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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2682/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. VESCIA RICCARDO e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VESCIA FRANCESCO
e
EL NI (cod. fisc. , con l'Avv. MARTINELLI TIZIANA C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 1306/2018 pubblicata in data 01.06.2018e passata in giudicato
(v. doc. in atti), domandando in particolare di disporre la revoca degli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari a carico dei genitori in favore delle due figlie e , maggiorenni e divenute Per_1 Per_2
pacificamente indipendenti dal punto di vista economico. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 6/05/2024, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9/05/2024
IL PRESIDENTE
Veronica Marrapodi
IL GIUDICE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. VESCIA RICCARDO e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VESCIA FRANCESCO
e
EL NI (cod. fisc. , con l'Avv. MARTINELLI TIZIANA C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 1306/2018 pubblicata in data 01.06.2018e passata in giudicato
(v. doc. in atti), domandando in particolare di disporre la revoca degli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari a carico dei genitori in favore delle due figlie e , maggiorenni e divenute Per_1 Per_2
pacificamente indipendenti dal punto di vista economico. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 6/05/2024, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9/05/2024
IL PRESIDENTE
Veronica Marrapodi
IL GIUDICE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello