CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18183/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1992-3-000912-000-001-2021-005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13226/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, si oppone all'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 1992/3/000912/000/001/2021/007 per l'annualità 2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione anno 1992 serie 3T numero
Numero_1 stipulato nel 1992 - annualità successive alla prima - per un importo di € 211,00 oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e ne eccepisce l'infondatezza in quanto riferita ad un contratto risolto e sostituito nel 2017 da altro contratto registrato il 24/05/2017 al Numero_2 serie 3T.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità del proprio operato sostenendo, in particolare, come non risulti essere stata mai presentata alcuna comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di cui all'avviso impugnato, né risulti effettuato il versamento dovuto per l'asserita risoluzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Ufficio ha fornito in giudizio la prova che il contratto di locazione n. Numero_1 oggetto di tassazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente risulta prorogato fino al 30.06.22.
Inoltre il nuovo contratto che parte ricorrente sostiene sostitutivo del precedente indica una localizzazione dell'immobile locato in Nominativo_2 Indirizzo_1 mente il contratto originario reca una locazione di immobile sito in Nominativo_2 Indirizzo_1 e pertanto non risulta provato che l'immobile, oggetto dei due contratti, sia lo stesso.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma liquidate in € 270,00.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
AN NT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18183/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1992-3-000912-000-001-2021-005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13226/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, si oppone all'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 1992/3/000912/000/001/2021/007 per l'annualità 2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione anno 1992 serie 3T numero
Numero_1 stipulato nel 1992 - annualità successive alla prima - per un importo di € 211,00 oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e ne eccepisce l'infondatezza in quanto riferita ad un contratto risolto e sostituito nel 2017 da altro contratto registrato il 24/05/2017 al Numero_2 serie 3T.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità del proprio operato sostenendo, in particolare, come non risulti essere stata mai presentata alcuna comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di cui all'avviso impugnato, né risulti effettuato il versamento dovuto per l'asserita risoluzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Ufficio ha fornito in giudizio la prova che il contratto di locazione n. Numero_1 oggetto di tassazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente risulta prorogato fino al 30.06.22.
Inoltre il nuovo contratto che parte ricorrente sostiene sostitutivo del precedente indica una localizzazione dell'immobile locato in Nominativo_2 Indirizzo_1 mente il contratto originario reca una locazione di immobile sito in Nominativo_2 Indirizzo_1 e pertanto non risulta provato che l'immobile, oggetto dei due contratti, sia lo stesso.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma liquidate in € 270,00.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
AN NT