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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8543/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Sabino Parte_1
Paparella; E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Michele Colaleo;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07/08/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1 nati due figli: e rispettivamente il 24/10/2008 e il 30/6/2016, che Per_1 Persona_2 entrambi avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a causa degli atteggiamenti eccessivamente critici e vessatori del;
CP_1
3. nel maggio 2023 lei e i suoi figli venivano collocati in una comunità per donne vittime di violenza;
4. con provvedimento n. 6523/2023 depositato il 28/09/2023, il Tribunale per i Minorenni di
Bari disponeva, in via provvisoria, la sospensione del dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui figli minori;
5. lei era disoccupata mentre il era dipendente di una ditta metalmeccanica e CP_1 percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.400,00; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento esclusivo dei minori, regolamentarsi il diritto di visita paterno nonché porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole in misura non inferiore a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
All'udienza del 20/01/2025, le parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento, chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo. Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione depositata in data 13/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della prole.
All'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 22/02/2025 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
13/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento dei figli, da loro generati fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno in caso di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale alla presenza dei Servizi Sociali;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 07/08/2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli, da loro generati fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 20/01/2025
e depositata in data 13/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8543/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Sabino Parte_1
Paparella; E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Michele Colaleo;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07/08/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1 nati due figli: e rispettivamente il 24/10/2008 e il 30/6/2016, che Per_1 Persona_2 entrambi avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a causa degli atteggiamenti eccessivamente critici e vessatori del;
CP_1
3. nel maggio 2023 lei e i suoi figli venivano collocati in una comunità per donne vittime di violenza;
4. con provvedimento n. 6523/2023 depositato il 28/09/2023, il Tribunale per i Minorenni di
Bari disponeva, in via provvisoria, la sospensione del dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui figli minori;
5. lei era disoccupata mentre il era dipendente di una ditta metalmeccanica e CP_1 percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.400,00; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento esclusivo dei minori, regolamentarsi il diritto di visita paterno nonché porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole in misura non inferiore a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
All'udienza del 20/01/2025, le parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento, chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo. Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione depositata in data 13/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della prole.
All'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 22/02/2025 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
13/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento dei figli, da loro generati fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno in caso di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale alla presenza dei Servizi Sociali;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 07/08/2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli, da loro generati fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 20/01/2025
e depositata in data 13/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato