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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 546/2024 r.g., udienza del 08/10/2025
Parte_1
Avv. SALCICCIA LUCA parte ricorrente
Controparte_1
Avv. TROVATI ANTONELLA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della NA a seguito del licenziamento intimatogli da con decorrenza 22.12.2017, proclamato come illegittimo con sentenza passata in giudicato, CP_2 conseguentemente dichiarare altresì l'illegittimità della decadenza del diritto alla percezione della NA
e delle richieste restitutorie formulate dall'odierno resistente con comunicazione del 02.08.2024, e per l'effetto condannare l' , in persona del Presidente p.t., al Controparte_3 pagamento in favore di dei ratei della prestazione nella misura massima ex lege prevista, Parte_1 oltre interessi legali”; II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla Il diritto è contestato dall' in quanto parte ricorrente, a seguito del licenziamento, ho Pt_2 CP_1 ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione.
II. L'art. 3 D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 prevede che
1. La riconosciuta ai lavoratori che abbiano Pt_2 perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte ricorrente è stata licenziata da il 22.12.2017. CP_2
2 Parte ricorrente ha ottenuto quindi, nel 2018, la con decorrenza della prestazione dal Pt_2
29.04.2018 per 564 giorni.
3 Parte ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dal luglio 2018.
4 A seguito della contestazione del licenziamento il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 15.1.2019 ha condannato alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, oltre alla CP_2 corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento del danno pari ad 11 mensilità ed alla regolarizzazione della posizione contributiva. 5 è stata acquisita da Techonlabs s.r.l. CP_2
6 Parte ricorrente ha esercitato l'opzione delle 15 mensilità in luogo della reintegra.
7 Il Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 183/2020) prima e la Corte di Appello di L'Aquila (sentenza del 7.1.2021) hanno confermato la illegittimità del licenziamento.
8 Techonlabs s.r.l. è stata dichiarata fallita nel 2021.
9 Nell' agosto 2024 l' ha comunicato a parte ricorrente la decadenza della prestazione NA CP_1 concessa chiedendone la restituzione della somma versata a tale titolo dal 5.5.2018 al 31.1.2019, quantificata in € 9.996,72.
IV. La questione controversa, da tempo oggetto di contrasti giurisprudenziali, è stata oggetto delle recenti SS.UU. n. 23476/2025 del 18 agosto 2025.
1 Secondo le SS.UU. i principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio.
2 Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.
3 A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità dimobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione Pt_2 giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. V. E' utile precisare che già per Cassazione n. 28295/2019 non rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali
VI. La persistenza di fatto dello stato di disoccupazione della parte ricorrente, pur a seguito dell'ordine di reintegra (come accertato al punto III della motivazione), determina la permanenza del requisito costitutivo della prestazione e quindi l'insussistenza dell'indebito.
VII. Le spese sono compensate della metà in considerazione del fatto che la questione controversa in diritto è stata definitivamente risolta con la SS.UU. 18 agosto 2025 n. 2347. Visto il valore della controversia il parametro è considerato al minimo.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente alla NA oggetto della controversia. II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 932 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
08/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta 08/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 546/2024 r.g., udienza del 08/10/2025
Parte_1
Avv. SALCICCIA LUCA parte ricorrente
Controparte_1
Avv. TROVATI ANTONELLA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della NA a seguito del licenziamento intimatogli da con decorrenza 22.12.2017, proclamato come illegittimo con sentenza passata in giudicato, CP_2 conseguentemente dichiarare altresì l'illegittimità della decadenza del diritto alla percezione della NA
e delle richieste restitutorie formulate dall'odierno resistente con comunicazione del 02.08.2024, e per l'effetto condannare l' , in persona del Presidente p.t., al Controparte_3 pagamento in favore di dei ratei della prestazione nella misura massima ex lege prevista, Parte_1 oltre interessi legali”; II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla Il diritto è contestato dall' in quanto parte ricorrente, a seguito del licenziamento, ho Pt_2 CP_1 ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione.
II. L'art. 3 D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 prevede che
1. La riconosciuta ai lavoratori che abbiano Pt_2 perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte ricorrente è stata licenziata da il 22.12.2017. CP_2
2 Parte ricorrente ha ottenuto quindi, nel 2018, la con decorrenza della prestazione dal Pt_2
29.04.2018 per 564 giorni.
3 Parte ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dal luglio 2018.
4 A seguito della contestazione del licenziamento il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 15.1.2019 ha condannato alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, oltre alla CP_2 corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento del danno pari ad 11 mensilità ed alla regolarizzazione della posizione contributiva. 5 è stata acquisita da Techonlabs s.r.l. CP_2
6 Parte ricorrente ha esercitato l'opzione delle 15 mensilità in luogo della reintegra.
7 Il Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 183/2020) prima e la Corte di Appello di L'Aquila (sentenza del 7.1.2021) hanno confermato la illegittimità del licenziamento.
8 Techonlabs s.r.l. è stata dichiarata fallita nel 2021.
9 Nell' agosto 2024 l' ha comunicato a parte ricorrente la decadenza della prestazione NA CP_1 concessa chiedendone la restituzione della somma versata a tale titolo dal 5.5.2018 al 31.1.2019, quantificata in € 9.996,72.
IV. La questione controversa, da tempo oggetto di contrasti giurisprudenziali, è stata oggetto delle recenti SS.UU. n. 23476/2025 del 18 agosto 2025.
1 Secondo le SS.UU. i principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio.
2 Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.
3 A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità dimobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione Pt_2 giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. V. E' utile precisare che già per Cassazione n. 28295/2019 non rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali
VI. La persistenza di fatto dello stato di disoccupazione della parte ricorrente, pur a seguito dell'ordine di reintegra (come accertato al punto III della motivazione), determina la permanenza del requisito costitutivo della prestazione e quindi l'insussistenza dell'indebito.
VII. Le spese sono compensate della metà in considerazione del fatto che la questione controversa in diritto è stata definitivamente risolta con la SS.UU. 18 agosto 2025 n. 2347. Visto il valore della controversia il parametro è considerato al minimo.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente alla NA oggetto della controversia. II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 932 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
08/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta 08/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta