Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20696/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 20696/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. TRA
orrente in Borgaretto-Beinasco (Torino), Via Rondò Parte_1
Bernardo n. 28, (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore Signor (C.F.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Vincenzo Savasta del Foro di Torino (C.F.: ), e dall'Avv. Marcello Picone del Foro di C.F._2
Napoli (C.F.: ) e presso quest'ultimo elettivamente C.F._3 domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Isola F4, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 6 marzo 2023, espone quanto segue (Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008, o presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del
Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.7.2008, oppure all'indirizzo di PEC
oppure all'indirizzo di PEC Email_1
comunicato all'Ordine ai sensi della L. Email_2
2/2009, o al numero di fax: 011/39.67.42):
-appellante convenuta in primo grado –
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._4 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
81031 Aversa (CE) alla via E. Corcioni, 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto introduttivo. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081.362.81.83 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
-appellato attore in primo grado -
Oggetto: inadempimento e risarcimento
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 6.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (da ora anche solo , ha proposto appello avverso Parte_1 Pt_1 la sentenza n. 19182/2023 del Giudice di Pace di Napoli resa nella causa iscritta al numero R.G. 903/2023, emessa in data 12 aprile 2023, pubblicata il successivo 17 aprile 2023, notificata direttamente alla società unitamente ad Parte_1 atto di precetto, in data 3 agosto 2023.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendone la nullità per mancata pronuncia su punti decisivi della controversia, avendo il primo giudice del tutto omesso di pronunciarsi sulle difese svolte dalla . In particolare, il giudice di pace Pt_1 avrebbe del tutto trascurato la natura del contratto concluso tra le parti (garanzia convenzionale ulteriore) e non avrebbe nemmeno esaminato le clausole contrattuali dalle quali emergerebbe, con evidenza, che la garanzia copre soltanto il “motorino di regolazione dei fari”, cioè un oggetto diverso e distinto dal “gruppo ottico” sostituito per mera cortesia dalla . Inoltre, sostiene l'appellante, che non sarebbe stato Pt_1 correttamente valutato il materiale probatorio e che il primo giudice, del tutto apoditticamente, avrebbe ritenuto provato il difetto del faro rigenerato fornito dalla al sig. Sulla base della ricostruzione sopra operata l'appellante ha Pt_1 CP_1 sintetizzato i profili di erronea applicazione delle norme di legge secondo la seguente scansione: - violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia circa la natura del contratto di garanzia, la natura gratuita della prestazione e la presenza o meno di difetti nel proiettore fornito dalla convenuta;
- violazione degli art.li 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per l'erronea percezione e valutazione dell'impianto probatorio di parte attrice, nonché per la mancata valutazione delle prove offerte da parte convenuta. Ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado con reiezione delle domande proposte in primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame atteso che correttamente il giudice di pace avrebbe accolto la domanda ritenendo compreso nella garanzia assicurativa il guasto occorso al motorino regolazione fari, anche se parte integrante del proiettore (componente escluso dalla garanzia), e provato il danno, sulla base delle fotografie prodotte dall'attore.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di
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legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni
è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un
“ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie il giudice di pace si è limitato, nella parte motiva della sentenza, a statuire “La domanda come proposta appare fondata in fatto e va pertanto accolta. E' documentalmente emersa la prova del verificarsi dell'evento descritto nell'atto introduttivo del giudizio”, “senza rendere in nessuna guisa comprensibile come e se abbia valutato, le prove offerte.
Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza.
Stante il carattere devolutivo dell'appello e la tassatività dei casi di nullità che comportano la remissione al primo giudice, occorre riesaminare gli atti di causa per pervenire ad una decisione nel merito.
Sono pacifiche le seguenti circostanze:
che il 12.10.2021 il sig. aveva acquistato l'autovettura Alfa Romeo CP_1
Stelvio targata FP833SY dalla società sottoscrivendo contestualmente CP_2 contratto di garanzia con la EasyDrive, marchio registrato della società
[...]
Parte_1
che tra i componenti coperti dalla garanzia era compreso il “motorino regolazione fari” (sezione componenti elettrici, pag. 1 contratto di garanzia);
che il motorino, all'esito di un controllo effettuato il 6.05.2022, era risultato non funzionante;
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che la EasyDrive (MO.VI.) aveva comunicato che il guasto non poteva essere riparato in garanzia poiché il motorino regolazioni fari, anche se coperto da garanzia
(pag. 1 del contratto di garanzia), è parte integrante del proiettore, quest'ultimo classificato componente di carrozzeria e pertanto escluso dalla garanzia;
che successivamente la aveva inviato un proiettore Parte_1 rigenerato, in sostituzione di quello contenete il motorino non funzionante.
E' controverso tra le parti in primo luogo se, considerata la natura di copertura assicurativa aggiuntiva, il componente rotto sia o meno coperto dalla garanzia.
Sostiene parte appellante sin dal primo grado di giudizio che tale Garanzia è ulteriore e diversa dalla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo;
che la
Garanzia di conformità riguarda i difetti che il bene venduto presentava già al momento della vendita, laddove la garanzia convenzionale si applica solo in caso di
“fortuita, improvvisa e imprevedibile rottura di uno degli organi assistiti, non dipendente dal difetto di conformità al contratto di vendita”. Pertanto, l'operatività della garanzia stessa è limitata solo a taluni componenti, tassativamente elencati nel contratto.
Dalla lettura del contratto effettivamente emerge che il contratto prevede la fornitura di: “un insieme di servizi avente ad oggetto gli interventi e le spese di riparazione resi necessari a seguito di guasti fortuiti, imprevisti ed imprevedibili del veicolo compra/venduto, non derivanti da difetto di conformità o dall'uso normale del veicolo e relativamente ed esclusivamente alla funzionalità dei componenti elencati al successivo punto 6. “Organi assistiti”, limitatamente ai veicoli ed al periodo di validità indicati in contratto. È dunque una garanzia accessoria, di natura contrattuale, i cui contenuti e la cui durata sono discrezionalmente e concordemente fissati con il presente contratto”.
Dalla lettura del documento contrattuale emerge che tra le componenti elettriche coperte dalla assicurazione rientra il motorino regolazioni fari, mentre non è compreso il proiettore e che “La riparazione riguarda solo le parti guaste e non i componenti collegati a quello guasto” (c.f.r. contratto in atti).
Tuttavia, in nessuna parte del contratto assicurativo emerge che se il motorino, come nel caso di specie, non costituisce un componente autonomo rispetto al gruppo ottico, la sua rottura non è coperta da assicurazione. La circostanza che il ricambio disponibile, in questi casi, è solamente l'intero gruppo ottico non può essere fatta ricadere sul contraente, il quale non ha nemmeno predisposto le clausole contrattuali ed ha fatto affidamento sulla copertura assicurativa.
In altri termini la mancata esclusione della garanzia, nel caso di inscindibilità dei componenti, avrebbe dovuto essere indicata nel contratto, in assenza di espressa esclusione, deve ritenersi che in caso di rottura di un componente incluso nella
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garanzia la sua sostituzione debba avvenire unitamente alla parte inscindibilmente legata ad essa;
parte che nel caso di specie è l'intero gruppo ottico.
Tale interpretazione oltre ad essere la più conforme al contratto è anche aderente al canone dell'interpretazione più favorevole al consumatore;
non vi è dubbio che il contratto assicurativo sia stato predisposto unilateralmente dalla compagnia e che l'utente si sia limitato a sottoscrivere le clausole in esse contenute.
L'appellante lamenta poi che non vi sarebbe la prova dell'inadempimento e del danno subito.
Invero è pacifico che la sostituzione sia avvenuta con un componente ottico rigenerato.
Il contratto prevede che in caso di guasti “I ricambi necessari alla riparazione saranno forniti dal servizio ricambi EASYDRIVE. Solo nei casi in cui i ricambi non potranno essere forniti direttamente da EASYDRIVE, il costo del ricambio sarà di volta, in volta, concordato tra EASYDRIVE e il riparatore”.
Orbene quanto alla inidoneità del componente rigenerato l'attore in primo grado ha prodotto delle fotografie dalla quali risulta lo stato d'uso del proiettore fornito, il quale presenta evidenti graffi e segni di usura. La documentazione non è stata disconosciuta.
Orbene l'assicuratore era tenuto a fornire un componente, anche rigenerato, ma in buono stato, mentre quello fornito era in evidenti condizioni di usura. Risulta quindi accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, odierna appellante.
Passando alla quantificazione del danno risarcibile tenuto conto che il preventivo in atti prodotto dall'attore per la sostituzione del componente nuovo, comprensivo di manodopera, ammonta ad € 1429,00 e che la sostituzione avrebbe potuto essere effettuata anche con un buon componente usato e rigenerato, appare congruo ridurre del 30% il costo indicato nel preventivo (in assenza di indicazioni specifiche e documentazione da parte dell'assicurazione convenuta del costo effettivo del pezzo da sostituire usato).
Pertanto, parte appellante va condannata a corrispondere a titolo di risarcimento la somma di € 1000,30. Sulla somma indicata vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di
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valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica e in grado di appello, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la nullità della sentenza del giudice di pace n. 19182/2023;
- Accoglie la domanda proposta in primo grado da e CP_1 per l'effetto dichiara l'inadempimento della Parte_1
- Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 1.000,30 oltre interessi compensativi e CP_1 rivalutazione monetaria dal verificarsi del fatto (dalla prima comunicazione alla assicurazione dell'evento dannoso) al saldo;
- Condanna alla refusione delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio che quantifica, ex DM 147/2022, in € 150,00 per spese ed € 2.000 oltre 15% e accessori di legge , con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 28.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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