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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 44271/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 44271 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] E_ rappresentata e difesa dall'Avv. Gennyfer Giardi, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Pasubio n.15, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Ricorrente contro
- in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Amministrazione resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previo E_ annullamento del decreto di rifiuto emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 09.08.2023 - notificatole il 05.09.2023 - il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione si è costituita depositando relazione della Questura.
In fatto, risulta che la ricorrente ha formalizzato presso gli Uffici della Questura di
Roma in data 14.12.2022 istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
In data 8 aprile 2022, l'associazione “ ” ha inviato una memoria Controparte_3
a supporto dell'istanza riguardante la OR , nella quale s'è fatot E_ presente che la ricorrente è entrata in Italia nell'ottobre 2018 ed è, poi, rimasta dopo aver conosciuto il suo attuale compagno, cittadino rumeno con diritto di soggiorno permanente in Italia, con il quale ha una relazione stabile di convivenza. Si è evidenziato il suo solido percorso integrativo, comprovato dall'ottima conoscenza della lingua italiana, dalla disponibilità di un alloggio e dalla lunga relazione affettiva con il compagno, oltre a problemi di salute che avrebbero richiesto l'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La OR ha riferito di avere timore Pt_1 in caso di rientro nel suo Paese, alla luce dell'attuale situazione derivante dal conflitto in Ucraina e del peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini russi a causa delle sanzioni internazionali, secondo le notizie ricevute dai suoi familiari. È stato segnalato che la OR era in possesso di un passaporto scaduto Pt_1 in data 12 agosto 2020 e che il rinnovo le era stato negato dal Consolato russo di
Roma per mancanza del permesso di soggiorno in Italia. L'associazione ha sottolineato l'esistenza del concreto rischio che l'allontanamento dal territorio italiano comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della OR , data la sua stabile relazione affettiva e convivenza con un Pt_1 cittadino rumeno residente in Italia e un rapporto lavorativo stabile.
In data 11 aprile 2022, la OR ha avuto un primo accesso E_ presso gli Uffici Immigrazione della Questura di Roma, e, in pari data, detto Ufficio ha emesso un biglietto di convocazione nei confronti di essa richiedente per il giorno
14 dicembre 2022, ricevendo un “cedolino” e un nuovo biglietto di convocazione per il 24 maggio 2023 con oggetto “Convocazione per attivazione e consegna pse / titolo di soggiorno cartaceo”, come riportato nel ricorso.
In data 3 maggio 2023, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma ha espresso un parere vincolante negativo (id.
66574), in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1
e 1.1 del d.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2 del medesimo decreto. Ciò stante, come sopra precisato, in data 9 agosto 2023, la Questura di Roma ha emesso un decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 D. Lgs 286/98, notificato in data 5 settembre 2023. Il decreto, esaminata l'istanza presentata in data 14 dicembre 2022 e considerato il parere vincolante della Commissione Territoriale, ha ritenuto che non sussistessero motivi per ritenere che l'interessata potesse essere oggetto di persecuzioni, e, che al momento, non vi fossero ragioni per concedere il permesso di soggiorno ad altro titolo. Si è considerato che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/98.
Avverso il provvedimento di rifiuto della Questura di Roma, la OR E_
ha presentato ricorso al Tribunale di Roma ex art. 281-decies e ss. c.p.c.
[...]
Nel ricorso, depositato in data 30 settembre 2023, la ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale,
l'accertamento dell'esigenza di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1
d.lgs. n. 286/98 o di qualsivoglia altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa vigente, con conseguente ordine alla Questura di Roma di rilasciare il permesso. Tra le motivazioni addotte, la ricorrente ha evidenziato il suo livello di inserimento nel contesto sociale italiano dal suo arrivo nel 2018, il suo impegno lavorativo con contratti regolari (da ultimo un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza al 15 marzo 2026). Ha, poi, dichiarato di vivere in un'abitazione privata a Roma con un contratto di locazione a suo nome, sottolineando la sua stabile relazione sentimentale con un cittadino italiano, il sig.
A sostegno della sua istanza, la ricorrente ha richiamato gli Persona_1 attuali eventi bellici in Ucraina e il regime dittatoriale in Russia come motivi che non le permettono di tornare nel proprio Paese. Ha anche menzionato la necessità di visite specialistiche per problemi di salute, al momento impossibili senza un valido
Pag. 2 di 6 permesso di soggiorno. Il ricorso ha argomentato che, nonostante le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 120/2023, la protezione speciale potesse ancora essere richiesta e rilasciata in presenza di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, o in adempimento degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, inclusa la tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Si è evidenziato il rischio di privazione di diritti umani connessi al livello di integrazione raggiunto in Italia in caso di rimpatrio forzoso.
Al ricorso sono stati allegati diversi documenti. Tra questi figurano appuntamenti presso la Questura per la protezione speciale;
il decreto di rifiuto della Questura di
Roma e il parere della Commissione Territoriale;
il cedolino rilasciato al momento della presentazione dell'istanza; documentazione lavorativa, documentazione sanitaria, il contratto di locazione, il passaporto (non aggiornato), e la tessera STP.
Ulteriori allegati identificati tramite l'indice della busta telematica del ricorso includono la procura alle liti conferita al difensore in data11 settembre 2023; copia del certificato di matrimonio tra e celebrato il E_ Persona_1
19 giugno 2024; una copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea rilasciata alla ricorrente con scadenza 11 luglio 2028; copia della carta d'identità italiana rilasciata a con scadenza 18 giugno E_
2024 e relativo codice fiscale.
Per quanto attiene alla documentazione lavorativa, tra la documentazione versata in atti si trova un contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 15 marzo 2023 tra Pastini Srl e , con scadenza 15 marzo 2026. È E_ presente anche documentazione lavorativa relativa a un contratto di lavoro part-time a tempo determinato tra Fontana di Trevi Srl e . E_
Dalla documentazione emerge anche che, in data 20 febbraio 2019, la OR
ha effettuato un pagamento a prezzo intero per una visita E_ ginecologica presso l'Azienda USL Toscana Sud-Est. Successivamente, in data 6 agosto 2019, alle ore 20:11, la OR è entrata presso il E_
Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata con una diagnosi di dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori di sinistra con irradiazione al fianco destro, acutizzato nei giorni precedenti, e riferendo alvo aperto a feci e gas con difficoltà alla minzione e stranguria. Durante l'anamnesi, ha riferito di dolore dapprima in fossa iliaca sinistra, poi fianco sinistro, bruciore urinario, irregolarità del ciclo mestruale per cui era stata in Russia da ginecologo un mese prima, che le aveva prescritto , e avrebbe rilevato all'ecografia lesioni all'ovaio sx. Per_2
In data 22 ottobre 2021, in Roma, è stata rilasciata alla OR E_ una Tessera Straniero dalla Regione Lazio con validità dal 22 ottobre 2021 al 21 aprile 2022. Contestualmente, in data 22 ottobre 2021, è stata emessa una
Dichiarazione d'Indigenza a suo nome, attestando sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge di essere priva di risorse economiche sufficienti. In data 29 settembre 2021, risulta un impegno all'assunzione a favore della OR E_
, menzionato in un documento presentato a supporto dell'istanza di
[...] protezione speciale. In data 17 settembre 2021, e fino al 22 settembre 2021, la ricorrente ha frequentato con esito positivo il corso di formazione professionale per
Pag. 3 di 6 "Addetto alla Manipolazione degli Alimenti", ricevendo un attestato in data 22 settembre 2021 dall'Associazione “AssoAmbiente” e Lavoro a Roma.
Nella comparsa e nella relazione allegata il ha ribadito la correttezza del CP_1 proprio operato.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del d.l. n. 20/2023, convertito in l. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione, la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_3
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_4
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e NE c. Italia [GC], § 159). La Per_5 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_6 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_3 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_8
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_9 Per_10 Per_11
( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 4 di 6 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Sul piano della durata del soggiorno, risulta che la ricorrente ha lasciato il paese di origine ormai da più di 7 anni, dimostrando di aver avviato, sin da subito, un proficuo processo di integrazione sociale ed economica.
Ed infatti, in conformità alle risultanze del certificato di matrimonio allegato in atti, devesi, anzitutto, valorizzare la circostanza che la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. (cittadino italiano) presso il Comune di Pozzilli (IS) in Persona_1 data 19.06.2024, a dimostrazione del fatto che la ricorrente ha deciso di radicare in
Italia i propri rapporti affettivi e la legittima aspettativa di crearsi una famiglia.
Sul piano, invece, della stabilità alloggiativa, dalla documentazione versata in atti risulta che essa ricorrente è unica intestataria di un contratto di locazione di un appartamento ad uso civile abitazione sito in Roma, Via Filippo Meda n. 169, contratto debitamente registrato in data 01.06.2023 presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che prevede la corresponsione di un canone mensile netto di euro
440,00.
Sul piano lavorativo, infine, dalla documentazione allegata si evince che la ricorrente ha avviato un apprezzabile percorso di integrazione economica, ed è attualmente parte di un contratto di apprendistato professionalizzante triennale con scadenza fissata per la data del 15.03.2026 alle dipendenze della società Pastini s.r.l, contratto finalizzato all'acquisizione della qualifica di banchista. Va rilevato, peraltro, che la ricorrente ha documentato attività lavorativa anche in epoca anteriore, essendo stata prodotta documentazione relativa a un contratto di lavoro part-time a tempo determinato con la qualifica di banchista al 5° livello di inquadramento nel
CCNL tra la società “Fontana di Trevi Srl” ed essa ricorrente. A ciò aggiungasi, ad ulteriore dimostrazione del positivo percorso di integrazione avviato dalla ricorrente, il suo documentato superamento dell'esame previsto dal corso di formazione professionale per “Addetto alla Manipolazione degli Alimenti” conforme a quanto previsto dal Reg.CE n.852/2004 rilasciato dall'ente “AssoAmbienteLavoro” in data 17.09.2021, corso di formazione che si pone in evidente linea di continuità con le mansioni che avrebbe da lì a poco svolto con regolari contratti di lavoro.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 44271/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
Pag. 5 di 6 provvede:
- Dichiara il diritto di , alla protezione speciale e dispone la E_ trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 07-04-25
Il Giudice estensore
Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 44271/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 44271 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] E_ rappresentata e difesa dall'Avv. Gennyfer Giardi, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Pasubio n.15, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Ricorrente contro
- in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Amministrazione resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previo E_ annullamento del decreto di rifiuto emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 09.08.2023 - notificatole il 05.09.2023 - il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione si è costituita depositando relazione della Questura.
In fatto, risulta che la ricorrente ha formalizzato presso gli Uffici della Questura di
Roma in data 14.12.2022 istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
In data 8 aprile 2022, l'associazione “ ” ha inviato una memoria Controparte_3
a supporto dell'istanza riguardante la OR , nella quale s'è fatot E_ presente che la ricorrente è entrata in Italia nell'ottobre 2018 ed è, poi, rimasta dopo aver conosciuto il suo attuale compagno, cittadino rumeno con diritto di soggiorno permanente in Italia, con il quale ha una relazione stabile di convivenza. Si è evidenziato il suo solido percorso integrativo, comprovato dall'ottima conoscenza della lingua italiana, dalla disponibilità di un alloggio e dalla lunga relazione affettiva con il compagno, oltre a problemi di salute che avrebbero richiesto l'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La OR ha riferito di avere timore Pt_1 in caso di rientro nel suo Paese, alla luce dell'attuale situazione derivante dal conflitto in Ucraina e del peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini russi a causa delle sanzioni internazionali, secondo le notizie ricevute dai suoi familiari. È stato segnalato che la OR era in possesso di un passaporto scaduto Pt_1 in data 12 agosto 2020 e che il rinnovo le era stato negato dal Consolato russo di
Roma per mancanza del permesso di soggiorno in Italia. L'associazione ha sottolineato l'esistenza del concreto rischio che l'allontanamento dal territorio italiano comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della OR , data la sua stabile relazione affettiva e convivenza con un Pt_1 cittadino rumeno residente in Italia e un rapporto lavorativo stabile.
In data 11 aprile 2022, la OR ha avuto un primo accesso E_ presso gli Uffici Immigrazione della Questura di Roma, e, in pari data, detto Ufficio ha emesso un biglietto di convocazione nei confronti di essa richiedente per il giorno
14 dicembre 2022, ricevendo un “cedolino” e un nuovo biglietto di convocazione per il 24 maggio 2023 con oggetto “Convocazione per attivazione e consegna pse / titolo di soggiorno cartaceo”, come riportato nel ricorso.
In data 3 maggio 2023, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma ha espresso un parere vincolante negativo (id.
66574), in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1
e 1.1 del d.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2 del medesimo decreto. Ciò stante, come sopra precisato, in data 9 agosto 2023, la Questura di Roma ha emesso un decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 D. Lgs 286/98, notificato in data 5 settembre 2023. Il decreto, esaminata l'istanza presentata in data 14 dicembre 2022 e considerato il parere vincolante della Commissione Territoriale, ha ritenuto che non sussistessero motivi per ritenere che l'interessata potesse essere oggetto di persecuzioni, e, che al momento, non vi fossero ragioni per concedere il permesso di soggiorno ad altro titolo. Si è considerato che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/98.
Avverso il provvedimento di rifiuto della Questura di Roma, la OR E_
ha presentato ricorso al Tribunale di Roma ex art. 281-decies e ss. c.p.c.
[...]
Nel ricorso, depositato in data 30 settembre 2023, la ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale,
l'accertamento dell'esigenza di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1
d.lgs. n. 286/98 o di qualsivoglia altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa vigente, con conseguente ordine alla Questura di Roma di rilasciare il permesso. Tra le motivazioni addotte, la ricorrente ha evidenziato il suo livello di inserimento nel contesto sociale italiano dal suo arrivo nel 2018, il suo impegno lavorativo con contratti regolari (da ultimo un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza al 15 marzo 2026). Ha, poi, dichiarato di vivere in un'abitazione privata a Roma con un contratto di locazione a suo nome, sottolineando la sua stabile relazione sentimentale con un cittadino italiano, il sig.
A sostegno della sua istanza, la ricorrente ha richiamato gli Persona_1 attuali eventi bellici in Ucraina e il regime dittatoriale in Russia come motivi che non le permettono di tornare nel proprio Paese. Ha anche menzionato la necessità di visite specialistiche per problemi di salute, al momento impossibili senza un valido
Pag. 2 di 6 permesso di soggiorno. Il ricorso ha argomentato che, nonostante le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 120/2023, la protezione speciale potesse ancora essere richiesta e rilasciata in presenza di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, o in adempimento degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, inclusa la tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Si è evidenziato il rischio di privazione di diritti umani connessi al livello di integrazione raggiunto in Italia in caso di rimpatrio forzoso.
Al ricorso sono stati allegati diversi documenti. Tra questi figurano appuntamenti presso la Questura per la protezione speciale;
il decreto di rifiuto della Questura di
Roma e il parere della Commissione Territoriale;
il cedolino rilasciato al momento della presentazione dell'istanza; documentazione lavorativa, documentazione sanitaria, il contratto di locazione, il passaporto (non aggiornato), e la tessera STP.
Ulteriori allegati identificati tramite l'indice della busta telematica del ricorso includono la procura alle liti conferita al difensore in data11 settembre 2023; copia del certificato di matrimonio tra e celebrato il E_ Persona_1
19 giugno 2024; una copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea rilasciata alla ricorrente con scadenza 11 luglio 2028; copia della carta d'identità italiana rilasciata a con scadenza 18 giugno E_
2024 e relativo codice fiscale.
Per quanto attiene alla documentazione lavorativa, tra la documentazione versata in atti si trova un contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 15 marzo 2023 tra Pastini Srl e , con scadenza 15 marzo 2026. È E_ presente anche documentazione lavorativa relativa a un contratto di lavoro part-time a tempo determinato tra Fontana di Trevi Srl e . E_
Dalla documentazione emerge anche che, in data 20 febbraio 2019, la OR
ha effettuato un pagamento a prezzo intero per una visita E_ ginecologica presso l'Azienda USL Toscana Sud-Est. Successivamente, in data 6 agosto 2019, alle ore 20:11, la OR è entrata presso il E_
Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata con una diagnosi di dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori di sinistra con irradiazione al fianco destro, acutizzato nei giorni precedenti, e riferendo alvo aperto a feci e gas con difficoltà alla minzione e stranguria. Durante l'anamnesi, ha riferito di dolore dapprima in fossa iliaca sinistra, poi fianco sinistro, bruciore urinario, irregolarità del ciclo mestruale per cui era stata in Russia da ginecologo un mese prima, che le aveva prescritto , e avrebbe rilevato all'ecografia lesioni all'ovaio sx. Per_2
In data 22 ottobre 2021, in Roma, è stata rilasciata alla OR E_ una Tessera Straniero dalla Regione Lazio con validità dal 22 ottobre 2021 al 21 aprile 2022. Contestualmente, in data 22 ottobre 2021, è stata emessa una
Dichiarazione d'Indigenza a suo nome, attestando sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge di essere priva di risorse economiche sufficienti. In data 29 settembre 2021, risulta un impegno all'assunzione a favore della OR E_
, menzionato in un documento presentato a supporto dell'istanza di
[...] protezione speciale. In data 17 settembre 2021, e fino al 22 settembre 2021, la ricorrente ha frequentato con esito positivo il corso di formazione professionale per
Pag. 3 di 6 "Addetto alla Manipolazione degli Alimenti", ricevendo un attestato in data 22 settembre 2021 dall'Associazione “AssoAmbiente” e Lavoro a Roma.
Nella comparsa e nella relazione allegata il ha ribadito la correttezza del CP_1 proprio operato.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del d.l. n. 20/2023, convertito in l. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione, la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_3
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_4
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e NE c. Italia [GC], § 159). La Per_5 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_6 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_3 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_8
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_9 Per_10 Per_11
( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 4 di 6 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Sul piano della durata del soggiorno, risulta che la ricorrente ha lasciato il paese di origine ormai da più di 7 anni, dimostrando di aver avviato, sin da subito, un proficuo processo di integrazione sociale ed economica.
Ed infatti, in conformità alle risultanze del certificato di matrimonio allegato in atti, devesi, anzitutto, valorizzare la circostanza che la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. (cittadino italiano) presso il Comune di Pozzilli (IS) in Persona_1 data 19.06.2024, a dimostrazione del fatto che la ricorrente ha deciso di radicare in
Italia i propri rapporti affettivi e la legittima aspettativa di crearsi una famiglia.
Sul piano, invece, della stabilità alloggiativa, dalla documentazione versata in atti risulta che essa ricorrente è unica intestataria di un contratto di locazione di un appartamento ad uso civile abitazione sito in Roma, Via Filippo Meda n. 169, contratto debitamente registrato in data 01.06.2023 presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che prevede la corresponsione di un canone mensile netto di euro
440,00.
Sul piano lavorativo, infine, dalla documentazione allegata si evince che la ricorrente ha avviato un apprezzabile percorso di integrazione economica, ed è attualmente parte di un contratto di apprendistato professionalizzante triennale con scadenza fissata per la data del 15.03.2026 alle dipendenze della società Pastini s.r.l, contratto finalizzato all'acquisizione della qualifica di banchista. Va rilevato, peraltro, che la ricorrente ha documentato attività lavorativa anche in epoca anteriore, essendo stata prodotta documentazione relativa a un contratto di lavoro part-time a tempo determinato con la qualifica di banchista al 5° livello di inquadramento nel
CCNL tra la società “Fontana di Trevi Srl” ed essa ricorrente. A ciò aggiungasi, ad ulteriore dimostrazione del positivo percorso di integrazione avviato dalla ricorrente, il suo documentato superamento dell'esame previsto dal corso di formazione professionale per “Addetto alla Manipolazione degli Alimenti” conforme a quanto previsto dal Reg.CE n.852/2004 rilasciato dall'ente “AssoAmbienteLavoro” in data 17.09.2021, corso di formazione che si pone in evidente linea di continuità con le mansioni che avrebbe da lì a poco svolto con regolari contratti di lavoro.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 44271/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
Pag. 5 di 6 provvede:
- Dichiara il diritto di , alla protezione speciale e dispone la E_ trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 07-04-25
Il Giudice estensore
Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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