed eccezione,
2 3
- dichiarare inammissibile e/o improponibile e in ogni caso respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale subordinata proposta da nei confronti del - Controparte_1 CP_3 Vinte in ogni caso le spese di giudizio.
r.g. 5806/2023
$1. Sintesi atto introduttivo dell'attore opponente Con atto di citazione del 4.6.2023 il sig. proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali n. 048 2023
0001030103003 e n. 048 2023 0001030204003, a lui notificate in data
31.5.2023 dalla Parte_3 rispettivamente per gli importi di euro 80.021,88 e 16.416,00. L'opponente riferiva che in data 25.10.2017 il aveva CP_3 concesso alla società di cui egli era socio per la quota del Parte_5
20,09%, un mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in via capitale dal CP_1
grazie al pagamento di un costo aggiuntivo di euro 4.800,00
[...] destinato al Fondo di Garanzia che assisteva tale genere di finanziamenti.
In data 13.04.2018 l'esponente aveva sottoscritto una fideiussione omnibus “pro quota solidale” a garanzia delle obbligazioni assunte da Contr
con nella misura del 20.09% e pochi giorni dopo aveva Pt_2 ceduto la propria quota di partecipazione nella S.r.l. al Sig. Per_1
.
[...]
La società era stata dichiarata fallita con sentenza resa dal Pt_2
Tribunale di GE in data 13.10.2020 ed in data 05.03.2021 l'odierno opponente aveva ricevuto notifica del ricorso promosso dalla CP_5 Contr
per conto della ed il conseguente decreto ingiuntivo, munito
[...] di formula esecutiva in data 01.02.2021, per il pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale aveva proposto opposizione
(procedimento R.G. 3470/2021 incardinato presso la VI Sezione).
Successivamente, in data 22.09.2022, comunicava a CP_1 Part mezzo raccomandata di volersi surrogare nei diritti di , di CP_3 essere creditore nei confronti dell'impresa fallita per un importo complessivo di euro 378.566,57 ed emetteva le cartelle esattoriali in oggi contestate dall'opponente per i motivi che seguono:
- Difetto di potestà a procedere alla riscossione coattiva per assenza di un titolo esecutivo. Il credito azionato non ha natura tributaria, ma nasce al contrario da un rapporto di diritto privato di tipo contrattuale. Nella fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, infatti, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, ma al contrario l'Ente è onerato dalla pre-costituzione del
3 4
titolo e, successivamente all'acquisizione dello stesso, all'emanazione del ruolo e della cartella di pagamento, che assumerebbe nel caso di specie natura di precetto;
- Divieto di acquisizione di un ulteriore garanzia fideiussoria sulla quota del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.
4.4 DM 23.09.2005;
- del nell'ambito della procedura CP_7 CP_1 concorsuale, nella quale la natura del privilegio vantato dal Fondo di
Garanzia avrebbe avuto natura prevalente su ogni altro diritto di prelazione e tale diritto avrebbe potuto essere soddisfatto, perlomeno in parte, stante una massa attiva di euro 379.000,00 a favore del fallimento;
conseguente decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c.
- Risoluzione della fideiussione per “presupposizione”, per esser venuto meno il presupposto essenziale, ovvero la concorrente garanzia del , in ragione della quale è stata sottoscritta;
CP_1
- Vizio dell'obbligo di firma assunto nei confronti di , riguardo alla fidejussione omnibus pro quota solidale sottoscritta il
13.04.2018, che ripropone lo schema ABI in contrasto con la normativa antitrust;
- Nullità della clausola n.6 della fideiussione secondo la quale: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, fideiussore o qualunque altro soggetto coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”, con lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza ovvero dall'invalidità
o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa;
- Inesattezza della somma richiesta, che dovrebbe essere di euro 79.068,67 (in misura del 20.9% del debito societario) e non di
96.432,00;
- Esistenza di tre distinti titoli in favore di due differenti soggetti in relazione alla medesima ragione creditoria (decreto Contr ingiuntivo emesso in favore di ed opposto nel procedimento R.G. 3470/2021 e le due cartelle esattoriali, oggetto dell'odierna opposizione);
Per le ragioni sopra esposte, l chiedeva, previa sospensione a Pt_1 norma degli artt. 615 e 624 c.p.c. dell'efficacia esecutiva delle cartelle
4 5
esattoriali, di dichiarare la nullità delle stesse riconoscendo la violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999 ed il mancato rispetto dell'art.
4.4 DM 23.09.2015. Chiedeva inoltre di dichiarare la risoluzione per presupposizione
(o per mancanza di causa o per vizio del consenso ovvero eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.) della fideiussione prestata;
di dichiarare la nullità della fideiussione ed in particolare dell'art. 6 nonché la decadenza del dalla facoltà di agire nei confronti CP_1 dell'opponente e di rigettare ogni opposta domanda.
$2: le difese di
[...] Contro (di seguito si Controparte_8 costituiva con comparsa del 6.5.2023 contestando i motivi oppositivi esposti dall'opponente e rilevando quanto segue. Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di valido titolo esecutivo, richiamava l'art. 1203 c.c. ai sensi del quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate ai loro creditori e per il recupero di tali somme si applica, come previsto dall'art.
9.5 D. Lgs. 123 del 31.03.1998, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 43 del 28.01.1988 come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 46 del 26.02.1999. Tali crediti, sempre ai sensi dell'art.
9.5 D. Lgs. 123/1998, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, fatta eccezione per le spese di giustizia ed i crediti preesistenti di terzi. Al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo, ex art. 67.2 DPR
43/1988, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni, tale per cui la riscossione tramite ruolo non rappresenta una scelta discrezionale del Gestore, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge.
In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza di merito (Sent. N. 2959/2019 del Tribunale di Foggia), secondo la quale …"a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che Parte_7 consente immediatamente a di agire nei confronti Parte_8 dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relativa al diverso rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale...” Anche la Corte di Appello di Torino (Sent. 697/2022) conferma la legittimità della procedura di riscossione del credito del Fondo di Garanzia e Contro ha riconosciuto la possibilità di riscuotere il credito mediante
5 6
riscossione esattoriale senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
È, dunque, pacifico che in caso di inadempimento si possa procedere al recupero del credito a mezzo del ruolo esattoriale e che non sia necessario in alcun caso dover procedere a pre-costituzione di idoneo titolo esecutivo, in quanto si è in presenza di una procedura speciale disciplinata espressamente da legge e riservata a particolari crediti aventi natura pubblica.
Sulla carenza di legittimazione passiva, la convenuta faceva constare che in conseguenza all'escussione della garanzia pubblica si determina la surrogazione legale del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo distinto, autonomo e fondato direttamente sulla legge.
Chiedeva, in via preliminare, di consentire la chiamata in causa di ex art. 269.2 c.p.c. e di rigettare tutte le domande di parte CP_3 opponente poiché infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale trasversale, di condannare il terzo chiamato in causa alla restituzione in Contro favore di delle spese in caso di soccombenza.
$3: le difese introduttive di CP_3
Costituendosi in giudizio sulla chiamata della convenuta, per il CP_3 tramite della sua mandataria chiedeva completa assoluzione da ogni CP_4 pretesa svolta nei suoi confronti evidenziando che la fideiussione in contestazione risultava perfezionata in epoca successiva al deliberato ABI relativo alle intese bancarie anticoncorrenziali, perfezionato mediante una modulistica che non dimostrava la presenza di una pratica distorsiva concertata. Contr Evidenziava la rilevanza della comunicazione p.e.c.
2.4.20 di a e garanti con cui la Banca aveva disposto la revoca dei fidi concessi Pt_2
e chiesto l'immediato rientro e pagamento del saldo a debito;
come pure, la validità della clausola 7 di obbligo incondizionato di pagamento a prima richiesta, in cui si esaurisce anche l'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., come da copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto. Sottolineava conseguentemente il pieno rispetto della previsione di tale norma, in ragione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il Contr Covid fino a tutto il 12.11.2020: posto che il successivo 19.12 si era insinuata al passivo fallimentare e ciò le consentiva di non perdere il diritto ad essere garantita per l'inadempimento della Società finanziata. Da ultimo, faceva notare che la transazione intervenuta con gli ex soci di non riguardava la porzione del mutuo assistita da garanzia CP_9 Pt_4
ma la restante porzione scoperta del 20%; e che in tutti i precedenti
[...] contenziosi con le medesime parti, legati sempre al finanziamento del 2017, il Tribunale aveva sempre accolto le difese dell'esponente.
6 7
$4: svolgimento del processo,
Preliminarmente va dato atto che TR
, pur ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e
[...] si procede quindi nella sua dichiarata contumacia. Disposta cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, il procedimento si sviluppava in seguito in parallelo con gli altri contenziosi promossi dai restanti soci di contro le cartelle Pt_2 Contro esattoriali emesse da nei loro riguardi per lo stesso debito fideiussorio, senza procedere a riunione per la parziale diversità dei soggetti chiamati in causa e la conseguente non sovrapponibilità delle difese sviluppate e degli incombenti istruttori necessari.
Dopo appropriata trattazione scritta e orale delle tematiche in diritto concernenti la validità dell'impegno fideiussorio di cui si discute, con provvedimento del 2.1.2025 si disponeva – quale unico mezzo di prova ritenuto ammissibile e rilevante – l'acquisizione di informative presso la Contro curatela di circa insinuazione e surroga di nei crediti Pt_2 azionati in sede concorsuale dall'originaria mutuante. Le informazioni richieste pervenivano con nota accompagnatoria della LA in data
30.1.2025 (stato passivo;
relazioni ex art. 33 L. Fall.). Pt_2
Senza ulteriore attività acquisitiva, la causa passava in decisione all'udienza del 13.5 u.s. sulle conclusioni riferite in epigrafe nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., con riserva di deposito del provvedimento conclusivo nel termine di legge.
$5.1: sintesi cronologica degli accadimenti rilevanti
Per un migliore inquadramento delle vicende di causa è necessario anteporre la seguente scansione cronologica degli accadimenti rilevanti, ricavabile dai documenti sottoposti e dalle difese sviluppate dalle parti costituite:
•25 ottobre 2017: concede alla società CP_3 Pt_5
di cui l'odierno attore era socio con una quota del 20,09%, un
[...] mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in linea capitale – e perciò per euro 480.000 - dal secondo le regole Controparte_1 proprie dei finanziamenti agevolativi per le medie imprese (Legge n.
662 del 1996);
•13 aprile 2018: l'opponente e gli altri soci di Pt_2 sottoscrivono una “fideiussione omnibus pro quota solidale” a Contr garanzia delle obbligazioni assunte con . L'articolato contrattuale
7 8
sotto testualmente riprodotto prevedeva un impegno “pro quota solidale” sull'importo garantito di 600 mila euro così ripartito: 20,09% per i soci e 16,67% per il socio Pt_1 Pt_9
43,15% per il socio Per_2 Per_3
La quota a carico dell'opponente riguardava il 20.09% dell'impegno fideiussorio;
• 11 luglio 2019: ricorso per ingiunzione di CP_3 che chiede al fideiussore le rate arretrate per il mutuo per un importo di 120.540 euro;
•13 novembre 2019: comunica a e ai CP_3 Pt_2 suoi soci che in relazione ai mancati rientri e copertura degli sbilanci finanziari, andava a richiedere una serie di interventi economici dei soci che, se eseguiti, avrebbero consentito la riduzione della fideiussione da 600 mila a 135 mila euro;
•2 aprile 2020: distinte comunicazioni di revoca degli Contro affidamenti e di risoluzione del mutuo 3750477 garantito da a seguito del mancato pagamento di 6 rate ed a fronte di un debito complessivo di , per capitale e accessori, di euro Pt_2
466.121,77; quest'ultima comunicazione di DBT, inoltrata anche a Contro
preannuncia l'escussione della garanzia del Fondo;
8 9
•19 ottobre 2020: la società viene dichiarata fallita Pt_2 con sentenza n. 77 di questa VII Sezione del Tribunale;
Contr
•19 dicembre 2020: insinuazione di al passivo fallimentare per euro 723.495,92;
•20.7.2021: ordinanza G.U. dr.ssa CAZZATO nel procedimento cautelare r.g. 3569/21 che accoglie la richiesta del socio di Pt_1 dichiarare la sproporzione tra il credito bancario e il valore delle ipoteche iscritte sul patrimonio immobiliare del debitore pignorato;
•4-21 gennaio 2021: ingiunzione di pagamento richiesta da per l'importo di euro 250.273,95 (saldo c/c 7500), oltre CP_3 ad euro 473.221,97 quale debito residuo del finanziamento chirografario n. 3750477, con successiva emissione di decreto monitorio n. 194 del 21 gennaio 2021 provvisoriamente esecutivo
(quota a carico opponente: euro 120.540), notificato il 5 Marzo 2021;
•12 febbraio 2021: decreto di ammissione di al CP_3 passivo del per euro 723.495,92, Parte_10 corrispondente all'intero saldo passivo del conto corrente aziendale e del debito non onorato relativo al mutuo ipotecario;
•5 marzo 2021: l'odierno opponente riceve notifica del ricorso Contr promosso dalla per conto della ed il Controparte_5 conseguente decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 01.02.2021, relativo al pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale lo stesso e gli altri soci propongono opposizione
(procedimento R.G. 3470/2021 – VI Sezione); Contro
•20 ottobre 2021: comunica all'originaria mutuante la deliberazione in suo favore della “perdita” di euro 378.566,57;
•22 ottobre 2021: ordinanza G.U. dr.ssa Cazzato di rigetto sospensione della provvisoria esecuzione associata al decreto ingiuntivo emesso verso l'ex socio (procedimento r.g. Pt_1
3569/21);
•8 agosto 2022: ordinanza G.U. dr.ssa ROno rigetta richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a carico ex soci;
•22 settembre 2022: comunica a mezzo CP_1 Part raccomandata ai fideiussori e alla LA fallimentare (vedi informativa del dr. di volersi surrogare nei diritti di Per_4 CP_3
e di essere creditore nei confronti dell'impresa fallita e dei
[...] fideiussori per un importo complessivo di euro 378.566,57;
•2 dicembre 2022: emissione nei riguardi dell'opponente delle cartelle esattoriali n. 04820230001030103003 e n.
9 10
04820230001030204003, notificate a mezzo p.e.c in data 23.02.2023, su richiesta della Parte_3
rispettivamente per euro 16.416,00 e 80.021,88, per
[...] complessivi euro 96.432;
•3 febbraio 2023: transazione intervenuta tra i 4 ex soci di Contr
e con pagamento a saldo e stralcio di 210 mila euro Pt_2 in totale;
•5 aprile 2023: udienza di definizione del contenzioso oppositivo Contr tra gli ex soci e la mutuante per la quota di mutuo non coperta Contro da (20%);
•6 giugno 2023: Opposizione a cartelle esattoriali notificate alla parte attrice
•21 maggio 2024: con sentenza 1580 la G.U. dr.ssa ROMANO dà atto della cessata materia del contendere rispetto all'ingiunzione Contr ottenuta da verso gli ex soci garanti e respinge le domande azionate dal ei confronti del . Pt_9 Per_1
$ 5.2: analisi dei rapporti economici rilevanti Per limitare l'indagine ai soli rapporti negoziali e processuali che qui rilevano, visto che dal finanziamento iniziale accordato da si CP_3 sono originati diversi filoni contenziosi (monitori e concorsuali), il complessivo quadro ricostruttivo dei rapporti economici controversi deve prendere le mosse da un finanziamento da 600.000 euro che ha CP_3 Contro erogato a fine 2017 alla società , assistito da garanzia per Pt_2
l'80% e per il quale la mutuante ha ottenuto impegno fideiussorio per la somma complessiva erogata alla Società dai soci dell'impresa sig.ri e alla Società era accordata una Pt_1 Per_2 Pt_9 Per_3 linea di fido in conto corrente fino a 150 mila euro, sul quale in seguito si è determinato un apprezzabile scoperto superiore a 250 mila euro. Rimaste insolute 6 rate del finanziamento nel 2019, la mutuante ha comunicato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e intimato il rientro sul conto corrente – aprile 2020 - ma è rimasta insoddisfatta rispetto alle sue spettanze a seguito del fallimento della società Contr garantita, dichiarato il successivo 19 ottobre, nel cui passivo si è prontamente insinuato nel dicembre 2020. Oltre a queste iniziative coltivate nei confronti della debitrice originaria, la banca creditrice ha agito in sede monitoria nel gennaio 2021 per ottenere dai soci garanti la corresponsione delle rispettive quote parte di finanziamento non onorate e il ripianamento del debito del conto corrente, ottenendo ingiunzione di pagamento per la medesima cifra di euro 723.495,92, oggetto dell'insinuazione fallimentare: il decreto emesso al
10 11
riguardo, provvisoriamente esecutivo, è stato opposto da tutti gli ex soci di
. Pt_2
In un secondo tempo, nel 2023, nel corso avanzato del giudizio oppositivo monitorio promosso dagli ex soci destinatari dell'ingiunzione, la mutuante ha negoziato con questi ultimi una transazione in forza della quale veniva definita con il pagamento di 210 mila euro (anche) la quota parte del Contro mutuo non assistito da garanzia Contr L'altra serie di iniziative recuperatorie intraprese da riguarda la garanzia la cui escussione viene preannunciata unitamente alla CP_10 comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT) inoltrata ai soci garanti nell'aprile 2020 e dà luogo a deliberazione da Contro parte di di copertura della “perdita” della mutuante di euro 378.566,57, vale a dire per l'80% del saldo negativo del mutuo in esame (euro 473.221,97). Ad essa, segue comunicazione di surroga nei diritti di Contr Contr
per tale cifra corrisposta a in data 22.9.2022, inoltrata sia agli ex soci che alla curatela di : da tale surroga, le cartelle esattoriali Pt_2 oggetto delle odierne contestazioni. Da notare quindi, in linea di fatto, che la mutuante originaria non è rimasta inerte di fronte all'inadempimento della Società finanziata, ma ha comunicato stragiudizialmente gli atti di risoluzione dei rapporti iniziali e l'intendimento di procedere a recupero per vie legali, venendo costretta poi all'insinuazione al passivo a causa dell'intervenuto fallimento di : Pt_2 insinuazione creditoria regolarmente ammessa al passivo per euro 723.495,92. Nello stesso, tempo, a brevissima distanza dall'insinuazione Contr fallimentare, ha agito in monitorio contro i garanti per l'intero suo credito definendo transattivamente l'insoluto del conto corrente n. 7500 (euro 250.273,95) e la quota parte di finanziamento inadempiuto, non Contro coperta da garanzia (euro 473.221,97). Contr A valere sulla porzione garantita dell'80% del mutuo, ha ottenuto
Contro
Contro da un ristoro di oltre 378 mila euro;
importo, per il quale si è surrogato al creditore originario, anche se la LA di non ha Pt_2 ancora provveduto alla necessaria rivisitazione del stato passivo con le opportune graduazioni derivanti dallo speciale regime dei finanziamenti agevolati, nell'evidente attesa di completare la fase liquidatoria della procedura per poterne saggiare la capienza per i creditori privilegiati. E' appena il caso di notare che la (non implausibile e futura) Contro tacitazione parziale di nell'ambito del fallimento , una volta Pt_2 che sia perfezionata la surroga già comunicata alla LA, grazie al
“superprivilegio” spettante ai finanziamenti agevolati, non determina alcuna conseguenza per l'odierno contenzioso: la procedente ha diritto di continuare l'azione esecutiva preannunciata con le cartelle emesse fino all'integrale soddisfazione delle spettanze oggetto della surroga. Se nelle more
11 12
intervenissero dazioni (volontarie o forzate) da parte degli odierni opponenti, questi ultimi potranno a loro volta surrogarsi nella posizione creditoria di Contro che sarà riconosciuta nella sede fallimentare. Concludendo per la parte che riguarda i profili contabili della vicenda, Contr il debito estinto con la transazione, in forza della quale ha ricevuto dagli ex soci 210 mila euro, è quindi pari a (473.221,97- 378.566,57)+250.273,95=euro 344.929,35; per cui esso non riguarda
Contro
Contr l'importo versato da a , oggetto della surroga nei confronti dei garanti fatta valere con le cartelle opposte.
$ 6 MOTIVI della DECISIONE
Primo motivo oppositivo – paragrafo 4 citazione: assenza titolo fornito di efficacia esecutiva Nel primo motivo oppositivo si contesta, in riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 46 del 1999 relativo alla riscossione esattoriale, la futura possibilità Contro per di procedere ad espropriazione utilizzando le regole sulla riscossione mediante ruolo, senza previa formazione di un titolo esecutivo validato giudizialmente. L'obiezione non convince, nella misura in cui la riscossione mediante ruolo è espressamente autorizzata, per i finanziamenti in cui vi sia stata surroga del nelle ragioni della banca mutuante originaria, da CP_1 disposizioni specifiche che estendono tale possibilità di recupero ai finanziamenti agevolati erogati in favore delle imprese, come quello che rileva nella specie. La questione, per brevità, è stata già da tempo sottoposta all'esame del giudice di legittimità sia per questo genere di finanziamenti, che per altre ipotesi di riscossione di entrate in favore di amministrazione pubbliche o di soggetti operanti in una cornice pubblicistica e risulta espressamente decisa nella fondamentale pronuncia della III Sezione della Corte di Cassazione del 16.1.2023 n. 1005 (Pres. DE STEFANO, est. PORRECA) così massimata:
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Il relativo percorso argomentativo viene ripreso ed approfondito anche nella successiva decisione n. 36513 del 2023 della stessa Sezione, in cui la legittimità della riscossione esattoriale viene così spiegata nel paragrafo 1.2:
“…
12 13
Varrà premettere che:
a) il decreto legislativo n. 123/1998 riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della
[...]
, ricade tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo CP_1 richiamato;
b) l'art. 2, comma 4 del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che ‹‹in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46››; c) l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››; d) per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma ‹‹facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge››; e) l'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito ‹‹si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni›› e che la procedura di riscossione mediante
13 14
iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/1/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, si è chiarito che ‹‹non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste›› (Cass. n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la
14 15
notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che
‹‹l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015)››, risultando richiamato solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate.
…” Da quanto sopra discende quindi la legittimità della procedura di riscossione che, nello speciale procedimento recuperatorio che qui rileva, non prevede l'emissione di un ruolo, analogo a quello emesso per i tributi, ma la formazione di un titolo stragiudiziale fondato sulla dimostrazione della Contro surroga di nelle ragioni creditorie dell'originario mutuante insoddisfatto per effetto del riconoscimento degli importi “a perdita”. La natura stragiudiziale del titolo comporta però, nell'opinione di Contro questo giudice e diversamente da quanto opina che la mancata verifica giudiziale preventiva autorizza i debitori destinatari delle cartelle spiccate a contestare le ragioni sostanziali del credito in esse prospettato e quindi la validità ed esattezza dei dati economici ivi riferiti. Per tale ragione, si può procedere oltre nella disamina delle ragioni oppositive fatte valere dalla parte attrice.
Secondo motivo oppositivo - paragrafo 5 della citazione: esatta quantificazione del debito ed esclusione di parziale estinzione
La seconda ragione oppositiva da esaminare e di cui dare conto riguarda l'esatta consistenza del debito dei garanti verso e, da CP_1
15 16
tale angolo visuale, le ragioni di doglianza dei garanti sono perfettamente documentate e in certa parte anche fondate;
al punto che non si comprende Contro come abbia potuto ottenere l'emissione di cartelle esattoriali per importi non corrispondenti alle somme riconosciute a . CP_3
A monte della censura contabile, l'opponente lamenta anche genericità e indeterminatezza delle cartelle ricevute;
le quali però, attraverso il richiamo all'intervenuta surroga – ampiamente nota ai garanti – consentivano a questi ultimi di conoscere e contestare i contenuti economici della pretesa come puntualmente riscontrabile dalle odierne difese. CP_11
A valle, la discrasia aritmetica tra quanto richiesto e quanto dovuto viene plasticamente in luce nelle stesse difese processuali della convenuta. Contro Basta infatti fare riferimento alla memoria depositata in 16.10.2024 da per avvedersi immediatamente che i conti non tornano, nella misura in cui l'importo riconosciuto da alla mutuante originaria è pari a CP_1
378.566,67 euro, mentre la sommatoria delle cartelle spiccate verso i garanti Contro appare decisamente superiore. Si ha motivo di credere che abbia erroneamente confuso la somma garantita con fondi pubblici nella percentuale dell'80%, di cui all'originario mutuo del 25.10.2017, cioè 480 mila euro, con il debito per insoluto quale determinatosi alla data della DBT, per il quale la garanzia pubblica è stata escussa, e sulla base della garanzia Contr iniziale (e non della “perdita” indennizzata a ) abbia proceduto al riparto delle richieste restitutorie da inoltrare ai soci. Si legge infatti nella memoria difensiva menzionata:
16 17
Ne discende perciò che la proseguibilità dell'azione esecutiva preannunciata nelle cartelle emesse può riconoscersi esclusivamente nel minore importo di 76.054,03 (e non 96.432,00 euro), cioè il 20,09% di euro
Contro
Contr 378.566,57 (“perdita” ristorata da in favore di ); somma capitale, a cui vanno aggiunti le spese di aggio e gli interessi nella misura portata nei titoli opposti, con decorrenza dalla data della surroga. Quanto agli effetti estintivi dei pagamenti effettuati dall'opponente in favore di – questione che sarà ripresa nell'ottavo motivo CP_3 oppositivo, l'assunto di avvenuta estinzione (parziale) del debito garantito in Contr ragione dell'intervenuta transazione e pagamento a non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l'esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione: si vedano le scansioni cronologiche e le conclusioni esposte nel precedente $5.
Terzo motivo oppositivo - paragrafo 6 citazione: divieto di acquisizione di ulteriore garanzia fideiussoria Il terzo motivo di contestazione riguarda l'invalidità dell'impegno fideiussorio in relazione all'articolo 4.4 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, il quale - nella tesi dell'opponente - impedirebbe il rilascio di garanzie personali a fronte dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, in quanto per essi sarebbe già operante la garanzia del Centrale CP_1
17 18
In effetti risulta pronunciata in termini un'ordinanza cautelare del Tribunale di Torino, del 30.6.2022 nella quale tale interpretazione del quadro normativo di riferimento viene condivisa. Si tratta però di ricostruzione interpretativa che confligge con l'opinione prevalente in giurisprudenza e, anche secondo lo scrivente, con il dato testuale della disposizione, che non esclude per nulla le garanzie di tipo personale, come la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia. Opinione, che si ritrova riprodotta anche – da ultimo – nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia, in quanto nell'ordinanza della III Sezione del 29.12.2023 n. 36513, Pres. DE STEFANO est. CONDELLO, l'esistenza di una limitazione oggettiva del tipo di garanzia richiedibile per i finanziamenti agevolati viene così perentoriamente smentita:
3. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto›› e, in particolare, violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo. Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui esclude vi sia stata la violazione delle norme evocate in rubrica, per avere la fideiussione speciale da lui rilasciata natura personale, rimarcando che la richiesta di sottoscrizione di un atto fideiussorio risulta, al contrario, espressamente vietata dall'art. 3, comma 2, del d.m. 20 giugno 2005 (che recita: ‹‹Sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative…la garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5››). Il motivo è infondato. La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Per le medesime ragioni, così precisamente vagliate nel provvedimento parzialmente riprodotto, si ritiene quindi di dover disattendere il motivo in esame.
18 19
Quarto motivo oppositivo - paragrafo 7 citazione: colpevole Controp inerzia di nel recupero del credito
Come quarta ragione oppositiva, l'attore adduce la colpevole inerzia Contro di nel recupero del credito garantito, ma si tratta di motivo infondato, perché la convenuta: a) si è surrogata nelle tempestive iniziative Contr recuperatorie della mutuante originari;
b) indennizzata la “perdita”” di , ha insinuato la stessa nel passivo fallimentare con l'indicata surroga e contemporaneamente ha richiesto ai fideiussori di dare attuazione alla garanzia prestata, visto che il recupero coattivo dalla Società finanziata è reso improcedibile dalla procedura concorsuale ancora in corso: il dettaglio della tempistica recuperatoria, quale illustrato in precedente paragrafo, vale da eloquente smentita di questa doglianza dell'opponente. Peraltro, a ben vedere, nel motivo oppositivo in esame è leggibile anche un addebito di comportamento illegittimo del che – in Controparte_1 tesi dell'opponente - sarebbe responsabile di un'illecita iniziativa duplicatoria di pagamenti. In altri termini, le difese in questione lambiscono da vicino un'eccezione riconducibile alla nota figura giurisprudenziale della
“exceptio doli”, esperibile del garante nei casi di escussione con dolo, malafede o abuso sulla base di prove pronte e liquide: è quindi opportuno trattarne in questo paragrafo. Nel caso di specie in effetti non si comprende a tutta prima la ragione per cui , dopo aver per tempo e ritualmente prospettato la CP_1 surroga nella posizione della mutuante originaria già insinuata al passivo fallimentare, non abbia poi operato ulteriori atti di impulso nella sede concorsuale per sollecitare il riconoscimento della particolare poziorità che deriva per tale surroga dalle disposizioni sui finanziamenti agevolati. Le quali, come è noto, prevedono una graduazione che viene immediatamente dopo le spese di giustizia, i crediti prededucibili e il privilegio dei dipendenti. Considerati gli atti richiesti e pervenuti dal fallimento, si comprende tuttavia che non vi è l'urgenza di procedere immediatamente a tale riconoscimento, nella misura in cui la procedura fallimentare non pare al momento ancora capiente;
ma lo scenario economico fallimentare potrebbe mutare sensibilmente nell'eventualità di positivo sbocco di un importante contenzioso recuperatorio attualmente in corso. Fatto sta che, qualunque siano le sorti delle vicende fallimentari di
, esse non rilevano nell'odierno giudizio oppositivo in termini Pt_2 economici e, tanto meno, ai sensi della giurisprudenza pretoria di cui si è detto poc'anzi. Infatti, non esiste in questo momento un controcredito Contro opponibile a quanto a risarcimento del danno liquido ed esigibile per la ritardata surrogazione privilegiata nel passivo fallimentare.
Lo stato dei rapporti creditori è contrassegnato dal constatato inadempimento della debitrice principale, acclarato in sede fallimentare, per
19 20
cui legittimamente può far valere in questa fase Parte_8
l'impegno di garanzia assunto dai fideiussori senza che ciò integri alcun abuso. Contro Una volta che avuta notizia di recuperi fallimentari tali da garantire il suo soddisfacimento totale o parziale, facesse valere la sua posizione poziore rispetto agli altri crediti accertati nel ME
, sarebbe possibile per i fideiussori escussi surrogarsi in tale Pt_2 posizione di vantaggio dopo il pagamento di quanto loro richiesto. Contro Addirittura, si può ritenere che, ove mai omettesse del tutto di gestire tale indispensabile surroga, di sostituirsi ad essa negli adempimenti di cui all'articolo 115 Legge Fallimentare reclamando anche in separata sede i danni conseguenti. Tutto ciò, comunque, rimane nel momento nel campo delle future ipotesi e prospettive perché, al momento, l'unica certezza che deriva dalla ricostruzione del quadro economico anteriormente proposta è che la Banca mutuante non è stata soddisfatta dalla debitrice principale;
è CP_1 intervenuto riconoscendo all'ex mutuante l'80% del debito insoluto e non ha ancora recuperato nulla dai garanti, mentre ha raggiunto con CP_3 questi ultimi una transazione relativamente al 20% del debito accumulato da per il mutuo, quota non coperta dalla garanzia pubblica. Pt_2
Non si ravvisa quindi alcun profilo di abusività nell'iniziativa recuperatoria del , visto che né dagli ex soci, né dalla sede CP_1 fallimentare, ha ottenuto al momento alcun ristoro dopo l'avvenuta escussione della garanzia da parte della Banca garantita.
Quinto motivo oppositivo - paragrafo 8 citazione: vizio genetico e presupposizione La quinta ragione oppositiva fa riferimento in realtà ad una pluralità di fattori invalidanti - nell'opinione dell'ex socio di e garante - la Pt_2 fideiussione rilasciata nel 2018, in quanto sarebbe stata emessa dopo assicurazioni bancarie circa il fatto che essa si riferiva solo alla percentuale del finanziamento non coperta dall'intervento eventuale del CP_1
, e quindi solo al 20% del mutuo erogato. A tale proposito sono state
[...] anche interposte deduzioni di prova che lo scrivente ha rigettato in quanto capitolate in termini di negativa rispetto alle evidenze risultanti dal documento contrattuale, il quale risulta di rara chiarezza nello stabilire l'oggetto dell'impegno fideiussorio: non limitato ad una sola frazione di un quinto del mutuo erogato, ma all'intero importo finanziato (600 mila euro). Questo è infatti il tenore letterale dell'impegno di garanzia sottoscritto dagli ex soci dell'impresa fallita:
20 21
Di fronte all'inequivoco e leggibilissimo disposto delle pattuizioni contrattuali, non è possibile ritenere che soggetti garanti, interessati alla gestione di una impresa di costruzioni di dimensioni davvero non minime, abbiano potuto rappresentarsi un regime contrattuale diverso da quello che testualmente figura nel chiaro articolato negoziale. Nel quale, per inciso, l'obbligazione “pro quota solidale” non comportava la possibilità di escutere per l'intero importo mutuato il singolo socio (non inadempiente), come nel
“normale” regime della solidarietà passiva;
ma, piuttosto, riguardava l'obbligo di garanzia e copertura, da parte dei restanti soci, rispetto alla quota del socio-garante che fosse risultato inadempiente.
Non si ravvisano quindi ragioni di invalidità genetica o motivi giustificanti la risoluzione del rapporto di garanzia perfezionato nel 2018: da qui, la ritenuta superfluità dei mezzi di prova orale richiesti, che qui si conferma.
Sesto motivo oppositivo - paragrafo 9 citazione: nullità per violazione normativa antitrust Settimo motivo oppositivo (riflesso) - paragrafo 10 e 11 citazione: nullità deroga all'articolo 1957 c.c. e decadenza conseguente Ulteriore ragione di contestazione dell'obbligo di garanzia si sintetizza nell'esclusione pattizia della regola di cui all'art. 1957 c.c., regola codicistica stabilita a favore del garante e diretta ad evitare che quest'ultimo possa ritrovarsi obbligato senza termini di durata rispetto all'impegno fideiussorio,
21 22
di fronte alla negligenza del soggetto garantito nel recupero del proprio credito nei confronti, in primo luogo, del suo debitore principale. In questo caso l'invalidità delle clausole di deroga rispetto alle regole ordinarie, per tutta una serie di previsioni pattizie uniformemente adottate (a loro ovvio vantaggio) dalle imprese bancarie, deriverebbe dal riconoscimento, a suo tempo, di una violazione del regime anticoncorrenziale ritenuta dalla Banca d'Italia nel suo noto provvedimento del maggio 2005 nella sua veste, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza e del mercato. La questione è particolarmente delicata perché, secondo chi scrive, questo genere di contestazione può essere sicuramente prospettato con piena efficacia nei rapporti di garanzia che ineriscono i consumatori o comunque l'assunzione di debiti per scopi estranei all'impresa; ma non nelle vicende contrattuali nelle quali l'impegno di garanzia costituisce un fondamentale tassello per l'erogazione di finanziamenti all'attività imprenditoriale anche dall'angolo visuale e nell'interesse dei garanti: che, nella specie, sono i soci quotisti della Srl garantita. Il secondo problema che si pone è quello dell'invalidità di clausole di esonero dalle ordinarie regole civilistiche, all'interno di una ricostruzione di sistema circa intese anticoncorrenziali da parte del mondo bancario, che è stata rilevata e ritenuta nel 2005 ma che, ad avviso di giurisprudenza successiva, richiederebbe la dimostrazione che in oggi persista un “cartello bancario” che si giova di regole contrattuali così penalizzanti nei confronti dei garanti. E' noto che al riguardo esistono posizioni diversificate in giurisprudenza, la quale si divide tra decisioni che riconoscono senza incertezze la generale invalidità di clausole di tal fatta per la loro portata anticoncorrenziale;
altre sentenze, che ammettono tale invalidità ma in quanto sia dimostrata (nella debita sede, cioè il Tribunale delle Imprese) la perdurante vigenza di intese anticoncorrenziali;
e quanti provvedimenti, infine, i quali ammettono il superamento della problematica in esame in ragione della presenza di clausola (lecita) di operatività della garanzia a
“prima richiesta”. Per dare un'idea dello spessore delle questioni di validità che riguardano l'impegno fideiussorio, sia consentito per brevità il richiamo all'ordinanza del 6.1.2025 resa dallo scrivente quale G.E. nel procedimento espropriativo ISEO/GOBBI, RGE 474/2024, nel quale provvedimento cautelare si è dato conto dell'approfondita analisi condotta al riguardo per l'intera materia fideiussoria dal Tribunale delle Imprese di Torino nell'ordinanza di inibitoria del 23.2.24 (RG Pres. RATTI, est. ASTUNI, r.g. 20564/2023), cui si rinvia per più dettagliata analisi.
Peraltro, prima di intraprendere un percorso argomentativo – che nella specie riguarda principalmente la clausola 6 della fideiussione omnibus -
22 23
decisamente arduo per stabilire la natura lecita o illecita di pattuizioni di deroga e la loro riferibilità a rapporti di garanzia di dubbia qualificazione, proprio in quanto è nota la problematica circa oggetto e attualità della valutazione della Banca d'Italia ai rapporti di garanzia successivi al 2005, ci si deve preliminarmente interrogare se le clausole di esonero contestate dall'opponente abbiano avuto o meno effettiva applicazione nello specifico rapporto di garanzia per cui si procede. Da tale angolo visuale, è bene premettere che nel caso in discussione non si contesta l'applicazione di clausole di “sopravvivenza o reviviscenza”, ma l'unico profilo rilevante nello specifico è quello che va a toccare l'art. 1957 c.c. in termini di dispensa dagli adempimenti e dai termini di cui a tale disposizione, perché le altre deroghe pattizie di cui all'articolato contrattuale Contr predisposto da non hanno trovato concreta applicazione nel rapporto recuperatorio;
ma, se anche se ne dovesse ritenere l'illiceità, essa non travolgerebbe l'intero rapporto di garanzia, grazie all'automatica sostituzione del regime codicistico ordinario alle regole pattizie. Per quanto riguarda la disciplina dell'art. 1957 c.c., si ritiene decisivo il rinvio alla cronologia degli eventi che è stata illustrata in apposito paragrafo, a dimostrazione del fatto che la creditrice originaria (e, di conseguenza, la creditrice in surroga) non hanno sviluppato un percorso recuperatorio diverso dal normale iter giudiziale, agendo prima in sede monitoria e poi nella dimensione concorsuale per il soddisfacimento di tutte le spettanze. Dal resoconto cronologico emerge l'estrema rilevanza delle due comunicazioni inoltrate il 2 Aprile 2020. La prima è la comunicazione da parte di alla debitrice di recesso con effetto CP_3 Parte_5 immediato dal contratto di conto corrente e da contratto di aperture di credito con invito al pagamento di euro 234.300,59. Con una seconda comunicazione p.e.c indirizzata a e a , Pt_2 Controparte_1
invitava la mutuataria al pagamento delle rate insolute per euro CP_3
466.121,77 comunicando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. del contratto di finanziamento numero 375477 del 25 ottobre 2017: intimazione ribadita ai fideiussori con lettera raccomandata in pari data. Se, pertanto, il 2 Aprile 2020 costituisce il momento che scandisce la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie per il mutuo erogato tre anni prima, ne discende che entro il semestre successivo dall'inoltro delle varie comunicazioni e intimazioni la mutuante - per rispettare il disposto dell'articolo 1957 c.c. - avrebbe dovuto agire giudizialmente per il recupero delle spettanze. Tuttavia, le comunicazioni in questione sono intervenute in piena emergenza pandemica, la quale - come noto - ha determinato la sospensione dei termini per l'introduzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 e poi ancora fino all'11 maggio 2020: ne discende che il termine semestrale considerato dalla norma civilistica andava
23 24
a scadere il 12 novembre 2020. Sennonché, il precedente 19 ottobre questa stessa VII sezione con la sentenza numero 27/2020 aveva dichiarato il fallimento di obbligando pertanto i creditori a far valere in Parte_5 sede concorsuale l'accertamento dei rispettivi crediti: il che è puntualmente avvenuto nella specie, perché il e la sua mandataria si sono insinuati CP_3 al passivo fallimentare per l'importo complessivo di euro 723.495,92 - comprendente perciò le rate insolute del finanziamento del 2017 oltre allo sbilancio del conto corrente aziendale - in data 19 dicembre 2020, quindi nel pieno rispetto del termine semestrale che qui rileva. Da notare per inciso che il credito bancario nella sua integralità, e quindi anche per la porzione inerente al mutuo insoluto, è stato ammesso al passivo con decreto del giudice delegato del 12 Febbraio 2021. In concreto, pertanto, in riferimento alla regola codicistica in esame, non ricorre alcuna decadenza della Banca garantita, che ha per tempo azionato congrui strumenti recuperatori verso la debitrice principale, rimasti senza esito a causa del fallimento di;
con ovvio ribaltamento Pt_2 successivo delle positive iniziative della mutuante sulla posizione della creditrice in surroga. Anche la questione della previsione di pagamento da parte del garante
“a prima richiesta” – sulla quale i margini di incertezza sulla sua piena liceità sono molto inferiori in giurisprudenza – risulta mal posta nella Contr vicenda in esame. La garantita ha seguito un percorso canonico e lineare rispetto al tentativo di recupero da finanziamento insoluto, agendo in primo luogo contro la Società mutuataria fin quando le è stato possibile, e cioè fino alla improcedibilità fallimentare. A quel punto, dopo l'insinuazione concorsuale, si è indirizzata verso i soci garanti, che hanno così fruito ampiamente del beneficio di escussione.
Ottavo motivo – paragrafo 12 citazione – indeterminatezza e difetto di motivazione dei titoli riscossivi – esatta quantificazione del debito e sua parziale estinzione
L'ottavo motivo di opposizione, di cui alle pagg. 22 e 24 della citazione introduttiva, riprende tematiche già trattate in un precedente paragrafo, cui si può quindi rinviare per brevità. Infatti, la contestazione inerente l'indeterminatezza e difetto di motivazione delle cartelle contestate è già stata esaminata con riguardo al secondo motivo oppositivo e si è escluso che ricorra un tale genere di vizio in base al rinvio contenuto in cartella all'intervenuta surroga. Per quanto riguarda invece la contestazione l'esatto debito del garante, si è vista la parziale fondatezza della doglianza e si provvede di seguito al corrispondente annullamento parziale per le cifre indicate in dispositivo. Per concludere su questo specifico profilo, l'assunto di avvenuta estinzione del debito garantito in ragione dell'intervenuta transazione e
24 25
Contr pagamento a non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l'esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione: si vedano le conclusioni del precedente $5.
Nono motivo – paragrafo 13 citazione : coesistenza indebita di tre titoli esecutivi L'attore si duole infine per la compresenza di plurimi titoli esecutivi in favore di due soggetti distinti, ma tutti originati dalla medesima fonte obbligatoria. Il motivo non è fondato in linea astratta e comunque risulta superato dagli accadimenti successivi .
In linea teorica, non è vietato al creditore insoddisfatto di portare ad esecuzione tutti i titoli di cui disponga fino al completo esaurimento dei suoi crediti. Nello specifico, si noti poi che la prima iniziativa recuperatoria coltivata per tutte le sue spettanze dalla Banca finanziatrice si è scontrata con lo scoglio dell'insolvenza della società finanziata, per cui – insinuato l'intero credito nel passivo fallimentare di ha poi rivolto CP_12 le sue pretese verso i garanti, agendo in monitorio contro di essi e negoziando nel successivo giudizio oppositivo avanti la una Parte_11 transazione sul debito maturato sul conto corrente aziendale e per la residua porzione del 20% del mutuo, non coperta dalla garanzia pubblica. Contro Per la maggiore porzione dell'80% con garanzia quindi, i titoli in esecuzione sono solo le cartelle notificate ai garanti dal . Gli CP_1 Contro effetti del possibile ristoro di con risorse distribuite dal ME sono stati esaminati nei precedenti paragrafi.
$7: considerazioni conclusive – Spese - dispositivo Da quanto sopra riferito, considerato e ritenuto, discende conclusivamente che l'opposizione alle cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell'odierno attore può ritenersi fondata per la differenza tra quanto prospettato nei titoli (euro 96.432) ed il corretto ammontare della surroga, in proporzione rispetto alla partecipazione sociale, quale discendente dai precedenti rilievi e conteggi, mentre tutte le altre ragioni oppositive risultano infondate. Va quindi rivista l'efficacia esecutiva dei titoli notificati al garante opponente limitatamente alle somme legittimamente spettanti a
, in proporzione alle percentuali di riparto concordate, in CP_1 relazione agli importi effettivamente da esso riconosciuti alla CP_1 garantita, con conseguente proseguibilità dell'azione esecutiva per tali perduranti crediti. Per quanto ovvio, l'eventuale riconoscimento in sede concorsuale a degli importi insinuati nella procedura concorsuale TEKNIKA CP_1
25 26
dalla mutuante originaria troverà la debita sistemazione contabile con le compensazioni o restituzioni del caso. Le spese di lite in favore di vanno allocate tenendo conto CP_13 della reiezione di tutte le principali ragioni oppositive, con l'esclusione di Contro quella relativa all'esatto importo da corrispondere a per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia sul finanziamento non onorato. Nel quadro di una complessiva soccombenza dell'attore, si deve però tenere presente l'accoglimento per un quinto dell'opposizione ed il fatto che l'iniziativa giudiziaria si rendeva necessaria per venire a capo degli erronei dati contabili posti a base delle cartelle notificate. Né si può trascurare il quadro di incertezza che regnava in giurisprudenza, nell'ultimo biennio, in relazione a tre fondamentali profili rilevanti in causa: a) possibilità di Contro emissione di cartelle esattoriali per surroga stragiudiziale di b) rapporto con art.
4.4 DM 23.9.2005; c) validità delle fideiussioni omnibus in rapporto all'art. 1957 c.c.. Si tratta di profili controversi, come fatto palese dalle plurime note illustrative accordate al riguardo, che solo in corso di causa hanno trovato un assetto preciso nella giurisprudenza di legittimità con le decisioni citate in precedenza negli appositi paragrafi. Da qui, la necessità di compensare per la metà le spese di lite tra le parti costituite. Per la relativa liquidazione dell'intero, si ritiene di riconoscere i compensi medi per la fase sommario-cautelare, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito;
ed i compensi minimi per quella di merito, che ha avuto invece sviluppo integrale anche istruttorio;
minimi, giustificati dalla sostanziale riproduzione delle difese svolte nella precedente fase incidentale e nelle note illustrative depositate in fase di trattazione. I prospetti di calcolo per l'intero sono così sintetizzabili. Per la fase cautelare:
Per il giudizio di merito:
26 27
I conteggi di cui sopra sono stati eseguiti con riguardo alle disposizioni del D.M. 147 del 2022 in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all'importo indicato nelle cartelle (scaglione 52-260 mila euro). Per quanto riguarda invece , la relativa chiamata in CP_3 giudizio è stata gestita dalla convenuta nella prospettiva di una possibile invalidità dei rapporti sostanziali a monte: prospettiva totalmente disattesa dallo scrivente, da cui la soccombenza di nel relativo rapporto CP_10 processuale. Non si può trascurare però la circostanza che tale iniziativa sia stata determinata dalla citazione in opposizione, per cui è in ragione del diverso principio di causalità che la metà dell'onere relativo per le spese di giudizio va posto a carico dell'odierno opponente (salva la solidarietà verso la Banca vincitrice). Contr Da qui, la liquidazione in solido delle spese in favore di facendo riferimento ai parametri tariffari di cui sopra, ma per l'intero; con graduazione interna del debito in pari quote.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o richiesta disattesa, in parziale accoglimento del motivo oppositivo riguardante l'esatto debito prospettabile in sede esecutiva, annulla le cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell'attore opponente sig. Parte_1 limitatamente all'importo di euro 20.377,97, dichiarando proseguibile l'azione esecutiva per la differenza di euro 76.054,03 con i medesimi interessi e oneri accessori considerati nelle cartelle esattoriali opposte a decorrere dalla data della surroga di nelle ragioni di Controparte_1
. CP_3
Condanna l'opponente a rifondere a la Pt_1 Controparte_1 metà delle spese di costituzione e giudizio, liquidate per tale frazione in euro 6138 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, Iva e CPA come per legge.
27 28
Condanna l'opponente e l'opposta in solido tra Pt_1 CP_10 loro a rifondere a le spese di costituzione e giudizio liquidate in CP_3 euro 12.276 oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che nei rapporti interni e ai fini del regresso, detto debito si ripartisca in uguali quote tra i due debitori. GE, 22 maggio 2025 il Giudice Unico designato
Dr. Roberto Braccialini
28